Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, Issue 80 - April 7, 2026
Summary
The Italian Official Gazette (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 80) dated April 7, 2026, publishes multiple official acts including two presidential ordinances on phytosanitary emergency measures for invasive species (Popillia japonica in Liguria/Veneto; Anoplophora glabripennis in Veneto), authorization for AFAM institutional hiring for academic year 2025/2026, updates to the national fruit variety registry, confirmation of the Candia dei Colli Apuani wine designation consortium, and AIFA modification of the marketing authorization for Olimel pharmaceutical product.
This gazette entry serves as an official record of multiple completed regulatory actions and does not itself impose new compliance obligations. Affected parties including agricultural firms, educational institutions, wine producers, and pharmaceutical companies should reference the specific numbered acts (26A01642, 26A01681-684) for detailed compliance requirements associated with each published decree.
What changed
The Italian Official Gazette publishes a consolidated index of official acts for April 7, 2026. Key entries include Presidential Ordinance No. 12 (phytosanitary emergency measures for Popillia japonica across Liguria and Veneto regions) and Presidential Ordinance No. 13 (measures for Anoplophora glabripennis in Veneto). Additional decrees cover AFAM institutional hiring authorizations for the 2025/2026 academic year, updates to the national fruit plant variety registry, confirmation of the Candia dei Colli Apuani DOC wine consortium, and AIFA modification of the Olimel marketing authorization.
The gazette compilation affects agricultural firms operating in affected regions who must comply with phytosanitary eradication measures. Educational institutions (AFAM) may proceed with authorized hiring. Wine producers under the Candia dei Colli Apuani designation continue under consortium oversight. Pharmaceutical companies distributing Olimel must implement AIFA-authorized modifications. No immediate compliance deadlines are established by this gazette entry itself; parties should reference the specific decrees for implementation timelines.
What to do next
- Monitor official gazette for specific decree details and compliance requirements
- Review specific numbered acts (26A01642, 26A01681-684) for applicable sector-specific obligations
- Consult with regulatory affairs regarding any phytosanitary measures affecting crop production operations
Source document (simplified)
SERIE GENERALEGAZZETTA UFFICIALEPSpediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Anno 167° - Numero 80Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1egge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di RomaLegge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Roma - Martedì, 7 aprile 2026 SI PUBBLICA TUTTI I ARTE PRIMA GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMADIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMALa Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it
SOMMARIO
DECRETI PRESIDENZIALI ORDINANZA 30 gennaio 2026. Adozione di misure fitosanitarie d'emergen- za per il contrasto di Popillia japonica New- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI man in Liguria e Veneto. (Ordinanza n. 12). MINISTRI 4 febbraio 2026. (26A01683) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6 Autorizzazione alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico-ammi- nistrativo - anno accademico 2025/2026 - Istituzioni AFAM. (26A01684) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 DECRETO 24 marzo 2026. Aggiornamento del registro nazionale delle L varietà delle piante da frutto. (26A01681) . . . . . Pag. 8 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 27 marzo 2026. Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela e delle foreste del Vino Candia dei Colli Apuani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilan- za, tutela, informazione del consumatore e cura ORDINANZA 30 gennaio 2026. generale degli interessi, di cui all'art. 41, com- Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza ma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di relativi alla DOC Candia dei Colli Apuani. Anoplophora glabripennis Motschulsky in Regio- ne Veneto. (Ordinanza n. 13). (26A01682) . . . . . . Pag. 4 (26A01642) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11
7-4-2026 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di soluzione di glucosio con calcio, una emulsione di lipidi e una soluzione di amminoacidi con altri Agenzia italiana del farmaco elettroliti, «Olimel». (26A01680) . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 DETERMINA 30 marzo 2026. Esclusione del medicinale «midazolam (Buc- Agenzia per la rappresentanza negoziale colam)» dall'elenco istituito ai sensi della legge delle pubbliche amministrazioni n. 648/1996 per il trattamento di crisi convulsi- ve acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 anni. Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area (Determina n. 420/2026). (26A01726) . . . . . . . . . Pag. 13 sanità - Triennio 2022 - 2024 (26A01673) . . . . . . Pag. 21
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano Agenzia italiana del farmaco Provvedimento concernente i marchi di identifi- cazione dei metalli preziosi (26A01651) . . . . . . . . Pag. 30 Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido folico, «Acido Folico Mylan». (26A01643) . . . . . . . . . . . Pag. 14 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare Autorizzazione all'immissione in commercio e delle foreste del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Mylan». (26A01644) . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 Proposta di modifica ordinaria del disciplina- re di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Martino della Battaglia». Autorizzazione all'immissione in commercio del (26A01647) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Te- raman» (26A01645) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 Domanda di modifica del disciplinare di produ- Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizza- zione della specialità tradizionale garantita «Vinci-zione all'importazione parallela del medicinale per sgrassi alla maceratese». (26A01648) . . . . . . . . . . Pag. 31 uso umano «Bisolvon». (26A01646) . . . . . . . . . . . Pag. 17 Proposta di modifica ordinaria del disciplinare Modifica dell'autorizzazione all'immissione in di produzione della indicazione geografica protet-commercio dei medicinali per uso umano «Manasa» ta dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo». e «Suvamod» (26A01669) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 (26A01649) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33 Modifica dell'autorizzazione all'immissione in com- Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di mercio del medicinale per uso umano, a base di ketopro- produzione della denominazione di origine protetta fene sale di lisina, «Kelis gola». (26A01670) . . . . . . . . Pag. 18 (DOP) dei vini «Salice Salentino». (26A01666). . . . . Pag. 34 Modifica dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio del medicinale per uso umano, a base di diclofe- Ministero dell'interno nac sodico, «Diclofenac Mylan». (26A01676) . . . . . . . Pag. 18 Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in com- Giorgio Martire nella Parrocchia dei Santi Germano mercio del medicinale per uso umano, a base di immuno- e Prospero, entrambe in Peccioli. (26A01650) . . . Pag. 35 globulina umana normale, «Gamunex». (26A01677) Pag. 19 Soppressione dell'Associazione laicale denomi- Autorizzazione all'importazione parallela del me- nata «Pia Opera degli Esercizi Spirituali Chiusi», in dicinale per uso umano «Sibillette». (26A01678) Pag. 19 Faenza. (26A01671) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35 Rettifica della determina IP n. 260 del 9 maggio Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. 2024, concernente l'autorizzazione all'importazio- Pietro Apostolo nella Parrocchia dei Santi Germano ne parallela del medicinale per uso umano «Orgalu- tran». (26A01679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 e Prospero, entrambe in Peccioli. (26A01672) . . . Pag. 35 -- II --
7-4-2026 Ministero del lavoro SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13 e delle politiche sociali Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (EN- Banca d'ItaliaPAB) in data 27 novembre 2025. (26A01667) . . . Pag. 35 Approvazione della delibera dell'ente nazionale PROVVEDIMENTO 23 marzo 2026.di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agri- coltura (ENPAIA) n. 57/2025 - adottata dal comita- Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, sesto to amministratore della gestione separata agrotecni- aggiornamento. (26A01604) ci, in data 9 dicembre 2025. (26A01668) . . . . . . . Pag. 35
-- III --
7-4-2026 DECRETI PRESIDENZIALI
cazione dall'anno accademico 2025/2026 del regolamen- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI to di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica MINISTRI 4 febbraio 2026 .
143/2019; Autorizzazione alla spesa per assunzioni a tempo inde- Visto l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, terminato di personale docente e tecnico-amministrativo - che disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, anno accademico 2025/2026 - Istituzioni AFAM.
degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal IL PRESIDENTEcomma 1, deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a gra- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente duatorie nazionali permanenti; riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia na- zionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte dram- Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilan-matica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei cio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in partico-e in particolare l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul lare, i commi 653 e 655, con riferimento alle graduatorie, e rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni; il comma 654, relativo al calcolo del turn over ; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 apri-il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni le 2024, n. 83, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e) , legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di che stabilisce che, per le istituzioni statali di cui all'art. 2, ogni ordine e grado; comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le assun- zioni a tempo indeterminato sono autorizzate con decreto Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recan-del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del te norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il denze delle amministrazioni pubbliche; Ministro dell'economia e delle finanze e che, ai sensi di Visto l'art. 39, comma 3 -bis , della legge 27 dicembre quanto disposto all'art. 4, comma 2, tale decreto è da adot-1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle tarsi entro il mese di aprile dell'anno accademico prece-assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dente a quello di riferimento; su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 apri-l'innovazione e dell'economia e delle finanze; le 2024, n. 83, ed in particolare l'art. 17, comma 11, che Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, stabilisce che, fino all'esaurimento delle graduatorie nazio-n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione del-nali, il reclutamento del personale docente a tempo indeter-la legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di minato e a tempo determinato avviene prioritariamente a alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si valere sulle graduatorie nazionali; applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzato- ria di cui al citato art. 39, comma 3 -bis , della legge n. 449 Visto l'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, del 1997, e successive modificazioni; n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novem- bre 2013, n. 128, ed in particolare il comma 1, secondo Visto l'art. 64 -bis , comma 4, del decreto-legge 31 mag-cui, tra l'altro, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2 -bis gio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con mo-29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della dificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono tra-piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Pre-sformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per sidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzio-l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto ni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, in su-dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della bordine alle altre graduatorie nazionali esistenti; ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 apri-2018 le graduatorie nazionali di cui all'art. 19, comma 2, le 2024, n. 83 concernente il Regolamento recante le proce-del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modifi-dure e le modalità per la programmazione e il reclutamento cazioni dalla predetta legge n. 128 del 2013, sono trasfor-del personale docente e del personale amministrativo e tec-mate in graduatorie nazionali ad esaurimento; nico del comparto AFAM; Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023, Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n. 205 del215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 feb- 2017, che dispone, tra l'altro, che il personale docente che
braio 2024, n. 18, recante proroga di termini in materia non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle di università e ricerca, e, in particolare, i commi 6, 7 e 8, istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un con- relativamente all'utilizzo di graduatorie vigenti ai fini del corso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di reclutamento e del conferimento di incarichi e all'appli- istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020- -- 1 --
7-4-2026 2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conver- anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, tito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall'art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislati- del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re- vi, e in particolare l'art. 6, comma 4 -ter , come modificato pubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2023, cui all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 feb- del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca braio 2024, n. 18, che prevede che per gli anni accademici 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduato- 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di alta formazione rie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di inse- artistica e musicale possano reclutare, nei limiti delle facol- gnamento a tempo indeterminato e determinato, in subor- tà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal dine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle Ministero dell'università e della ricerca, personale docente di cui al comma 653 del medesimo art. 1 della legge n. 205 a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vi- del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili; genti graduatorie di cui al predetto art. 14, comma 4 -qua- ter , del decreto-legge n. 36 del 2022, nonché sulle vigenti Visto l'art. 4, comma 8 del decreto-legge 14 marzo graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante 2025, n. 25, che prevede l'applicazione anche per l'anno selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei prin-accademico 2025/2026 delle disposizioni che consentono cipi di cui all'art. 35, comma 3, lettere a) , b) , c) ed e) e l'utilizzo delle graduatorie nazionali di cui all'art. 19, com- comma 5 -bis e all'art. 35 -bis , comma 1, lettera a) , del de-ma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104; creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilan- modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto cio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 del Ministro dell'università e della ricerca; e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in par- Visto il decreto del Ministro dell'università e della ri-ticolare il comma 366 dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, cerca n. 180 del 29 marzo 2023 in materia di reclutamen-che le disposizioni relative alle modalità semplificate di to del personale docente, in attuazione di quanto previsto reclutamento non si applicano alle assunzioni del perso- dall'art. 6, comma 4 -ter , del decreto-legge 29 dicembre nale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale 2022, n. 198; e coreutica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 apri- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilan- le 2024, n. 83, ed in particolare l'art. 17, comma 9, concer-cio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e nente la modalità di reclutamento a tempo indeterminato bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in parti- dei docenti fino alla conclusione della prima procedura di colare l'art. 1, comma 147 -bis , che prevede tra l'altro che abilitazione artistica nazionale di cui all'art. 2 del decreto le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle citato; graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle ammini- strazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, particolare l'art. 59, comma 9 -ter , introdotto dal decreto-musicale e coreutica; legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale prevede che a Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, converti- decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'en-to, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e trata in vigore del regolamento in materia di reclutamento in particolare l'art. 22 -bis in materia di statizzazione delle del personale delle istituzioni di alta formazione artistica e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreu- musicale, le stesse possano indire, prioritariamente rispetto tica non statali; alle selezioni pubbliche di cui all'art. 6, comma 4 -ter , del Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, procedure di re-di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca clutamento straordinarie riservate ai docenti che abbiano e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 settem- maturato negli ultimi otto anni almeno tre anni accademi-bre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del ci di insegnamento in corsi ordinamentali con contratto a 28 ottobre 2021, con cui sono stati definiti i criteri per la tempo determinato; determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, conver-dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in corso tito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, di statizzazione e per l'inquadramento nei ruoli dello Stato recante, misure urgenti anche in materia di scuola e uni-del personale ivi in servizio; versità, e in particolare il comma 1 dell'art. 1 -quater , in Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, base al quale, tra l'altro, per il reclutamento del personale con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta particolare l'art. 14, comma 4 -quater , che prevede che gli formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in vi-elenchi A e B previsti dal decreto del Presidente del Con- gore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) , siglio dei ministri 9 settembre 2021 siano mantenuti, con della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le dispo-vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, sizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo in- n. 297 del 1994; determinato di personale per la sola istituzione che li costi- Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del tuisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del 1994, recante «accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le isti- funzionale» del personale tecnico-amministrativo; tuzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; -- 2 --
7-4-2026 Visto che il 100 per cento dei risparmi derivanti da ces- Visto il comma 3 -bis del citato art. 19 del decreto-legge
- 104 del 2013, che prevede la possibilità di assumere con sazioni relativi all'anno accademico 2024/2025 sono pari a contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni euro 25.663.198,00; di servizio, il personale che abbia superato un concorso Vista la nota del 26 settembre 2025, prot. n. 9526, con pubblico per l'accesso all'Area elevata professionalità la quale il Ministro dell'università e della ricerca richiede o all'Area terza di cui all'Allegato A del CCNL 4 agosto l'autorizzazione per l'anno accademico 2025/2026 a de-2010; stinare al reclutamento a tempo indeterminato una spesa Visto l'art. 64 -bis , comma 3, del citato decreto-legge complessiva pari a euro 19.247.398,50, pari al 75 per cento 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dal- dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'an-la legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more no accademico precedente, come disposto dal comma 827 della piena attuazione del regolamento di cui al decreto dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024; del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le Considerato che con la suddetta nota del 26 settembre istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono 2025, prot. n. 9526, si comunica che i risparmi derivanti reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, da cessazioni dal servizio al 1° novembre 2025 sono pari personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 a euro 19.247.398,50 come calcolate avendo come riferi- con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 35 del mento la tabella 2 allegata al decreto del Presidente del-decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la Repubblica n. 83 del 2024 relativa agli indici di costo medio equivalente delle cessazioni delle qualifiche AFAM Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile personale a tempo indeterminato; 2024, n. 83, ed in particolare l'art. 17, comma 13, concer- nente la modalità di reclutamento a tempo indeterminato Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finan-del personale tecnico-amministrativo; ze - Gabinetto del 25 novembre 2025, prot. n. 57640, che, Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria gene-al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto rale dello Stato, reso con nota prot. n. 247510 del 21 no-il 18 gennaio 2024; vembre 2025, ha espresso il formale concerto sullo schema del presente decreto; Considerato che tale Contratto collettivo nazionale di lavoro introduce un nuovo ordinamento professionale Vista la nota del Ministero per la pubblica amministra-del personale tecnico e amministrativo delle Istituzioni di zione - Ufficio legislativo del 19 dicembre 2025, prot. alta formazione artistica e musicale, con decorrenza dal n. 1417, che ha comunicato di non avere osservazioni osta-1° maggio 2024; tive da formulare all'ulteriore corso del provvedimento; Visto l'art. 3, comma 2, lettera e) , del decreto del Pre- Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o sidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 in base al soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che quale il turn over del personale delle istituzioni AFAM è l'amministrazione di cui al presente provvedimento potrà pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, dal servizio dell'anno accademico precedente; salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle Visto, in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e) , del cita- disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, to decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover n. 83, il quale prevede che, in prima applicazione, si di- riallocare il personale interessato; sponga la conversione delle assunzioni già autorizzate e Ritenuto, di poter autorizzare, per l'anno accademico non ancora effettuate dalle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale secondo quanto previsto dalla Tabella 2025/2026, l'assunzione in servizio a tempo indeterminato 1 allegata al citato decreto; di personale nei limiti della spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministra- zioni e la prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, del 12 novembre 2022 che dispone la delega di funzioni l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3, che, nel disci- al Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo plinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni Zangrillo; mirate e il ricambio generazionale nella pubblica ammini- Sulla proposta del Ministro per l'università e la ricerca, strazione, prevede l'applicazione della normativa di settore di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comparto della scuola e alle università; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante bilan- cio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e Decreta: bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027; Visto il comma 827 dell'art. 1 della citata legge n. 207 Art. 1.del 2024, ove si dispone che le amministrazioni pubbliche 1. Il Ministero dell'università e della ricerca, per le esi-possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto genze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa de- e coreutica (AFAM), è autorizzato per l'anno accademico terminata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un 2025/2026 a una spesa complessiva di euro 19.247.398,50 importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; da destinare al reclutamento a tempo indeterminato. -- 3 --
7-4-2026
Nelle more della definizione dell' iter autorizzatorio Il presente decreto, previa registrazione da parte della
previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repub- Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale blica n. 83/2024, e al fine di assicurare il regolare e ordi- della Repubblica italiana. nato avvio dell'anno accademico 2025/2026, le Istituzioni Roma, 4 febbraio 2026 AFAM possono procedere all'avvio delle procedure di mo- bilità e di reclutamento mediante inserimento nei relativi bandi di apposita clausola che condizioni l'assunzione in servizio all'adozione del decreto del Presidente del Consi- per Il Presidenteglio dei ministri medesimo. del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Art. 2. ZANGRILLOIl Ministero dell'università e della ricerca, in sede di
attribuzione della spesa complessiva per assunzioni alle Il Ministro dell'economiaistituzioni, provvede alla conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate dalle Istituzioni di alta e delle finanze G IORGETTI formazione artistica e musicale secondo quanto previsto dalla tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83. Il Ministro dell'università e della ricerca Art. 3. B ERNINIIl Ministero dell'università e della ricerca trasmette,
per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei mi-dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al nistri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento e della cooperazione internazionale, reg. n. 880della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. 26A01684 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, europeo e del Consiglio e àbroga le direttive 69/464/ CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento ORDINANZA 30 gennaio 2026 . europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la ge- garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti stione, il contrasto e l'eradicazione di Anoplophora glabri-pennis Motschulsky in Regione Veneto. (Ordinanza n. 13). e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui pro- dotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) IL DIRETTORE n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento euro- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, peo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e di riforma dell'organizzazione di Governo a norma (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/ CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
- 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1; CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consi- Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamen-glio (regolamento sui controlli ufficiali); to europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 del-le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento la Commissione del 1° agosto 2019 che integra il rego- -- 4 --
7-4-2026 lamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle po- Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi litiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle prioritari; politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il documento tecnico ufficiale n. 36 del Servizio Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 fitosanitario nazionale, adottato in data 13 luglio 2023, del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni unifor- recante «Scheda tecnica per indagini sull'organismo no-mi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del civo Anoplophora glabripennis Motschulsky » ; le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 del- la Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, re- cante «Norme per la protezione delle piante dagli organi- smi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazio- nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, comma 1, che definisce le attività di protezione delle n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio piante quelle volte alla previsione, prevenzione e miti- 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffi-gazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze ci dirigenziali non generali e le relative competenze; fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del delle piante; 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bru- Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legi- no Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di slativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attua- direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V zione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario na- - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della zionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimen-Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta to della politica agricola comune e dello sviluppo rurale; Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica Visto l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servi- del 4 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilan-zi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la cio in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della so-l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvi- vranità alimentare e delle foreste; soriamente come organismi nocivi da quarantena rilevan- Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo ti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'Uffi-applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) cio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, n. 221, con 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le sulla base di un Programma nazionale di indagine degli risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per organismi nocivi delle piante; l'anno 2025; Visto l'art. 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 del-n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergen- la Commissione del 29 settembre 2025 relativo a misure za fitosanitaria, l'adozione immediatamente, da parte del per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure dell'Unione di Anoplophora glabripennis ( Motschulsky ) fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di e per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata nocivo all'interno di determinate aree delimitate e che nonché l'elaborazione del Piano d'azione ai fini dell'era- abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893; dicazione o del contenimento dell'organismo nocivo e la Visto il Programma nazionale di indagine degli organi-sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la smi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legi-sua approvazione; slativo n. 19/2021; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, Vista la comunicazione del 20 ottobre 2025 con la qua-n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 di- le il Servizio fitosanitario della Regione Veneto ha tra-cembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in ma- smesso il Piano d'azione per la gestione dell'emergenza teria di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi Anoplophora glabripennis Motschulsky nel territorio del del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e Veneto ai fini della sua approvazione da parte del Comi-forestali assume la denominazione di Ministero dell'agri- tato fitosanitario nazionale; coltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in Vista la nota prot. Masaf n. 3451 del 7 gennaio 2026, particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni recante «Avvio della gestione finanziaria anno 2026 - «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e art. 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009 e successi-delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovrani- tà alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto ve modificazioni ed integrazioni»; -- 5 --
7-4-2026 Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della ORDINANZA 30 gennaio 2026 .sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il con-23 gennaio 2026, in corso di registrazione presso Corte trasto di Popillia japonica Newman in Liguria e Veneto. (Or-dei conti in data 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi gene- dinanza n. 12). rali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026; Considerato il Piano d'azione elaborato dal Servizio fito- sanitario regionale del Veneto in considerazione delle misure IL DIRETTOREfitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 31, DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE comma 2, del decreto legislativo n. 19/2021, e volti a mitiga- re il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie di emer- dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; genza al fine di contrastare l'organismo nocivo Anoplopho- ra glabripennis Motschulsky nel territorio del Veneto; Preso atto delle misure fitosanitarie finalizzate al con- trasto dell'organismo nocivo Anoplophora glabripennis Motschulsky nel territorio del Veneto, contenute nel Piano l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario regionale com- Vista la nota prot. Masaf n. 0016985 del 22 giugno petente, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di 2016 inerente l'istituzione del Tavolo tecnico scientifico cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, Popillia Japonica successivamente modificato con nota nella seduta del 12-13 novembre 2025; Masaf prot. n. 0664979 del 10 dicembre 2025; Ritenuto necessario approvare il Piano d' azione elabo- Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamen-rato dal Servizio fitosanitario della Regione Veneto ai fini to europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo dell'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di Anoplophora gla- alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per bripennis Motschulsky , approvate dal Comitato fitosanitario le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, nazionale; (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/ Dispone: CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Art. 1. europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai Finalità controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti 1. Con la presente ordinanza è approvato il «Piano e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere d'azione per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui pro- Anoplophora glabripennis Motschulsky in Veneto» di cui dotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) all'allegato I, parte integrante del presente atto, finalizzato
999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la
gestione, il contrasto e l'eradicazione di Anoplophora gla- n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, bripennis Motschulsky nel territorio della Regione Veneto. (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e La presente ordinanza produce effetti dalla data di ado- (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/zione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana. CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo Roma, 30 gennaio 2026 e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/ Il direttore: FARAGLIA CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consi- glio (regolamento sui controlli ufficiali); Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 del-in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e la Commissione del 1° agosto 2019 che integra il rego-delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 193lamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi A VVERTENZA : prioritari;
Gli allegati dell'ordinanza n. 13 del 30 gennaio 2026, recante Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 «Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il con- del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni unifor-trasto e l'eradicazione di Anoplophora glabripennis Motschulsky in Re- mi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del gione Veneto» parte integrante del presente atto, sono pubblicati sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: https:// www.protezionedellepiante.it le misure di protezione contro gli organismi nocivi per
le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 26A01682 -- 6 --
7-4-2026 della Commissione e modifica il regolamento di esecu- Visto il documento tecnico ufficiale n. 38 del Servizio zione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive fitosanitario nazionale, adottato in data 13 luglio 2023, modificazioni ed integrazioni; recante «Scheda tecnica per indagini sull'organismo no- civo: Popillia japonica » ; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, re- Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 cante «Norme per la protezione delle piante dagli organi- della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure smi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre per prevenire l'insediamento e la diffusione di Popillia 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazio- japonica Newman e a misure per l'eradicazione e il con-nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e tenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione; comma 1, che definisce le attività di protezione delle Vista l'ordinanza n. 5 del 28 settembre 2023 del Servi-piante quelle volte alla previsione, prevenzione e miti- zio fitosanitario nazionale, finalizzata all'adozione di mi-gazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze sure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Popillia fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi japonica Newman in Friuli-Venezia Giulia; delle piante; Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legi- slativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attua- zione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario na- zionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021,
- 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servi- sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, zi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffi-l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvi- ci dirigenziali non generali e le relative competenze; soriamente come organismi nocivi da quarantena rilevan- Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica ti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti sulla base di un Programma nazionale di indagine degli dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare organismi nocivi delle piante; e delle foreste; Visto l'art. 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, vranità alimentare e delle foreste n. 0154311 del 3 aprile n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergen- 2024, ad oggetto «Adozione del Piano di emergenza na-za fitosanitaria, l'adozione immediatamente, da parte del zionale per Popillia japonica Newman » ; Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bru-nonché l'elaborazione del Piano d'azione ai fini dell'era- no Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di dicazione o del contenimento dell'organismo nocivo e la direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della sua approvazione; Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimen- to della politica agricola comune e dello sviluppo rurale; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, Visto il documento tecnico ufficiale n. 16 del Servizio n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 di- fitosanitario nazionale, adottato in data 26 agosto 2024, cembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in recante «Protocollo diagnostico per l'identificazione di materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai Popillia japonica » ; sensi del quale il Ministero delle politiche agricole ali- Vista l'ordinanza n. 9 del 20 gennaio 2025 del Servizio mentari e forestali assume la denominazione di Ministero fitosanitario nazionale, finalizzata alla definizione delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, aree indenni dall'organismo nocivo Popillia japonica in particolare il comma 3 che dispone che le denomina- Newman nel territorio della Repubblica italiana; zioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimen- tare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministe- attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e ro delle politiche agricole alimentari e forestali»; umane per la loro realizzazione per l'anno 2025; -- 7 --
7-4-2026 Visto il programma nazionale di indagine degli organi- Popillia japonica Newman in Veneto» di cui all'allega- smi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legi- to II, i quali costituiscono parte integrante del presente slativo n. 19/2021; atto, finalizzati all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Popillia japonica New- Vista la comunicazione del 5 settembre 2025 con la man nel territorio della Regione Liguria e del Veneto. quale il Servizio fitosanitario della Regione Liguria ha trasmesso il Piano d'azione per la gestione dell'emergen- La presente ordinanza produce effetti dalla data di ado-za Popilla japonica Newman nel territorio della Liguria zione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fito- registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della sanitario nazionale; Vista la nota prot. n. 0465976 del 18 settembre 2025 Roma, 30 gennaio 2026 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Veneto ha trasmesso il Piano d'azione per la gestione dell'emer- Il direttore: F ARAGLIA genza Popilla japonica Newman nel territorio del Veneto ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fito- Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026sanitario nazionale; Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made Vista la nota prot. Masaf n. 3451 del 7 gennaio 2026, in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e recante «Avvio della gestione finanziaria anno 2026 - delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 211art. 21, comma 17, della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni»; A VVERTENZA: Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del Gli allegati dell'ordinanza n. 12 del 30 gennaio 2026, recante 23 gennaio 2026, in corso di registrazione presso Corte «Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Popil-dei conti in data 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi lia japonica Newman in Liguria e Veneto» parte integrante del presente generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per atto, sono pubblicati sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: https://www.protezionedellepiante.it il 2026; Considerati i Piani d'azione elaborati dai Servizi fi- 26A01683tosanitari regionali della Liguria e del Veneto in consi- derazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legi- DECRETO 24 marzo 2026 .slativo n. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusio- ne dell'organismo nocivo in questione; Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie di piante da frutto. emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo Po- pillia japonica Newman nel territorio della Liguria e del IL DIRETTORE GENERALEVeneto; DELLO SVILUPPO RURALE Preso atto delle misure fitosanitarie finalizzate al con- trasto dell'organismo nocivo Popillia japonica Newman Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- nel territorio della Regione Liguria e Veneto, contenute cante la riforma dell'organizzazione del Governo, a nor-nei Piani d'azione elaborati dai Servizi fitosanitari regio- ma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-nali competenti, approvate dal Comitato fitosanitario na- sive modificazioni e integrazioni; zionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 12-13 novembre 2025; Ritenuto necessario approvare i Piani d'azione elabo- rati dal Servizio fitosanitario della Regione Liguria e dal l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Servizio fitosanitario della Regione Veneto ai fini dell'at- tuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza finalizza- sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, te al contrasto dell'organismo nocivo Popillia japonica n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro Newman , approvate dal Comitato fitosanitario nazionale; permanente per la protezione delle piante; Dispone: Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Art. 1. 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti Finalità tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai ma- 1. Con la presente ordinanza sono approvati il «Pia- teriali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle no d'azione regionale per il contrasto di Popillia japo- ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle nica Newman in Liguria» di cui all'allegato I e il «Piano d'azione per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di barriere fitosanitarie; -- 8 --
7-4-2026 Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, re- Visto il decreto del Ministro della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2025, n. 180158, che modifica cante «Norme per la produzione e la commercializzazione il decreto 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individua-dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e zione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa naziona- ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-le alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del stri n. 178 del 16 ottobre 2023»; regolamento (UE) 2017/625»; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, del-
- 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agri- la sovranità alimentare e delle foreste 23 gennaio 2026,
33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbra-coltura, della sovranità alimentare e delle foreste il re-
io 2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività gistro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026; relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive; Vista la direttiva dipartimentale 20 febbraio 2026, Visto l'art. 10, comma 1, lettera b) , punto 2, del decre-n. 85510, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al to legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che n. 133, inerente l'attuazione degli obiettivi strategici defi- una varietà può essere considerata «comunemente nota» niti dal Ministro nella direttiva generale; se è oggetto di domanda di privativa per ritrovati vegetali Vista la direttiva direttoriale prot. n. 95646 del 26 feb-conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuo-braio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, al ve varietà vegetali; n. 155; Visto l'art. 10, comma 1, lettera b) , punto 3, del decreto Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che una di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle varietà può essere considerata «comunemente nota» se è piante da frutto; stata commercializzata prima del 30 settembre 2012, pur- ché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente Servizio fitosanitario centrale; per la protezione delle piante - sezione materiali di mol- tiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 feb-espresso con procedura di consultazione telematica con-braio 2021, n. 18, che dispone che una varietà ritenuta clusasi in data 16 febbraio 2026; idonea, a seguito dei risultati di prova e su parere del Gruppo di lavoro permanente, venga iscritta nel registro Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicar-per la protezione delle piante - sezione materiali di mol-si nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; tiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica con- Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, clusasi in data 19 marzo 2026; n. 489265, recante le modalità di presentazione delle do- mande di iscrizione al registro nazionale delle varietà del- Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale le piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà delle varietà delle piante da frutto; di portinnesti di piante ortive; Decreta: Art. 1.Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) , punti 2 e
3, e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 feb- braio 2021, n. 18, le varietà indicate nell'allegato I, parte integrante del presente decreto, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. vranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, 2. Il registro, aggiornato con le informazioni di cui al n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali comma 1, è consultabile per esteso sul sito web del Ser-non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovrani-vizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: https://www.tà alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Pre-protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione sidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-2023»; ciale della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stes- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-so giorno della sua pubblicazione. stri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incari- co di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Roma, 24 marzo 2026 Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320; Il direttore generale: A NGELINI -- 9 --
7-4-2026 A LLEGATO I
TIPO POLPA
NOTE CCP (All 3 tab 2)
ACCESSIONE
CLONE DATA PRIVATIVA
N° PRIVATIVA UE N° PRIVATIVA IT O
CPVO AUTORIZZAZIONE CODICE 20201376 62957 16/01/2023 REGISTRAZIONE SCADENZA REGISTRAZIONE DATA DU, DUR O CR
[vedi All 3 tab 3] RICHIEDENTE (- R) COSTITUTORE O 451 - R DU 106 CR SINONIMI Elenco delle varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto MARCHIO VARIETA' DENOMINAZIONE ROYCE UCD ROYAL SPECIE alus domestica Borkh. GOLDEN PARSI Fragaria × ananassa Duchesne ex Rozie Prunus armeniaca L. ZI' RAMUNNO 367 - R DUR
7-4-2026 delle denominazioni di origine, delle indicazioni geogra- A VVERTENZA: fiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinico- Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di lo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione; del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislati-vo 30 giugno 2011, n. 123. Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità 26A01681 di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del le domande di protezione delle denominazioni di origine, DECRETO 27 marzo 2026 . delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradiziona- li nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani a svolgere le funzioni di promozio- modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei ne, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del con- nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché sumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-alla DOC Candia dei Colli Apuani. guarda un idoneo sistema di controlli; IL DIRIGENTE DELLA PQA I DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE cante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in parti-
colare l'art. 16, comma 1, lettera d) ; Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamen- Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, co-to europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo ordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spi-«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu-ritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradi-zioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle poli-zionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità tiche agricole alimentari e forestali ha assunto la deno-per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) minazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e alimentare e delle foreste; che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) stri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indica-e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-zioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazio-e dei prodotti agricoli dell'Unione; ni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di vranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parla-n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le re-dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, gistrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della sovranità alimentare e delle foreste e definizione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle delle attribuzioni e relativi compiti; indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di ese-13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali cuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen- Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-in data 2 marzo 2026, con n. 141, per l'attuazione de-li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) gli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per Consiglio; l'anno 2026» del 23 gennaio 2026 n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità ali- Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezio-mentare e dell'ippica; ne 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geo- Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, grafiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regola- mento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del non generale della Direzione generale per la promozione Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità -- 11 --
7-4-2026 politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gen- vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geo- grafiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande naio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale spiritose; 27 febbraio 2026, n. 98896; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2015, Visto il decreto del Presidente della Repubblica del n. 84458, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data pubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 29 dicembre 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al 2015, successivamente rinnovato, con il quale è stato ri-dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento conosciuto il Consorzio di tutela del Vino Candia dei Col-della sovranità alimentare e dell'ippica; li Apuani ed attribuito per un triennio al citato Consorzio Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, pro-livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, mozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Candia del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora dei Colli Apuani; Iacovoni, del 7 febbraio 2024, del Presidente del Con- siglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bi- Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 mag-lancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del gio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifi-decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, ca della sussistenza del requisito della rappresentatività, comma 2, lettera d) ; effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle poli- tiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del direttore della Direzione genera- Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela del le per la promozione della qualità agroalimentare del Vino Candia dei Colli Apuani, deve ottemperare alle di-30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti sposizioni di cui alla legge n. 238, del 2016 ed al decreto il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito ministeriale 18 luglio 2018; al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio Considerato inoltre che nel citato statuto il Consor-PQA I della Direzione generale della qualità certificata zio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani richiede il e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroa- conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui limentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disci- n. 238, per la DOC Candia dei Colli Apuani; plina organica della coltivazione della vite e della produ- Considerato che il Consorzio di tutela del Vino Candia zione e del commercio del vino; dei Colli Apuani ha dimostrato la rappresentatività di cui Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC Candia dei Colli Apuani. Tale verifica è sta-2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le deno- ta eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la minazioni di origine e le indicazioni geografiche protette nota prot. n. 2198/2025 del 3 settembre 2025 (prot. Masaf dei vini; n. 0414539/2025) dall'organismo delegato, Toscana Cer- Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante tificazione Agroalimentare S.r.l., autorizzato a svolgere disposizioni generali in materia di costituzione e ricono- l'attività di controllo sulla citata denominazione; scimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di Considerato che con la suddetta nota (prot. Masaf origine e le indicazioni geografiche dei vini; n. 0414539/2025) l'organismo delegato comunicava che Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, re- alcuni soci non risultavano inseriti nel sistema di control- cante le disposizioni nazionali applicative dei regola- lo della DOC «Candia dei Colli Apuani». menti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della Vista la nota prot. n. 477973 del 22 settembre 2025, legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la pre- con cui è stato comunicato al Consorzio che alcuni soci sentazione e l'esame delle domande di protezione delle non risultavano inseriti nel sistema di controllo della DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti DOC «Candia dei Colli Apuani», condizione essenziale vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di per la validità del perimetro consortile ai fini del rinnovo produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancel- dell'incarico; lazione della protezione; Vista la successiva documentazione trasmessa dal Con- sorzio acquisita al protocollo n. 0058387 del 6 febbraio Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, 2026, comprensiva del verbale assembleare recante la de-n. 7422, recante disposizioni generali in materia di ve- libera di aggiornamento dell'elenco dei soci, con l'esclu-rifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi sione delle imprese non inserite nel sistema di controllo dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, e la contestuale inclusione di operatori regolarmente as-n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, soggettati ai controlli e rivendicanti la produzione della n. 61; denominazione; Viste le linee guida per la predisposizione del pro- Considerato che l'aggiornamento dell'elenco soci, gramma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale così come deliberato, risulta conforme ai requisiti previ-della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti sti dalla normativa vigente in materia di rappresentativi-agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del tà dei consorzi di tutela ai sensi dell'art. 41 della legge 18 ottobre 2018; n. 238/2016; Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma recante la procedura per il riconoscimento degli agenti dell'incarico al di Tutela del Vino Candia dei Colli Apuani -- 12 --
7-4-2026 a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigi- 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto mi-lanza, tutela, informazione del consumatore e cura genera- nisteriale 10 dicembre 2015, n. 84458, può essere sospeso con le degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita n. 238 del 2016, per la DOC Candia dei Colli Apuani; dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. Decreta: Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficia- Articolo unico le della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data successivo alla sua pubblicazione. di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 dicembre 2015, n. 84458, al Roma, 27 marzo 2026 Consorzio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani, con sede legale in Massa (MS), Largo Matteotti, 22, a svolge- re le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, Il dirigente: G ASPARRI tutela, informazione del consumatore e cura generale de- gli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge
238 del 2016, sulla DOC Candia dei Colli Apuani. 26A01642 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- liana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025); DETERMINA 30 marzo 2026 . Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con Esclusione del medicinale «midazolam (Buccolam)» cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per il Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di ammini-trattamento di crisi convulsive acute prolungate in soggetti strazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 di età ≥ 18 anni. (Determina n. 420/2026). del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,245 e successive modificazioni ed integrazioni; IL PRESIDENTE Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato di-1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Go-rettore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai verno, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salu-e successive modificazioni; te 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed
integrazioni; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scien-modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha tifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 -istituito l'Agenzia italiana del farmaco; bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro del-2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; la salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme costituzione della nuova Commissione scientifico-economica sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-leg-della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifica-ge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, zioni ed integrazioni; dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo mo- dificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Uffi-successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento ciale - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordina-per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che di- mento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adot-spone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazio- tato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del nale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, com-è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei mi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimenta- 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Mini-zione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione stro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica terapeutica diversa da quella autorizzata; -- 13 --
7-4-2026 sensi della legge n. 648/1996 per l'indicazione: «trattamen- Visto il provvedimento della Commissione unica del far- to di crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 maco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta anni»; Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nel- la Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente Vista la delibera di approvazione del consiglio di ammini-l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico strazione di AIFA del 28 gennaio 2026, n. 11; del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicem- Vista la determina AIFA n. 291/2026 del 13 marzo 2026, bre 1996, n. 648; pubblicata sul portale «TrovaNormeFarmaco», come da co- Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concer- municato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 mar-nente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti zo 2026, avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e mo-24 marzo 2001, n. 70; difica del regime di fornitura del medicinale BUCCOLAM»; Vista la determina AIFA n. 570/2014 del 9 giugno 2014, Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 139 del medicinale «midazolam (Buccolam)», dall'elenco dei medi-18 giugno 2014, relativa all'inserimento del medicinale «mi- cinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, dazolam (Buccolam)», nell'elenco dei medicinali erogabili a ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamen-totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della leg- to di crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 ge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di crisi convul- anni; sive acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 anni, già sottoposti Determina: a terapia in età pediatrica; Art. 1. Vista, altresì, la determina AIFA n. 884/2020 del 27 ago- sto 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale Il medicinale «midazolam (Buccolam)» è escluso dall'elen-- n. 219 del 3 settembre 2020, di modifica alla predetta de- co dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanita-termina AIFA n. 570/2014 del 9 giugno 2014, relativa all'in- rio nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, serimento nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate in sog-del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicem- getti di età ≥ 18 anni. bre 1996, n. 648, del medicinale per uso umano «midazo- lam (Buccolam)» per il trattamento di crisi convulsive acute Art. 2.prolungate in soggetti di età ≥ 18 anni, al fine di consentire dunque la prescrizione di detto medicinale a totale carico del La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla Servizio sanitario nazionale anche per i pazienti adulti con sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica esordio delle crisi dopo i 18 anni e comparsa di crisi prolun- italiana. gate o in cluster ; Roma, 30 marzo 2026 Rilevato che la CSE dell'AIFA nella riunione del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2025 ha disposto la rimborsabilità del me- Il Presidente: N ISTICÒ dicinale «Buccolam (midazolam)» per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate, in bambini da tre mesi ad adulti nonché la rimozione del suddetto medicinale dagli elenchi ai 26A01726 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO «5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al A.I.C. n. 050485022 (in base 10) 1J4PSY (in base 32) Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «5 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al per uso umano, a base di acido folico, «Acido Folico Mylan». A.I.C. n. 050485034 (in base 10) 1J4PTB (in base 32) «5 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/pvdc/al A.I.C. n. 050485046 (in base 10) 1J4PTQ (in base 32) Estratto determina AAM/A.I.C. n. 76/2026 del 20 marzo 2026 Principio attivo: acido folico Codice pratica AIN/2022/2766 Produttore responsabile del rilascio dei lotti: È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «ACIDO Fine Foods and Pharmaceuticals NTM S.p.a., FOLICO MYLAN», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed eti- Via Grignano, 43 - 24041 Brembate (BG) - Italia chette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in ne ai fini della rimborsabilità: via Vittor Pisani, 20 - Milano - Italia classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della clas- se di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e «5 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della A.I.C. n. 050485010 (in base 10) 1J4PSL (in base 32) rimborsabilità, denominata Classe C (nn).
7-4-2026 rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo ne ai fini della fornitura: medicinale in accordo con l'elenco EURD. classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a pre- scrizione medica. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Stampati Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al nel piano di gestione del rischio (RMP). presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto. L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di effi- Nel caso in cui la scheda per il paziente ( Patient Card , PC) sia inserita cacia della determina di cui al presente estratto. all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è conside- rata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello al presente estratto. della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai me- 26A01643dicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Mylan». la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustra- tivo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Estratto determina AAM/A.I.C. n. 81/2026 del 20 marzo 2026 Codici pratica: MCA/2023/196- C1B/2025/2533-C1B/2025/6249- C1A/2025/2673. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del Procedure europee: IE/H/1312/001-002/DC, IE/H/1312/IB/001/G, IE/pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legisla- H/1312/001/P/001, IE/H/1312/IA/002/G. tivo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secon- do cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APREMI-non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di LAST MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale de- parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farma-cennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più ceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare indicate: all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico titolare A.I.C.: MYLAN S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in rilevante rispetto alle terapie esistenti. via Vittor Pisani, 20 - Milano - Italia; Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi appli- confezioni: cabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. «10 mg+20 mg+30 mg compresse rivestite con film» - 27 compresse (4 compresse da 10 mg, 4 compresse da 20 mg, 19 compresse da 30 mg) in blister pvc/al, confezione per l'inizio del trattamento - A.I.C. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del n. 052583010 (in base 10) 1L4QM2 (in base 32); pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferi- «30 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister mento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. PVC/AL - A.I.C. n. 052583022 (in base 10) 1L4QMG (in base 32); Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto «30 mg compresse rivestite con film» - 56x1 compresse in blister disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e divisibile per dose unitaria PVC/AL - A.I.C. n. 052583034 (in base 10) 1L4Q-successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse MU (in base 32); negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora «30 mg compresse rivestite con film» - 168 compresse in blister coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. PVC/AL - A.I.C. n. 052583046 (in base 10) 1L4QN6 (in base 32); Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi appli- «30 mg compresse rivestite con film» - 168x1 compresse in bli-cabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. ster divisibile per dose unitaria PVC/AL - A.I.C. n. 052583059 (in base 10) 1L4QNM (in base 32); Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative principio attivo: apremilast. Il titolare A.I.C. è tenuto a presentare entro sei mesi, quanto segue: Produttori responsabili del rilascio dei lotti: la Clinical Overview aggiornata con lo scopo di fornire un adeguato Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Park, supporto a quanto riportato nell'RCP relativamente alle popolazioni speciali Paola, PLA 3000, Malta; con considerazioni scientifiche pertinenti e motivate; Delorbis Pharmaceuticals Limited - Industrial Area, Athinon 17, Er- il modulo 1 con lettera di accesso aggiornata per la nuova versione gates, Nicosia, 2643, Cipro; del CEP. Mylan Germany GmbH - Benzstrasse 1, Bad Homburg, 61352, Germania. Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commer- cio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazio- Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classifica- ne all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elen- zione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: co delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) , della legge all'art. 107 -quater , par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul por- 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non tale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn). -- 15 --
7-4-2026 Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Per tutte le confezioni sopra è adottata la seguente classificazione ai fini Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale sog- porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate getto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di nel Piano di gestione del rischio (RMP). centri ospedalieri o di specialisti: internista, dermatologo, reumatologo. Stampati L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con 2 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) tra-etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al smessa dallo stato membro di riferimento (RMS). presente estratto. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica determina, di cui al presente estratto. italiana. Nel caso in cui la scheda per il paziente ( Patient card , PC) sia inserita 26A01644all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è conside- rata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per al presente estratto. uso umano, a base di tadalafil, «Teraman» In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai me- Estratto determina AAM/AIC n. 83/2026 del 20 marzo 2026 dicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue Codici pratica: MCA/2023/76. estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione Procedura europea: CZ/H/1278/001-003/DC. la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERAMAN, caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustra- le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del tivo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e con- fezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. con Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del sede legale e domicilio fiscale in via Pinciana n. 25 - 00198 Roma - Italia; pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legisla- tivo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secon- confezioni: do cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché «5 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister OPA/AL/non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di PVC-AL - A.I.C. n. 052692011 (in base 10) 1L811C (in base 32); riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione «5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale de- PVC-AL - A.I.C. n. 052692023 (in base 10) 1L811R (in base 32); cennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più «10 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister OPA/AL/indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare PVC-AL - A.I.C. n. 052692035 (in base 10) 1L8123 (in base 32); all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. «20 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister OPA/AL/ PVC-AL - A.I.C. n. 052692047 (in base 10) 1L812H (in base 32); Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi appli- «20 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister OPA/AL/cabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. PVC-AL - A.I.C. n. 052692050 (in base 10) 1L812L (in base 32); «20 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister OPA/AL/ PVC-AL - A.I.C. n. 052692062 (in base 10) 1L812Y (in base 32); Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del principio attivo: tadalafil; pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferi- produttore responsabile del rilascio dei lotti: mento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Larissa Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto Industrial Area, P.O Box 3012, Larissa, 41500 Grecia. disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono inclu- se negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodot- to del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi Confezione: ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del «20 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister OPA/AL/medicinale. PVC-AL - A.I.C. n. 052692062 (in base 10) 1L812Y (in base 32). Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi appli- Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai cabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della clas- se di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e Rapporti periodici di aggiornamento successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della sulla sicurezza - PSUR rimborsabilità, denominata classe C (nn). Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commer- Per le restanti confezioni sopra indicate è adottata la seguente classifica-cio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza zione ai fini della rimborsabilità: non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazio- classificazione ai fini della rimborsabilità: C. ne all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elen- co delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107 -quater , paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. ne ai fini della fornitura: In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a pre- medicinale in accordo con l'elenco EURD. scrizione medica. -- 16 --
7-4-2026 Stampati Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto. Nel caso in cui la scheda per il paziente ( Patient Card , PC ) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di ri- ferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107 -quater , par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).
L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 30 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 26A01645 Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon». Estratto determina di decadenza IP n. 180 del 26 marzo 2026 Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società GMM Famra S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: Data Denominazione Descrizione A.I.C. Data G.U. decadenza «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 BISOLVON 048034019 09/01/2020 10/01/2026 ml con bicchiere dosatore Il presente estratto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 26A01646
7-4-2026 Stampati dei medicinali per uso umano «Manasa» e «Suvamod» Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri- assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore Estratto determina AAM/PPA n. 176/2026 del 27 marzo 2026 della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle Trasferimento di titolarità: AIN/2026/197. etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto. È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Cipros S.r.l. con sede legale in via del Carmine n. 3 Smaltimento scorte - 20121 Milano, codice fiscale 06142150488: I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente medicinale: MANASA: titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente 049854019 - «5 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in bli- estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-ster PA/AL-PVC/AL; denza indicata in etichetta. 049854021 - «10 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL-PVC/AL; 049854033 - «20 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL-PVC/AL; medicinale: SUVAMOD: 26A01670 045384017 - «10 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in bli- ster PA/AL/PVC-AL; del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico, 045384029 - «10 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in bli- «Diclofenac Mylan». ster PA/AL/PVC-AL; 045384031 - «20 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in bli- ster PA/AL/PVC-AL; Estratto determina AAM/PPA n. 166/2026 del 27 marzo 2026 045384043 - «20 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in bli- L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a ster PA/AL/PVC-AL; seguito del worksharing approvato dallo stato membro di riferimento alla società Errekappa Consumer S.r.l. con sede legale e domici- (RMS), costituito da: lio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano, codice fiscale una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.8 del ri-11936180964. assunto delle caratteristiche del prodotto e 4 del foglio illustrativo per aggiornamento al Company core datasheet relativamente alla reazione Stampati avversa eruzione fissa, modifiche editoriali ed in accordo alla versione Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei corrente del QRD template, relativamente al medicinale DICLOFE- medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al ri- NAC MYLAN. assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle A.I.C. n. 047332010 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; della determina, di cui al presente estratto. A.I.C. n. 047332022 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; Smaltimento scorte A.I.C. n. 047332034 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL. titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente Codice di procedura europea: PT/H/XXXX/WS/122. estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca- Codice pratica: VC2/2025/243. denza indicata in etichetta. Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in - via Vittor Pisani n. 20 - 20124, Mi- lano, Italia. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto. 26A01669 Stampati del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene sale Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve di lisina, «Kelis gola». apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio Estratto determina AAM/PPA n. 174/2026 del 27 marzo 2026 illustrativo. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo Trasferimento di titolarità: AIN/2026/299. 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo- Cambio nome: N1B/2026/195. glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi registrato a nome della società Epifarma S.r.l., con sede legale e domi- dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-cilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia, Potenza, codice nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi fiscale 01135800769; in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza del- medicinale: KELIS GOLA; le disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 041843018 - «1,6% collutorio» flacone da 150 ml; 041843020 - «0,16% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml; Smaltimento scorte alla società Zeta Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fi- scale in via Mentana n. 38 - 36100 Vicenza, codice fiscale 00330790247. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- Con variazione della denominazione del medicinale in GOLA- ficiale della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti SEPT INFIAMMAZIONE E DOLORE. nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono -- 18 --
7-4-2026 Autorizzazione all'importazione parallelaessere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale del medicinale per uso umano «Sibillette». indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficia-le della Repubblica italiana, n. 133 dell'11 giugno 2018. Estratto determina IP n. 181 del 26 marzo 2026 Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA DIARIO 2 mg/0,03 mg Comprimidos Recubiertos Con Peli- 26A01676 cula EFG 1X(21+7) dalla Spagna con numero di autorizzazione 78334 CN 701006.7, intestato alla società Gedeon Richter PLC. Gyömrői ÚT 19-21. 1103 Budapest (Ungheria) e prodotto da Gedeon Richter PLC. Gyömrői ÚT 19-21. 1103 Budapest Ungheria, con le specificazioni di del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento umana normale, «Gamunex». dell'entrata in vigore della presente determina. Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160
- 21017 Samarate VA. Estratto determina AAM/PPA n. 188/2026 del 27 marzo 2026 Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestire con L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a se-film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL. guito del grouping di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di Codice A.I.C.: 052636038 (in base 10) 1L6BD6 (in base 32); riferimento (RMS), costituito da: Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. una variazione tipo II B.II.d.2.c), modifica del metodo di analisi Composizione: ogni compressa bianca rivestita con film (attiva) attualmente usato per la determinazione delle immunoglobuline (IgA) contiene: sul prodotto finito; principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo; una variazione tipo IB B.II.d.1.b), aggiornamento delle speci- fiche del prodotto finito al fine di restringere i limiti di rilascio delle eccipienti: compresse bianche rivestite con film. immunoglobuline A e conseguente modifica del paragrafo 2 del rias- Nucleo della compressa: sunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi lattosio monoidrato; del foglio illustrativo e delle etichette; adeguamento del riassunto delle amido di mais; caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette alla versione corrente del QRD template ipromellosa di tipo 2910; relativamente al medicinale GAMUNEX (A.I.C. n. 045410) nelle for- talco; me farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in potassio poliacrilato; commercio in Italia. magnesio stearato; Codice di procedura europea: DE/H/0473/II/091/G. Rivestimento: Codice pratica: VC2/2025/357. alcool polivinilico; Titolare A.I.C.: Grifols Deutschland GMBH, con sede legale e do- titanio diossido (E171); micilio fiscale in Colmarer Strabe 22, 60528, Francoforte, Germania. macrogol 3350; Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio- talco; ne, di cui al presente estratto. Compresse verdi rivestite con film. Nucleo della compressa: Stampati cellulosa microcristallina di tipo 12; Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve lattosio anidro; apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche amido di mais pregelatinizzato; del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio magnesio stearato; illustrativo e all'etichettatura. silice colloidale anidra; In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo Rivestimento: 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono alcool polivinilico; essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare titanio diossido (E171); dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue este- macrogol 3350; re, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposi- talco; zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul indaco carminio lacca d'alluminio (E132); foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto giallo chinolina lacca d'alluminio (E104); decreto legislativo. ferro ossido nero (E172); giallo tramonto FCF lacca d'alluminio (E110). Smaltimento scorte Officine di confezioni secondario: Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia; ficiale della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti PRICETAG AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono 1000 Sofia (Bulgaria); essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art.1, comma 7 della determina AIFA S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO. n.DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 133 dell'11 giugno 2018. Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL. Codice A.I.C. : 052636038. 26A01677 Classe di rimborsabilità: C.
7-4-2026 Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con commercio del medicinale. film»1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL. Codice A.I.C. : 052636038. 26A01679 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. Stampati del medicinale per uso umano, a base di soluzione di glu- cosio con calcio, una emulsione di lipidi e una soluzione di Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italia- amminoacidi con altri elettroliti, «Olimel». no allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, Estratto determina AAM/PPA n. 169/2026 del 27 marzo 2026 recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre È autorizzata la variazione tipo IA Q.II.e.6.a.1) con la conseguente 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso immissione in commercio del medicinale OLIMEL nelle confezioni di umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile seguito indicate: del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel fo-glio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confe- «Periferico N4E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 compar-zionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale ti da 1000 ml - A.I.C. n. 039941671 (base 10) 162XK7 (base 32); e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione «N7E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1000 all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti ml - A.I.C. n. 039941683 (base 10) 162XKM (base 32); negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del mar-chio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabi- «N9E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1000 lità dell'importatore parallelo. ml - A.I.C. n. 039941695 (base 10) 162XKZ (base 32); «N12E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1000 Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni ml - A.I.C. n. 039941707 (base 10) 162XLC (base 32). di sospette reazioni avverse Principio attivo soluzione di glucosio con calcio, una emulsione di Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel lipidi e una soluzione di amminoacidi con altri elettroliti Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medici- Codice pratica: C1A/2026/602. nale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna- lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così Codice di procedura europea: FR/H/0419/001;003;005;007/ da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. IA/106. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico, 89, 00142, Roma, Italia. 26A01678 Rettifica della determina IP n. 260 del 9 maggio 2024, con- cernente l'autorizzazione all'importazione parallela del Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata). medicinale per uso umano «Orgalutran». Estratto determina IP n. 187 del 26 marzo 2026 Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 260 del ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica 9 maggio 2024, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su pre-del medicinale ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 scrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, specialista in siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo autorizzato dall' Eu- scienze dell'alimentazione e della nutrizione clinica). ropean Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/00/130/001, codice A.I.C. n. 051187019 (in base 10), 1JU3BC (in base 32) il cui Stampati estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
- 121 del 25 maggio 2024, ove riportato: Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa am- ministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. Confezione: ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml soluzione inietta- In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo bile 1 siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono Codice A.I.C.: 051187019 essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- RRL - Su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (inter-mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare nista, endocrinologo, geriatra) dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue este- re, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposi- leggasi: zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Confezione: ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml soluzione inietta- bile 1 siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo Codice A.I.C.: 051187019 RRL - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, ven- dibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 26A01680(specialista esperto nel trattamento della infertilità).
7-4-2026
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA TITOLO III Trattamento economico dei dirigenti NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE Capo I Stipendio tabellare e altri emolumenti AMMINISTRAZIONI Art. 11 Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 12 Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di la- Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - voro ad esaurimento Triennio 2022 - 2024 Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi tabellari Il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 13,20 ha avuto luogo, presso la Art. 14 Retribuzione di posizione sede dell'Aran, l'incontro tra l'A.Ra.N e le Organizzazioni e Confede- Art. 15 Indennità di specificità medico-veterinaria e indennità di razioni sindacali rappresentative dell'area sanità. specificità sanitaria Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Art. 16 Indennità per incarico di direzione di struttura complessa collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità triennio 2022-2024. Art. 17 Clausola di garanzia Per l'A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio Naddeo (firmato) Capo II Fondi aziendali Art. 18 Fondi aziendali Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali Capo III Compensi correlati alle condizioni di lavoro NAAO ASSOMED (firmato) COSMED (firmato) Art. 19 Indennità di polizia giudiziaria FEDERAZIONE CIMO-FESMED CIDA (firmato) (firmato) TITOLO IV Estinzione del rapporto di lavoro AAROI EMAC (firmato) COSMED (firmato) Art. 20 Termini di preavviso FASSI D (firmato) CODIRP (firmato) FP CGIL (firmato) CGIL (non firmato) TITOLO V Libera professione intramuraria FVM (firmato) COSMED (firmato) UIL FPL (firmato) U I L (firmato) Art. 21 Tipologie di attività libero professionale intramuraria FEDERAZIONE CISL MEDICI CISL (firmato) (firmato) DICHIARAZIONI CONGIUNTE T ITOLO I A LLEGATO DISPOSIZIONI GENERALI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA SANITÀ Capo I A PPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA Periodo 2022-2024 Art. 1. Campo di applicazione Indice
Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sani-
tari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7, comma 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva TITOLO I Disposizioni generali del 22 febbraio 2024 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza tempo determinato dipendenti da tutte le aziende ed enti del comparto, ivi compresi gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e le Agenzie Art. 1 Campo di applicazione regionali protezione ambientale (ARPA), indicate all'art. 6 del CCNQ Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del 3 agosto 2021. contrattoAl personale di cui al comma 1, soggetto a mobilità in conse- Art. 3 Conferme guenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'ammini- Capo II Relazioni sindacali strazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si Art. 4 Modifiche agli articoli 5 e 7 del CCNL 23 gennaio 2024 applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattua-
le nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. TITOLO II Rapporto di lavoro 3. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti, RSA, Istituti zooprofilattici sperimentali ed enti Art. 5 Periodo di prova del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del Contratto collettivo Art. 6 Ricostituzione del rapporto di lavoro nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrat- Art. 7 Esperienza ai fini del conferimento degli incarichi tazione collettiva nazionale, stipulato il 22 febbraio 2024 è riportato nel Art. 8 Lavoro straordinario testo del presente contratto come «aziende ed enti». Art. 9 Ferie e recupero festività soppresse 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc- Art. 10 Patrocinio legale in caso di aggressioni cessive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legi-
7-4-2026 slativo n. 165/2001». Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e Art. 3 successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come «decreto Conferme legislativo n. 502 del 1992».
Le disposizioni contenute nel CCNL del 23 gennaio 2024 e 5. Nel testo del presente contratto per «dirigente responsabile» si quelle, ancora vigenti, contenute nei CCNL precedenti a quest'ultimo intendono il dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, concernenti le aziende e gli enti della presente area dirigenziale della il responsabile di struttura semplice dipartimentale o distrettuale e il Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente responsabile di struttura semplice quale articolazione interna di strut-disapplicate e sostituite dalle norme e comunque in quanto compatibili tura complessa preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai con le previsioni di legge e del CCNL. rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regio-
nali di organizzazione. Con il termine di «unità operativa» si indicano 2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 (Conferme) genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come del CCNL del 23 gennaio 2024. individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.Nel testo del presente contratto con il termine di «articolazioni Capo II aziendali» si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel decreto R ELAZIONI SINDACALI legislativo n. 502 del 1992 (dipartimento, distretto, presidio ospedalie-
ro) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini «unità operativa», «struttura organizza- Art. 4. tiva» o «servizi» si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di or- Modifiche agli articoli 5 e 7 del CCNL 23 gennaio 2024 ganizzazione, dall'atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. 1. L'art. 5, comma 4 del CCNL 23 gennaio 2024 è così sostituito:Per la semplificazione del testo la dizione «dirigente con incari- «4. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva che
co di direzione di struttura complessa» nel presente contratto è indicata deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione anche con le parole «dirigente di struttura complessa» o di «direttore», degli atti: dizione quest'ultima indicata dal decreto legislativo n. 254 del 2000. a) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fab- 8. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, bisogni di personale ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del diritto di informativa alle OO.SS.; l'informazione relativa al piano trien-ruolo sanitario nel testo, sono indicate come «dirigenti delle professioni nale dei fabbisogni è seguita da un incontro di approfondimento con i sanitarie». soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie); Art. 2. b) ferma restando la specifica prerogativa aziendale in materia di costituzione dei fondi aziendali, la relativa costituzione con dettaglio Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto sia delle voci di alimentazione sia delle singole voci di utilizzo nell'an- no di competenza; 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 di- cembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica. c) le informazioni relative alla copertura assicurativa di cui all'art. 65 del CCNL 19 dicembre 2019 (Copertura assicurativa per la 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula- responsabilità civile); zione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta sti-la quantificazione del fondo di cui all'art. 45, comma 1 pulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti mediante la
(Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didat-pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della tica e ricerca finalizzata).»All'art. 7, comma 1 del CCNL 23 gennaio 2024 è aggiunta, in- 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere fine, la seguente lettera: vincolato ed automatico sono applicati dalle azienda e enti entro trenta
giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. « l) : piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regio- nale della quota di risorse di cui all'art. 1, comma 238 della legge 30 di- 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di cembre 2023, n. 213, destinata al personale di cui al presente CCNL.». anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, o con PEC, almeno sei mesi prima della scaden- za o, se firmato successivamente a tale data, entro tre mesi dalla sua T ITOLO II sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. RAPPORTO DI LAVOROIn ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale possono essere presentate entro tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale Art. 5. data, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione definitiva. Durante tale pe- Periodo di prova riodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti nego- ziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 1. Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è 6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47 -bis , comma 2, del stabilita in sei mesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al pe-decreto legislativo n. 165/2001, nelle more della definizione del CCNL riodo di prova previsto dall'art. 15, comma 7 -ter , del decreto legislativo relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle mi- n. 502/1992. sure e con le modalità previste dall'art. 1, comma 128 della legge 30 di- cembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025). 2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 7. Il presente CCNL è oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una 3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e delle parti firmatarie, qualora insorgano controversie aventi carattere di negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un perio- luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo. do massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di
7-4-2026 infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa amministrazione pubblica. In tal caso l'esonero determina la cessazione di servizio si applica l'art. 40 (Infortuni sul lavoro, malattie professio- del rapporto di lavoro originario senza l'osservanza dei termini di pre- nali e infermità dovute a causa di servizio) del CCNL 23 gennaio 2024. avviso qualora la parte che riceve la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro lo consenta ai sensi dell'art. 20, comma 5 (Termini 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del di preavviso). comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze dei dirigenti non in prova. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 16 (Periodo di prova) del CCNL 23 gennaio 2024. 5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qual- siasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del Art. 6. preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il reces- so opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso Ricostituzione del rapporto di lavoro dell'azienda o ente deve essere motivato. 1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro, per proprio 6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla recesso o per motivi di salute può richiedere entro cinque anni dalla data scadenza. di cessazione la ricostituzione dello stesso. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia 2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro sessanta stato risolto da una delle parti, il dirigente si intende confermato in ser- giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, vizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a previa stipulazione del contratto individuale: tutti gli effetti. nella medesima disciplina e qualifica dirigenziale; 8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ulti- mo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima men- nell'incarico professionale iniziale di cui all'art. 22, comma 1, silità ove maturati. paragrafo II, lettera d) (Tipologie d'incarico) del CCNL 23 gennaio
- Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il 9. Il dirigente: quinquennio di servizio al momento della ricostituzione del rapporto di a) proveniente dalla stessa azienda o ente che a seguito di vincita lavoro, l'azienda o ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previ-di un concorso cambia disciplina; sto dall'art. 22 (Tipologie d'incarico), 23 (Affidamento e revoca degli b) cui sia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Cri-di direttore di struttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le teri e procedure) e 24 del CCNL 23 gennaio 2024 (Affidamento e revoca aziende o enti nel proprio atto aziendale lo configurino come incarico degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure); di struttura complessa; nella fascia di esclusività maturata ai sensi dell'art. 64, comma 2 c) già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del CCNL 23 gennaio 2024 (Indennità di esclusività) al momento della del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche ricostituzione del rapporto di lavoro; di diverso comparto, qualora ivi sia previsto l'espletamento del periodo con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata. di prova;
La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative in caso di mancato superamento dello stesso, ovvero in caso di recesso all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazio-ai sensi del comma 5, è reintegrato, su richiesta, nella unità operativa di ne al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione assegnazione e presidio ospedaliero o struttura territoriale sede dell'or-europea. dinaria attività lavorativa, disciplina, incarico e fascia di esclusività di
provenienza. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rap- porto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corri- 10. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente può adottare ini- spondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell'azienda o ente ziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dirigente può ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione essere applicato a più servizi dell'azienda o ente presso cui svolge il da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attività proprie normativa vigente. della qualifica e disciplina di appartenenza. Decorso positivamente il periodo di prova, il dirigente è assegnato all'Unità operativa di assegna- 5. Qualora il dirigente riammesso goda già di trattamento pensioni-zione e Presidio ospedaliero o Struttura territoriale sede dell'ordinaria stico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi attività lavorativa indicata nel contratto individuale di lavoro. e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agliFermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato
scelta del dirigente di essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34 del medesimo comma, è esonerato dal periodo di prova il dirigente: CCNL 10 febbraio 2004 (Trattamento di fine rapporto).vincitore di concorso pubblico nella medesima qualifica e di- 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 18 (Ricostitu-
sciplina presso altre aziende o enti del comparto, che abbia già superato zione del rapporto di lavoro) del CCNL 23 gennaio 2024. il periodo di prova;che abbia svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato an- Art. 7. che a tempo determinato o sia stato assunto ai sensi della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, con o senza soluzione di continuità e almeno pari Esperienza ai fini del conferimento degli incarichi a dodici mesi nella medesima qualifica e disciplina presso la medesimaL'art. 22, comma 5 del CCNL 23 gennaio 2024 è così sostituito: azienda o presso aziende o enti del comparto.
«5. Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli inca- L'esonero di cui sopra determina la cessazione del rapporto di richi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, lavoro originario senza l'osservanza dei termini di preavviso qualora rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità l'azienda o ente che riceve la comunicazione della risoluzione del rap- di dirigente, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto, con o senza porto di lavoro lo consenta ai sensi dell'art. 20, comma 5 (Termini di soluzione di continuità, presso: preavviso).Fermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione);
scelta del dirigente di essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del altre amministrazioni di comparti diversi; medesimo comma, l'azienda o ente, può esonerare dal periodo di prova, ospedali privati accreditati; i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità e alme- ospedali, aziende ospedaliero-universitarie pubbliche e priva- no pari a dodici mesi nella medesima qualifica e disciplina presso altra te o altre strutture pubbliche degli altri paesi dell'Unione europea. Tale
7-4-2026 esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente 6. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo alle funzioni dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e rico- da fruire prioritariamente nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni nosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.» previste dalla menzionata legge n. 937/77. Le giornate di riposo non fru- ite non sono monetizzabili. È altresì considerata giorno festivo la ricor- 2. La modifica introdotta con il presente articolo non si applica alle renza del Santo patrono della località in cui il dirigente presta servizio, procedure di attribuzione e rinnovo incarichi avviate prima dell'entrata purché ricadente in giorno lavorativo. in vigore del presente CCNL.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio pre- Art. 8. stato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Nel caso di mobilità le ferie maturate Lavoro straordinario e non godute dal dipendente presso l'azienda o ente di provenienza ven-Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 1, ultimo gono conservate e sono fruite presso la nuova azienda o ente.
periodo del CCNL 23 gennaio 2024 (Orario di lavoro dei dirigenti), le 8. Il dirigente che è stato assente ai sensi degli articoli 33 del CCNL prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai dirigenti: 23 gennaio 2024 (Assenze giornaliere retribuite) e 35 del CCNL 23 gen- per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi naio 2024 (Assenze previste da particolari disposizioni di legge) conser- dell'art. 5 del decreto legislativo n. 66/2003 e, pertanto, non possono va il diritto alle ferie. essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili lavoro e di copertura dell'orario di lavoro; fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12. Le ferie sono fru- in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità. ite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto In alternativa al pagamento, tali prestazioni possono essere com- conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità pensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi o recuperi orari, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o sempli-anche a giornata intera, da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di ce dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo servizio, entro i quattro mesi successivi. conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autoriz- generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assi-zata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative curata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e di servizio individuate dalle aziende ed enti, rimanendo esclusa ogni e straordinarie. forma generalizzata di autorizzazione. 10. In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua 3. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del responsabilità, al dirigente è assicurato il godimento di almeno quin-presente CCNL, la tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti dici giorni lavorativi continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al è rideterminata in: 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età euro 30,72 per lo straordinario diurno; compresa nel periodo dell'obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno -15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita euro 34,73 per lo straordinario notturno o festivo; e di lavoro. euro 40,07 per lo straordinario notturno-festivo. 11. L'azienda o ente concorda, tenuto conto delle richieste dei di- 4. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro stra- rigenti, la pianificazione delle ferie annuali degli stessi e ne presidia il ordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 18, comma 2 (Fondi godimento al fine di garantire la loro fruizione nei termini previsti dalle aziendali). disposizioni contrattuali vigenti. Esse sono fruite, previa autorizzazio- 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 31 (Lavoro stra- ne espressa e tempestiva, e comunque non oltre quindici giorni dalla ordinario) del CCNL 23 gennaio 2024. richiesta, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio. La pianificazione concordata delle ferie estive avviene entro il primo quadrimestre dell'anno. Art. 9. 12. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono Ferie e recupero festività soppresse monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicati- 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ve. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione pren-individuale mensile di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione dendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1. e sue definizioni) del CCNL 23 gennaio 2024. 13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per 2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'ora- motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle rio settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di even-è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di ventotto giorni tuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre lavorativi. diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di 3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'ora- ferie non goduto. rio settimanale di lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non è di trentadue giorni lavorativi. abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le fe- 4. Ai dirigenti: rie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per 15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente i primi tre anni di servizio: spettano ventisei giorni di ferie in caso di documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure trenta giorni luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni; ai permessi di cui all'art. 33, comma 1, lettera b) del CCNL 23 genna- dopo tre anni di servizio: spettano ventotto giorni di ferie in caso io 2024 (Assenze giornaliere retribuite). È cura del dirigente informa- di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure trentadue re tempestivamente l'azienda o ente al fine di consentire alla stessa di giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni compiere gli accertamenti dovuti. Nel computo dei periodi di servizio si considerano i periodi lavo- 16. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo rati presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche in qualifiche periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze non dirigenziali, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche determinato. se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre i termini di cui al comma 14. 5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono compren- sivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della 17. L'azienda o ente o il direttore della struttura predispone sistemi legge 23 dicembre 1977, n. 937. di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione
7-4-2026 delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre decorrenza indicata al comma 1, terzo alinea, il nuovo valore a regime dell'anno di riferimento. annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare è ridetermina- to in euro 50.005,77. 18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 32 (Ferie e recupero festività soppresse) del CCNL 23 gennaio 2024. Art. 12. Art. 10. Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento Patrocinio legale in caso di aggressioni 1. Il presente articolo si applica ai dirigenti medici e veterinari e 1. L'azienda o ente è tenuta a garantire la sicurezza del dirigente agli ex medici condotti ed equiparati di cui all'art. 62 del CCNL del nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative più opportune per la tutela 23 gennaio 2024. dello stesso. 2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tre- dicesima mensilità dei dirigenti di cui all'art. 62, comma 2 del CCNL 2. L'azienda o ente nell'ipotesi di aggressione nei confronti del di- 23 gennaio 2024 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti rigente ad opera di terzi, assume ogni onere di tutela per tutti i gradi del importi mensili lordi: giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del a) dirigenti medici: giudizio - facendo assistere il dirigente da un legale, previa comunica- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'an-zione all'interessato per il relativo assenso. Il dirigente può individuare ticipazione economica di cui all'art. 47 -bis , comma 2 del decreto legi-un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o slativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, com-ente, che decide in merito. ma 609 della legge n. 234/2021;
L'azienda o ente, nei casi previsti al comma 2, può costituirsi per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, parte civile. corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47 -bis , com-
ma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi 4. Nell'ipotesi di aggressione l'azienda o ente prevede per il diri- dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; gente un supporto psicologico ove richiesto dal dirigente. con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 131,00 lordi mensili 5. L'azienda o ente per l'applicazione del presente articolo può pre-per tredici mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di vedere la copertura del rischio mediante specifica polizza assicurativa o cui ai precedenti due alinea. altre analoghe misure.dirigenti veterinari:
per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'an- T ITOLO III ticipazione economica di cui all'art. 47 -bis , comma 2 del decreto legi- slativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, com- ma 609 della legge n. 234/2021; TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47 -bis , com- ma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; Capo I S TIPENDIO TABELLARE E ALTRI EMOLUMENTI con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 168,00 lordi mensili per tredici mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai precedenti due alinea. A seguito dell'applicazione degli incrementi previsti dal presente Art. 11. comma, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello sti- pendio tabellare dei dirigenti medici è rideterminato in euro 28.546,03 e Incrementi dello stipendio tabellare per i dirigenti veterinari in euro 36.446,59. 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 3. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di cui tredicesima mensilità, previsto dall'art. 61, comma 3 del CCNL 23 gen-all'art. 62, comma 3 del CCNL 23 gennaio 2024 è incrementato, dalle naio 2024 (Incrementi stipendio tabellare), è incrementato, dalle date date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per per 13 mensilità: 13 mensilità: per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anti- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anti-cipazione economica di cui all'art. 47 -bis , comma 2 del decreto legisla-cipazione economica di cui all'art. 47 -bis , comma 2 del decreto legisla-tivo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 tivo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; della legge n. 234/2021; per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47 -bis , com-corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47 -bis , com-ma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi ma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 41,00 lordi mensili per con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili tredici mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui per tredici mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di ai precedenti due alinea. cui ai precedenti due alinea. A seguito dell'applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo valore a regime annuo lordo è rideterminato in euro 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi 8.889,81. dell'anticipazione di cui all'art. 47 -bis , comma 2, del decreto legislati- vo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai Art. 13. sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione di-
sposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge Effetti dei nuovi stipendi tabellari n. 145/2023, per le aziende, enti e istituti che vi abbiano provveduto,Gli incrementi degli stipendi tabellari stabiliti dagli articoli 11 costituisce anticipazione di quanto dovuto, dall'anno 2024, ai sensi del
comma 1 terzo alinea. (Incrementi dello stipendio tabellare) e 12 (Trattamento economico dei
7-4-2026 dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) hanno effetto, alle scadenze e negli importi ivi previsti, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità di cui all'art. 51 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL 23 gennaio 2024, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si conside- rano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 11 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 12 (Trattamento economico dei
dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale dirigente comun- que cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Art. 14. Retribuzione di posizioneAd ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 22 (Tipologie
d'incarico) del CCNL 23 gennaio 2024. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 18, comma 1 (Fondi aziendali) per tredici mensilità.La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme
rappresentano il valore complessivo d'incarico.A decorrere dal 1° gennaio 2024, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa, finanziata
a carico del fondo di cui all'art. 18, comma 1 (Fondi aziendali), sono rideterminati come indicato nelle seguenti tabelle:
- Area chirurgica 21.506,00 20.312,00
19.117,00
14.935,00
13.143,00
14.935,00
13.143,00
8.034,00 -- 26 --
Incarico di direzione di struttura complessa Incarico di altissima professionalità (art. 22, comma 1, par. I, lett. a) del CCNL 6.798,00(art. 22, comma 1, par. II, lett. a) del CCNL del 23.1.2024)- Area medicaA valenza dipartimentale (art. 22, Articolazione interna di struttura del 23.1.2024) Valore in Euro annui Valore in Euro annui - Dirigenza sanitariaIncarico professionale di alta specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) del Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) del CCNL del Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura - Area territoriocomma 1, par. II, lett. a1) del CCNL complessa (art. 22, comma 1, par. II, Tipologia di incarico professionale Tipologia di incarico gestionale 2.511,00 lordi per 13 mesi lordi per 13 mesiCCNL del 23.1.2024)controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)(art. 22, comma 1, par. I, lett. b) del CCNL del 23.1.2024)complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)- Dirigenza professioni sanitarie23.1.2024)del 23.1.2024)- Dirigenza veterinaria lett. a2) del CCNL del 23.1.2024)
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La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - finanziata a carico del fondo di cui
all'art. 18, comma 1 (Fondi aziendali), è definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilità indicati nelle seguenti tabelle:Resta fermo quanto previsto all'art. 62, comma 5 del CCNL 19 dicembre 2019 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali
svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico) in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.La retribuzione di posizione complessiva è attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto
delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d'indirizzo e coordinamento del Ministero della salute.La graduazione delle funzioni è effettuata dalle aziende od enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi enti od
aziende possono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali e degli eventuali atti di indirizzo di cui al comma 6 nonché previo confronto ai sensi dell'art. 6. comma 3, lettera d) (Confronto aziendale) del CCNL 23 gennaio 2024:tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al Titolo III sul «Sistema degli incarichi dirigenziali» e in
particolare dall'art. 22, comma 1 (Tipologie d'incarico) del CCNL 23 gennaio 2024; Tipologia di incarico gestionale b) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai dipartimenti;grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
affidamento e gestione di budget ; 52.966,00 e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali; 44.060,00 h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per
l'azienda od ente; 43.813,00 j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente;produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;
rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda
di servizi espressa; Tipologia di incarico professionale n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri;per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa.
Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi è attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parità di rilevanza
delle funzioni e delle connesse responsabilità sulla base dei criteri di graduazione adottati. 44.060,00Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, ferma la graduazione delle relative fun-
zioni dirigenziali, spetta il 65% della sola retribuzione di posizione - parte fissa. 43.339,00 -- 27 --
31.133,00 Incarico di altissima professionalità (art. 22, comma 1, par. II, lett. a) del CCNL del Valore in Euro annui Valore in Euro annui Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura Incarico professionale di alta specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) del Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) del CCNL del Incarico di direzione di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. a) del CCNL 30.891,0023.1.2024)lordi per 13 mesilordi per 13 mesicomplessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)(art. 22, comma 1, par. I, lett. b) del CCNL del 23.1.2024)CCNL del 23.1.2024)23.1.2024)del 23.1.2024)
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Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ov- la retribuzione di posizione d'incarico verrà maggiorata fino al raggiun-
vero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, gimento dei valori di cui al comma 2. Tale maggiorazione è da inten- ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per dersi come parte variabile della retribuzione di posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico la retribuzione di posizione - parte variabile -, è prevista una maggiora- zione fra il 30% ed il 50%, che continua ad essere posta a carico del bi- conferito sia superiore ai valori di cui al comma 2. La maggiorazione, lancio aziendale, calcolato sul valore indicato per l'incarico di direzione se spettante, è erogata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a di struttura complessa indicato nella tabella di cui al comma 4. quello in cui gli scaglioni di anzianità di cui al comma 2 sono maturati.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 69 (Retribuzio- 5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il presente articolo disapplica ne di posizione) del CCNL del 23 gennaio 2024. e sostituisce l'art. 71 (Clausola di garanzia) del CCNL del 23 gennaio
2024.
Art. 15 Capo II Indennità di specificità medico - veterinaria e indennità F ONDI AZIENDALI di specificità sanitaria
A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall'anno succes-
sivo, l'importo annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, Art. 18. dell'indennità di specificità medico veterinaria di cui all'art. 65 del CCNL 23 gennaio 2024 per i dirigenti medici e veterinari è ridetermi- Fondi aziendali nata in euro 9.466,00.Sono confermate le modalità di costituzione e di utilizzo del 2. Per i dirigenti medici e veterinari di ex secondo livello, l'in-
«Fondo per la retribuzione degli incarichi» di cui all'art. 94 del CCNL dennità di specificità medico veterinaria di cui all'art. 65 del CCNL 19 dicembre 2019, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 72 del 23 gennaio 2024 è rideterminata negli importi annui lordi comprensivi CCNL del 23 gennaio 2024. Il fondo è altresì stabilmente incrementato: della tredicesima mensilità e con le decorrenze indicate nella seguente tabella: a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un importo annuo lordo pro-capite pari ad euro 1.597,70, per le unità di dirigenti destinatari del Dall'1.1.2024 Dal 31.12.2024 e a valere dall'anno successivo presente CCNL, in servizio al 31 dicembre 2021; 12.898,64 13.202,42 b) a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall'anno suc- cessivo, delle risorse necessarie a corrispondere gli incrementi dell'in- dennità di specificità medico-veterinaria e dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'art. 15, previsti con la medesima decorrenza. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall'anno succes- sivo, l'importo annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, 2. Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'art. 66 del CCNL 23 gen-«Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» di cui all'art. 96 naio 2024 è rideterminato in euro 1.614,46. del CCNL del 19 dicembre 2019 con esclusione del comma 4, lettera c) del medesimo articolo, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 73 4. Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si del CCNL del 23 gennaio 2024. Il presente fondo: continua a provvedere con il fondo di cui all'art. 18, comma 1 (Fondi aziendali). a) è incrementato in modo stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un importo pro-capite annuo lordo pari ad euro 344,50 per le unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31 dicem- Art. 16. bre 2021; Indennità per incarico di direzione di struttura complessa b) è incrementabile delle ulteriori risorse destinate all'indenni- tà di pronto soccorso dall'art. 1, comma 323 della legge n. 207/2024 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore annuo lordo per tre-e dall'art. 1, comma 526 della legge n. 197/2022, attribuite a ciascu-dici mensilità dell'indennità di direzione di struttura complessa di cui na azienda o ente ai sensi dell'art. 75, comma 2 del CCNL 23 gennaio all'art. 80 del CCNL 23 gennaio 2024, è rideterminato in euro 11.157,00. 2024, con le decorrenze stabilite dalle già menzionate norme di legge;è incrementabile della quota di risorse stanziate ai sensi del Art. 17. comma 4.
Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del Clausola di garanzia «Fondo per la retribuzione di risultato» di cui all'art. 95 del CCNL del 1. Ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, 19 dicembre 2019, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 74 del in relazione all'incarico conferito, è garantito un valore minimo di re-CCNL del 23 gennaio 2024. Il presente fondo: tribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità a) è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, di un importo di euro 130,00 pro-capite, applicato alle unità di dirigenti anche presso altre aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazio-destinatari del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2021; ne), con o senza soluzione di continuità, fermo restando quanto previ- b) è incrementabile della quota di risorse stanziate ai sensi del sto dall'art. 22, comma 2 (Tipologie d'incarico) del CCNL 23 gennaio comma 4; 2024.
è incrementabile, a decorrere dal 2024, ai sensi dell'art. 7, 2. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, comma 1, lettera l) (Confronto regionale) del CCNL 23 gennaio 2024, lorda per tredici mensilità di cui al comma 1 sono stabiliti come segue: con la quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 238 della legge 30 di- anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni euro cembre 2023, n. 213, destinata al personale di cui al presente CCNL 6.798,00; secondo il piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regio- anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni euro nale. Tali risorse sono integralmente destinate ai premi collegati alla 7.600,00; performance individuale di cui all'art. 93 del CCNL 19 dicembre 2019, anzianità uguale o superiore a 20 anni euro 9.100,00. secondo i criteri di cui all'art. 9, comma 5, lettera b) del CCNL 23 gen-
naio 2024 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) con 3. Ai fini della verifica del possesso del requisito della «valutazio-prioritaria destinazione ai dirigenti medici in misura comunque non su-ne positiva», ai sensi del comma 1, si fa riferimento, per quanto concer-periore al 20% dello stipendio tabellare. ne le anzianità di cui al comma 2, primo e secondo alinea, alla valuta- zione effettuata per il riconoscimento del maggior valore di indennità di 4. Le aziende ed enti possono destinare al Fondo per la retribuzione esclusività, in corrispondenza dei diversi scaglioni di anzianità a tal fine delle condizioni di lavoro di cui al comma 2 ed al Fondo per la retribu-previsti. Ai fini del riconoscimento del valore di cui al comma 2, terzo zione di risultato di cui al comma 3, in applicazione di quanto previsto alinea, si fa invece riferimento all'ultima valutazione in ordine di tempo dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207/2024 e con la decorrenza ivi effettuata dal Collegio tecnico. indicata, complessive risorse in misura non superiore ad un importo diQualora la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico euro 193,00 annuo pro-capite, applicato alle unità di personale destina-
conferito, dovesse risultare inferiore rispetto ai valori di cui al comma 2, tarie del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2021.
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Gli incrementi del comma 3 non sono computati, per il biennio 8. In caso di decesso del dirigente ai sensi dell'art. 2122 del codice
2025-2026, nella retribuzione di risultato annuale di cui all'art. 27, com- civile o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta e permanente ma 3 del CCNL 23 gennaio 2024, utilizzata ai fini del calcolo dell'even- di cui all'art. 38, comma 5 del CCNL 23 gennaio 2024 (Assenze per tuale ulteriore impegno orario dei dirigenti ivi disciplinato. malattia), l'azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità so- stitutiva del preavviso nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 32, com- 6. Dalla costituzione del fondo relativa all'annualità 2026 è disap- ma 10 del CCNL 23 gennaio 2024 (Ferie e recupero festività soppresse), plicato l'art. 94, comma 3, lettera e) del CCNL 19 dicembre 2019 (Fon- una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. do per la retribuzione degli incarichi).L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi compu-
tando la retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) del CCNL 23 gennaio 2024 (Retribuzione e sue definizioni). Capo IIIIl presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 83 (Termini di Compensi correlati alle condizioni di lavoro preavviso) del CCNL 23 gennaio 2024.
Art. 19. T ITOLO V Indennità di polizia giudiziariaAi dirigenti della presente area addetti ai controlli ufficiali e alle LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA altre attività ufficiali, cui sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repub- blica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 2 del decreto legislativo 2 febbra- io 2021, n. 27, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni Art. 21. ispettive e di controllo, compete l'indennità di polizia giudiziaria men- Tipologie di attività libero professionale intramuraria sile lorda, da corrispondersi per dodici mesi.L'indennità di cui al comma 1 è stabilita in euro 1.239,48 annui. 1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori
Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo si dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
provvede con il fondo di cui all'art. 18, comma 2 (Fondi aziendali). a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta di- 4. L'indennità di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta retta - da parte dell'utente - del singolo professionista cui viene richiesta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni la prestazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4 del CCNL 23 gennaio 2024 del comma 1. (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti);Il presente articolo disapplica e sostituisce a decorrere dal b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 88, 1° febbraio 2024, l'art. 81 (Indennità di polizia giudiziaria) del CCNL comma 4 del CCNL 23 gennaio 2024 (Attività libero professionale intra-del 23 gennaio 2024. muraria dei dirigenti), svolte in èquipe all'interno delle strutture azien-
dali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, sin- golo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, T ITOLO IV che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta
a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra strut- tura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;partecipazione ai proventi di attività professionali, a pa- Art. 20. gamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti)
all'azienda o ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di Termini di preavviso attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione le équipes dei servizi interessati. del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitu- 2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera tiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 del a) otto mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a due CCNL 23 gennaio 2024 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via anni; eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, b) ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di anzianità dalle aziende o enti ai propri dirigenti, allo scopo di: fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A tal fine viene ridurre le liste di attesa; trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene conside- acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di orga-rata come «anno compiuto» la frazione di anno uguale o superiore al nico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con perso-semestre. nale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle 2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 procedure per la copertura dei posti vacanti; in accordo con le èquipes è di tre mesi. interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo nonché dell'art. 7, comma 1, lettera b) del CCNL 23 gennaio 2024 (Con-giorno di ciascun mese. fronto regionale). 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei 3. La misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte tali prestazioni è pari a 80 euro lordi omnicomprensivi al netto degli un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo oneri riflessi a carico del bilancio dell'azienda ed ente, tale valore può di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regiona-eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retri-li. In ogni caso si applica il limite di cui al comma 4. buzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio 4. Nell'applicazione del comma 3, le aziende ed enti garantisco-per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. no annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle 5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzio-prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio ne del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia dell'azienda ed ente, prendendo a riferimento il corrispondente costo durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamen-caso non si applica il comma 4. ti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella pre- 6. Durante il periodo di preavviso, compatibilmente con le esigen-detta annualità. La Regione può prevedere, previo confronto ai sensi ze organizzative e tenuto conto delle esigenze del dirigente, è consentita dell'art. 7, comma 1, lettera b) del CCNL 23 gennaio 2024 (Confronto la fruizione delle ferie a giornata intera. regionale), una revisione dei suddetti limiti finanziari annuali a livelloIl periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli aziendale, mediante compensazione tra le aziende o enti, fermo restando
effetti. il limite finanziario annuale a livello regionale. Il limite aziendale even-
7-4-2026 tualmente revisionato dalla regione può essere annualmente integrato Dichiarazione congiunta n. 4 con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) della legge Le parti si danno atto che le indicazioni fornite da Agenas in mate-3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni. ria di formazione continua dei professionisti sanitari prevedono la ma- 5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia turazione di crediti formativi a seguito dello svolgimento di attività di che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulte- tutoraggio individuale. riori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.
Qualora tra le prestazioni di cui al comma 2 rientrino i servizi
di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le Dichiarazione congiunta n. 5 condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e Fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del decreto la loro durata. È inoltre necessario che: legislativo n. 165/2001, le parti precisano che, in riferimento al campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 3, gli Istituti zooprofilattici spe- a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni rimentali (IZS) si applicano gli incrementi dei fondi previsti a carico dell'azienda o ente per l'ottimizzazione delle attività connesse alla con- delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali. tinuità assistenziale;siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale 26A01673regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
sia definito un tetto massimo delle guardie notturne effettuate
al di fuori dell'orario di lavoro non superiore al 12% delle guardie not- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, turne complessivamente svolte in azienda o ente nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; ARTIGIANATO, TURISMOla tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in 640 E AGRICOLTURA DI BOLZANOeuro lordi, il cui onere è a carico del bilancio dell'azienda ed ente nei
limiti delle risorse di cui al comma 4. Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei 7. La presente disciplina è soggetta a verifiche e monitoraggio se- metalli preziosi condo quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionale.L'attività libero professionale è prestata con le modalità indi- Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di mar-cate nell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei chio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del ministri 27 marzo 2000. L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di spe- all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. cialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di attività previste dal decreto legislativo n. 81/2008, con esclusione dei commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione. dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto diretta-
mente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 118 del CCNL Marchio Ragione sociale Sede 19 dicembre 2019 (Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione). 39032 Bressanone (BZ) - via del BZ 131 Philipp Bacher Vescovado, 11 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce, dall'annualità 2026, l'art. 89 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) del CCNL 23 gennaio 2024. 26A01651 DICHIARAZIONI CONGIUNTE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, Dichiarazione congiunta n. 1 DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE Le parti auspicano un rapido avvio della stagione negoziale 2025-2027 con l'emanazione del relativo atto di indirizzo al fine di realizzare un tendenziale allineamento tra periodo contrattuale di riferimento ed Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produ-entrata in vigore del relativo CCNL. zione della denominazione di origine controllata dei vini «San Martino della Battaglia».
Dichiarazione congiunta n. 2 Le parti, prendendo atto del finanziamento disposto dall'art. 6, comma 5 della legge 12 settembre 2025, n. 131 e dal decreto del Mi- nistro della salute conseguente, per il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolte dal personale dirigente delle aziende o enti operanti - anche in parte - nei comuni montani, nel ritenere che dette risorse debbano trovare allocazione nel «Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro», rinviano la discussione della relativa disciplina e relative modalità applicative alla stagione contrattuale 2025-2027. Dichiarazione congiunta n. 3 Le parti concordano sulla opportunità di aggiornare la disciplina relativa alla libera professione, anche attraverso una maggiore sempli- ficazione normativa e affrontare la disciplina delle prestazioni rese in giornata infrasettimanale.
7-4-2026 lamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizio- della Battaglia» liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al nali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,0 e regolamento delegato (UE) n. 664/2014; con tappo di sughero. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commis- testo modificato: sione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del rego- lamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per «Art. 8.quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'appli- Confezioni e chiusure cazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indi- cazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modi- Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino fica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le della Battaglia» può essere immesso al consumo solo in bottiglie di ve-indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regola- tro di capacità da 0,375 a 3 litri. menti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalla normativa Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, pub- vigente. blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 27 mag- Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino gio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine della Battaglia» liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al protetta per i vini «San Martino della Battaglia» e, nel contempo è stato consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,0.». approvato il relativo disciplinare di produzione da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel sito web del Ministero; 26A01647 Esaminata la documentata domanda presentata il 13 maggio 2025, prot. n. 209633, dal Consorzio Valtènesi, intesa ad ottenere la modifica Domanda di modifica del disciplinare di produzione della dell'art. 8 riguardo ai confezionamento e alla chiusura dei recipienti del specialità tradizionale garantita «Vincisgrassi alla mace-disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei ratese». vini «San Martino della Battaglia», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo- Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata espe- reste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del discipli-rita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre nare di produzione della specialità tradizionale garantita «Vincisgrassi 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di alla maceratese», nel quadro della procedura prevista dal regolamento produzione e, in particolare: (UE) 2024/1143, presentata dal gruppo dei produttori che possiedono è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia e i requisiti previsti dall'art. 27, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, della Regione Veneto; n. 12511, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 18 marzo 2026 presso il Salone di Palazzo Cima, sede del- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini la Segreteria dell'I.P.S.E.O.A. «G. Varnelli» in corso Garibaldi n. 95 a DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026; Cingoli (MC), provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del discipli- territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica. nare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Martino della Battaglia». Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del di- dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimen-sciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel to della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Di- promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, Via XX Set-sciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, tembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente in- della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi le-dirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro gittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella parte del predetto Ministero. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifi- ca ordinaria al disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Vincisgrassi alla maceratese», sarà approvata con apposito A LLEGATO provvedimento e comunicata alla Commissione europea. MODIFICA ORDINARIA DELL'ART. 8 (CONFEZIONI E CHIUSURE) DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (MENZIONE SPECIFICA
TRADIZIONALE ITALIANA: DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - D.O.C.) A LLEGATO DEI VINI «SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA»
DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA L'art. 8 del disciplinare di produzione è così modificato: testo vigente: «Vincisgrassi alla maceratese» Art. 8. Stato membro o paese terzo «Italia». Confezioni e chiusure
- Nome (nomi) da registrare: Vincisgrassi alla maceratese. Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino della Battaglia» può essere immesso al consumo in contenitori di qual- 2. Tipo di prodotto. siasi capacità. Qualora venga confezionato in recipienti da 0,375 a 3 litri, può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo 2.21 Piatti pronti di sughero. Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 per specifiche 3. Motivi della registrazione. esigenze commerciali possono avere la chiusura a vite.
7-4-2026
6SHFLILFDUHVHLOSURGRWWR ࿀qRWWHQXWRFRQXQPHWRGRGLSURGX]LRQHWUDVIRUPD]LRQHRFRPSRVL]LRQHFRUULVSRQGHQWHDXQDSUDWLFD WUDGL]LRQDOHSHUWDOHSURGRWWRRDOLPHQWR ցqRWWHQXWRGDPDWHULHSULPHRLQJUHGLHQWLXWLOL]]DWLWUDGL]LRQDOPHQWH 'DOOD ULFHUFDVWRULFD VLHYLGHQ]LD O¶XVRWUDGL]LRQDOH GHJOL LQJUHGLHQWL VSHFLILFL QHOOD SURYLQFLD GL 0DFHUDWDODFRQIH]LRQHGHOODSDVWDDOO¶XRYRFRQYLQRFRWWRR0DUVDODLOVXJRURVVRFRQO¶XVRGL FDUQLQRQPDFLQDWHHORURRVVDFRQPLGROORHOHULJDJOLHGLDQLPDOLGDFRUWLOHSHUODSUHSDUD]LRQHGHO FRQGLPHQWR 6SHFLILFDUHVHLOQRPH ցqVWDWRXWLOL]]DWRWUDGL]LRQDOPHQWHLQULIHULPHQWRDOSURGRWWRVSHFLILFR܆GHVLJQD LOFDUDWWHUHWUDGL]LRQDOHRODVSHFLILFLWjGHOSURGRWWR Il termine «Vincisgrassi alla maceratese», per cui si chiede la registrazione, fa riferimento alla pasta al forno realizzata principalmente nella Provincia di Macerata da oltre 80 anni, costantemente realizzata e tramandata nella tradizione orale. Il piatto è realizzato con sfoglie di pasta all'uovo, alternate a sugo ricco di carni, di animali da cortile e loro frattaglie, di maiale e vitello, con besciamella e formaggio grattugiato. Nell'ampia bibliografia reperita, i Vincisgrassi sono, storicamente, il piatto più diffuso tra le ricette della cuci- na marchigiana. La ricetta che viene descritta nel disciplinare è quella storicamente consolidata e abitualmente proposta da ristoranti e gastronomie del territorio in cui è nata la tradizione. Il termine «Vincisgrassi alla maceratese», per cui si chiede la registrazione, fa riferimento alla pasta al forno realizzata principalmente nella Provincia di Macerata da oltre 80 anni, costantemente realizzata e tramandata nella tradizione orale. Il piatto è realizzato con sfoglie di pasta all'uovo, alternate a sugo ricco di carni, di animali da cortile e loro frattaglie, di maiale e vitello, con besciamella e formaggio grattugiato. Nell'ampia bibliografia reperita, i Vincisgrassi sono, storicamente, il piatto più diffuso tra le ricette della cuci- na marchigiana. La ricetta che viene descritta nel disciplinare è quella storicamente consolidata e abitualmente proposta da ristoranti e gastronomie del territorio in cui è nata la tradizione.
- Descrizione. 4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (art. 7, paragrafo 2, del presente regolamento) I «Vincisgrassi alla maceratese» sono un primo piatto gratinato ottenuto da tre preparazioni base: la pasta all'uovo fresca, il sugo di condimento con frattaglie e la besciamella, a cui viene aggiunto del formaggio grattugiato Parmigiano reggiano DOP o Grana Padano DOP. Al momento dell'immissione al consumo, i «Vincisgrassi alla maceratese» devono presentare le seguenti caratteristiche: caratteristiche fisico-chimiche: proteine: 9-13 g/100 g di prodotto; le proteine s'intendono su sostanza secca (s.s.); caratteristiche organolettiche: aspetto: pasta al forno rossa con almeno 7/8 strati visibili, besciamella e sugo rosso di carne Colore: sugo rosso scuro, crosta dal rosso scuro al marrone scuro; odore/aroma: ragù di carne stracotto, formaggio cotto e besciamella; sapore: leggere sensazioni di salato e amaro; consistenza: crosta croccante, strati morbidi. 4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (art. 7, paragrafo 2, del presente regolamento). Proporzioni della ricetta in fase di assemblaggio: 20-40% Pasta all'uovo (la percentuale è riferita alla pasta pronta per il processo di assemblaggio); 40-70% Sugo; 5-15% Besciamella. Ingredienti per il sugo: 30-40% carni fresche, di cui: 45-55% di carni di pollo e/o anatra e/o oca e/o coniglio e/o papera, inclusi eventuali colli, ali, zampe di pollo, schiena di coniglio; 35-40% di bovino e/o suino (con ossa, midollo e muscolo); queste carni sono ammesse anche macinate purché grossolanamente, o tagliate al coltello; 10-15% di rigaglie (stomaci e fegati) di pollo e/o anatra e/o oca e/o coniglio e/o papera, tagliate grossolanamente; 5-15% concentrato di pomodoro e/o 5-30% passata di pomodoro; 1-3% sedano, 1-3% carota, 2-5% cipolla bianca steccata con chiodi di garofano, mazzetto di piante aromatiche (q.b.) che devono essere fresche o essiccate, non sostituite da aromatizzanti sintetici; 2-5% vino bianco secco; 0-5% lardo di maiale o guanciale;
7-4-2026 4-8% olio extra vergine di oliva; propagazione del piatto fino ai giorni nostri e, tra le paste al forno, i Vin- cisgrassi alla maceratese continuano a differenziarsi per l'uso ingredien- sale e pepe nero macinato q.b.; ti tipici della tradizione contadina marchigiana. Le rigaglie di animali 2-5% Parmigiano reggiano DOP o Grana padano DOP da cortile, per lungo tempo scartate, caratterizzano in ogni ricettario la grattugiati; loro preparazione. acqua fino a ricoprire le carni; I Vincisgrassi alla maceratese vengono codificati, per la prima vol- 0-8% latte intero UHT o fresco pastorizzato (facoltativo). ta, nel ricettario di Cesare Tirabasso, la Guida in cucina del 1927; l'auto- Ingredienti per la besciamella: re reinterpreta un antico pasticcio in uso nella tradizione della Provincia di Macerata e attesta la trasmissione orale, per oltre un secolo del piatto 80-90% di latte intero UHT o fresco pastorizzato; realizzato con sfoglie di pasta all'uovo alternate a sugo ricco realizzato 5-10% farina di frumento tenero; con carni di animali da cortile e loro frattaglie, maiale e vitello, poi spol- 5-10% burro; pate, con besciamella e formaggio grattugiato, ingredienti disponibili in occasioni speciali nell'economia mezzadrile. sale, pepe nero macinato e noce moscata q.b. Ingredienti per la pasta: In un'alimentazione povera di proteine animali, come quella con- tadina, non si poteva escludere l'uso di parti minori (le interiora) che 26-35% uova fresche di gallina e/o 0-3% tuorli. È possibile so- apportavano nutrimento e gusto fino a rendere la preparazione differente stituire uova e tuorli con ovoprodotti liquidi pastorizzati; dalle altre. L'evoluzione della gastronomia e del gusto ha determinato la 60-71% di farina di frumento tenero e/o farina di frumento duro; scomparsa di ingredienti difficilmente reperibili come le animelle ed il 3% di olio extra vergine di oliva o di burro sciolto; cervello di agnello ma, per generazioni, la ricetta si continua a preparare in ogni occasione di festa. 0-4% di vino cotto o 0-4% Marsala DOP; sale q.b. Tutte le ricette reperite - dal 1927 ad oggi - prevedono l'uso costan- te di sfoglie di pasta all'uovo, composte in una teglia da forno a strati Elaborazione del sugo: alternati con sugo di carne, pomodoro e frattaglie di animali da cortile mettere il lardo o guanciale tritato con olio extravergine di oliva con besciamella e formaggio grattugiato. a soffriggere in una pentola, aggiungere le ossa e le carni, sedano carota Riferimenti bibliografici della ricetta: e cipolla steccata con i chiodi di garofano, e far tostare molto bene a fuo- co vivo, salare e pepare q.b. poi sfumare con vino bianco. Aggiungere «La guida in cucina» del cuoco Cesare Tirabasso del 1927 (Bis- il concentrato e/o la passata di pomodoro ed amalgamare per qualche son & Leopardi editori, Macerata 1927, pag. 91) viene attestato che «i minuto al composto; bagnare con abbondante acqua calda, in modo che vincisgrassi sono molto in uso nelle Marche, specie nella Provincia di la carne venga ricoperta. Lasciare bollire lentamente, facoltativamente Macerata»; aggiungere il latte, fino a quando la salsa si ridurrà della metà e la carne «Le ricette regionali italiane» (A. Gosetti Della Salda, La cuci-risulti ben cotta. Togliere dalla salsa la carne e le ossa spolpate; ridurre na italiana editore, Milano 1967, pag. 608. Viene ribadito che «questo la carne a pezzettini e rimetterla nella preparazione; piatto appetitoso e decisamente nutriente, i vincisgrassi, è antico e tradi- rosolare in una padella le rigaglie nell'olio extra vergine d'oliva zionale della Provincia di Macerata»; e sfumare con vino bianco secco. Ultimare la cottura per circa 15 minuti. «La Cucina delle Marche» del 2010 (P. Carsetti, Newton Com- Elaborazione della besciamella: pton editore, pag. 133), riporta la ricetta come codificata; bollire il latte con sale, pepe e noce moscata. Far sciogliere il «Le ricette d'oro delle migliori osterie e trattorie italiane» del burro in un pentolino, unire la farina, in modo da ottenere un composto 2010 (C. Cambi, Newton Compton editore, pag. 515), descrive la ricetta uniforme poi aggiungere lentamente il latte caldo, fino a realizzare una come «Vincisgrassi alla maceratese»; crema liscia di colore bianco. «Marche a tavola» del 2003 di A. Carnevale Mallè e altri, a pag. Elaborazione della pasta: 34, la ricetta dei vincisgrassi ha per titolo «Vincisgrassi alla maceratese»; impastare la farina con i tuorli e le uova intere o con gli ovo- «Vincisgrassi» pubblicazione della Camera di Commercio della prodotti, il vino cotto o il Marsala DOP, l'olio extravergine di oliva o Provincia di Macerata con la collaborazione di Confcommercio, Acca-il burro sciolto, il sale fino e formare un composto liscio e compatto. demia Italiana della Cucina e Federcuochi Edito dalla Camera di Com-Lasciar riposare in luogo fresco, per circa 1 ora, poi stendere la pasta mercio nel 2000. facendo una sfoglia sottile, scottare in acqua bollente salata per pochi minuti, quindi raffreddare in acqua fredda, scolare e disporre la pasta su 26A01648di un canovaccio per farli asciugare. Assemblaggio: Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzio- ne della indicazione geografica protetta dei vini «Terre imburrare una teglia da forno rettangolare del materiale idoneo alla cottura e alla conservazione degli alimenti e disporre a strati la pa- Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo». sta, il condimento di carne e rigaglie, poca besciamella ed il formag-gio grattugiato, ripetendo l'operazione per 7/8 volte. Nell'ultimo strato mettere sugo in abbondanza, poca besciamella e abbondante formaggio grattugiato così da creare, dopo la cottura, uno strato croccante. Inforna-re a 180°C per circa 30-40 minuti. I Vincisgrassi alla maceratese possono essere destinati sia al consumo immediato che al consumo differito. In quest'ultima ipotesi, dopo aver compiuto l'intera preparazione, occorre cuocerli per 20 mi- nuti a 180°C, abbatterli positivamente a +3°C o negativamente a -18°C per conservarli alle temperature e ai tempi fissati dalle normative igie- nico-sanitarie vigenti; è ammesso anche l'abbattimento negativo diretto a -18°C, senza la cottura prevista al precedente paragrafo. La conserva- zione può avvenire sia in teglia che in contenitori per alimenti chiusi in porzioni singole. 4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (art. 7, paragrafo 2, del presente regolamento). Nella storia della gastronomia italiana, la ricetta dei Vincisgrassi lamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla maceratese era molto ricca e costosa, sia per gli ingredienti che per la lavorazione e per questo realizzata, in passato, nelle occasioni speciali alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradiziona- e nelle famiglie nobili. A partire dal secondo dopoguerra, il migliora- li garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regola- mento delle condizioni economiche della classe media ha consentito la mento delegato (UE) n. 664/2014; -- 33 --
7-4-2026 Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzio- Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissio- ne della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini ne, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento «Salice Salentino». (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-da le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della pro-tezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecu-zione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel set-tore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento UE di esecuzione n. 2024/219 del 3 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L - del 10 gennaio 2024, con il quale è stata registrata e protetto il nome dell'in- dicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» (IGP); Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini Terre Abruzzesi/Terre d'Abruz- zo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperi- ta la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione lamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e, in particolare: e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizio- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo; nali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini regolamento delegato (UE) n. 664/2014; DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026, nell'ambito della Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commis-quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del sione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del rego-disciplinare di produzione della I.G.T. dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre lamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per d'Abruzzo»; quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'appli- Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) cazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indi-2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pub- cazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modi-blicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di fica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le produzione della indicazione geografica tipica dei vini Terre Abruzzesi/ indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regola- Terre d'Abruzzo». menti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del di- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, sciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel de- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 224 del creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina 25 agosto 1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno origine controllata dei vini «Salice Salentino» ed è stato approvato il essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovrani- relativo disciplinare di produzione; tà alimentare e delle foreste -Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta Visto il decreto 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mi-elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla nistero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Salice Salentino»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tu- tela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salen- to IGP», acquisita al prot. ingresso n. 0297847 del 4 luglio 2024, intesa A LLEGATO ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denomina- zione di origine protetta dei vini «Salice Salentino», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata espe-INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (MENZIONE SPECIFICA TRADIZIONALE rita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre ITALIANA: INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA - I.G.T.) DEI VINI «TERRE 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di ABRUZZESI» O «TERRE D'ABRUZZO» produzione e, in particolare: è stato acquisito il parere favorevole della Regione Puglia (prot. La proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione ingresso n. 0047704 del 3 febbraio 2025); è pubblicata sul sito internet del Ministero ( https://www.masaf.gov.it ), consultabile al seguente percorso: Qualità › Indicazioni geografiche e è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini Specialità tradizionali garantite › Vini DOP e IGP › Proceduta di re- DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026; gistrazione, modifica del disciplinare e cancellazione - Domande di Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione › Anno 2026 › 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla Sezione 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari › Procedura pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disci-nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifi- plinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini che ordinarie dei disciplinari. «Salice Salentino»; In alternativa, è possibile consultare direttamente la pagina al seguente link : https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB. Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel php/L/IT/IDPagina/23951 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Di- All'interno della pagina consultare le seguenti sezioni: Sezione: sciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari › Procedura nazionale dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente in-dei disciplinari. dirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella 26A01649 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7-4-2026 Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Pietro A LLEGATO Apostolo nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, entrambe in Peccioli. P ROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «SALICE SALENTINO» DELLA Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 è confe- rita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del di Volterra ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso: di S. Pietro Apostolo nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, Qualità > Vini DOP e IGP > Domande di protezione e modifica entrambe con sede in Peccioli (PI). disciplinari - Procedura nazionale > Anno 2025 > 2B. Domande «mo-difiche ordinarie» disciplinari > Procedura nazionale preliminare - pub- La Parrocchia dei Santi Germano e Prospero subentra in tutti i rap-blicazione nella Gazzetta Ufficiale delle proposte di modifiche ordinarie porti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Pietro Apostolo che contestual-dei disciplinari mente perde la personalità giuridica civile. ovvero al seguente link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ 26A01672IDPagina/23951 seguendo il percorso: 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari > Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle MINISTERO DEL LAVOROproposte di modifiche ordinarie dei disciplinari. E DELLE POLITICHE SOCIALI 26A01666 Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza e assi- MINISTERO DELL'INTERNO stenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 27 novembre
2025.
Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giorgio Martire nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0003338/BIO-L-88 del 25 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi entrambe in Peccioli. dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 è confe- adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 27 no-rita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo vembre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità di Volterra ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia per l'anno 2025, in misura pari a euro 136,00 pro-capite. di S. Giorgio Martire nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, entrambe con sede in Peccioli (PI). La Parrocchia dei Santi Germano e Prospero subentra in tutti i rap- 26A01667porti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Giorgio Martire che contestual- mente perde la personalità giuridica civile. Approvazione della delibera dell'ente nazionale di previden- za per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) 26A01650 n. 57/2025 - adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici, in data 9 dicembre 2025. Soppressione dell'Associazione laicale denominata «Pia Opera degli Esercizi Spirituali Chiusi», in Faenza. Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 viene n. 0003340/ENP-AGR-L-194 del 25 marzo 2026 è stata approvata, soppressa l'Associazione laicale denominata «Pia Opera degli Esercizi ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, Spirituali Chiusi», con sede in Faenza (RA). n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 57/2025, adottata dal comitato amministratore Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo- della gestione separata agrotecnici in data 9 dicembre 2025, concernente mento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, in misura Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo pari a euro 36,32 pro-capite. le modalità disposte dal provvedimento canonico. 26A01671 26A01668
MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU- 2026 -GU1- 080 ) Roma, 2026 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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