Law 49/2026 Converts Emergency Energy Decree on Cost Reduction and Decarbonization
Summary
Italy has converted Decree-Law 20/2026 into Law 49/2026, enacting urgent measures for reducing electricity and gas costs for families and businesses, improving competitiveness, advancing decarbonization, and resolving virtual saturation of electrical grids and data center integration into the power system. The law modifies terminology from ISEE to equivalent economic situation indicator and references ARERA deliberation 428/25/R/eel. AIFA authorized lamotrigine (Desitin) and edoxaban (Dr. Reddy's) while revoking amoxicillin Aristo marketing authorization.
What changed
Italy has enacted Law 10 April 2026, n. 49, converting Decree-Law 20 February 2026, n. 21 into permanent legislation. The law introduces measures for reducing electricity and gas costs for families and enterprises, improving industrial competitiveness, decarbonizing industries, and addressing virtual saturation of electrical networks while integrating data centers into the power system. Terminology changes include replacing ISEE with the equivalent economic situation indicator and updating ARERA reference to deliberation 428/25/R/eel.
Affected parties include energy companies, pharmaceutical companies, and consumers. Energy sector operators must monitor compliance with new grid integration and decarbonization requirements. Pharmaceutical companies should note AIFA marketing authorization actions for lamotrigine, edoxaban, and amoxicillin products published in the same gazette edition.
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SERIE GENERALEGAZZETTA UFFICIALESpediz. abb. post. - art. 1, comma 1Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Anno 167° - Numero 90Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Romaegge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Roma - Sabato, 18 aprile 2026 SI PUBBLICA TUTTI I ARTE PRIMA GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMADIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMALa Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it
SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI LEGGE 10 aprile 2026, n. 49. Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare Conversione in legge, con modificazioni, del e delle foreste decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante mi- sure urgenti per la riduzione del costo dell'ener- DECRETO 10 marzo 2026.gia elettrica e del gas in favore delle famiglie e Contributo annuale per la sicurezza alimenta-delle imprese, per la competitività delle imprese re. (26A01892). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 e per la decarbonizzazione delle industrie, non- ché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di L Presidenzaintegrazione dei centri di elaborazione dati nel del Consiglio dei ministrisistema elettrico. (26G00066) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 D PIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DECRETI PRESIDENZIALI ORDINANZA 9 aprile 2026. Ordinanza di protezione civile per favorire e re- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2026. golare il completamento delle attività e delle funzio- Proroga dello stato di emergenza in conse- ni ancora in corso di definizione per il superamento guenza degli eccezionali eventi meteorologici ve- dello stato di emergenza determinatosi nel settore rificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Città metropolitana di Firenze e delle Province Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Pra- d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villes- to. (26A01890) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 se Gorizia. (Ordinanza n. 1188). (26A01891) . . . . . Pag. 12
18-4-2026 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Agenzia italiana del farmaco Comitato interministeriale per la programmazione economica Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im- e lo sviluppo sostenibile missione in commercio del medicinale per uso uma- no «Amoxicillina Aristo». (26A01876) . . . . . . . . . Pag. 71 DELIBERA 29 gennaio 2026. Fondo sanitario nazionale 2017 - Conguagli Autorizzazione all'immissione in commercio del per le differenze tra gettiti di IRAP e di addizio- medicinale per uso umano, a base di lamotrigina, nale regionale IRPEF effettivi e stimati in sede «Lamotrigina Desitin». (26A01877) . . . . . . . . . . . Pag. 71 di riparto del Fondo sanitario nazionale Regione Siciliana. (Delibera n. 3/2026). (26A01871) . . . . . Pag. 13 Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di edoxaban, «Edoxaban Dr. Reddy's». (26A01878) . . . . . . . . . Pag. 72 Università di Firenze Agenzia per la rappresentanza negoziale DECRETO RETTORALE 27 marzo 2026. delle pubbliche amministrazioni Modifiche allo statuto. (26A01793) . . . . . . . . Pag. 15 Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale della Presidenza del consiglio dei mini- stri triennio 2019 - 2021. (26A01911) . . . . . . . . . . Pag. 74 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Ministero degli affari esteri Testo del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, e della cooperazione internazionale coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49, recante: «Misure urgenti per la ri- Rilascio di exequatur (26A01875) . . . . . . . . . . Pag. 81 duzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarboniz- Ministero dell'ambientezazione delle industrie, nonché disposizioni ur- e della sicurezza energetica genti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei Definizione delle quote di mercato dei produttori centri di elaborazione dati nel sistema elettri- di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) co». (26A01940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 relative all'anno 2024. (26A01874) . . . . . . . . . . . . Pag. 81
-- II --
18-4-2026 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e PLEGGE 10 aprile 2026 , n. 49 .ambiente (ARERA),» e le parole: «Autorità di regola- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge zione per energia, reti e ambiente» sono sostituite dalla 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione seguente: «ARERA»; del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbo-nizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia al primo periodo, la parola: «ISEE» è sostitui-di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di ta dalle seguenti: «indicatore della situazione economica integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. equivalente»; La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica al secondo periodo, la parola: «PE» è sostituita hanno approvato; dalle seguenti: «"prezzo dell'energia" (PE)», le parole: «Delibera ARERA n. 428/25/R/eel» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione dell'ARERA 26 settembre 2025, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 428/25/R/eel,» e le parole: «clienti attivati» sono so- stituite dalle seguenti: «clienti i cui contratti sono stati ROMULGA attivati»; la seguente legge: al terzo periodo, le parole: «MWh, e» sono so- stituite dalle seguenti: «MWh e»; Art. 1. al quinto periodo, le parole: «della presente di- 1. Il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante mi-sposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente sure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettri-decreto»; ca e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rico-la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione noscimento del contributo non può essere subordinato delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di all'adesione a servizi o a prodotti accessori né comporta-risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e re modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali»; di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, è convertito in legge con le modificazioni ripor- al comma 3, secondo periodo, le parole: «sul pro-tate in allegato alla presente legge. prio portale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»; 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà «5 -bis . All'articolo 51 del codice del consumo, inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. "8 -bis . Al fine di rafforzare la tutela dei clien- ti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni Data a Roma, addì 10 aprile 2026 economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare MATTARELLA sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante
ELONI, Presidente del Con- M l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla propo-
siglio dei ministri sta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consu-ICHETTO FRATIN, Ministro P matore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, dell'ambiente e della si- qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al curezza energetica professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato ef- Visto, il Guardasigilli: NORDIO fettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimo- A LLEGATO strare la validità del contatto. 8 -ter . I contatti telefonici di cui al comma 8 -
bis sono effettuati dal professionista da un numero che MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito 20 FEBBRAIO 2026, N. 21 di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8 -bis e dal presente comma sono nulli. Il consu- All'articolo 1: matore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alter- nativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II -bis , e al comma 1, dopo le parole: «contributo straor- dinario» sono inserite le seguenti: «, che deve essere ri-del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione portato in fattura con dicitura univoca e standardizzata per energia, reti e ambiente. -- 1 --
18-4-2026 8 -quater . Gli utenti possono segnalare al Ga- Art. 1 -quater (Correttezza, trasparenza e adegua-
tezza delle attività di consulenza e di formulazione della rante per la protezione dei dati personali e all'Autorità
proposta contrattuale nei settori dell'energia elettrica, per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di
del gas naturale e delle telecomunicazioni). -- 1 . Gli chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8 -bis e 8 -ter , indicando il numero da cui proviene operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas natura- le e delle telecomunicazioni che offrono o promuovono la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività contratti di fornitura a clienti finali sono responsabili del-istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione la correttezza, della trasparenza e dell'adeguatezza delle di cui al primo periodo, accerti che la chiamata provie- attività di consulenza e di formulazione della proposta ne da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, contrattuale svolte direttamente o tramite reti di vendita. ordina al gestore telefonico competente l'immediata so- spensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il 2. Prima della stipulazione del contratto, gli ope-Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito ratori di cui al comma 1 acquisiscono le informazioni ne-della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, cessarie sulle esigenze del cliente e valutano l'adeguatez-in presenza di un numero significativo di segnalazioni di za della proposta contrattuale. chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere 3. Le autorità di regolazione competenti dettano, alla sospensione di cui al secondo periodo"»; ove non già previste, le prescrizioni necessarie ad assicu- la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure rare il rispetto dei princìpi di cui ai commi 1 e 2, senza straordinarie volte a sostenere le famiglie nell'affrontare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. i costi di acquisto dell'energia elettrica e disposizioni per Art. 1 -quinquies (Disposizioni in materia di tra-la tutela dei clienti finali domestici». sparenza nel settore dell'energia). -- 1. Al fine di pro- Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: muovere la trasparenza, la concorrenza e il corretto fun- zionamento del mercato energetico, entro sei mesi dalla «Art. 1- bis (Modifiche al decreto-legge 29 no-data di entrata in vigore della legge di conversione del vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensa-reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento, le zione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento). modalità e i criteri con cui gli operatori della vendita al -- 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas natu-n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-rale forniscono alla medesima Autorità le informazioni naio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di a) al comma 9: cliente o di offerta. 1) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, altresì definiti la frequenza della rendicontazione, comun-per la fornitura del teleriscaldamento"; que non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le even- 2) al quinto periodo sono premesse le se-tuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo, guenti parole: "Nel caso della fornitura di gas naturale,"; nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, trasparenza e
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: comparabilità delle informazioni, tenuto conto dell'esi-
"Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Auto- genza di minimizzare i correlati oneri informativi. rità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce Art. 1 -sexies (Disposizioni per la tutela dei clienti un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparen-conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambien- za del processo di cambio del fornitore). -- 1. Al fine tali e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per di garantire la libera scelta dei clienti finali di energia e l'attribuzione del beneficio"; assicurare la trasparenza delle condizioni economicheal comma 9 -bis , dopo le parole: "per la for- sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del pro-
nitura di gas naturale" sono inserite le seguenti: "e del cesso di cambio del fornitore, gestito tramite il sistema teleriscaldamento". informativo integrato per la gestione dei flussi informati- vi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui Art. 1- ter (Modifica all'articolo 9 del decreto le- all'articolo 1 -bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, gislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di informazioni convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio). 2010, n. 129, sono utilizzate esclusivamente per finalità -- 1. All'articolo 9, comma 7, lettera b) , del decreto le- tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo. gislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "ai clienti finaliEntro novanta giorni dalla data di entrata in vi-sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica infor-
gore della legge di conversione del presente decreto, l'Au-mazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità torità di regolazione per energia, reti e ambiente provve-dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta e de, con propria deliberazione, all'istituzione di un tavolo sia fornita" sono sostituite dalle seguenti: "i clienti fina- tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro li ricevano in via elettronica informazioni sulla fattura- per la regolamentazione delle procedure di cambio del zione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei fornitore coerente con le disposizioni di cui al comma 1, medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identità dell'in- nel rispetto dei princìpi di neutralità, trasparenza e tutela termediario mediante il quale è stata sottoscritta la forni- della concorrenza. Per la partecipazione al tavolo tecnico tura; tale informazione è resa disponibile esclusivamente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia spese o altri emolumenti comunque denominati». fornita". -- 2 --
18-4-2026 al comma 3, le parole: «nell'anno 2026» sono All'articolo 2: sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026», le parole: al comma 1, alinea, le parole: «alle energie rinno- «nell'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per vabili» sono sostituite dalle seguenti: «alla produzione di l'anno 2027», le parole: «nell'anno 2028» sono sostitu-energia da fonti rinnovabili,», dopo le parole: «28 luglio ite dalle seguenti: «per l'anno 2028,» e dopo le parole: 2005,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gaz- «dell'articolo 3» sono inserite le seguenti: «, comma 10, zetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005,», dopo le parole: lettera b) ,»; «19 febbraio 2007,» sono inserite le seguenti: «pubblica- to nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007,», al comma 4, la parola: «derivante» è sostituita dopo le parole: «6 agosto 2010» sono inserite le seguenti: dalla seguente: «derivanti» e le parole: «per gli interventi «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto strutturali di politica economica» sono sostituite dalle se- 2010,» e dopo le parole: «5 maggio 2011,» sono inserite guenti: «per interventi strutturali di politica economica,». le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: del 12 maggio 2011,»; «Art. 3 -bis (Disposizioni in materia di cooperati- al comma 4: ve elettriche storiche) . -- 1. All'articolo 1, comma 258, all'alinea, le parole: «Gestore dei servizi ener- della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "non ol-getici - GSE S.p.A.» sono sostituite dalla seguente: tre il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: «GSE», dopo le parole: «in attuazione del» è inserita la "non oltre il 31 dicembre 2026"». seguente: «citato» e dopo le parole: «e dei» è inserita la All'articolo 4: seguente: «citati»; al comma 1, primo periodo, le parole: «del de- alla lettera b) : creto legislativo 8 novembre 2021 n. 199» sono sostitu- al numero 1), le parole: «MW, e» sono sostitui- ite dalle seguenti: «, del decreto legislativo 8 novembre te dalle seguenti: «MW e»; 2021, n. 199»; al numero 2), le parole: «numero 1), sono» al comma 2, secondo periodo, le parole: «del de-sono sostituite dalle seguenti: «numero 1) sono»; creto legislativo 8 novembre 2021 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 8 novembre 2021,
199»; all'alinea, le parole: «concorrenza, e» sono so- i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: stituite dalle seguenti: «concorrenza e»;
«3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole al numero 2), le parole: «ciascun impianto, ed» operative di cui al comma 4 e nel rispetto del limite di sono sostituite dalle seguenti: «ciascun impianto ed»; spesa di cui all'articolo 28, comma 2 -ter , del decreto legi- al numero 4), dopo le parole: «di cui alla» è slativo 8 novembre 2021, n. 199, forme di minimizzazio-inserita la seguente: «lettera»; ne e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito alla lettera e) : delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi all'alinea, le parole: «o d) , ricevono» sono so-del supporto della società SACE S.p.A. - Servizi assicu-stituite dalle seguenti: «o d) ricevono»; rativi del commercio estero, che, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia al numero 2), dopo le parole: «n. 181,» sono di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2 -bis , del inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla citato decreto legislativo n. 199 del 2021, è autorizzata a legge 2 febbraio 2024, n. 11,»; rilasciare, a favore dello stesso GSE, garanzie a condi- ai numeri 3) e 4), le parole: «ad almeno il 40%» zioni di mercato, per una percentuale massima di coper-sono sostituite dalle seguenti: «almeno al 30 per cento»; tura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti al numero 8), le parole: «n. 199;» sono sostitu-dall'attività di cui al presente comma sono assunti dalla ite dalle seguenti: «n. 199.»; SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato al comma 6, la parola: «incluse» è sostituita nella misura dell'80 per cento di ciascun impegno, sen- dalla seguente: «compresi»; za vincolo di solidarietà. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili dalla al comma 7, le parole: «dall'entrata» sono so-SACE S.p.A., per l'operatività di cui al presente comma, stituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e le paro-è pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del le: «Delibera 618/2023/R/com e s.m.i.» sono sostituite fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge dalle seguenti: «deliberazione dell'ARERA 27 dicem-8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla bre 2023, n. 618/2023/R/com, e successive modifiche e legge 5 giugno 2020, n. 40. integrazioni»;Entro novanta giorni dalla data di entrata in vi- al comma 8, dopo le parole: «dell'articolo 3» gore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'am-sono inserite le seguenti: «, comma 10, lettera b) ,». biente e della sicurezza energetica, di concerto con il Mi- All'articolo 3: nistro dell'economia e delle finanze, sono approvate, su al comma 1, le parole: «comma 1 e 1 -bis » sono proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1 -bis »; commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai re-
quisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla al comma 2, dopo le parole: «dell'acconto» sono garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2 -inserite le seguenti: «dell'imposta regionale sulle attività
bisproduttive»; , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche -- 3 --
18-4-2026 alla lettera c) , capoverso 2 -bis : ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 -ter dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 199 del all'alinea, le parole: «intercorre dal» sono 2021, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio sostituite dalle seguenti: «intercorre tra il»; di garanzia di ultima istanza. Con apposita convenzione, da la lettera a) è sostituita dalla seguente: stipulare tra il GSE e la SACE S.p.A., sono stabilite le pro- cedure e le modalità operative per il rilascio delle garanzie e « a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti delle coperture assicurative da parte della SACE S.p.A. Alla per un numero massimo di ore equivalenti su base seme- garanzia di cui al presente comma si applica l'articolo 1, strale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo con- comma 880, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»; to delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi al comma 6, dopo le parole: «energia elettrica da ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In par-fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «, promuo- ticolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un vendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al ten-delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica»; denziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla dopo il comma 6 è inserito il seguente: lettera c) , a partire dal numero di ore di funzionamento del «6 -bis . All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modi- di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base ficazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale fine, le seguenti parole: "nonché i dati necessari all'indivi- di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c) , duazione delle microimprese e delle piccole e medie impre- a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine se, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/ di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilità CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003"»; del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio al comma 8, dopo le parole: «Direttiva (UE) degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità 2019/944» sono inserite le seguenti: «del Parlamento eu- di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di ac-ropeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019» e dopo le paro- censione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di le: «del Parlamento europeo e del Consiglio» è inserito il tali combustibili prevista dalla normativa vigente»; seguente segno di interpunzione: «,»; alla lettera b) , dopo le parole: «in termini elet- al comma 9: trici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e/o» sono sostituite dalla seguente: «o»; all'alinea, secondo periodo, le parole: «i mede- simi Consorzi,» sono sostituite dalle seguenti: «i medesi- mi Consorzi»; all'alinea, le parole: «il numero delle ore se- al numero 3), le parole: «decreto legislativo mestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del 8 novembre 2021 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione «del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»; per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distin- al comma 10, le parole: «decreto legislativo guendo» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle ore 8 novembre 2021 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefini-«del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»; to in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti al comma 11: i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione»; all'alinea, le parole: «convertito con legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modifica- il numero 2) è sostituito dal seguente: zioni, dalla legge»; «2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramen- alla lettera b) , numero 3), le parole: «al com- to, si applica prioritariamente agli impianti di produzione ma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 e»; non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a par- al comma 13, la parola: «Ministero», ovunque tire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministro», dopo le impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come definiti parole: «18 dicembre 2008,» sono inserite le seguenti: dall'articolo 2, comma 1, lettera v) , del decreto del Mini-«pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio stro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato 2009,», dopo le parole: «6 luglio 2012,» sono inserite le nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016»; seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,», dopo le parole: «23 giugno 2016,» sono inserite le seguenti: l'alinea è sostituito dalle seguenti parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno «All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, 2016,» e dopo le parole: «5 luglio 2012» sono aggiunte le n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: seguenti: «, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012». a) al comma 8, alinea, le parole: "31 dicem- bre 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre All'articolo 5: 2029";
- dopo il comma 8 è inserito il seguente: »; alla lettera b) , le parole: «e sino» sono sostituite
al capoverso 8 -bis : dalla seguente: «sino»; -- 4 --
18-4-2026 all'alinea, le parole: «intercorre dal» sono Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 99 sostituite dalle seguenti: «intercorre tra il»; del 13 marzo 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024»; la lettera a) è sostituita dalla seguente: la lettera g) è sostituita dalla seguente: « a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, « g) il tendenziale di spesa per gli impianti a differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 160 milioni di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5 milioni di euro per nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, a produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base 413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascuno di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c) , degli anni dal 2031 al 2037»; a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo la lettera h) è sostituita dalla seguente: processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produ- zione, il numero massimo di ore equivalenti su base seme- « h) il tendenziale di spesa per gli impianti a strale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, deri-spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c) , a vante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 582,4 partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine di milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio di euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità 2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3 di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di ac- milioni di euro per l'anno 2030»; censione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di alla lettera i) , dopo la parola: «milioni», ovunque tali combustibili prevista dalla normativa vigente»; ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro». alla lettera b) , dopo le parole: «in termini elettrici» Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le pa- role: «e/o» sono sostituite dalla seguente: «o»; «Art. 5 -bis (Misure in materia di phase-out dal
carbone). -- 1. Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operati-
vità delle centrali a carbone in esercizio per la produzione all'alinea, le parole: «il numero delle ore seme-di energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, strali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del mede-del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo simo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, la disposizione di i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distin-cui al primo periodo del presente comma è oggetto della guendo» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle ore relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefi-clima di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento. nito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti Art. 5 -ter (Modifica all'articolo 31 del decreto le-per tutti gli impianti di produzione per i quali sono ricono-
gislativo 8 novembre 2021, n. 199). -- 1. All'articolo 31, sciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione»; comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 8 novembre il numero 2) è sostituito dal seguente: 2021, n. 199, dopo le parole: "persone fisiche" sono inseri- «2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramen-te le seguenti: ", anche nell'ambito del loro condominio"». to, si applica prioritariamente agli impianti di produzione All'articolo 6: non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a par- al comma 1, dopo le parole: «l'Autorità di rego-tire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli lazione per energia» è inserito il seguente segno di in-impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, terpunzione: «,», le parole: «dall'entrata in vigore» sono lettera v) , del decreto del Ministro dello sviluppo econo-sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» mico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e le parole: «in linea con quanto stabilito dalle linee guida n. 150 del 29 giugno 2016»; dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei alla lettera d) , le parole: «la permanenza o l'accesso regolatori dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «in al meccanismo di cui al comma 8 è consentito» sono sosti-conformità a quanto stabilito dalle linee guida dell'Agen- tuite dalle seguenti: «la permanenza nel meccanismo di cui zia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regola- al comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti,» e le tori nazionali dell'energia»; parole: «previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, secondo le modalità definite con decreto del Mi- al primo periodo, dopo le parole: «L'Autorità nistro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di regolazione per energia» è inserito il seguente segno del GSE» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire di interpunzione: «,» e le parole: «del sistema gas» sono la progressiva riconversione degli impianti a biometano»; sostituite dalle seguenti: «del sistema del gas»; alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti al secondo periodo, dopo le parole: «dall'ARE-parole: «e nel caso di impianti a biogas che hanno rea- RA» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; lizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del -- 5 --
18-4-2026 a -ter ) all'articolo 10, comma 3: al comma 4, secondo periodo, le parole: «mag- giorati da» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorati 1) dopo il secondo periodo è inserito il seguen-di» e la parola: «comminate» è sostituita dalla seguente: te: "Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12 -bis «irrogate»; dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista al comma 5, dopo le parole: «L'Autorità di re- dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presiden-golazione per energia» e dopo le parole: «del mercato del- te della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisi-le capacità» è inserito il seguente segno di interpunzione: zione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta «,»; giorni dalla data di rilascio della concessione medesima"; dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 2) al terzo periodo, dopo le parole: "di cui al «6 -bis . All'articolo 23 del decreto legisla- secondo periodo" sono inserite le seguenti: "o l'istanza di tivo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista modificazioni: dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del a) al comma 3, le parole: "fatto salvo quanto Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acqui-previsto dal comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "fat- sizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo to salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, lettera i -bis )"; periodo";
- al comma 7: 3) al quarto periodo, le parole: "Per il perio- do di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio 1) alla lettera i) , la parola: "incoraggiare" è unico" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'acquisi-sostituita dalla seguente: "incentivare"; zione dell'efficacia della PAS o del provvedimento auto- 2) dopo la lettera i) è inserita la seguente: rizzatorio unico"»; "i -bis ) incentivare il riequilibrio modale dal alla lettera b) , capoverso Articolo 10 -bis : trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferrovia- rio, ivi comprese le misure previste dall'articolo 1, com- mi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'alinea, le parole: «ed economiche, nonché» nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di sono sostituite dalle seguenti: «ed economiche nonché»; Stato"». alla lettera a) : All'articolo 7: all'alinea, le parole: «della rete» sono sostituite al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Ter-dalle seguenti: «del sistema»; na s.p.a.» sono premesse le seguenti: «La medesima al numero 4), le parole: «di rete, nonché» sono società»; sostituite dalle seguenti: «di rete nonché»; alla lettera c) , dopo le parole: «delle attribuzio- ni» è inserita la seguente: «stabiliti»; al primo periodo, dopo le parole: «l'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno di all'ultimo capoverso, le parole: «I numeri» sono interpunzione: «,» e dopo le parole: «le modalità operati-sostituite dalle seguenti: «1 -bis . I numeri» e dopo le paro-ve a cui» sono inserite le seguenti: «la società»; le: «lettera a) » sono inserite le seguenti: «del comma 1»; al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al al comma 4, le parole: «gestore della rete elettrica comma 1,» sono inserite le seguenti: «la società»; di trasmissione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gestore del sistema di trasmissione nazionale,» e le pa- al comma 3: role: «nelle procedure di cui al comma 1» sono sostituite alla lettera a) , il numero 1) è sostituito dal dalle seguenti: «delle procedure di cui al comma 1,»; seguente: al comma 5, le parole: «, per effetto del comma 3, «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: le soluzioni di connessione non perdono efficacia» sono "a) 'intervento': le attività di costruzione ed sostituite dalle seguenti: «le soluzioni di connessione non esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, perdono efficacia per effetto del comma 3»; B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attivi-seguente: tà di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione «Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis dell'arti-nazionale di cui all'articolo 10 -bis , commi 8 e 10, nonché colo 8, il soggetto proponente, entro il medesimo termi-della rete di distribuzione realizzate autonomamente"»; ne di cui al primo periodo del presente comma, presenta dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale «a -bis ) all'articolo 8, dopo il comma 12 -bis è prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto inserito il seguente: del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio»; "12 -ter . Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis , il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine pe- al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 239 del rentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di ac-2003» sono sostituite dalle seguenti: «29 agosto 2003, quisizione della valutazione di incidenza prevista dall'arti-n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ot- colo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della tobre 2023, n. 290» e le parole: «al comma 9» sono sosti- Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio"; tuite dalle seguenti: «dal comma 9 del presente articolo»; -- 6 --
18-4-2026 al comma 9, secondo periodo, le parole: «del com- All'articolo 8: ma 8, primo ovvero del secondo periodo» sono sostituite dalle al comma 1, le parole: «e l'ampliamento » sono so-seguenti: «ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo»; stituite dalle seguenti: «, l'ampliamento e l'esercizio» e la parola: «europea» è soppressa; al comma 10: dopo il comma 1 è inserito il seguente: alla lettera a) , le parole: «Codice dei beni cultu- rali e del paesaggio,» sono sostituite dalle seguenti: «co- «1 -bis . Ai fini di cui al comma 1, è sufficiente dice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto che la documentazione progettuale indichi una soluzione legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli»; di connessione temporanea di rete in media tensione, fer- mo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva alla lettera b) , le parole: «Codice dei beni cultu- secondo le modalità stabilite dall'autorità competente di rali e del paesaggio,» sono sostituite dalle seguenti: «co- cui al medesimo comma 1»; dice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli»; al comma 2, le parole: «sub provinciale» sono so- stituite dalla seguente: «subprovinciale»; alla lettera c) , le parole: «Codice dei beni cultura- li e del paesaggio,» sono sostituite dalle seguenti: «codice di al comma 3: cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli»; al primo periodo, la parola: «inclusi» è sosti- alla lettera d) , le parole: «un massimo» sono tuita dalla seguente: «compresi» e sono aggiunte, in fine, sostituite dalle seguenti: «non più» e le parole: «Codice le seguenti parole: «, ivi compresa la verifica di conformi-dei beni culturali e del paesaggio,» sono sostituite dalle tà urbanistica ai piani comunali»; seguenti: «codice di cui al decreto legislativo n. 42 del al secondo periodo, le parole: «nulla osta,» 2004 nonché di vincoli»; sono sostituite dalle seguenti: «nulla osta»; la lettera c) è sostituita dalla seguente: al comma 4, le parole: «un massimo» sono so- « c) all'articolo 11 -quater : stituite dalle seguenti: «non più»;
- al comma 2, dopo le parole: "rete di tra- al comma 6, le parole: «dovrà venir depositata» smissione nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e delle sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e reti di distribuzione"; le parole: «l'istanza di autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato» sono sostituite 2) al comma 3, primo periodo, le parole: "Il dalle seguenti: «si intende che il richiedente abbia rinun-comma 1 si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Alla ciato all'istanza di autorizzazione unica e il procedimento realizzazione dell'intervento si applica il comma 1" e è archiviato»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indipenden- temente dall'ubicazione delle opere connesse e delle in- al comma 8, la parola: «inclusi» è sostituita dalla frastrutture indispensabili" »; seguente: «compresi» e le parole da: «Qualora le opere» dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: fino a: «di connessione da realizzare.» sono trasposte alla «c -bis ) all'articolo 12, comma 2, dopo le paro- fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «nella le: "ivi incluse le informazioni relative alla" sono inserite regione territorialmente interessata.». le seguenti: "scadenza e alla"; All'articolo 9: c -ter ) all'articolo 14: al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ul- 1) al comma 7, lettera b) , le parole: ", nei casi timo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzio-di cui all'articolo 9, comma 14," sono soppresse; ne: «,»; 2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: al comma 2, la parola: «rinvenienti» è sostituita "7 -bis . Ai fini del computo dei termini di cui dalla seguente: «rivenienti»; agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10 - al comma 3, primo periodo, dopo le parole: bis , comma 7, primo e secondo periodo, si considera la «L'Autorità di regolazione per energia» è inserito il se-data posteriore tra quella di accettazione della soluzione guente segno di interpunzione: «,» e le parole: «siano og-di connessione ai sensi dell'articolo 10 -bis e quella di ri- getto» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto». lascio della concessione di cui al medesimo articolo 10"»; All'articolo 10: alla lettera d) , dopo le parole: «sezioni I,» sono in- serite le seguenti: «punto 1,», dopo le parole: «e II,» sono inserite le seguenti: «punto 1,» e le parole: «del periodo» alla lettera a) , numeri 2), 3) e 4), le parole: «in sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»; capo agli» sono sostituite dalle seguenti: «a carico degli»; alla lettera e) , dopo le parole: «sezioni I,» sono in- alla lettera b) , dopo le parole: «sui mercati a serite le seguenti: «punto 1,», dopo le parole: «e II,» sono pronti» è inserita la seguente: «di» e la parola: «nume- inserite le seguenti: «punto 1,» e le parole: «del periodo» ro-2)» è sostituita dalle seguenti: «numero 2)»; sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»; al comma 2, al secondo periodo, le parole: «garanti- alla lettera f) , dopo le parole: «sezioni I,» sono in- re il tetto» sono sostituite dalle seguenti: «garantire il rispet- serite le seguenti: «punto 1,», dopo le parole: «e II,» sono to del limite» e la parola: «ARERA» è sostituita dalle se- inserite le seguenti: «punto 1,» e le parole: «del periodo» guenti: «l'ARERA» e, al terzo periodo, le parole: «trasporto sono sostituite dalle seguenti: «della lettera». gas» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto del gas»; -- 7 --
18-4-2026 al comma 3, le parole: «Al fine che» sono sosti- al numero 2), la parola: «consentito» è sostitui- tuite dalla seguente: «Affinché» e le parole: «di Italia, ta dalla seguente: «consentita»; Germania e Svizzera» sono sostituite dalle seguenti: alla lettera b) , capoverso 2 -ter , le parole: «decreto «dell'Italia, della Germania e della Svizzera». ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del All'articolo 11: Ministro della transizione ecologica»; al comma 3, le parole: «dalla data di entrata in vi- gore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: alla lettera a) , numero 2), le parole: «di stipula «dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «di stipula- vigore della legge di conversione del presente decreto»; zione del contratto di cui»; al comma 4, primo periodo, le parole: «all'Auto- alla lettera c) , capoverso 6, sesto periodo, le pa- rità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) role: «al quinto e al sesto periodo» sono sostituite dalle di apposite competenze regolatorie» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto e al quinto periodo»; seguenti: «di apposite competenze regolatorie all'Autori- alla lettera g) , la parola: «aggregazione.";» è tà di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»; sostituita dalla seguente: «aggregazione";»; dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: alla lettera h) , numero 2), le parole: «residua del con- tratto,» sono sostituite dalle seguenti: «residua del contratto.»; «4 -bis . All'articolo 45 -bis , comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "30 giugno dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"». «1 -bis . Al fine di garantire l'unitarietà funziona- le dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali nonché il bilanciamento tra impatti ambientali e benefìci socio-economici derivanti dall'intero ciclo di LAVORI PREPARATORIvita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile Camera dei deputati (atto n. 2809): 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: Presentato dal Presidente del Consiglio Giorgia MELONI e dal Mini- "7 -ter . Per i progetti complessi caratterizzati stro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto P ICHETTO FRATIN da fasi realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai (Governo M ELONI -I), il 20 febbraio 2026. punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente Assegnato alla Commissione X (Attività produttive, commercio e decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di turismo), in sede referente, il 23 febbraio 2026, con i pareri del Comitato vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programma-dal proponente nell'istanza medesima, l'autorità competente zione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso e telecomunicazioni), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale europea) e per le Questioni regionali. riferito all'intero ciclo di vita dell'opera può essere redat- Esaminato dalla Commissione X (Attività produttive, commercio to utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché ac- e turismo), in sede referente, il 24 febbraio 2026, il 3, il 12, il 25, il 26 quisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero e il 27 marzo 2026. modellazioni. Il provvedimento di compatibilità ambientale, Esaminato in Aula il 30 marzo 2026 ed approvato il 31 marzo 2026. qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria della
Senato della Repubblica (atto n. 1857): verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto,
della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni conte- Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, nute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoeren- energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 1° aprile 2026, con i pareri del Comitato per la legi-za, l'autorità competente valuta eventuali azioni correttive". slazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Pre- 1 -ter . Le disposizioni del comma 7 -ter dell'arti- sidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato colo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intro- e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politi- che dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), dotto dal comma 1 -bis del presente articolo, si applicano, su 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni produzione agroalimentare) e per le Questioni regionali. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologi-presente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di ca, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), impatto ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore in sede referente, l'8 aprile 2026. del presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il defi- Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, l'8 aprile 2026. nitivo giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione già presentata con gli elementi necessari per la valutazione A VVERTENZA: dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti
Il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, è stato pubblicato nella la decadenza degli atti procedimentali già adottati»; Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 all'alinea, le parole: «convertito con legge» (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modifica-conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua zioni, dalla legge»; pubblicazione. alla lettera a) : Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29. al numero 1), la parola: «aggregati,";» è sostitu-
ita dalla seguente: «aggregati";»; 26G00066 -- 8 --
18-4-2026 DECRETI PRESIDENZIALI
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2026 . Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 3 APRILE 2026
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato e con la quale sono stati stanziati euro 57.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1140 del 2 maggio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato»; Considerato che il Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2025 ha deliberato un ulteriore stanziamento, per euro 96.870.000,00, a integrazione di quanto previsto dalla citata delibera del 9 aprile 2025 e che il relativo provvedi- mento risulta attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la nota del 27 gennaio 2026 del Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza; Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa; Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo
- 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 marzo 2026; Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Delibera:
In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ec- cezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I l P r e s i d e n t e del Consiglio dei ministri M ELONI
I l M i n i s t r o per la protezione civile e le politiche del mare MUSUMECI
26A01890
18-4-2026 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di rior- E DELLE FORESTE dino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 secondo cui il Ministero delle politiche agricole DECRETO 10 marzo 2026 . alimentari e forestali assume la denominazione di Mini- stero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Contributo annuale per la sicurezza alimentare. foreste; Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, converti- IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, to, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, del- E DELLE FORESTE la pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di in- DI CONCERTO CON IL teresse strategico nazionale» e, in particolare, l'art. 9 -ter , comma 3, che estende l'applicazione delle disposizioni MINISTRO DELL'ECONOMIA dell'art. 9, comma 6 -bis , della legge 9 marzo 2022, n. 23, E DELLE FINANZE anche ai contributi annuali per la sicurezza alimentare a partire dall'anno 2020; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Visto il decreto del Presidente della Repubblica europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla 23 aprile 2001, n. 290, recante «Regolamento di semplifi-produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti bio- cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzio-logici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del ne, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti Consiglio; fitosanitari e relativi coadiuvanti»; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali stri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recan-2014-2020 (2014/C 204/01); te la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, Visto il piano d'azione comunitario per lo svilup- comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, con-po dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del vertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2023, 25 marzo 2021; n. 74»; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lette-«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e re m) e n) , del decreto del Presidente della Repubbli-pluriennale dello Stato», in particolare l'art. 59, com- ca 23 aprile 2001, n. 290, si intende, rispettivamente, mi 1 e 1 -bis , che istituisce un contributo annuale per la per «immissione sul mercato» la detenzione a scopo di sicurezza alimentare e ne individua i soggetti tenuti al vendita all'interno della Comunità, comprese l'offerta versamento; in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, re- oneroso o gratuito, nonché la stessa vendita, distribu-cante «Riordino e revisione della disciplina in materia zione o altra forma di cessione, salvo la restituzione al di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio venditore precedente e per «autorizzazione di un pro-2009, n. 88»; dotto fitosanitario» l'atto amministrativo mediante il Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, re- quale il Ministero della salute, a seguito di una doman-cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitu- da inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione isce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utiliz- sul mercato e l'uso di un prodotto fitosanitario o di zo sostenibile dei pesticidi»; un coadiuvante nel territorio italiano o in una parte di esso e che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera m) , Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Dispo- del medesimo decreto si intende per «fabbricante» la sizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura del fertilizzante sul mercato; con metodo biologico» e, in particolare, l'art. 9 che al comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministe- ro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo Decreta: per lo sviluppo della produzione biologica, al comma 6 stabilisce le modalità e i tempi di versamento del contri- Art. 1.buto annuale per la sicurezza alimentare, al comma 6 -bis impone un obbligo di certificazione per il medesimo con- Contributo annuale per la sicurezza alimentare tributo e al comma 7 sopprime il Fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con tra- 1. Il contributo annuale per la sicurezza alimentare sferimento delle disponibilità esistenti al Fondo di cui al di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è corrisposto dai soggetti indicati nel comma 1;
18-4-2026 comma 1 -bis del medesimo articolo in due rate seme- 3. In caso di versamento in misura inferiore al dovu- to, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria è pari strali nella misura, ciascuna, del 50 per cento dell'im- porto totale. La prima rata, con scadenza il 30 giu- al doppio della differenza tra quanto versato e quanto gno, è versata entro il 15 luglio dell'anno successivo dovuto. all'annualità di riferimento e la seconda rata, con sca- 4. L'applicazione e l'accertamento delle sanzioni sono denza il 31 dicembre, è versata entro il 15 gennaio effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità dell'anno successivo a quello del versamento della alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità prima rata. alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la pro- 2. Il contributo è versato all'entrata del bilancio dello mozione della qualità agroalimentare. Stato, con imputazione al capitolo n. 3583 del Capo XVII 5. Le sanzioni sono versate all'entrata del bilancio del-della Tesoreria dello Stato. lo Stato, con imputazione al capitolo n. 2483 articoli 1 e 2 del Capo XVII della Tesoreria dello Stato. Art. 2.
Modalità di versamento Art. 4.
- Al fine di determinare l'entità del contributo da Accesso alle informazioni versare, i soggetti obbligati inseriscono nell'apposito
I versamenti dei contributi e le certificazioni di cui servizio telematico «Contributo ecotassa» del Siste-
all'art. 2 sono visionabili, tramite accesso al portale del ma informativo agricolo nazionale (SIAN) i seguenti Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dal Di-dati: partimento delle finanze e dalla Ragioneria generale dello a) l'annualità cui si riferisce il contributo da versare; Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché b) l'importo del fatturato realizzato nell'anno prece-dagli organi deputati ai controlli. dente e la relativa quota parte soggetta al contributo;idonea attestazione, redatta da incaricati della re- Art. 5.visione legale, atta a certificare che il contributo sia stato
calcolato sulla pertinente quota di fatturato. Indicazioni operative
- Gli adempimenti di cui al comma 1 grava-
- Le indicazioni operative per l'accesso ai servizi no anche sui soggetti che non hanno un imponibile relativi al contributo annuale per la sicurezza alimen-ecotassa. tare sono riportate nella sezione dedicata «Contributo 3. Il SIAN elabora automaticamente i dati inseriti ecotassa» del Sistema informativo agricolo nazionale ed emette avviso di pagamento per le due rate seme-(SIAN). strali da corrispondere nei termini indicati all'art. 1, comma 1. Art. 6. 4. A decorrere dal contributo per l'annualità 2025, i versamenti sono effettuati esclusivamente tramite il Abrogazioni SIAN, utilizzando la piattaforma pagoPA per i pagamenti digitali della pubblica amministrazione. 1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovra- 5. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al nità alimentare e delle foreste, di concerto con il Mini-2024, i versamenti sono effettuati tramite il SIAN, uti-stro dell'economia e delle finanze, del 23 giugno 2023 è lizzando la piattaforma pagoPA, ovvero tramite boni-abrogato. fico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato, con Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo indicazione della causale del versamento, del capo e per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Uffi-del capitolo di imputazione. I soggetti obbligati sono ciale della Repubblica italiana. tenuti ad inserire nel SIAN i dati e la documentazione di cui al comma 1, unitamente all'attestazione di ver- Roma, 10 marzo 2026 samento del contributo qualora effettuato tramite boni- fico bancario. Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare Art. 3. e delle foreste
LOLLOBRIGIDA Sanzioni
Il Ministro dell'economia 1. Qualora il contributo sia versato dopo la scaden- e delle finanzeza del termine indicato dall'art. 1, comma 1, si ap- IORGETTI plica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno GRegistrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2026Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made di ritardo. in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e 2. In caso di omissione di versamento, si applica la san-delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 262zione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contri- buto dovuto. 26A01892 -- 11 --
18-4-2026
PRESIDENZA Visto l'art. 1, comma 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, che stabilisce che in relazione allo stato di DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mo- D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE bilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo auto- ORDINANZA 9 aprile 2026 . stradale Villesse Gorizia, al fine di consentire l'approvazio- ne dei progetti esecutivi e il completamento delle attività Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione per il superamento dello stato di emergenza dal Commissario delegato, si provvede, in deroga all'art. 6 -determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'as- ter , commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, se autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipar-Gorizia. (Ordinanza n. 1188). timento della protezione civile da adottare entro il 31 gen- naio 2026 ai sensi dell'art. 26 del codice della protezione IL CAPO DEL DIPARTIMENTO civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; DELLA PROTEZIONE CIVILE Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gen- al superamento del contesto critico in rassegna; naio 2018, n. 1; Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo stri in data 11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello 2 gennaio 2018, n. 1, volta a favorire e regolare il pro-stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determi- seguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in natosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conse-autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta guenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati; Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Vil- Acquisita l'intesa della Regione Veneto e della Regio-lesse - Gorizia; ne autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- Di concerto con il Ministero dell'economia e delle nistri in data 23 dicembre 2024, con il quale il predetto finanze; stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025; Dispone: Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei mi-nistri n. 3702 del 5 settembre 2008, n. 3716 del 19 no-vembre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3863 del Art. 1.31 marzo 2010, n. 3885 del 2 luglio 2010, n. 3891 del Disposizioni per garantire l'approvazione dei progetti 4 agosto 2010 e n. 3954 del 22 luglio 2011; esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione in relazione allo stri del 3 marzo 2014; stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico Visto l'art. 6 -ter , comma 2, del decreto-legge 20 giu- e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V gno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla leg- dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste ge 7 agosto 2012, n. 131, che stabilisce, tra l'altro, che le e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia. modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 lu- 1. Il Presidente della Regione autonoma Friuli-Vene-glio 2012, n. 100, all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, zia Giulia, già Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, n. 225, non sono applicabili alla gestione commissariale comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei di cui all'emergenza in rassegna; ministri n. 3702/2008 e successive modifiche e integra- zioni, è individuato quale soggetto responsabile e provve- Vista la nota prot. n. 3644 del 9 settembre 2025, con de, fino al 31 marzo 2027, quale ulteriore periodo neces-cui il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia sario per il rientro nel regime ordinario, all'approvazione Giulia - Commissario delegato per l'emergenza della mo- dei progetti esecutivi ed al completamento delle attività e bilità riguardante l'A4 ed il raccordo Villesse Gorizia, delle funzioni ancora in corso di definizione, dal mede-evidenziando le criticità ancora presenti, con conseguenti simo avviate in relazione allo stato di emergenza deter-rischi per la pubblica e privata incolumità ha rappresenta- minatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse to la necessità che venga mantenuta in capo al medesimo autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta la competenza in ordine all'ultimazione delle iniziative Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Vil-finalizzate al ritorno alla normalità per il periodo succes- lesse Gorizia, citate in premessa. sivo alla chiusura dello stato di emergenza; Considerata la necessità, in particolare, di perveni- 2. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla successiva re quanto prima all'approvazione dei progetti esecutivi ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rap- dell'ampliamento con la terza corsia del tratto di auto- porti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento strada A4 ancora a due corsie presente in Regione Veneto delle opere realizzate e degli affidamenti ancora in essere nonché del correlato nuovo svincolo e casello di San Sti- ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto respon- no di Livenza per risolvere dette criticità; sabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni
18-4-2026 caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad 5. Al fine di consentire il completamento degli inter- venti di cui al comma 1 e delle procedure amministrati-avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affi- vo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto respon-damento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e ser- sabile approva i progetti esecutivi dei medesimi ai sensi vizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 4 dell'ordinanza del dell'art. 3, comma 4 della citata ordinanza n. 3702/2008 Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008. ed utilizza le risorse destinate al superamento del conte- sto di criticità in rassegna di cui all'art. 6 dell'ordinanza 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del n. 3702/2008. presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della 6. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diver-comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della pro- si da quelli contenuti nei piani approvati. tezione civile una relazione sulle attività svolte contenen- 7. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 è tenu-te l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi to a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli per quelli non conclusi. interventi di cui al presente provvedimento. Il medesimo 4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratui- soggetto responsabile, inoltre, alla conclusione del man-to, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente dato, fornisce al Dipartimento della protezione civile una ordinanza si avvale dei soggetti attuatori nominati ai sen- relazione delle attività svolte. si dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Consiglio dei ministri n. 3702/2008, della struttura costi- Ufficiale della Repubblica italiana. tuita ai sensi dell'art. 2, comma 1 della citata ordinanza
- 3702/2008, i cui oneri sono a carico delle risorse de- Roma, 9 aprile 2026 stinate al superamento della criticità di cui all'art. 6 della Il Capo del Dipartimento: C NICILIANO medesima ordinanza, nonché di società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. e di Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.a. per le opere di rispettiva competenza. 26A01891 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
COMITATO INTERMINISTERIALE dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'articolo 1 - bis , inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare E LO SVILUPPO SOSTENIBILE il coordinamento delle politiche pubbliche, in vista del per- seguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile, DELIBERA 29 gennaio 2026 . indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 set- Fondo sanitario nazionale 2017 - Conguagli per le diffe- tembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Co-renze tra gettiti di IRAP e di addizionale regionale IRPEF mitato interministeriale per la programmazione economica e effettivi e stimati in sede di riparto del Fondo sanitario na- lo sviluppo sostenibile», e che «a decorrere dalla medesima zionale Regione Siciliana. (Delibera n. 3/2026). data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra di- sposizione vigente, qualunque richiamo al «CIPE» deve in- IL COMITATO INTERMINISTERIALE tendersi riferito al Comitato interministeriale per la program-PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA mazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; E LO SVILUPPO SOSTENIBILE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci- ELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2026 plina dell'attività di Governo e ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei ministri», e successive modifica- Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribu- zioni, e in particolare, l'articolo 5, comma 2; zioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della pro- grammazione economica e istituzione del Comitato dei Mi- Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recan- nistri per la programmazione economica» e, in particolare, te «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del l'articolo 16, concernente la costituzione e le attribuzioni CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed del Comitato interministeriale per la programmazione eco- in particolare l'articolo 1, recante «Attribuzioni del CIPE», nomica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, Governo, il Comitato interministeriale per la programmazio-ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, re- ne economica, sulla base di proposte delle amministrazioni cante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga materia di programmazione e di politica economica naziona-del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto- le, nonché di coordinamento della politica economica nazio-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
18-4-2026 nale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particola- Preso atto che nella suddetta proposta del Ministro della sa- lute, viene indicato che il calcolo dell'integrazione sopra citata re, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuan- è stato effettuato in base ai dati forniti dal Ministero dell'eco- do gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari disviluppo nomia e delle finanze con nota n. 22852 del 25 gennaio 2024; economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto, anche dell'articolo 3 del vigente regolamento di questo Comitato, dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la la loro attuazione e per la verifica dei risultati»; programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regola- mento interno del Comitato interministeriale per la program-stri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante mazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza Considerato che ai sensi dell'articolo 16, della legge del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 20, 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento integrazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto per la programmazione e il coordinamento della politica «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso economica, di seguito DIPE; di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di concernente il riordino della disciplina in materia sani- vicepresidente di questo stesso Comitato»; taria e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, il quale di- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del spone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Mo-CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Con- relli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presi-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e denza del Consiglio dei ministri; le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni); stri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato intermi- Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, re- nisteriale per la programmazione economica e lo sviluppo cante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività pro- sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la duttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle de- delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del trazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi politica economica e di programmazione e monitoraggio locali», e, in particolare, i commi 1 e 3 dell'articolo 39, i degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al quali dispongono che questo Comitato provvede, su pro- perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli posta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza in regime di partenariato pubblico-privato; permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provin- ce autonome di Trento e Bolzano, all'assegnazione defini- Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata tiva alle regioni, delle quote del Fondo sanitario nazionale nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, di parte corrente tenuto conto dell'importo effettivamente comma 7, del regolamento interno del Comitato interministe-riscosso dalle regioni a titolo di IRAP e addizionale IRPEF riale per la programmazione economica e lo sviluppo soste-rispetto all'importo stimato, inizialmente assegnato; nibile, al Ministero dell'economia e delle finanze per le ve- rifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, re- sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; cante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a nor- Vista la nota DIPE prot. 920-P del 29 gennaio 2026 predi-ma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133», e, sposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordi-in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, concernente la sop- namento della politica economica della Presidenza del Con-pressione dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a siglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato; statuto ordinario a partire dall'anno 2001, relativi al finan- Su proposta del Ministro della salute; ziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale; Vista la delibera di questo Comitato del 22 dicembre Delibera: 2017, n. 117 concernente il riparto delle disponibilità finan- È disposta una integrazione di euro 111.960.536 del fi-ziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2017; nanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale per Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rap- l'anno 2017, destinato alla Regione Siciliana, a titolo di porti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di compensazione della differenza tra la somma effettiva-Trento e Bolzano sancita nella seduta del 18 dicembre mente introitata dalla regione, a titolo di IRAP e addi-2025 (Rep. Atti n. 246/CSR); zionale regionale all'IRPEF e quella stimata nell'ambito delle assegnazioni disposte da questo Comitato con la de- Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa libera CIPE n. 117 del 2017. con nota dell'Ufficio di Gabinetto n. 36054-P del 30 di- Il vice Presidente: G IORGETTI cembre 2025, di integrazione di euro 111.960.536, a tito- Il Segretario: M ORELLI lo di conguaglio, delle differenze tra le somme effettiva- mente introitate dalla Regione Siciliana a titolo di IRAP Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026e addizionale IRPEF, rispetto alle somme stimate ed as- Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 277segnate da questo Comitato per l'anno 2017 con la citata delibera CIPE n. 117 del 2017; 26A01871 -- 14 --
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE Visto il parere favorevole alla definitiva approvazione delle modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Firenze, espresso dal consiglio di amministrazione nella DECRETO RETTORALE 27 marzo 2026 . seduta del 25 febbraio 2026; Modifiche allo statuto. Vista la delibera di approvazione dello statuto dell'Uni- versità degli studi di Firenze del senato accademico, riu- nito nella seduta del 17 marzo 2026; LA RETTRICE Considerato che con la revisione dello statuto dell'Uni- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare versità degli studi di Firenze oggetto del presente decreto l'art. 6 rubricato «Autonomia delle Università»; sono stati modificati gli articoli 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 40, 43, 48, Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Nor- 53 -bis , 57; me in materia di organizzazione delle Università, di per- Considerato altresì che con la suddetta revisione sono sonale accademico e reclutamento, nonché delega al Go- stati aggiunti gli articoli 9 -bis , 35 -bis , 35 -ter e 58 -bis e verno per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema sono stati abrogati gli articoli da 36 a 39; universitario» e in particolare l'art. 2; Visto il vigente statuto dell'Università degli studi di Fi- Decreta: renze, emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018,
- 1680 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re- 1. Il vigente statuto dell'Università degli studi di Fi-pubblica italiana il 17 dicembre 2018, n. 292; renze è modificato nel testo riportato in calce al presente Preso atto che si è resa necessaria una revisione dello decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. statuto dell'Ateneo che, lasciando inalterata la struttura 2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi-dell'articolato, ha riguardato in particolare l'integrazione ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quin-e la revisione di alcuni articoli al fine di adeguarne il con- dicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. tenuto alle più recenti novità normative e di fornire alle Firenze, 27 marzo 2026 strutture centrali (e non ) alcune indicazioni per superare alcune criticità che si sono riscontrate a seguito dell'en- La rettrice: P TETRUCCI trata in vigore del vigente statuto; Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti, rispettivamente, nella sedu- ta del 16 settembre 2025 e del 30 settembre 2025, con A LLEGATO le quali è stato avviato l' iter di revisione dello statuto dell'Università degli studi di Firenze, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del vigente statuto; STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE Vista la nota della Rettrice, prot. n. 275041 del 6 ot- tobre 2025, con la quale i Dipartimenti dell'Università ITOLO I degli studi di Firenze sono stati chiamati a esprimere il parere sulla proposta di revisione dello statuto, ai sensi dell'art. 53, comma 2; PRINCIPI GENERALI Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta del 18 novembre Art. 1. 2025;
Natura e finalità Visto il parere favorevole alla proposta di revisione
dello statuto espresso dal consiglio di amministrazione 1. L'Università degli studi di Firenze - nel seguito denominata nella seduta del 28 novembre 2025; Università o Ateneo - è un'istituzione pubblica, espressione della co- munità scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che Vista la delibera del senato accademico espressa nella ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la seduta del 16 dicembre 2025 di approvazione della pro- formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di insegna-posta di revisione dello statuto; mento e di apprendimento di cui al successivo art. 2.
Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni Vista la nota prot. n. 376975 del 29 dicembre 2025 di condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico. trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca 3. Favorisce con il concorso responsabile delle diverse componenti delle modifiche e integrazioni allo statuto dell'Università della comunità universitaria lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo degli studi di Firenze ai fini dell'espletamento del con-scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle cul-trollo ministeriale di legittimità e di merito ex art. 6, com-ture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'afferma-
zione della dignità di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza ma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; tra i popoli. Preso atto che con nota prot. n. 384 del 19 febbraio 4. Promuove l'internazionalizzazione di programmi scientifici 2026, acquisita con prot. n. 44096 del 20 febbraio 2026, e formativi. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell'Unione europea nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo della il Ministero dell'università e della ricerca ha formulato ricerca e dell'insegnamento superiore. alcuni suggerimenti che non si configurano come rilieviCoopera con le altre università a livello regionale, nazionale e di legittimità o di merito, ai sensi del richiamato art. 6 internazionale al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza della legge 9 maggio 1989, n. 168; delle proprie attività istituzionali.
18-4-2026Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio b. con riferimento agli studenti, al personale tecnico-ammini-
come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione. strativo e ai lettori e collaboratori esperti linguistici, agli organi previsti dalla normativa vigente. 7. Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualifi- 3 -bis ) L'accertata violazione di regole di condotta previste dal cante delle proprie attività e come fondamento della formazione cultu- codice etico, nel rispetto del principio di gradualità, dà luogo all'irroga-rale e professionale. Promuove la formazione alla ricerca. zione, anche cumulativa, delle sanzioni di cui ai commi 3 -ter , 3 -quater , 8. Considera le peculiarità proprie dei diversi ambiti disciplinari in 3 -quinquies del presente articolo. cui al suo interno si articolano le attività di ricerca e di didattica come 3 -ter ) Con riferimento al personale docente: una ricchezza comune da valorizzare.richiamo riservato; 9. Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il tra-
sferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società. b. richiamo formale pubblico;Assicura l'apporto delle strutture dell'Ateneo che operano nel c. sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi campo della ricerca biomedica alla realizzazione del diritto alla salute per la ricerca ovvero per la didattica dell'Ateneo; previsto dall'art. 32 della Costituzione, perseguendo azioni coordinate d. sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di re-ed integrate con il sistema sanitario e, in via prioritaria, con il Servizio sponsabilità ricoperto, fino ad un anno, ove applicabile; sanitario regionale. La collaborazione fra Università e sistema sanita- e. decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di re-rio si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, nell'ottica di sponsabilità ricoperto, ove applicabile; un'azione congiunta al supporto delle attività integrate di ricerca, didat- f. impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di tica e assistenza, in conformità alla normativa in materia. responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni. 11. L'Università si dà il proprio ordinamento con il presente statuto. Ad 3 -quater ) Con riferimento al personale tecnico-amministrativo: esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo art. 5.
richiamo riservato;
richiamo formale pubblico; Art. 2. c. decadenza dalla carica di rappresentante del personale tec- Libertà e diritti fondamentali nico-amministrativo negli organi collegiali dell'Ateneo, ove applicabile;
sospensione dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino 1. L'Università informa la propria attività: ad un anno, ove applicabile; a. al rispetto della libertà di ricerca garantendo, in particolare, e. decadenza dall'incarico di responsabilità ricoperto, ove la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni ma-applicabile; teriali e le dotazioni per l'esercizio della ricerca ed una ripartizione dei
fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla f. impossibilità di ricoprire incarichi di responsabilità, per un base di criteri obiettivi; periodo non superiore a cinque anni.al rispetto della libertà di insegnamento da esercitarsi nell'am- 3 -quinquies ) Con riferimento agli studenti: bito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione di- a. richiamo riservato; dattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche; b. richiamo formale pubblico; c. alla valutazione della qualità nella didattica, nella ricerca e nei c. sospensione fino ad un massimo di dodici mesi dalla car-servizi e al riconoscimento del merito; riera universitaria; d. alla realizzazione della partecipazione in tutte le sue forme d. sospensione dalla carica di rappresentante degli studenti disciplinandone, con apposito regolamento, strumenti e modalità, ivi negli organi collegiali dell'Ateneo fino a un massimo di dieci mesi; compresa la consultazione su tipologie di atti; e. decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti ne- e. al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio sicu- gli organi collegiali dell'Ateneo, ove applicabile. ro, che garantisca la libertà e la dignità delle persone;
alla realizzazione delle pari opportunità, anche di genere, in
ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a Art. 4. rimuovere ogni discriminazione; tali azioni sono oggetto di monitorag- Strutture gio e rendicontazione periodica;L'Ateneo si articola in Dipartimenti, Scuole e altre strutture di g. al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta
ricerca e di servizio di cui al presente statuto. del piano di studi in conformità alla normativa vigente, nonché ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarità e della efficienza, so- 2. Le strutture cui è attribuita autonomia amministrativa e di spesa stenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabili-partecipazione e dell'apporto critico dei discenti; tà, sono quelle indicate dal presente statuto come centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale. Per le strutture di cui agli articoli 34 e g -bis ) alla promozione di idonee misure per garantire agli stu- 35 -bis trova applicazione l'art. 40 del presente statuto. denti con disabilità le pari opportunità di studio e di vita all'interno dell'Università; 2 -bis . (1)al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione de- 3. Le strutture si dotano di regolamenti interni, nel rispetto delle gli studenti, anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite. disposizioni del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo.
1 -bis . Nel presente statuto, nei regolamenti e negli atti ammini- strativi dell'Università l'uso del maschile non marcato risponde solo a Art. 5. esigenze di semplicità e chiarezza nella redazione del testo.
Autonomia normativa
Art. 3. 1. I regolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Uni- versità sono approvati dal senato accademico e dal consiglio di ammi- Codice etico nistrazione secondo le competenze e le procedure definite dal presente statuto. 1. L'Università adotta un codice etico ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme di attuazione del presente statuto relativamente all'organizzazione generale dell'Uni- 2. Il codice etico determina le modalità di accertamento delle viola- versità e alle modalità di funzionamento degli organi centrali di Ateneo. zioni, nel rispetto del principio del contraddittorio, prevedendo l'istitu- zione di una apposita commissione avente funzioni istruttorie. 2 -bis ) Nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e del re- golamento generale di Ateneo, il senato accademico e il consiglio di 3. Qualora la condotta integri anche un illecito disciplinare, la re- amministrazione possono dotarsi di un regolamento recante la disciplina lativa competenza spetta: del loro funzionamento. a. con riferimento ai professori e ai ricercatori, agli organi depu- tati ai procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 10 della legge 30 di- cembre 2010, n. 240; (1) Art. 4, comma 2-bis abrogato.
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I regolamenti interni di Dipartimenti e strutture sono deliberati 2. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti
ed emanati secondo le procedure di cui all'art. 50. nonché la realizzazione di attività didattiche integrate e programmi inte- grati di studio per gli studenti, previa stipula di opportune convenzioni con le università italiane o straniere interessate. Art. 6. 3. L'Università contribuisce alle iniziative atte a rendere effettivo il Diritto all'informazione diritto allo studio, anche in rapporto alla definizione dell'offerta forma- tiva, cooperando e coordinandosi con la regione e gli altri enti preposti. 1. L'Università assume l'informazione, la trasparenza, l'ac- 4. L'Università, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere g) e g -cesso ai dati ed alla documentazione della attività amministrati- bis ), garantisce agli studenti l'accesso alle strutture didattiche e di servi-va e di governo dell'Ateneo come principi essenziali del proprio zio per la didattica e la loro partecipazione agli organi di governo delle funzionamento. medesime; favorisce altresì la creazione di strutture di vita collettiva, lo 2. A ciascun soggetto appartenente all'Università è garantito il di- svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione ritto all'informazione, all'accesso agli atti e ai documenti amministra- con gli enti preposti. tivi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei di- 5. L'espletamento di tali attività nel settore sportivo può essere affi-ritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, secondo dato agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti o ad altri enti, quanto previsto da apposito regolamento in conformità alla normativa tramite specifiche convenzioni. vigente. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici. Art. 9-bis 3. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tem- pestivamente note le decisioni assunte. Sviluppo sostenibileL'Università si impegna a perseguire i principi dello sviluppo so- Art. 7. stenibile in tutti gli ambiti della propria attività, in particolare promuo- Efficacia, efficienza e sistema di valutazione vendo azioni volte a contenere l'impatto sull'ambiente e sulle risorse
naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze 1. L'Università riconosce l'equilibrio di bilancio come presupposto al suo interno, nonché a contribuire alla crescita culturale e al progresso necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1. Tutte le economico sostenibile del territorio. strutture, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimen- to degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione ai Art. 10. principi di efficacia, efficienza ed economicità; mettono in atto forme di autovalutazione e si dotano di strumenti di rilevazione analitico-gestio- Interazioni esterne nale ed economico-patrimoniale.L'Università elabora la programmazione delle attività di ricerca 2. L'Università adotta procedure di autovalutazione delle attività e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo del-didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, nonché le conoscenze provenienti dalla società e tenendo conto della realtà della gestione amministrativa e, ove opportuno, di valutazione esterna e socioeconomica. di verifica della qualità, secondo un sistema cui è preposto il Nucleo di
valutazione di Ateneo. 2. L'Università contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio ed a tal fine persegue la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con essi organismi di Art. 8. consultazione. Ricerca scientifica 3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrat- tiene rapporti con enti pubblici e privati promuovendo e partecipando 1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, nonché sulla ad organismi e forme associative, con le modalità previste dal pre-base dei principi della Carta europea dei ricercatori, l'Università assi- sente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la cura ai propri docenti e ricercatori l'accesso ai finanziamenti e l'utiliz- contabilità. zazione delle strutture, organizzate in modo tale da garantire la libertà 4. L'Università rende noti all'esterno i risultati della propria attività di ricerca, di base ed applicata, dei singoli e dei gruppi, valorizzan- con la periodicità e gli strumenti stabiliti nel regolamento per l'ammini-do le peculiarità dei diversi ambiti disciplinari; favorisce le relazioni strazione, la finanza e la contabilità. con enti di ricerca, nonché con università ed istituzioni europee ed extraeuropee.L'Università informa la disciplina delle attività di ricerca ai prin- T ITOLO II cipi della trasparenza e della pubblicità; fa propri i principi dell'accesso
pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione ORGANI DI ATENEO in rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.L'Università, per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei prin- Capo I cipi ispiratori di cui al presente statuto, può accettare finanziamenti e O RGANI CENTRALI DI ATENEO contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche
mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università, da istituzioni internazionali e da privati. Art. 11.L'Università può trasferire i risultati della propria ricerca, in for- Il rettore me compatibili con i compiti istituzionali e nel riconoscimento della
proprietà intellettuale, al fine di promuovere direttamente la cultura e 1. Il rettore rappresenta l'Università e svolge le funzioni generali l'innovazione nella realtà socio-economica. Le modalità sono stabilite di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche da appositi regolamenti. e didattiche. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Uni- versità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Art. 9. 2. In particolare il rettore: Didattica a. ha la rappresentanza legale dell'Università; può individuare con decreto, oltre a quelli di cui all'art. 12 del presente statuto, propri 1. L'Università, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, prov- delegati alla firma di determinati atti o provvedimenti; vede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di stu- dio aventi valore legale; svolge altresì attività di formazione finalizzata b. convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di am- ministrazione, vigilando sull'esecuzione delle rispettive delibere. È te-ed organizza servizi didattici integrativi ed ogni altra attività didattica, compresa la formazione permanente. nuto a convocare il senato accademico, qualora lo richieda almeno un
18-4-2026 terzo dei suoi componenti ed il consiglio di amministrazione, qualora lo f. il personale tecnico-amministrativo, dirigente, i lettori e richieda la maggioranza dei suoi componenti, inserendo, in entrambi i i collaboratori esperti linguistici i cui voti saranno computati nella casi, all'ordine del giorno le questioni richieste; misura del 25% di quelli espressi per ciascun candidato, arroton- dati per eccesso. È escluso dal computo il personale di cui alla c. garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei lettera e.. regolamenti;
Le elezioni si svolgono tra il quinto e il terzo mese antecedente d. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche la scadenza e sono indette dal decano dei professori ordinari almeno tre al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione mesi prima della data prevista per la prima votazione. Le candidature, delle responsabilità; che devono essere sottoscritte da almeno 80 membri del corpo elettora- e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e le, sono presentate tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a dei ricercatori; tale data. f. emana con proprio decreto lo statuto ed i regolamenti di Ate- 7. (2) neo approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazio-
ne; emana inoltre i regolamenti delle singole strutture, secondo le pro- 8. Nel caso di anticipata cessazione del rettore in carica, le elezioni cedure di cui al successivo art. 50; sono indette per una data tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le mo- g. propone al consiglio di amministrazione gli atti di program- dalità per la presentazione delle candidature. mazione strategica e triennale, tenuto conto del parere del senato acca- demico e delle verifiche del Nucleo di valutazione; 9. Il rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza as- h. sottopone annualmente alla discussione del senato accademi- soluta dei votanti. Per la validità delle prime due votazioni è prescritta co e del consiglio di amministrazione una relazione sullo stato di at- la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, deter-tuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente minata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla ca-lettera g.; tegoria del personale tecnico-amministrativo e dirigente, nonché dei lettori e collaboratori esperti linguistici, nella misura del 25%. In caso i. sollecita l'adozione da parte del consiglio di amministrazione di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i delle direttive strategiche di Ateneo attuandone il relativo indirizzo; primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato j. propone al consiglio di amministrazione il bilancio preven- il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi tivo annuale e triennale predisposti secondo quanto previsto dal rego- abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contra-lamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, redatti in rio si procederà senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del coerenza con le linee programmatiche di indirizzo, nonché il conto precedente comma 6. È eletto chi riporta un maggior numero di voti. consuntivo; In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di k. stipula i contratti di sua competenza per attività nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età. d'insegnamento; Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa perciò applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza l. stipula le convenzioni di sua competenza tra Università e am- per la validità della votazione e per l'elezione del rettore saranno gli ministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati; stessi delle prime due votazioni. In mancanza di elezione dopo la terza m. stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed votazione si procederà senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi internazionale; del precedente comma 6. n. ha l'iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei 10. Il candidato che risulti eletto è nominato dal Ministro compe-professori e dei ricercatori, secondo le vigenti disposizioni; irroga le tente ed entra in carica ai sensi della normativa vigente. sanzioni non superiori alla censura; propone al senato accademico, in caso di accertata violazione del Codice etico, l'adozione delle relative 11. Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto assume la carica sanzioni; all'atto della nomina per un intero mandato di sei anni.presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione 11 -bis . Il regolamento generale di Ateneo reca le disposizioni at-pubblica sullo stato dell'Università; tuative del presente articolo. p) presenta al Ministro competente le relazioni previste dalla
legge; Art. 12. q) nomina un Prorettore vicario, nonché fino a un massimo di altri otto Prorettori; Prorettore vicario, prorettori e delegati r) nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il senato 1. Il Prorettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tem-accademico e il consiglio di amministrazione; po pieno, sostituisce il rettore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica. s) propone al consiglio di amministrazione la nomina del diret- tore generale; 2. Gli altri Prorettori, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a t) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad tempo pieno, coadiuvano il rettore nell'assolvimento di specifiche fun- altri organi dallo statuto. zioni e compiti suoi propri.Il rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione 3. Il rettore dà comunicazione al consiglio di amministrazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al consiglio di ammi- e al senato accademico della nomina del Prorettore vicario e degli nistrazione ovvero al senato accademico, secondo le rispettive compe- altri Prorettori specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni tenze, nell'adunanza immediatamente successiva. e i compiti.
Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo 4. Ciascun prorettore riferisce almeno una volta l'anno al consiglio pieno, in servizio presso le università italiane, che presentano la propria di amministrazione e al senato accademico sull'attività svolta nell'am-candidatura ai sensi del successivo comma 6. Il rettore dura in carica sei bito delle sue competenze. anni per un unico mandato non rinnovabile. 5. Il rettore può inoltre avvalersi della collaborazione di dele- 5. Il rettore è eletto da un corpo elettorale composto da: gati, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, per a. i professori di ruolo; ambiti definiti e di referenti per lo svolgimento di progetti specifici,
i ricercatori a tempo indeterminato; dandone comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. c. i ricercatori a tempo determinato; 5 -bis . Il rettore indice periodicamente riunioni collegiali dei Pro- d. i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazio-rettori ovvero dei Prorettori e dei delegati per assicurare il coordinamen-ne, nel senato accademico, nel Nucleo di valutazione, nei consigli dei to e la condivisione delle attività. Dipartimenti e delle Scuole;il personale tecnico-amministrativo, i lettori e collaboratori
esperti linguistici eletti negli organi centrali di Ateneo; (2) Art. 11, comma 7 abrogato.
18-4-2026 Art. 13. d. tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici; Senato accademico
- cinque studenti.
Il senato accademico è organo rappresentativo delle diverse Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di componenti dell'Università con compiti di programmazione, regolazio- voto, il Prorettore vicario e il direttore generale, che svolge le funzioni ne e coordinamento, ed in particolare: di segretario verbalizzante. a. delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito 3. (4) il consiglio di amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza 4. In caso di cessazione dall'incarico di un membro del sena-assoluta, il regolamento generale di Ateneo; to accademico Direttore di Dipartimento, i direttori dei Dipartimenti b. delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo dell'area provvedono all'elezione di un nuovo rappresentante. parere favorevole del consiglio di amministrazione, che parimenti de- 5. Sono aree scientifico-disciplinari ai fini della rappresentanza in libera a maggioranza assoluta, il regolamento didattico di Ateneo ed i senato accademico, le seguenti: regolamenti in materia di attività didattica e scientifica, compresi quelli
dei Dipartimenti e delle Scuole, nonché il codice etico; area biomedica; b -bis ). esprime parere obbligatorio sul regolamento per l'ammi- area delle scienze sociali; nistrazione, la Finanza e la contabilità; area scientifica; c. esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione stra- area tecnologica; tegica e triennale; area umanistica e della formazione. d. elabora e propone piani e programmi di sviluppo delle attività 6. Il senato accademico provvede, su proposta di ciascun Diparti-didattiche e di ricerca, nonché in materia di servizi agli studenti, tenendo mento, ad individuarne l'afferenza ad una delle aree sopra indicate. Le conto delle indicazioni avanzate dai Dipartimenti e dalle Scuole e delle eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate valutazioni espresse dal nucleo di valutazione; entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1º gennaio e. formula pareri obbligatori in ordine alla attivazione, modifica dell'anno successivo. o soppressione di Dipartimenti e di Scuole, nonché in ordine alla attiva- 7. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne fissa tem-zione o soppressione di corsi e sedi; pi e modalità. f. formula al consiglio di amministrazione proposte in ordine 8. Il senato accademico è nominato con decreto del rettore. alle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico- amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione 9. I membri eletti di cui al comma 2 durano in carica quattro anni, fra le strutture; fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. g. esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e triennali di previsione dell'Ateneo e sul conto consuntivo; 10. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolita- h. svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con no e regionale in cui opera l'Università e con gli orientamenti degli le Scuole e propone al consiglio di amministrazione criteri, elaborati enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, sulla base di indicatori, per la ripartizione, tra i Dipartimenti, dei posti il rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale docente a componenti il senato accademico, invita gli esponenti di tali enti alle contratto addetto alle attività didattiche, nonché per la ripartizione di adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni borse di dottorato e di assegni di ricerca; di loro competenza. i. esprime parere obbligatorio sui criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio; Art. 14. j. su proposta del rettore, decide sulle violazioni del Codice eti- Consiglio di amministrazione co, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina e irroga le relative sanzioni; 1. Il consiglio di amministrazione è organo di Governo, di indirizzo k. definisce le norme per le attività formative autogestite dagli strategico e di controllo dell'Università. studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c., della legge 19 novembre In particolare, il consiglio di amministrazione: 1990, n. 341;delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo l. esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti parere del senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, la attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione finanza e la contabilità, nonché, sentito il senato accademico, i regola-dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di menti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi acca-rinnovo; demici, non rientranti nella competenza del senato accademico stesso; m. approva, sentito il consiglio di amministrazione, la Carta dei b. su proposta del rettore ed acquisito il parere del senato acca-diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse; demico, approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione e gli atti n. può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno di programmazione strategica e triennale; verifica la coerenza del conto due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia al ret-consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua tore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. approvazione; Il relativo procedimento è stabilito dal regolamento generale di Ateneo; c. trasmette al Ministero dell'università e della ricerca ed al Mi- o. (3) nistero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annua- 2. Il senato accademico è composto da trentuno membri: le e triennale sia il conto consuntivo;
il rettore che lo presiede; d. vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
venti professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno, quattro e. delibera, previo parere del senato accademico, l'attivazione, per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al modifica o soppressione di Dipartimenti e Scuole, nonché l'attivazione comma 5. Tra questi, due professori per ogni area devono essere con- o soppressione di corsi e sedi; temporaneamente direttori di un Dipartimento a questa afferente, eletti f. approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti, da tutti i direttori dei Dipartimenti dell'area. I restanti professori o ricer- con particolare riferimento alla loro sostenibilità finanziaria; catori di ruolo sono eletti, per ciascuna area, dai professori e dai ricer-
formula al senato accademico il parere sui regolamenti di cui catori di ruolo, afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco dell'area.
all'art. 13, comma 1, lettera b. del presente statuto, nonché sul Codice Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza; etico; c. due rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, eletti secondo modalità previste dal regolamento generale di Ateneo che fissa h. ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ri- anche la durata del loro mandato; cercatori universitari; (3) Art. 13, comma 1, lettera o) abrogata.(4) Art. 13, comma 3 abrogato.
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approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e 10. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del ret-
del personale; previa proposta del senato accademico, definisce i criteri tore. I membri eletti o designati durano in carica quattro anni solari fatta di ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di personale a contratto tra i Dipartimenti, nonché dei fondi per le borse di durata biennale. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. dottorato e per gli assegni di ricerca; 11. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano j. conferisce l'incarico di direttore generale; e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti k. soppressa; degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo svi- l. delibera in ordine ai modelli di distribuzione delle risorse ma- luppo, il rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo teriali, economiche, finanziarie di personale tecnico-amministrativo, di dei componenti il consiglio di amministrazione, invita gli esponenti di lettori e collaboratori esperti linguistici da destinare alle diverse finalità tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati e alla loro ripartizione fra le strutture; su questioni di loro competenza.stabilisce, previo parere del senato accademico e sentito il
Nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione Art. 15. degli indicatori e delle priorità per la valutazione delle attività didattiche
Poteri di controllo dei membri del senato accademico e del consiglio di e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
amministrazione n. stabilisce, sentito il Nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valu- 1. I membri del senato accademico e del consiglio di amministra-tazione della gestione tecnico-amministrativa; zione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deli- o. esercita il controllo sulla funzionalità della gestione, anche berazione dell'organo. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni ed attraverso il sistema di misurazione e valutazione delle performance e interrogazioni. Sulle mozioni l'organo può, motivatamente, rinviare la le indicazioni del Nucleo di valutazione; votazione alla prima seduta utile. Il rettore risponde, nella prima seduta utile, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo p. delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di im-presentata dai membri del senato accademico e del consiglio di ammi-mobili, nonché le alienazioni e le permute di beni immobili di proprietà nistrazione. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi; risposte sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. q. determina, sentito il senato accademico, l'importo delle tasse 2. Ogni membro del senato accademico e del consiglio di ammini-e dei contributi dovuti dagli studenti; strazione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere r. delibera l'autorizzazione alla accensione di mutui; agli uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro pos- sesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Università o di cui comun- s. esercita, inoltre, ogni altra attribuzione ad esso demandata dal-que essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza la legge, dal presente statuto e dai regolamenti. e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla legge. 2. Il consiglio di amministrazione è composto da: 3. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, a mag- il rettore che lo presiede; gioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione rela- due rappresentanti degli studenti; tivamente alle materie di competenza dell'organo. I poteri, la composi- otto membri, di cui cinque interni e tre esterni ai ruoli dell'Ate-zione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati neo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed dal regolamento generale di Ateneo. elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualifica- zione scientifica culturale. Art. 16.
I membri esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo Collegio dei revisori dei conti almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta
la durata dell'incarico. I membri interni devono essere a tempo pieno. 1. Presso l'Università è costituito con decreto del rettore il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due sup- 4. La presentazione delle candidature dei membri esterni avviene plenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal a seguito di avvisi pubblici; quella dei membri interni attraverso la pre- senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvo-sentazione, entro il termine fissato dal decreto rettorale di cui al com- cati dello Stato; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero ma 9, di idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità. dell'economia e delle finanze, uno effettivo e uno supplente designati 5. Alla selezione delle candidature dei membri esterni, tramite ri- dal Ministero dell'università e della ricerca. I membri non possono es-gorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, prov- sere scelti tra il personale dipendente dell'Ateneo, durano in carica tre vede una commissione di tre membri, composta da personalità di alto anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Almeno due dei com-profilo e con spiccata indipendenza di giudizio, nominata dal rettore ponenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. e presieduta da un membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo. La Il Collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile commissione opera nel rispetto del principio costituzionale delle pari dell'Università secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative opportunità tra uomini e donne. vigenti, in quanto applicabili all'Università e in conformità alle normeAlla selezione delle candidature dei membri interni, tramite rigo- del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
rosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, provvede, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità fra uomini Art. 17. e donne, il senato accademico, su proposta motivata di una Commissio- ne di cinque membri, eletti dal senato accademico tra i componenti di Nucleo di valutazione cui all'art. 13, comma 2, lettere b., c. e d.. Il regolamento generale di Ateneo reca le disposizioni attuative del presente comma. 1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo ha i seguenti compiti:Tra le candidature così selezionate, i tre membri esterni ai ruo- a. valutare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'offerta e li dell'Ateneo sono nominati dal senato accademico con deliberazione dell'attività didattica, nonché gli interventi per il diritto allo studio e la assunta a maggioranza assoluta; i cinque membri interni sono eletti dal qualità dei servizi resi agli studenti; corpo elettorale del rettore, esclusi gli studenti. Ciascun elettore può b. valutare l'attività di ricerca e le relative attività di supporto; esprimere una sola preferenza.
valutare la congruità del curriculum scientifico o professiona- 8. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, senza le dei titolari dei contratti di insegnamento nei casi e nei modi stabiliti diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale, che svolge le dalla legge; funzioni di segretario verbalizzante.
(5) 9. Le elezioni dei membri interni ai ruoli dell'Ateneo e degli
studenti sono indette con decreto del rettore che ne stabilisce tempi e modalità. (5) Art. 17, comma 1, lettera d. abrogata.
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svolgere, in raccordo con l'attività dell'Anvur, le funzioni pre- 3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di am-
viste dalla legislazione vigente, relative alle procedure di valutazione ministrazione e del senato accademico, svolgendo le funzioni di segre- delle strutture e del personale, al fine di promuovere in piena autonomia tario verbalizzante. e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della 4. In particolare, anche ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo performance organizzativa e individuale; 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale:porre in essere ogni altra attività di valutazione richiesta dalla a. cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento de-legislazione in materia di autonomia universitaria. gli obiettivi sulla base dell'indirizzo strategico definito dal consiglio di
Il Nucleo di valutazione è composto come segue: amministrazione e nel rispetto dei principi di distinzione tra attività di
indirizzo e attività di gestione amministrativa; a. un membro con funzioni di coordinatore, designato dal con- siglio di amministrazione, su proposta del senato accademico secondo b. è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica quanto previsto dal regolamento generale d'Ateneo, di elevata qualifi-una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del cazione professionale nel campo della valutazione, esterno ovvero an-personale tecnico-amministrativo; che appartenente ai professori di ruolo dell'Ateneo; c. nomina, sentiti gli organi competenti delle rispettive strutture, b. tre membri designati dal senato accademico, di cui un profes-i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle sore dell'Università degli studi di Firenze e due esterni, scelti tra esperti strutture; di elevata qualificazione professionale nella valutazione delle attività d. definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di didattiche e di ricerca e delle politiche pubbliche universitarie; orario di servizio; c. tre membri designati dal consiglio di amministrazione, di cui e. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed un professore dell'Università degli studi di Firenze e due esterni di ele-adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo; vata qualificazione professionale scelti fra esperti in amministrazione f. indirizza, coordina, controlla e valuta l'attività dei dirigenti; pubblica, valutazione della qualità dei servizi pubblici, contabilità pub-esercita potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di questi; blica, valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane;attribuisce ai singoli dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che d. due studenti. debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, fi- 3. Il coordinatore e i membri del Nucleo sono nominati con decreto nanziarie e materiali; del rettore e durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli stu- h. promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'ufficio denti durano in carica due anni. Indipendentemente dal ruolo ricoperto, legale di Ateneo o dell'avvocatura dello Stato ovvero, se autorizzato dal nessun componente può far parte del Nucleo per più di quattro anni consiglio di amministrazione, da avvocati del libero foro; consecutivi. Il curriculum dei componenti del Nucleo è reso noto nel
sito internet dell'Ateneo. i. cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;(6) j. esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti
disposizioni legislative, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 5. Nella valutazione delle attività didattiche e degli interventi per il diritto allo studio il Nucleo si avvale anche di indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti. Art. 20. 6. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è demandata Collegio di disciplina al regolamento generale di Ateneo.Il collegio di disciplina è composto da sette membri effettivi in
regime di tempo pieno così ripartiti: tre professori ordinari; due profes- Art. 18. sori associati; due ricercatori. Il collegio è integrato da sette membri Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo supplenti, secondo la medesima ripartizione.Il collegio è nominato dal senato accademico. 1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono
eletti secondo modalità indicate da apposito regolamento deliberato 2 -bis . I componenti durano in carica quattro anni, salvo quelli scelti dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione. tra i ricercatori che sono nominati per due anni. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del senato ac- 2 -ter . I componenti del collegio non sono rieleggibili. cademico e del Nucleo di valutazione, per la cui validità è richiesta la 2 -quater . Il collegio elegge al suo interno il presidente tra i pro-partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene fessori ordinari. con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.Il collegio svolge, secondo le formalità ed i termini di legge, 2. Il mandato degli studenti negli organi centrali è di due anni e la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime al termine decorre dalla data di proclamazione degli eletti. parere vincolante in merito alla fondatezza dell'azione disciplinare e
all'eventuale sanzione da irrogare. Opera secondo il principio del giu- dizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo modalità stabilite Art. 19. con apposito regolamento. In particolare, il collegio è presieduto da un Direttore generale professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione è formata dal presidente e da due professori ordinari. Per i 1. L'incarico di direttore generale è conferito, con contratto di la-professori associati la sezione è formata dal presidente e da due profes-voro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a sori associati. Per i ricercatori la sezione è formata dal presidente e da quattro anni, dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, due ricercatori. Al termine dell'istruttoria il collegio trasmette gli atti al sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, ac-La partecipazione al collegio non dà luogo alla corresponsione quisita tramite funzioni dirigenziali svolte sia nel settore pubblico sia in
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. quello privato. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato, dall'amministrazione di appar- 5. Nei casi di illeciti commessi dal rettore il potere disciplinare è in tenenza, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. capo al decano dell'Ateneo. L'incarico può essere rinnovato previa valutazione della attività svolta e dei risultati conseguiti. Il trattamento economico del direttore generale è determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i Art. 21. parametri fissati con decreto ministeriale. Incompatibilità 2. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione 1. I componenti del senato accademico e del consiglio di ammini-dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-ammini-strazione non possono: strativo delle strutture, per la crescita professionale e il raccordo dei a. ricoprire altre cariche accademiche, con la sola eccezione del programmi di attività. rettore e dei direttori di Dipartimento eletti a farne parte, con riferimento alla loro partecipazione al senato accademico e del rettore, con riferi- (6) Art. 17, comma 4 abrogato.mento alla sua partecipazione al consiglio di amministrazione;
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essere membri di altri organi dell'Università, salvo che del amministrativo, le forme di pubblicità delle opinioni motivate, nel ri-
consiglio di Dipartimento; spetto dei principi di trasparenza e pubblicità, e fatte salve le esigenze di riservatezza desumibili dalla legislazione vigente, sono disciplinate c. ricoprire il ruolo di direttore o membro del consiglio di ammi- con apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il nistrazione delle scuole di specializzazione; consiglio di amministrazione. d. rivestire alcun incarico politico per la durata del mandato; 5. (7) e. ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di am- ministrazione, del senato accademico, del Nucleo di valutazione o del 6. (8) collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non sta- tali o telematiche; Art. 24. f. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finan- ziamento e alla valutazione dell'attività universitaria nel Ministero e Comitato tecnico-amministrativo nell'Anvur, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.Fermo il disposto del comma 1 del presente articolo, le se- 1. Il comitato tecnico-amministrativo esprime pareri obbligatori in guenti cariche sono tra loro incompatibili: membro del Nucleo di materia di reclami proposti, ai sensi dell'art. 49, avverso provvedimenti valutazione, del collegio dei revisori dei conti, del collegio di di- amministrativi assunti dagli organi di Ateneo. sciplina, del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, del 2. Su richiesta del rettore il comitato esprime pareri su schemi di comitato tecnico-amministrativo, garante dei diritti, prorettore, di- atti normativi o di atti a contenuto generale. rettore di Dipartimento, presidente di scuola, direttore di scuola di
specializzazione. 3. Su richiesta del rettore o del direttore generale esprime pareri in materia di:
Capo II a. approvazione di progetti per interventi edilizi, di competenza del consiglio di amministrazione; A LTRI ORGANI DI ATENEO
- procedure espropriative;
- valutazioni estimative. Art. 22. 4. Il comitato esprime altresì pareri su tutte le questioni ad esso Comitato unico di garanzia per le pari opportunità sottoposte dagli organi dell'Ateneo.
Il comitato è composto da cinque membri effettivi e tre supplen- 1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valoriz-ti, esperti nelle discipline giuridiche, economiche e amministrative. Per zazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha com-i pareri di cui al comma 3 il comitato è integrato da due membri aggiunti piti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione e altrettanti supplenti esperti in materia edilizia ed estimativa. della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratteriz- 6. I membri del comitato tecnico-amministrativo sono designati dal zato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizza- consiglio di amministrazione e nominati con decreto del rettore. Resta-tivo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza no in carica tre anni e non possono essere confermati. morale o psichica per i lavoratori. 7. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, 2. Il comitato promuove la cultura delle pari opportunità ed il ri- disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento del co-spetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando con- mitato, assicurandone autonomia operativa. tro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.La composizione, le modalità di formazione, quelle di fun- T ITOLO III zionamento, i compiti, nonché la durata del comitato sono discipli- RICERCA E DIDATTICA nati dal regolamento generale di Ateneo, in modo che sia assicurata
la presenza paritaria di entrambi i generi, sia garantito il posses- so di conoscenze ed esperienze adeguate da parte dei membri del comitato e sia salvaguardato il rispetto della specifica composi- Art. 25. zione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato. Articolazione internaPer l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca, delle Art. 23. attività didattiche e formative, e delle attività a queste correlate rivolte Garante dei diritti verso l'esterno, l'Università si articola in Dipartimenti.
Il coordinamento dell'attività didattica, impartita in corsi di lau- 1. È istituito nell'Università degli studi di Firenze il garante rea, in corsi di laurea magistrale e a ciclo unico e nelle scuole di spe-dei diritti, scelto tra cittadini non appartenenti all'Ateneo, di notoria cializzazione avviene tramite scuole. Il regolamento didattico di Ateneo imparzialità ed indipendenza, con provate competenze nella media-contiene l'indicazione delle scuole di Ateneo, dei corsi di studio ed i zione dei conflitti, sulla base di un avviso pubblico. Ciascun sog-relativi ordinamenti didattici. getto appartenente all'Università può sottoporre al garante questioni
relative ad asserite lesioni delle libertà e dei diritti di cui all'art. 2 3. L'Università istituisce ed attiva presso i Dipartimenti corsi del presente statuto, nonché della imparzialità, della trasparenza e di dottorato di ricerca volti ad assicurare la formazione alla ricer-della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università. Al ca scientifica e a fornire le competenze necessarie per esercitare garante possono essere altresì sottoposte asserite violazioni delle di- attività di alta qualificazione scientifica e professionale. Le mo-sposizioni della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle dalità di istituzione e funzionamento sono stabilite da apposito studentesse. regolamento.Il garante facilita il confronto finalizzato alla individuazione di 4. Alle scuole, ai corsi di studio, alle scuole di specializza-soluzioni soddisfacenti per le parti coinvolte che cooperano in buona zione e ai corsi di dottorato di ricerca è garantito adeguato supporto fede e lealmente. Nel caso in cui le parti lo chiedano congiuntamente, il amministrativo. garante, avvalendosi, ove necessario, di consulenze interne all'Univer- 5. L'Università può costituire organismi di coordinamento dei corsi sità, esprime un parere motivato. di dottorato di ricerca e dei percorsi di alta formazione, al fine di pro- 3. Il garante è designato dal senato accademico. Dura in carica tre muoverne l'eccellenza. anni e alla scadenza non può essere confermato.
L'organizzazione e il funzionamento, le prerogative, le garan- (7) Art. 23, comma 5 abrogato.zie di indipendenza del garante dei diritti, le forme di raccordo con il
comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il comitato tecnico- (8) Art. 23, comma 6 abrogato.
18-4-2026 Art. 26. 5. Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge Il Dipartimento prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il nume- ro legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti 1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per giustificati. l'esercizio delle attività di ricerca, per l'esercizio delle attività didattiche 6. Il direttore del Dipartimento è eletto dal consiglio di Diparti-e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e mento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento per le attività rivolte all'esterno. stesso, salvo i casi previsti per legge; è nominato con decreto del ret- 2. L'attivazione di un Dipartimento è promossa da almeno cin- tore, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto una quanta professori, ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo de- sola volta consecutivamente. Per l'elezione è necessaria la maggioranza terminato, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, sulla assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale mag-base di un adeguato progetto scientifico, culturale, didattico ovvero gioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati rispondente a funzionalità assistenziali. Il consiglio di amministra- che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È zione, sentito il parere del senato accademico, può, in particolari eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito casi, in relazione alle peculiarità dell'area scientifica interessata, previsto dall'art. 47, comma 3, per la validità della votazione. Le ele-deliberare per l'attivazione una soglia dimensionale più bassa. Re- zioni sono indette dal decano dei professori ordinari afferenti al Dipar-sta in ogni caso fermo il limite minimo fissato per legge. Il senato timento almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano accademico, su proposta del Dipartimento stesso, ne determina l'af- provvederà alla costituzione del seggio elettorale. ferenza ad una delle aree scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 13, 7. Il direttore designa fra i membri del consiglio, un vice direttore comma 5. che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento. 3. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un Dipartimento. 7 -bis . Qualora non sia stato designato il vice direttore ovvero nel 4. Il regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti definisce le condizio- caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni di diretto-ni e le modalità di istituzione, modifica e scioglimento dei Dipartimenti. re, ricorrendo i presupposti di cui al comma 7, sono svolte dal professo- 5. Le risorse per i posti di professore e quelli di ricercatore a tempo re ordinario a tempo pieno più anziano in ruolo. determinato sono assegnate ai Dipartimenti nell'ambito della program- 8. La giunta è composta: mazione annuale di Ateneo. Per ogni Dipartimento, il senato accademi- a. dal direttore che la presiede; co, previo parere del consiglio di amministrazione, individua, secondo quanto previsto da un regolamento dell'Ateneo, i settori scientifico- a -bis . dal vice direttore; disciplinari per i quali il Dipartimento è competente a proporre le chia- b. da una rappresentanza di professori e ricercatori afferenti al mate di professori e ricercatori e per i quali è tenuto ad assicurare, coe- Dipartimento; rentemente alla offerta formativa programmata, la copertura dei relativi c. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei insegnamenti attivati in Ateneo. lettori e collaboratori esperti linguistici scelto tra i membri del consiglio; 6. Il Dipartimento è centro di responsabilità dotato di autonomia d. da una rappresentanza dei soggetti di cui al comma 4 -ter , scel-gestionale. Si dota di un regolamento interno ai sensi dell'art. 4 del ta tra i componenti del consiglio. presente statuto, disciplinando la propria articolazione nel rispetto 9. La composizione, le modalità di designazione di ciascuna rap-dei principi di efficacia, efficienza, economicità, funzionalità, tra- presentanza e le competenze della giunta sono disciplinate nel regola-sparenza e partecipazione, e in conformità con i principi fissati nel mento interno del Dipartimento, nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, tenuto conto della program- regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. mazione strategica di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) , del presente statuto. 10. Partecipa altresì alle sedute il responsabile amministrativo sen- za diritto di voto. I membri della giunta durano in carica quattro anni e 7. (9) possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Art. 27. Art. 28. Organi del Dipartimento Funzioni del Dipartimento
- Sono organi del Dipartimento il consiglio, il direttore e la giunta. 1. Spettano al consiglio di Dipartimento: 2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi de- a. l'elaborazione e la presentazione al consiglio di amministra-mandate dal presente statuto, da disposizioni legislative e regolamentari. zione del piano di sviluppo del Dipartimento e della programmazione 3. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di governo del Diparti- triennale del personale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31, mento. Il direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il consiglio comma 6, lettera b -bis ), nonché delle indicazioni contenute nei piani di e la giunta in relazione ad ogni loro competenza. La giunta coadiuva sviluppo dei corsi di studio; il direttore ed è competente per tutte le materie non espressamente b. la proposta di costituzione della scuola; riservate al consiglio del Dipartimento, nonché per quelle da esso c. la proposta, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, delegate nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento d'Ateneo dei di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di laurea Dipartimenti. e di laurea magistrale, da trasmettere alla scuola per il parere di cui 4. Il consiglio di Dipartimento è composto: all'art. 31, comma 6, lettera a) ; a. da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeter- d. le delibere previste dai regolamenti di Ateneo, relativamente minato e determinato afferenti al Dipartimento; ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specia- b. da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo lizzazione e master ; e da una rappresentanza dei lettori e collaboratori esperti linguisti- e. la formulazione di proposte al senato accademico, in ordine ci assegnati al Dipartimento medesimo ciascuna nella misura com- al regolamento didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei consigli dei plessiva del 15% di tali componenti, con arrotondamento all'unità corsi di laurea e di laurea magistrale; superiore; f. le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori; c. (10) g. l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori 4 -bis . Partecipa alle sedute del consiglio di Dipartimento, senza del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale im-diritto di voto, il responsabile amministrativo. piego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata; 4 -ter . Il regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti disciplina altresì h. la verifica del rispetto dei doveri di ufficio da parte dei profes-le modalità di partecipazione di una rappresentanza degli studenti e dei sori e ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didatti-dottorandi. Può prevedere una rappresentanza di soggetti impegnati in co, di ricerca e gestionale; attività di ricerca ai sensi della normativa vigente. i. l'approvazione, di concerto con il consiglio della scuola, del piano annuale delle attività didattiche, proposto dai consigli dei corsi di (9) Art. 26, comma 7 abrogato.laurea e di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal regolamento (10) Art. 27, comma 4, lettera c. abrogata.delle scuole di Ateneo;
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- le deliberazioni di cui al successivo art. 53; 2. Il Consiglio della Scuola si compone:
dei direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola; k. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal pre-
sente statuto e dai regolamenti. b. di una rappresentanza di professori e ricercatori. Ogni Dipar- timento contribuisce con un massimo del 10% dei propri docenti alla 2. Le deliberazioni relative alle persone dei professori di ruolo, ivi formazione della rappresentanza di professori e ricercatori nelle Scuo-comprese le procedure di chiamata, nonché quelle relative alle perso- le cui partecipa, sulla base di criteri stabiliti dal regolamento generale ne dei ricercatori a tempo indeterminato sono assunte dal consiglio di di Ateneo. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed prioritariamente, i Presidenti di Corso di studio e i direttori delle Scuole a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi di specializzazione. Gli altri componenti sono individuati ai sensi della italiani o stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vi- normativa vigente. In ogni caso possono far parte del Consiglio della gente sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei corsi di 3. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che studio ivi coordinati. ha effettuato la chiamata. c. di una rappresentanza elettiva degli studenti in numero corrispondente al 15% del numero totale dei docenti di cui alla let- Art. 29. tera b., secondo le modalità previste nel regolamento delle Scuole di Ateneo. Collegio dei direttori di Dipartimento 2 -bis . Sono invitati alle adunanze del Consiglio i Presidenti dei corsi di studio e i direttori delle Scuole di specializzazione che non sono 1. I direttori dei Dipartimenti costituiscono il collegio dei direttori componenti l'organo. di Dipartimento di Ateneo, con compiti consultivi e di proposta al sena- to accademico ed al consiglio di amministrazione sulle problematiche 3. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori generali della ricerca e della didattica. Il Presidente è eletto dal collegio ordinari che svolgono compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea nel suo seno, secondo modalità fissate nel regolamento generale di Ate- magistrale ivi coordinati e che afferiscono ad uno dei Dipartimenti che neo. Il Presidente convoca, di sua iniziativa, almeno una volta l'anno, aderiscono alla Scuola. Tutti i membri eletti restano in carica tre anni e il collegio dei direttori di Dipartimento di Ateneo. La convocazione sono rieleggibili per una sola volta. Il mandato degli studenti è di durata avviene anche su richiesta del rettore ovvero di almeno un terzo dei biennale. componenti. 4. Per ogni Scuola è istituita una Commissione didattica pa- 2. I direttori dei Dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree scien- ritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche. La tifico-disciplinari di cui all'art. 13, comma 5 del presente statuto costi- Commissione è composta da una rappresentanza di docenti oltre tuiscono i collegi dei direttori di Dipartimento di area, presieduti dal de- che da un uguale numero di studenti nominati dal Consiglio della cano fra i direttori di ciascuna area, con compiti consultivi e di proposta Scuola. sulle problematiche relative alle singole aree. Il Direttore decano, di sua 5. La Commissione è competente a svolgere attività di monitorag-iniziativa, convoca periodicamente il collegio dei direttori di Diparti- gio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'at-mento di area. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno tività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; un terzo dei componenti. ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Art. 30.Spettano al Consiglio della Scuola: Scuole di Ateneo a. la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni di co-
ordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai Consigli di Dipar- 1. Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di timento in ordine alla istituzione, attivazione, modifica e soppressione laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, dei corsi di laurea e di laurea magistrale e la loro trasmissione al senato nonché la gestione dei relativi servizi avviene attraverso Scuole. Ogni accademico e al consiglio di amministrazione; Scuola è costituita da due o più Dipartimenti.il coordinamento del piano annuale delle attività didattiche 2. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino proposto dai Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed appro-funzioni assistenziali, i compiti relativi, nell'ambito delle disposizioni vato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera i. statali in materia, sono assunti dalla Scuola, secondo le modalità ed i li-del presente statuto; miti concertati, nel quadro della programmazione nazionale e regionale,
con la Regione Toscana. In ogni caso deve essere garantita l'inscindibi- b -bis ). la formulazione di un quadro delle esigenze didatti- lità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle che ai fini di quanto previsto all'art. 28, comma 1, lettera a., tenuto di insegnamento e di ricerca. conto delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio; 3. L'istituzione di una Scuola è deliberata, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione su proposta dei Consigli c. il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didatti- dei Dipartimenti interessati, sulla base di progetti motivati, fondati su che dei corsi di laurea e di laurea magistrale e delle altre attività forma- esigenze di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche. tive attribuite alla Scuola;la gestione dei servizi comuni per la didattica; 4. Ogni Scuola si dota di un proprio regolamento interno, in con-
formità al regolamento delle Scuole di Ateneo. e. la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai 5. Ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non più Consigli di Dipartimento proponenti. di tre, purché contribuisca all'offerta formativa di ogni Scuola in pro- porzione congrua e significativa della docenza complessiva, secondo 7. Per le Scuole che affianchino alle attività didattiche e di ricerca quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Il predetto regola- attività assistenziali, il regolamento interno della Scuola disciplina il mento disciplina altresì le ipotesi in cui il limite massimo di Scuole, cui coordinamento delle attività assistenziali svolte dalla Scuola per conto ogni dipartimento può partecipare, può essere motivatamente derogato del Servizio sanitario nazionale. con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. Art. 31-bis 6. Il numero complessivo delle Scuole non può essere superiore a
Riunioni congiunte dei direttori di Dipartimentododici.
e dei Presidenti delle Scuole
Art. 31. 1. Il rettore convoca almeno due volte l'anno i direttori di Diparti- mento e i Presidenti delle Scuole per discutere e acquisire valutazioni su Organi e compiti della Scuola indirizzi e proposte in materia di didattica.
- Sono organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commis- 2. Ulteriori convocazioni possono essere richieste da almeno la sione paritetica docenti-studenti. metà dei direttori di Dipartimento o dei Presidenti delle Scuole.
18-4-2026 Art. 32. Art. 35.
Centri interuniversitari Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, 1. Qualora le attività di ricerca di rilevante impegno si esplichino su n. 168. progetti di durata pluriennale e coinvolgano più Università, il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di Centri interu- Art. 33. (11) niversitari di ricerca o l'adesione a Centri interuniversitari già esistenti. Corsi di laurea e di laurea magistrale 2. La delibera è assunta previa verifica della disponibilità di per- sonale, di locali e di risorse finanziarie e deve prevedere la durata del 1. A ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale è preposto un Centro e le modalità di eventuale rinnovo alla scadenza. Consiglio di Corso. 3. Partecipano all'attività del Centro i professori, i ricercatori e il 2. I Corsi di laurea e di laurea magistrale sono disciplinati da un personale tecnico appartenenti alle università interessate. apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel rego- 4. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le lamento didattico di Ateneo. norme sul funzionamento, le competenze, la valutazione e le modalità 2 -bis . Il regolamento didattico di Ateneo disciplina, altresì, le di eventuale disattivazione dei Centri interuniversitari. modalità di elezione e le competenze del Presidente dei corsi di cui al 5. I Centri interuniversitari rappresentano autonome articolazioni comma 2. scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito 3. all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca.
- 6. Con regolamento di Ateneo sono dettate disposizioni sulle mo- 4 -bis . dalità di costituzione, modifica, soppressione e funzionamento delle strutture di cui al presente articolo. 4 -ter . 4 -quater . Art. 35-bis 5. Sistema Bibliotecario e Sistema Museale 6. Soppresso . 1. L'Ateneo è dotato di un Sistema Bibliotecario e di un Sistema 7. Museale, disciplinati da appositi regolamenti. 8. Art. 35-ter 9.
Partecipazione a consorzi, società e altre forme associative 10.
Corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla stessa classe, 1. L'Università, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ovvero a classi diverse, anche di livelli successivi, purché riconducibili anche su proposta di un o più Dipartimenti, può istituire, oltre ai consorzi ad una comune area scientifico-culturale e ad una medesima Scuola, interuniversitari di cui all'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica possono, su delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei 11 luglio 1980, n. 382, consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestio-Consigli di Dipartimento interessati, essere retti da un unico Consiglio, ne associata di una o più attività; può, altresì, partecipare, secondo quanto al quale si applicano le norme dettate per i Consigli di laurea e di laurea previsto dalla normativa vigente, a società o ad altre forme associative di magistrale. diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istitu-
zionali, sempre che sia garantita la responsabilità limitata dell'Università. T ITOLO IV 2. La deliberazione contiene le motivazioni per le quali la costitu- zione dei soggetti di cui al comma 1 è ritenuta indispensabile e le ragioni ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO che giustificano la scelta dei soci.Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità Art. 34. dell'Ateneo reca le disposizioni attuative del presente articolo. Centri di Ateneo
Art. 36. (12) 1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato acca- Centri di Servizio demico, su proposta del rettore ovvero dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione per un tempo determinato di Centri di Ateneo, previa verifica della sostenibilità economica e finanziaria e della com- Art. 37. (13) patibilità con la struttura organizzativa generale dell'Ateneo. Sistema Bibliotecario di Ateneo 2. I Centri di cui al comma 1 supportano le funzioni istituzionali dell'Ateneo in relazione a obiettivi e attività di elevato impegno e quali- Art. 38. (14) ficazione, qualora non sia possibile realizzare le stesse finalità attraver- so strutture già esistenti. Sistema Informatico di AteneoI Centri di Ateneo possono essere costituiti per lo svolgimento
di attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti Art. 39. (15) di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti.
Sistema Museale di Ateneo Possono, altresì, essere costituiti per lo svolgimento di attività coordina- te di gestione, sviluppo e prestazione di servizi di supporto alla didatti- ca, alla ricerca, al trasferimento delle conoscenze, che abbiano carattere Art. 40. continuativo e interessino l'Ateneo nel suo complesso o più strutture
Autonomia gestionale dello stesso, nonché per progetti di durata pluriennale che coinvolgano le attività di più Dipartimenti. 1. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e 4. Le strutture di cui al presente articolo possono, altresì, essere dell'art. 4 dello statuto, secondo criteri di efficacia, efficienza, econo-costituite in collaborazione con altri enti pubblici e privati le cui finalità micità e funzionalità, compatibilmente con la struttura organizzativa istituzionali siano coerenti con quelle dell'Ateneo.
- Con regolamento di Ateneo sono definiti i criteri di adesione (12) Art. 36 abrogato.al Centro e sono dettate le norme sull'istituzione, l'organizzazione, il (13) Art. 37 abrogato.funzionamento, la valutazione e la disattivazione dei Centri. (14) Art. 38 abrogato. (11) Art. 33, da commi 3 a 10 abrogati.(15) Art. 39 abrogato.
18-4-2026 generale dell'Università, con deliberazione del consiglio di amministra- 3. Il direttore generale è direttamente responsabile della gestione zione, assunta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, possono dell'amministrazione generale dell'Ateneo. essere attribuite alle strutture disciplinate dagli articoli 34 e 35 -bis del 4. Gli Uffici dell'amministrazione generale dell'Ateneo sono or-presente statuto la qualifica di centri di responsabilità dotati di autono- ganizzati in aree funzionali la cui responsabilità è affidata dal direttore mia gestionale. generale a un dirigente. 1 -bis . Il consiglio di amministrazione può, altresì, deliberare l'at- 5. (16) tribuzione alle strutture di cui al comma 1 o a strutture ulteriori, di mar- gini di autonomia definiti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Art. 44.
Dirigenti
T ITOLO V 1. Il direttore generale, ai sensi della normativa vigente, assegna ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA le funzioni dirigenziali previste nel disegno organizzativo dell'Ateneo, sulla base del principio di rotazione degli incarichi, tenendo conto della formazione individuale, delle competenze maturate e delle capacità di- mostrate in precedenti incarichi. Coordina, controlla e valuta l'attività Art. 41. dei dirigenti. Organizzazione degli uffici 2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strut- ture cui sono preposti, spettano le attribuzioni previste dalla normativa 1. L'attività amministrativa dell'Università è organizzata al fine di vigente. assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze. 3. L'accesso alla qualifica dirigenziale è disciplinato da un apposi- to regolamento di Ateneo, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2. Gli uffici dell'Università sono ordinati sulla base di atti organiz- 2001, n. 165. I bandi di concorso possono, sulla base di appositi accordi, zativi e secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislati- essere relativi anche a più Atenei. vo, 30 marzo 2001, n. 165. Art. 45. Art. 42.
Responsabilità dirigenziali Personale tecnico-amministrativo
- Il direttore generale ed i dirigenti sono responsabili del risulta- 1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e to dell'attività amministrativa, della realizzazione dei programmi e dei delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, Governo, dei rendimenti e delle risultanze della gestione finanziaria, per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestio-servizio adeguato alle aspettative degli utenti. ne del personale. 2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università: 2. Soppresso. a. programma l'organico di Ateneo del personale tecnico-ammi- 3. Il direttore generale e i dirigenti sono valutati annualmente, se-nistrativo tenendo conto delle necessità delle strutture, della qualità dei condo quanto previsto dalla normativa vigente. servizi e dell'equilibrio di bilancio;
Il rettore e il consiglio di amministrazione possono chiedere che b. assicura la formazione continua e il periodico, specifico ag-la procedura di valutazione sia anticipata nel caso di evidente grave ri-giornamento professionale del proprio personale, adottando ogni azione schio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosser-necessaria per garantirne l'effettiva partecipazione; vanza delle direttive impartite. c. nel rispetto dello stato giuridico, adotta criteri di trasparenza
nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione; Art. 46. d. favorisce per il proprio personale la creazione di servizi socia- Atti di Competenza del direttore generale e dei dirigenti li e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo;valorizza le competenze e le capacità del proprio perso- 1. Gli atti di competenza del direttore generale e dei dirigenti non nale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al comma sono avocabili da parte del rettore. successivo. 2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti di competenza 3. L'amministrazione universitaria può affidare al proprio per- del direttore generale, il rettore può fissare un termine perentorio entro sonale incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole com- il quale lo stesso direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qua-plessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di spe- lora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive cifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti generali, il rettore può nominare, previa contestazione, un commissario professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentiva- ad acta , dandone comunicazione al consiglio di amministrazione nella ti anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dai contratti prima riunione utile. collettivi di lavoro e dalle normative vigenti in quanto applicabili
all'Università. Titolo VI 4. Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di mo- difica ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168. NORME FINALI Art. 43.
Amministrazione generale dell'Ateneo
Art. 47. 1. L'amministrazione generale dell'Ateneo è direttamente preposta all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal consiglio di Norme per le designazioni elettive amministrazione.
- Le designazioni elettive previste dal presente statuto, salvo sia 1 -bis . L'amministrazione generale dell'Ateneo costituisce la strut-diversamente disposto, avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto tura di supporto tecnico e amministrativo per gli organi di Ateneo. Essa può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza all'unità superiore. sull'azione amministrativa delle altre strutture dell'Università.
- L'amministrazione generale dell'Ateneo è centro di responsabi- lità dotato di autonomia gestionale. (16) Art. 43, comma 5 abrogato.
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Fra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi d. le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che
risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità non sia diversamente disposto nella legge, ovvero nel presente statuto o di ruolo prevale il più anziano di età. in un regolamento dell'Ateneo; in caso di parità prevale il voto del pre- sidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano 3. Se non diversamente previsto dal presente statuto la votazione è a scrutinio palese; valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia di- 4. Ove non diversamente previsto, tutti i mandati elettivi hanno de-versamente disposto dal presente statuto, sono affidate dal presidente, correnza con l'inizio dell'anno accademico, salvo che non si provveda a all'inizio della seduta, ad un membro del collegio; sostituzioni per intervenuta vacanza del mandato.
chiunque non partecipi, senza giustificato motivo, alle adu- 5. Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati nanze dell'organo di cui è membro elettivo o designato per più di tre devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata volte consecutive, ovvero per più della metà delle sedute annuali, de-del mandato, prima della data di collocamento a riposo. cade dal mandato. 6. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche 3 -bis . Gli organi collegiali possono riunirsi con modalità telema-devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina tiche, nei casi e con i limiti stabiliti da apposito regolamento. Il senato e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. accademico e il consiglio di amministrazione possono riunirsi in mo- 6 -bis . Ai fini del presente statuto, per cariche accademiche si in-dalità telematica nei soli casi e modi previsti dal proprio regolamento tendono: rettore, prorettore, delegato del rettore, componente del senato interno. accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazio-
ne, del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, del collegio di disciplina, componente del comitato tecnico amministrativo, nonché Art. 49. direttore di Dipartimento, presidente di scuola, presidente di corso di Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio laurea.Per le elezioni degli studenti negli organi collegiali si applica 1. Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, quanto previsto dal precedente art. 18. avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'università, nonché 7 -bis . Salvo quanto disposto dalla legge o dal presente statuto, le avverso il silenzio, è ammesso reclamo all'organo che ha emanato il elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, o, in caso di as- provvedimento o che abbia omesso di provvedere, entro dieci giorni de-senza o di impedimento, dal suo sostituto secondo l'ordine di anzianità. correnti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza
e, comunque, dal momento della sua pubblicazione. 8. In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, entro quarantacinque giorni dalla data di cessa- 2. La decisione del reclamo è adottata previo parere del comitato zione, a nuove elezioni per la sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica tecnico-amministrativo. Qualora l'organo competente a decidere sul re-fino alla conclusione del mandato interrotto. La durata del mandato dei clamo ritenga di discostarsi dal parere del comitato, il relativo provvedi-consiglieri di amministrazione è in ogni caso di quattro anni, fatta ec-mento deve essere puntualmente motivato con indicazione delle ragioni cezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale. che inducono a discostarsi dal parere.In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti 3. La disciplina delle modalità di proposizione e decisione del re-degli studenti negli organi collegiali subentra, per il restante periodo del clamo si conformano a principi di semplicità, tempestività e trasparenza. mandato interrotto, il primo dei non eletti che ne abbia titolo.
In caso di cessazione anticipata del mandato di direttore di Di- Art. 50. partimento, presidente di scuola, presidente di corso di laurea o di lau-
rea magistrale o direttore di altra struttura si provvede al rinnovo entro regolamenti interni delle strutture quarantacinque giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni, il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. 1. I regolamenti delle strutture di cui all'art. 4 del presente statuto Il mandato del nuovo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo statuto sono proposti dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei compo-per la rispettiva carica. nenti ed approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b.. 11. cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di mo- difica ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Art. 51.
Pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti Art. 48.
I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'uni- Norme per il funzionamento degli organi versità e, salvo che non dispongano diversamente, entrano in vigore
il giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi devono recare 1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo espressamente nel titolo la denominazione di «Regolamento». collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo. Art. 52. 2. Gli organi svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza Indennità e compensi del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi 1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dalla normati-scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordi-va vigente, determina la misura delle indennità per lo svolgimento delle naria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili, con indicazione funzioni di rettore, prorettore, direttore di Dipartimento, responsabile di specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. strutture dotate di autonomia gestionale. 3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali 2. Il consiglio di amministrazione determina altresì la misura di sono i seguenti: eventuali compensi, se consentiti, relativi alla partecipazione agli organi a. gli aventi titolo devono essere convocati con modalità ido-centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzio-nee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti nali previste dal presente statuto. da trattare;la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno
di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento Art. 53. della loro indifferibilità; Revisione dello statuto c. le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto per 1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello statuto: legge. Nel computo per determinare la maggioranza non sono consi- a. il rettore; derati gli assenti giustificati. Per le sedute del senato accademico e del b. il senato accademico; consiglio di amministrazione il quorum strutturale è costituito in ogni caso dalla maggioranza assoluta dei componenti; c. il consiglio di amministrazione;
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la maggioranza dei Dipartimenti dell'Ateneo, con delibera- 3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento ge-
nerale di Ateneo di cui all'art. 11, comma 11 -bis , trovano applicazione zione dei rispettivi consigli. le disposizioni statutarie e regolamenti previgenti. 2. La revisione è adottata con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Di- 4. Le modifiche apportate all'art. 13, comma 2, trovano applicazio- partimenti dell'Ateneo. Senato accademico e consiglio di amministra-ne a partire dalle prime elezioni del senato accademico successive alla zione assumono le rispettive deliberazioni a maggioranza assoluta dei loro entrata in vigore. componenti. 5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui all'art. 14, comma 6, trova applicazione l'art. 39 del regolamento generale di Ateneo. Le competenze del senato accademico di cui T ITOLO VII all'art. 39, commi 7 e 8 del regolamento generale di Ateneo, sono NORME TRANSITORIE E FINALI esercitate dalla commissione prevista dall'art. 14, comma 6 del pre- sente statuto.Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento relativo alle
elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo, ai Art. 53-bis sensi dell'art. 18, comma 1, trovano applicazione le disposizioni conte- Tecnologi a tempo indeterminato e a tempo determinato nute nel decreto rettorale 1° ottobre 2024, n. 1297.Le modifiche apportate all'art. 23 trovano applicazione a partire 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nelle elezioni del ret-dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dello tore, dei componenti del senato accademico, dei componenti del stesso articolo. Dalla stessa data cessa dalle funzioni il garante in carica consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 7, delle ai sensi del previgente testo dell'art. 23. rappresentanze nei consigli di Dipartimento, i tecnologi a tempo inde-
terminato e a tempo determinato sono considerati parte del personale 8. La designazione dei componenti supplenti del comitato tecnico-tecnico-amministrativo. amministrativo è effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore del pre- sente articolo. Le modifiche all'art. 24, comma 6, trovano applicazione con riferimento ai componenti designati dopo l'entrata in vigore del Art. 54. presente regolamento. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
Prima applicazione dello statuto all'art. 24, comma 7, trova applicazione il decreto rettorale 13 gennaio 2022, n. 38. Abrogato. 9. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 26, comma 6, continua a trovare applicazione il decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 621 e successive Art. 55. modificazioni e integrazioni. Trova immediata applicazione l'art. 27, Afferenza dei docenti in servizio comma 4 -bis .
I settori scientifico-disciplinari per i quali i Dipartimenti sono Abrogato. competenti a proporre le chiamate di professori e ricercatori e per i quali
sono tenuti ad assicurare le coperture degli insegnamenti sono indivi- duati dal decreto rettorale 2 agosto 2024, n. 1095 e successive modifi- Art. 56. cazioni e integrazioni. Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica 11. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di Ateneo dei ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, Dipartimenti e dei regolamenti interni di ciascun Dipartimento, secondo n. 168. quanto previsto dall'art. 27, comma 9, la composizione delle giunte dei Dipartimenti resta disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 621 e successive modificazioni e Art. 57. integrazioni. Centri di ricerca 12. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 33, comma 2, i consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale restano 1. I Centri che alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Ate-disciplinati dalle disposizioni legislative e da quelle statutarie e regola-neo emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 erano costituiti mentari dell'Ateneo previgenti. come Centri di Ateneo per la ricerca, trasferimento e alta formazione sono disciplinati da apposito regolamento secondo i principi dell'art. 34 13. I Centri di ricerca, i Centri di servizio e i Centri interuniver-del presente statuto. sitari esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo man- tengono la configurazione di cui alla normativa di Ateneo preesistente, 2. I Centri interdipartimentali di ricerca esistenti alla data di en-salvo diverse previsioni contenute nel regolamento di cui all'art. 34, trata in vigore dello statuto dell'Ateneo emanato con decreto rettorale comma 5. 6 aprile 2012, n. 329 sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 34, comma 5. 14. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 34, comma 5, trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto 3. (17) rettorale 10 febbraio 2014, n. 85 e nel decreto rettorale 1° aprile 2021,509.
Art. 58. 15. Con riferimento ai Centri interuniversitari, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35, comma 6, trovano applicazione Valutazione del processo di attuazione dello statuto le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto rettorale 10 febbraio 2014, n. 85. Abrogato.Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35 -bis ,
comma 1, trova applicazione la vigente normativa di Ateneo relativa Art. 58-bis al Sistema bibliotecario, al Sistema informatico e al Sistema museale.
Disposizioni transitorie
Art. 59. 1. Le sanzioni di cui all'art. 3, comma 3 -bis , trovano applicazione con riferimento ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore. Entrata in vigore
- Le modifiche apportate all'art. 11, comma 6, trovano applicazio-
- Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua ne a partire dalle prime elezioni del rettore successive alla loro entrata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. in vigore. 26A01793 (17) Art. 57, comma 3 abrogato.
18-4-2026 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
zo del l'energia» (PE) a copertura dei costi di acquisto Testo del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (in Gazzetta dell'energia di cui alla deliberazione dell'ARERA 26 set-Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), coor-dinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49 (in tembre 2025, n. 428/25/ R/eel, applicata ai consumi del questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.1), recante: «Misu-primo bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive re urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la fornitura per i clienti i cui contratti sono stati attivati suc-competitività delle imprese e per la decarbonizzazione cessivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di anno. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e purché i consumi del bimestre di cui al secondo periodo di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema non siano superiori a 0,5 MWh e i consumi registrati nei elettrico». dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bime- stre risultino inferiori a 3 MWh. Il contributo è ricono-MA VVERTENZA: sciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui al giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposi-secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del zioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con appo-Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repub-blica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché sita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di faci-di entrata in vigore del presente decreto , l'ARERA defi-litare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le nisce le modalità applicative del primo periodo, al fine di modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. dei consumatori. Il riconoscimento del contributo non Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-può essere subordinato all'adesione a servizi o a prodot-blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). ti accessori, né comportare modifiche peggiorative delle Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate condizioni contrattuali. con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presiden- comma 2 è rilasciata una attestazione che può essere uti-za del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di lizzata anche a fini commerciali. Con la medesima deli-conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua bera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalità pubblicazione.
di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse nel proprio sito internet istituzionale. L'ARE- Capo I RA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle ISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICAdisposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma. Art. 1. 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie euro per l'anno 2026, si provvede: nell'affrontare i costi di acquisto dell'energia elettrica a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo e disposizioni per la tutela dei clienti finali domestici delle risorse iscritte nello stato di previsione del Mini- 1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un con-stero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi tributo straordinario , che deve essere riportato in fattura dell'articolo 23, comma 7, lettera h) , del decreto legislati-con dicitura univoca e standardizzata definita dall'Auto-vo 9 giugno 2020, n. 47; rità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica delle risorse iscritte nello stato di previsione del Mini-relative ai titolari, alla data di entrata in vi gore del pre-stero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi sente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'arti-dell'articolo 23, comma 7, lettera i) , del decreto legislati-colo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vo 9 giugno 2020, n. 47; si provvede con delibera dell' ARERA , nel li mite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo Cassa per i servizi energetici e ambientali. delle risorse iscritte nello stato di previsione del Mini- 2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di stero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti do-dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 no-mestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale vembre 2021, n. 199; istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge
- quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo 23 dicembre 2005 n. 266, e con indicatore della situazio- ne economica equivalente annuale non superiore a 25.000 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Mini- stero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio dell'energia elettrica. Il valore economico del contributo di cui al primo pe riodo è pari alla componente «prez- 2014, n. 102; -- 29 --
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- quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Mini- -- Si riporta il testo del comma 375, dell'articolo 1, della legge stero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi 23 dicembre 2005, n. 266: dell'arti colo 23, comma 7, lettera r) , del decreto legisla- «375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe tivo 9 giugno 2020, n. 47; elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe delle risorse iscritte nello stato di previsione del Mini- agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in stero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricom- prendere le famiglie economicamente disagiate.». dell'arti colo 23, comma 7, lettera l) , del decreto legislati-
-- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giu-vo 9 giugno 2020, n. 47. gno 2020, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giu- gno 2020, come modificato dalla presente legge: 5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). -- 1. Tutte le quote che fine dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10 -bis dello Stato e restano acquisite all'erario. e 10 -quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'artico- 5 -bis . All'articolo 51 del codice del consumo, di cui lo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con deci-comma 8 sono inseriti i seguenti: sione della Commissione europea.
Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e «8 -bis . Al fine di rafforzare la tutela dei clienti fi-pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeuti-nali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni che, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali.
economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata 3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Ex-in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare press Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla propo- presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, sta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti pro- venti sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato elettrica e gas. Il professionista può contattare il consu- per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, let-matore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, tera i -bis ) , ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante al professionista stesso attraverso interfacce informati- da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma che di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia 4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di ricevere proposte commerciali. È onere del professionista cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza dimostrare la validità del contatto. energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettua- 8 -ter . I contatti telefonici di cui al comma 8 -bis sono zione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo effettuati dal professionista da un numero che lo identifi- periodo è assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, ca univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energeti- ca, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle in-effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8 - frastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 controversie di cui alla parte V, titolo II -bis , e del servizio per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, 5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla rias- segnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo reti e ambiente. per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto con- 8 -quater . Gli utenti possono segnalare al Garante to dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate alle per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le misure di cui al comma 7. garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiama- 6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che ta effettuata in violazione di quanto previsto dai commi lo stesso GSE sostiene in qualità di «responsabile del collocamento», 8 -bis e 8 -ter , indicando il numero da cui proviene la chia- ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi mata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istrut- oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, toria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui lettera n) . al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da nu- 7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'am- biente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del meri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono al gestore telefonico competente l'immediata sospensione destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla nor-per la protezione dei dati personali, nell'ambito della mativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 8: propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, inridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contri-presenza di un numero significativo di segnalazioni di
buendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinno-chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere vabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla con-alla sospensione di cui al secondo periodo». ferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
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finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimo- dinamento con le parti sociali, e investire nel miglioramento del livello
strativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cam- delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori biamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e trasporto marittimo; delle piattaforme tecnologiche europee; r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abban- dono del carbone nella generazione termoelettrica. c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea r -bis ) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'inter- delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del rego-connettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla lamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e 10 maggio 2023, sostenendo la transizione e promuovendone la decar-sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a in- bonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato; crementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti r -ter ) investire in misure volte a decarbonizzare il settore ma-legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsuma- rittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, tori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile; anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sosteni-la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri bili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e fonti rinnovabili; l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innova-a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone tive, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle marine protette e habitat marini protetti, così come ad accrescere l'af- navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti confor-forestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei memente alle norme unionali sulla realizzazione di un'infrastruttura per paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato i combustibili alternativi e che assicurino la parità di condizioni per un alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il trasporto aereo sostenibile. 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 no- 8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente vembre 2016, n. 204; il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nell'ambito delle attri- e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti buzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura massima avversi del cambiamento climatico negli Stati e territori parte dell'Ac- complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa cordo di Parigi di cui alla lettera d) ; europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla f) favorire il sequestro del carbonio nel suolo mediante silvi- direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ot-coltura nell'Unione; tobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a par- con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanzia-tire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione mento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energe-europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il tico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; comma 2 dell'articolo 29, nonché, nella misura massima di 150 milioni h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori indu- 8 -bis . striali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimo- 9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predispo-zione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo sizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di stoccaggio; cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato i) incentivare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commis-basse emissioni, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribui- sione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A scano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compre- tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può si lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua fun-le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili; zione di responsabile per il collocamento. i -bis ) incentivare il riequilibrio modale dal trasporto stradale 9 -bis . Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di cui all'artico-di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi comprese le misure previste lo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, dall'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, se attribuito all'Italia, è destinato a promuovere la decarbonizzazione e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica 3, primo comma, lettera g) , per il settore marittimo, e lettere f) e i) , della e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; medesima direttiva.». m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica -- Si riporta l'articolo 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021: alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno «Art. 15 (Utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la co-finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito pertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energe- energetica). -- 1. A decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi tica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12, all'ar- di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di ticolo 4 -bis , commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3 -bis e all'artico- competenza del Ministero della transizione ecologica, è destinata alla lo 43, comma 2 -quinquies nonché e le spese amministrative connesse copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'effi-alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, com- cienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe ma 5, nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, dell'energia. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 23, comma 4 per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente par- del decreto legislativo n. 47 del 2020 è definita la quota annualmente tecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui utilizzabile per le finalità di cui al periodo precedente. al presente comma; 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nonché tenuto conto di o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle li- quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 nee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, all'ar-3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della ticolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 2 è sostituito certificazione ISO 50001; dal seguente: p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnera- "2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici bili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici; membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni con-promuovere la creazione di competenze e il ricollocamen- sultive, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica.
to dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione giusta verso Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il un'economia climaticamente neutra, in particolare nelle regioni mag- Vicepresidente, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; giormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coor- due dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giu-
18-4-2026 stizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'at- 3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leg- tività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità gibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applica- sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione no restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infra- accettati. strutture e della mobilità sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente 4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunica-sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni zione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per co-consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finan- municare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quel-ze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza lo specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della co- beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di operazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusiva- recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeter-mente con riferimento alle attività di cui al comma 10.".». minato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispet- -- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, del decreto legisla- tivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a) , b) , e) , h) e q) , eccetto il tivo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte B, di cui alla lettera 18 luglio 2014: h) . Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un «Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica). -- 1. È modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo. istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo nazio- nale per l'efficienza energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo 5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al con-le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Le sumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4 -ter , comma 2 del ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 set-e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei me- tembre 2010, n. 178. desimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore 6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per tele-elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato de- fono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale gli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del Fondo può essere 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere integrata: effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. a) per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmen- In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preli-te confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legi- minarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le slativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4 -ter , com- condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto ma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità durevole disponibile e accessibile. di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare 7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del con il medesimo decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera a) ; contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2030 a ca- dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento rico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio ab-annui per il periodo 2014-2030 a carico del Ministero dell'ambiente e bia inizio. Tale conferma comprende: della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico am- meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al con-bientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le distanza; e modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e b -bis ) ulteriori risorse a carico del Ministero dello sviluppo dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lette-economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e ra o) .8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero del mare a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19 del in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente impegnate e inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e previa verifica delle disponibilità accertate. il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato -- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 set- interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il tembre 2005, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.235 del 08 ot- diritto di recesso. tobre 2005, come modificato dalla presente legge: 8 -bis . Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici «Art. 51 (Requisiti formali per i contratti a distanza). -- 1. Per
e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vie-a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, tato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla con-impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in clusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professio-cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse nista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio devono essere leggibili. di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore eco-oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei nomico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico all'articolo 49, comma 1, lettere a) , e) , n -bis ), q) e r) , direttamente prima consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al dimostrare la validità del contatto. momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente 8 -ter . I contatti telefonici di cui al comma 8 -bis sono effettuati che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica
dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I con-di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione
tratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "or-
previsto dal comma 8 -bis e dal presente comma sono nulli. Il consuma-dine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequi-
tore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle con-vocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare
troversie di cui alla parte V, titolo II -bis , e del servizio di conciliazione il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il
dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
18-4-2026 8 -quater . Gli utenti possono segnalare al Garante per la pro- per la fornitura di energia elettrica. Nel caso della fornitura di gas na-
tezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comuni- turale, alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordi- cazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto nario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi
previsto dai commi 8 -bis e 8 -ter , indicando il numero da cui proviene dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad
accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del de-
al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata creto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità che gli oneri eccedano
sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica
per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titola-
istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero signifi- ri di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla
cativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche
procedere alla sospensione di cui al secondo periodo. necessarie per l'attribuzione del beneficio. Nel caso della fornitura del
teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni re-istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un con-lative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per to gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.». 9 -bis . L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale Art. 1 - bis e del teleriscaldamento , di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, in materia di compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento Art. 1 - ter 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen- 2014, n. 102, in materia di informazioni ai clienti delle naio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: società di vendita di energia al dettaglio a ) al comma 9: 1. All'articolo 9, comma 7, lettera b) , del decreto legi- 1) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le slativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « ai clienti finali seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica infor-la fornitura del teleriscaldamento»; mazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità 2) al quinto periodo sono premesse le seguenti pa- dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta role: «Nel caso della forni tura di gas naturale,»; e sia fornita » sono sostituite dalle seguenti: « i clienti 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fattu-caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di razione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei regolazione per energia, reti e ambiente istituisce un'ap- medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identità dell'in-posita componente tariffaria volta ad alimentare un con- termediario mediante il quale è stata sottoscritta la forni-to gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambienta- tura; tale informazione è resa disponibile esclusiva mente li e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia l'attribuzione del beneficio»; fornita». b ) al comma 9 -bis , dopo le parole: «per la forni-
tura di gas naturale» sono inserite le seguenti: «e del teleriscaldamento». -- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 7, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dalla presente legge:
Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici). -- Omissis . -- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 9 e 9 -bis , del decreto- 7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema 280 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dal-28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge: la data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità «Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). -- Omissis con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinché: al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è rico- a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relati-nosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone ve alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, servizi energetici designato dal cliente finale stesso; necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1° gennaio b) i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'appli-fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei medesimi cazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno clienti finali, l'indicazione dell'identità dell'intermediario mediante il diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas natu-quale è stata sottoscritta la fornitura; tale informazione è resa dispo-rale e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscal-nibile esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente damento . La compensazione della spesa tiene conto della necessità di finale; sia fornita , su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata fatture non siano basate sul consumo effettivo; al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indica-seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei tivamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i sog-costi energetici attuali: getti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
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della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente e del gas naturale forniscono alla medesima Autorità le finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferi-bilmente sotto forma di grafico; informazioni relative ai margini di profitto, distinte per 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni tipologie di cliente o di offerta. dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compre- 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altre-si i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi sì definiti la frequenza della rendicontazione, comunque di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchia-non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le even-ture che utilizzano energia; tuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo, c -bis ) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrat-nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, trasparenza e tuali e fatture ai clienti finali, nonché nei siti web destinati ai clienti comparabilità delle informazioni, tenuto conto dell'esi-individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai genza di minimizzare i correlati oneri informativi. consumatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 137 del decreto legisla-tivo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, Art. 1 - sexies inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere in-formazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibi- Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitiga-li, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché indicazioni zione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto dall'Autorità cambio del fornitore per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla 1. Al fine di garantire la libera scelta dei clienti fi-pubblicazione del presente decreto, ed è aggiornato, se del caso, con nali di energia e assicurare la trasparenza delle condi-cadenza annuale;
zioni economiche sottoscritte, le informazioni acquisite d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle richieste di pagamento, per con-nell'ambito del processo di cambio del fornitore, gestito sentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte tramite il sistema informativo integrato per la gestione soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi; dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elet- e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano forni-trica e del gas, di cui all'articolo 1 -bis del decreto-legge te ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facil-8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla mente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico legge 13 agosto 2010, n. 129, sono utilizzate esclusiva-valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali acceda-mente per finalità tecniche connesse all'esecuzione del no a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o medesimo processo. di riferimento della stessa categoria d'utenza.
Omissis . 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'Auto- Art. 1 - quater rità di regolazione per energia, reti e ambiente provve- de, con propria deliberazione, all'istituzione di un tavolo Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro consulenza e di formulazione della proposta contrattuale per la regolamentazione delle procedure di cambio del nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle fornitore coerente con le disposizioni di cui al comma 1, telecomunicazioni nel rispetto dei princìpi di neutralità, trasparenza e tutela 1. Gli operatori dei settori dell'energia elettrica, del della concorrenza. Per la partecipazione al tavolo tecni-gas naturale e delle telecomunicazioni che offrono o pro-co non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi muovono contratti di fornitura a clienti finali sono re-di spese o altri emolumenti comunque denominati. sponsabili della correttezza, della trasparenza e dell'ade-
guatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale svolte direttamente o tramite reti di vendita. -- Si riporta il testo dell'articolo 1 -bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 158 del 09 luglio 2010, 2. Prima della stipulazione del contratto, gli operatori convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129: di cui al comma 1 acquisiscono le informazioni neces- «Art. 1 -bis (Sistema informatico integrato per la gestione dei sarie sulle esigenze del cliente e valutano l'adeguatezza flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas) . della proposta contrattuale. -- 1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia 3. Le autorità di regolazione competenti dettano, ove elettrica e del gas naturale, è istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. non già previste, le prescrizioni necessarie ad assicurare un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi il rispetto dei princìpi di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i Art. 1 - quinquies criteri generali per il funzionamento del Sistema.
Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Si- Disposizioni in materia di trasparenza nel settore stema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali dell'energia flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indi- 1. Al fine di promuovere la trasparenza, concorrenza rizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-acquisito. versione del presente decreto, l'Autorità di regolazioneNel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio prov-dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta spe-vedimento, le modalità e i criteri con cui gli operatori cifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.
18-4-2026I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in confor-31 maggio 2026 l'eventuale adesione allo schema di cui mità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funziona-al comma 1 al GSE, che provvede all'aggiornamento del-li anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura le relative convenzioni. nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibe-re dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa 4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal GSE , l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di ge-stione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadem-in attuazione del citato decreto del Ministro delle attivi-pienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. tà produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei citati d e - Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a creti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente uni-con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio co S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale 2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applica-te ai consumatori.». fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni: Art. 2. a) la fuoriuscita è consentita, a decorrere dal 1° gen- Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS naio 2028, ad un numero di impianti la cui potenza com-delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non plessiva non su peri i 10 GW; domestiche b) è garantita la priorità di fuoriuscita per gli impian- ti che hanno aderito ad uno degli schemi di cui al com- 1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettri-ma 1, con le seguenti modalità: che accessibile e favorire, al contempo, una migliore so- stenibilità delle politiche di supporto alla produzione di 1) a tali impianti è riconosciuto un corrispettivo, energia da fonti rinnovabili, i soggetti responsabili degli espresso in euro per MW e determinato dal GSE per cia-impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata scun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizza-superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi deri-to dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel vanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prez-cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi zi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi ener-sono calcolati assumendo, come stima della produzione getici- GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Mini-attesa, la media della produzione storica dell'impianto stro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ultimo quinquennio; dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2) i flussi di cassa di cui al numero 1) sono attua-2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo econo-lizzati utilizzando un tasso de terminato dal GSE avendo mico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della a riferimento il costo del capitale di rischio che caratteriz-tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, pubbli-za gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della cato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 c) per l'eventuale potenza residua del contingente del 24 agosto 2010, e 5 maggio 2011, pubblicato nella di cui alla lettera a) , gli impianti che non hanno aderito Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, possono ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei se-mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da guenti schemi: svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel a) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del-all'85 per cento rispetto al valore spettante nel periodo la concorrenza e non discriminazione, e con le seguenti che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il modalità: 31 dicembre 2027;i soggetti richiedenti presentano offerte di ri- b) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari basso percentuale rispetto al valore base di cui al succes-al 70 per cento rispetto al valore spettante nel periodo sivo numero 2); che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il
31 dicembre 2027. 2) il valore base, espresso in euro per MW, è de- terminato dal GSE per ciascun impianto ed è pari al 90 2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di cui al comma 1 è riconosciuta un'estensione per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa resi- delle convenzioni, aventi ad oggetto gli impianti per cui dui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il hanno aderito, di un periodo pari a 3 mesi, nel caso di cui 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi nel di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato caso di cui al comma 1, lettera b) . Per il periodo oggetto di assumendo, come stima della produzione attesa, la me- estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media delle dia della produzione storica dell'impianto dell'ultimo tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1. quinquennio; -- 35 --
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i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attua- 7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete,
lizzati utilizzando un tasso de terminato dal GSE avendo ascrivibile alla potenza residua rispetto a quanto previsto a riferimento il costo del capitale di rischio che caratteriz- ai numeri 5) e 6), deve essere oggetto di contrattualiz- za gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della zazione a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021,199, o di incentivazione mediante meccanismi di sup- 4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso de-porto di cui agli articoli 6, 7 e 7 -bis del decreto legislativo crescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la norma-concorrenza del limite della potenza residua del contin-tiva europea in materia di aiuti di Stato; gente di cui alla lettera a) ; 8) i corrispettivi di cui alla lettera e) del presente d) la procedura competitiva di cui alla lettera c) si comma possono essere erogati nell'ambito dei contratti applica agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, le richieste di fuoriuscita ai sensi della medesima lettera 7 e 7 -bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. b) superino il limite di potenza complessiva di 10 GW; 5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento in-
i soggetti responsabili degli impianti selezionati tegrale di cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A
ai sensi delle lettere b) , c) o d) ricevono a decorrere dal al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera a -bis ) è inserita la seguente: 2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato «a -ter ) rifacimento integrale di impianti solari fo-dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale tovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'in-oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6 tervento medesimo, l'impianto continui a ricadere inte-per cento, a condizione che: ramente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante;». 1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicu- 2030, di interventi di rifacimento integrale che comporti- rezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla no un aumento di potenza tale da garantire valori di pro- data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabi- ducibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli anni lite le modalità di attuazione del comma 4, ivi compresi di incentivazione residua dell'impianto esistente; le modalità operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera c) , le modalità di 2) per la realizzazione degli interventi di cui al contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti ri-numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fo- chiedenti, nonché i casi di revoca o decadenza dal benefi-tovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del cio di cui al comma 4, lettera e) . decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con 7. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che cor- presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia, rispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12; adegua, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese 3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di cui al numero 1) devono garantire un incremento della versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambien-producibilità pari almeno al 30 per cento rispetto al valo- tali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito re atteso nel periodo di incentivazione residua; delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'ar- ticolo 5.1 del l'Allegato A alla deliberazione dell'ARE- 4) nel caso di impianti con moduli non collocati a RA 27 dicembre 2023, n. 618/2023/R/com, e successive terra, gli interventi di rifacimento integrale di cui al nu- modifiche e integrazioni , allineandole alle tempistiche di mero 1) devono garantire un incremento della producibi- versamento delle medesime componenti previste per gli lità pari almeno al 30 per cento rispetto al valore atteso esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica. nel periodo di incentivazione residua;L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al nume-(ARERA) con propria deliberazione determina le modali-ro 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui tà con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazio-alla lettera b) , ai meccanismi di supporto di cui agli arti-ne dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale coli 6, 7 e 7 -bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, da ridurre la componente della spesa per gli oneri genera-n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'in-li relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla co-cremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi generazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle di rifacimento di cui al medesimo numero 1); utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative
gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi
e 4) possono partecipare, a valle della procedura di cui e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima
alla lettera b) , ai meccanismi di supporto di cui agli arti- tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del re- coli 6, 7 e 7 -bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, gime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto199, limitatamente alla potenza corrispondente all'in- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifica-
cremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione di rifacimento di cui ai medesimi numeri; delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a -- 36 --
18-4-2026 forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cas- e) le aste hanno luogo con frequenza periodica e possono pre-sa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi vedere meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti auto- rizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata in esercizio; dell'articolo 3 , comma 10, lettera b) , del decreto-legge f) sono previsti sistemi di controllo e regolazione delle proce-29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dure competitive, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi dalla legge 27 novembre 2023, n. 169. di cui all'articolo 3 con la massima efficacia ed efficienza. A tal fine, nei casi di significativa divergenza fra la potenza realizzata e quella obiettivo o di sostanziali variazioni del livello dei costi delle tecnologie riscontrabili sul mercato a fronte delle attività di monitoraggio di cui -- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre all'articolo 48, sono individuati algoritmi e condizioni per la calibra-2023, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre zione delle quote di potenza rese disponibili ad asta e del livello degli 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11: incentivi a base d'asta; le predette variazioni sono approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA; «Art. 12 (Registro delle tecnologie per il fotovoltaico). -- 1. Al g) può essere ridotto il valore minimo di potenza per l'inclu-fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei sione nei meccanismi di asta, tenendo conto delle specifiche caratteristi-di qualità in favore di imprese e utenti finali, L'Agenzia nazionale che delle diverse tipologie di impianto e della progressiva maturazione per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile delle tecnologie, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del siste-(ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono ma di incentivazione, ridurne i costi e stimolare la concorrenza; iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere h) per gli impianti di potenza superiore a una soglia minima, territoriale e qualitativo: fissata in prima applicazione a 10 MW, può essere avviata una fase spe- rimentale nella quale: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unio-ne europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 1) su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per cento; per via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e rilascia parere di idoneità all'accesso agli in- b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli centivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella di autorizzazione unica; almeno pari al 23,5 per cento; 2) agli impianti dotati dell'idoneità per la richiesta di incen- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea tivo, che presentano domanda di accesso ai meccanismi di asta entro tre composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem pro- mesi dal rilascio della predetta autorizzazione, è richiesta esclusivamen-dotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 te l'offerta economica al ribasso, ferma restando la fissazione di termini per cento. per l'entrata in esercizio; 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente i) possono accedere ai meccanismi di cui al presente arti-decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy colo anche gli impianti facenti parte di configurazioni di autoconsumo e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel o comunità energetiche; proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di l) .» inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documenta- Art. 7 (Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti). -- zione da fornire ai fini dell'iscrizione. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elen- decreto, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, co dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata, di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione. di cui all'articolo 5, comma 3, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: 4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei li- a) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) : miti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla- 1) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a finanza pubblica.». bandi o registri, fermo restando quanto previsto al punto 2; -- Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 7 -bis , del citato decreto 2) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimen-legislativo 8 novembre 2021, n. 199: to di tetti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; «Art. 6 (Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso). -- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 3) l'incentivo favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento de-decreto, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologi- gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di accu-ca, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del mulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità b) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) : per l'implementazione dei sistemi di incentivazione di cui all'articolo 5, 1) sono previsti bandi di selezione nei limiti di contingenti comma 2, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri direttivi: di potenza; a) le procedure d'asta al ribasso sono riferite a contingen- 2) sono utilizzati come criteri di priorità dapprima il rispet-ti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di to di requisiti di tutela ambientale e del territorio e poi l'offerta di ridu-interventi. I predetti contingenti possono essere differenziati per zone zione percentuale della tariffa base, al fine di selezionare le iniziative geografiche al fine di favorire le sinergie con lo sviluppo del sistema maggiormente meritorie da un punto di vista dell'impatto sull'ambien-elettrico e l'individuazione delle aree idonee; te, nonché che siano maggiormente virtuose in termini di riduzione dei b) l'incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base costi; dell'asta al ribasso; 3) i bandi hanno luogo con frequenza periodica e prevedo- no meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, c) i contingenti resi disponibili ad asta, nonché gli incentivi e i anche mediante fissazione di termini per l'entrata in esercizio. livelli massima di potenza incentivabile sono stabiliti su base quinquen-nale, al fine di garantire una programmazione che assicuri, congiunta- c) possono essere previsti sistemi di controllo e regolazione mente alle altre misure stabilite in attuazione del presente decreto, il con le modalità di cui all'articolo 6 lettere f) e g) .» raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3; «Art. 7 -bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti d) per gli impianti che accedono ai meccanismi d'asta, l'in- in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). -- centivo è calcolato come la differenza tra la tariffa spettante aggiudicata 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza e il prezzo di mercato dell'energia elettrica; ove tale differenza risul- energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'arti-ti negativa, è prevista la restituzione, anche a conguaglio, dei relativi colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le importi; modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disci- -- 37 --
18-4-2026 plinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla 3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri: da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del siste- a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti ma elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto rinnovabili; riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di de- b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due carbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati normativa vigente; in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h) ; n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodi- c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai se- camente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del guenti elementi: presente comma;
il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera dell'energia elettrica nei mercati a pronti; d) , l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al
prodotto tra: 2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h) ; 1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b) , definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di ener- 3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al gia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo tempi di realizzazione contenuti; di esercizio;la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stes- 4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE so e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di d) .». esercizio;
-- Si riporta il testo dell'Allegato A del decreto legislativo 25 no- 5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze vembre 2024, n. 190 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard. La quan-12 dicembre 2024, come modificato dalla presente legge: tità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti ese- guiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante «Allegato A dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla Interventi in attività libera potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1; Sezione I - Interventi di nuova realizzazioneil lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscri- 1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi zione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia degli obblighi e a: dei diritti di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al sod- integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative per-disfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d) ; tinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con super-obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un ficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato; quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certi- lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: ficata ai sensi di quanto previsto alla lettera e) . Ai fini dell'assolvimento 1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esi-dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegna- stenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori re al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corri- terra diversi dagli edifici; spondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi
della lettera e) ; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW lettera d) . I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiu-di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa; si e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d) , è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi; c -bis ) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi cento; dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibi- h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui lità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritaria-alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da mente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la di potenza: minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la
localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esi-reti e della capacità di stoccaggio elettrico; stenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera, i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assol- esistenti cui sono asserviti; d) , anche tenuto conto del profilo vimento dell'obbligo di cui alla lettera e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che con-contrattuale standard; sentono la continuità dell'attività agricola e pastorale; l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordi- f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con al-nate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del tezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; a 1 metro; m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione tempora-competitive di cui alla lettera h) : nea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate me- 1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza diante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando alcuna distinzione per tecnologia; l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi
sono determinati con orizzonte temporale pluriennale; entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
18-4-2026impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti portano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo
al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono dei lavori pubblici n. 1444 del 1968; collocati;nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che altezza non superiore a 5 metri; venga mantenuta l'integrazione architettonica; i -bis ) impianti idroelettrici con capacità di generazione infe- a -bis ) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, riore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o au-senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luo-torizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie go il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazio-non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumen-ne all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante; to delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici; a -ter ) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esi-
stenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a con- l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas re-dizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a siduati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza operanti in assetto cogenerativo; risultante; m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostitu-asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto zione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione superiore al 20 per cento; e l'acqua calda sanitaria; c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una ridu-nominale utile fino a 200 kW; zione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori; p) unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; d) modifiche, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento, su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esi-lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per stenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'im-la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile pianto esistente. Ai fini della presente lettera: fino a 200 kW;
- nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo im- r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di pianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima cui alle lettere m) , n) , o) , p) , q) , per la climatizzazione e l'acqua calda di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza sanitaria; pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arro-esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifi-tondato per eccesso; che delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, 2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superfi-aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri cie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profon-superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza dità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali; autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corri-MW; spondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con po- 3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima tenza fino a 10 MW; (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo pari al pro-
dotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o au- v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla co-torizzato (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo struzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere. (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore Sezione II - Interventi su impianti esistenti (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1); 1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consi- 4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o au-stenti in: torizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numeromodifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati dei nuovi aerogeneratori (n1) non supera il minore fra n12/3 e n1d1/
o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifaci- (d2-d1), laddove d2 è il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore; mento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione 5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati che: abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aero- generatori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione 5.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qua- 5.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; lora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, 5.3) d2: diametro rotori dei nuovi aerogeneratori; mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la mo- difica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante; 5.4)nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroe-edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incre- lettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella mento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni perimetrale; in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'im-
pianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento; 3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza in- cremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, an- f) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nomi- che qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica nale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non com-edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti
18-4-2026 fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al servanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul lavori pubblici n. 1444 del 1968; mercato.». -- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge f -bis ) sostituzione di impianti solari termici che non incre- 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 mentino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione even- del 29 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 no-tualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione vembre 2023, n. 169: ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla po- tenza risultante dalla sostituzione medesima; «Art. Art. 3 (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle
imprese a forte consumo di energia elettrica). -- 1. Al fine di adeguare g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di h) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua cal-a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al da sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati comma 4 del presente articolo le imprese che, nell'anno precedente alla annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW; presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, i) sostituzione di unità di microcogenerazione di cui all'arti-hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 colo 2, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo n. 20 del 2007; GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'artico- a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazio-lo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio ne di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza 2022/C 80/01; nominale utile fino a 2 MW; b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui
sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C
la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; 80/01;modifiche su impianti di accumulo elettrochimico esisten- c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a)
e b) , hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle ti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elet-agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale tromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 50 per cento, né incrementi delle n. 300 del 27 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di ridu- volumetrie superiori al 30 per cento; zioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o auto-lettere a) ovvero b) , del medesimo decreto. rizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW,Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti
anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istan-di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei za di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un con-manufatti superiore al 10 per cento né un incremento delle volumetrie sumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in superiore al 30 per cento; un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui p) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture in-all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C dispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modifi-80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al cati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere. punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero 2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e mo-un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque dalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associa-autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo zioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II -bis , III e IV alla del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Com-parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo missione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento specifiche in relazione alla potenza.». dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b) , della co- municazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico -- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate 2014, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea. «Art. 29 (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle 3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le Ferrovie dello Stato). -- 1. Il regime tariffario speciale al consumo della imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere società RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente a) , b) e c) , e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficoltà ai della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, 1° gennaio 2015 ai servizi di trasporto ferroviari eserciti sull'infrastrut-recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrut-tura ferroviaria nazionale della società RFI, con esclusione dei servizi di turazione di imprese non finanziarie in difficoltà». L'ammissione al pro-trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per gramma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, com-l'alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata. ma 2, lettera a) , del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito 2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sé sintomo in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta, di uno stato di difficoltà. sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino 4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai fini contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico della determinazione della componente tariffaria compensativa sono di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, calcolati sulla base del numero di treni per chilometro elettrico rilevato n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili: dalla società RFI.con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a) , 3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'ap-nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli plicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'in-dell'impresa; frastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel tra-
con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b) , sporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione
derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'os- dell'impresa;
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con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c) , inadempimento degli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è
nella misura del minor valore: tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi e può beneficiare di 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico de- aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. stinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa; Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbli- 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente ca. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e) , le ammi-degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno nistrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore aggiunto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione lordo dell'impresa; vigente. 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente de- gli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle 10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo definendo: dell'impresa. a) le modalità e i tempi con cui le imprese interessate presen- 5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b) , copra almeno tano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia pro- attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2; dotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento b) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e am-assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine op- bientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, ve-pure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o rifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a) , numeri 1) 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, cu-cui al comma 4, lettera b) , è pari al minor valore tra il 15 per cento della randone l'aggiornamento; componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevo-aggiunto lordo dell'impresa medesima. late, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) ; 6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c) , copra alme- no il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia d) le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impre-prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per sa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine ai commi 1 e 2; oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente de-o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a) , numeri gli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e di cui al comma 4, lettera c) , è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9; valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di ener- f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi gia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima. dei commi 4, 5 e 6; 7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a) , b) e g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per c) , 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/ il controllo ex post ai sensi del punto 413 della comunicazione della MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. Commissione europea 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali age- 8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente volazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo; articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'artico- h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime lo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al di agevolazioni di cui al presente articolo. primo periodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure: 11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi, in-energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal clusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'im- lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizio-porto dell'agevolazione percepita; ni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni. b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elet- trica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con 12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente energia prodotta da fonti che non emettono carbonio; e della sicurezza energetica, alle Camere e all'ARERA una relazione sull'andamento dell'applicazione del regime di agevolazioni di cui al c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro na-dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle zionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 24 dicembre 2012, n. 234. 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per 13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prov-l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione vede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 all'obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni di cui al della Commissione, del 12 marzo 2021. presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commis- 9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accerta- posti a carico della componente degli oneri generali afferenti al sistema re l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa 14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal comma 8, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. lettere a) , b) e c) , collaborando, anche mediante lo scambio di informa- zioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con 15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazio- l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ne delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la piantae alla let-rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e
tera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli dell'11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appar- di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni tenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Au- finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa torità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In caso di medesima.".
18-4-2026 Art. 3. 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, let- tera e -bis ), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non Disposizioni in materia di aliquota IRAP commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10 -bis , si applica l'ali- per le imprese del comparto energetico quota dell'8,5 per cento.
A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui
al comma 1 e 1 -bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di La variazione può essere differenziata per settori di attività e per cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis , del decreto legisla- categorie di soggetti passivi. tivo 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata di due punti 3 -bis . Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli attività economiche individuate dai codici ATECO di cui altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-alla tabella 1 allegata al presente decreto. zano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i 2. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, com- ma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per-quella che si sarebbe determinata applicando le disposi-manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di zioni di cui al comma 1. Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determina- zione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inseri- 3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 mento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito milioni di euro per l'anno 2026 , 545,4 milioni di euro per informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta l'anno 2027 e 74,5 milioni di euro per l'anno 2028 , sono comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.». destinate alla riduzione della componente della spesa per -- Per il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinno-n. 91 si vedano le note all'articolo 2. vabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia -- Per il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023,131 si vedano le note all'articolo 2. prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di
-- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa ten-2004, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novem-sione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, bre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che n. 307: godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con edilizi). -- 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco dellenell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicem-imprese a forte consumo di energia elettrica istituito pres-bre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono so la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 set-ai sensi dell'articolo 3 , comma 10, lettera b) , del decreto-tembre 2005"; legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modifi- b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno
2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono cazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169. sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"; 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, si prov- 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei vede, quanto a 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle mi-non abbiano dettato una diversa disciplina. nori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni 3. Il comma 2 -quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzio-2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, ne del Fondo per interventi strutturali di politica econo-n. 191, e successive modificazioni, è abrogato. mica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'an-29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, no 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. decreto.Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi- -- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 di-nanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica cembre 1997, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicem-economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valu-bre 1997, n. 298: tate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». «Art. 16 (Determinazione dell'imposta). -- 1. L'imposta è de- terminata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 Art. 3 - bis per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. Disposizioni in materia di cooperative elettriche storiche 1 -bis . Nei confronti dei soggetti di cui:all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessio- 1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre narie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, 2023, n. 213, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2025» si applica l'aliquota del 3,80 per cento; sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 2026». c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento.
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250 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 apri- -- Si riporta il testo del comma 258, dell'articolo 1, della legge le 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dalla presente legge: 5 giugno 2020, n. 40. «258 Le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono consi- 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore derate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamen-del presente decreto, con decreto del Ministro dell'am-tazione delle cooperative elettriche (TICOOP), di cui alla deliberazio-ne dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) biente e della sicurezza energetica, di concerto con il Mi-ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come cooperative storiche conces-nistro dell'economia e delle finanze, sono approvate, su sionarie di cui alla parte II del medesimo testo integrato fino alla data di proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 .». requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'acces- Art. 4.so alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28,
comma 2 -bis , del decreto legislativo 8 novembre 2021, Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di n. 199, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui lungo termine della produzione di energia elettrica da al comma 2 -ter dell'articolo 28 del medesimo decreto le-fonti rinnovabili da parte delle imprese gislativo n. 199 del 2021, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza. Con 1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine apposita convenzione, da stipulare tra il GSE e la SACE di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle im-S.p.A., sono stabilite le procedure e le modalità operative prese, ivi comprese le piccole e medie imprese, la bache-per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicura-ca di cui all'articolo 28, comma 1 , del decreto legislativo tive da parte della SACE S.p.A. Alla garanzia di cui al 8 novembre 2021, n. 199 , è adeguata prevedendo apposite presente comma si applica l'articolo 1, comma 880, della sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula legge 30 dicembre 2025, n. 199. di contratti di durata non inferiore a tre anni. La contrat- tazione di cui al primo periodo può avvenire, anche in 5. La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secon-forma aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo do condizioni e modalità stabilite dall'ARERA, servizi dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceo-di aggregazione della domanda di energia elettrica fina-logici. La bacheca di cui al primo periodo promuove, dal lizzati a favorire la contrattazione di lungo termine del-lato dell'offerta, la contrattualizzazione a lungo termine la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da dell'energia elettrica non già oggetto di contrattualizza-parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto zione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la pro-standard, che tengano conto della distribuzione temporale duzione di energia da fonti rinnovabili. dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili 2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori del-di consumo. la bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del 6. Per favorire la massima partecipazione ai meccani-GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla ba-smi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novem-checa medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui bre 2021 n. 199, l'ARERA, nel definire le condizioni e le al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del modalità per lo svolgimento del servizio di aggregazio-ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contrat-ne di cui al comma 5, adotta specifiche linee guida per i ti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del decreto ed a lungo termine della produzione di energia elettrica legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , al netto delle risorse da fonti rinnovabili , promuovendo il coinvolgimento delle utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3. piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresen- 3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operati-tative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di ve di cui al comma 4 e nel rispetto del limite di spesa vulnerabilità economica . di cui all'articolo 28, comma 2 -ter , del decreto legisla-
tivo 8 novembre 2021, n. 199, forme di minimizzazione e 6 -bis . All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del sup- modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono ag-porto della società SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del giunte, in fine, le seguenti parole: «non ché i dati neces-commercio estero, che, per la parte eccedente e solo una sari all'individuazione delle microimprese e delle piccole volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima e medie imprese, come definite ai sensi della raccoman-istanza di cui all'articolo 28, comma 2 -bis , del citato de- dazione 2003/361/CE della Commissione europea, del creto legislativo n. 199 del 2021, è autorizzata a rilascia- 6 maggio 2003». re, a favore dello stesso GSE, garanzie a condizioni di
mercato, per una percentuale massima di copertura non 7. Le società del Gruppo GSE assicurano, anche me-
eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti dall'at- diante appositi protocolli di intesa con le associazioni
tività di cui al presente comma sono assunti dalla SACE territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese,
S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
misura dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vin- attività di formazione e divulgazione nei confronti delle
colo di solidarietà. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, piccole e medie imprese in relazione alla contrattazione
l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE di lungo termine della produzione di energia elettrica da
S.p.A., per l'operatività di cui al presente comma, è pari a fonti rinnovabili. -- 43 --
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- L'ARERA definisce le modalità attra verso cui le 12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati, con priorità imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto contratti di compravendita di energia elettrica da fonti legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dalla società Acqui-rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del rente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazio-
Consiglio, del 5 giugno 2019 , come modificato dall'ar- ne di cui al comma 5 del presente articolo, è corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto, una ticolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 13 giugno 2024. premialità pari al quindici per cento della differenza se positiva tra la media annua ponderata, sulle quantità con- 9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore trattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termi- è localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'am-ne di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per bito del servizio di aggregazione. La premialità è ricono-le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individua- sciuta a valere sugli oneri generali di sistema. re superfici da destinare alla realizzazione di impianti di 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesi- beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto mi Consorzi possono avvalersi del supporto del GSE, per del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con effettuare: il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 1) il censimento della disponibilità di coperture o del Mare, 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009, o dal decreto del Mi-fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestual- nistro dello Sviluppo Economico di concerto con il Mini-mente la destinazione catastale; stro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
la stima del potenziale dell'autoconsumo istanta- 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario
neo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199; ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime 3) l'analisi della composizione dell'aggregato, di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo espresso su base volontaria, dei consumi dei propri con- Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e sorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'ar- della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, ticolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 . pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 10. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2016, o dal decreto del Ministro delle attività produttive 2021, n. 199 , il comma 5 è abrogato. di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Mi- 11. All'articolo 16 -bis del decreto-legge 1° marzo 2022, nistro dello sviluppo economico, di concerto con il Mini-n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 lu- a) al comma 1: glio 2012 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 143al primo periodo, le parole: «i costi residuali alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 .
per l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per l'esercizio e il mantenimento»;
-- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 2) al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dalla presente legge: sono sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «ART. 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica da fon-«prodotta» è sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»; ti rinnovabili a lungo termine). -- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei Mercati Ener- b) al comma 2: getici - GME S.p.A. (di seguito: GME) , al fine di assicurare un avvio 1) al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro sostituite dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»; tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti. La 2) al secondo periodo, le parole: «prevedendo bacheca, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei contratti che profili predefiniti e» sono soppresse; risultano necessari a garantire la massima diffusione degli esiti e il mo- 3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: nitoraggio, anche ai fini della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma 2. «Le quantità di energia assegnate con le procedure con-
- Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei contratti di corsuali di cui al presente comma devono essere equi- lungo termine, della liquidità della domanda e dell'offerta, nonché di valenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui specifici rapporti di monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della al comma 1 e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in transizione ecologica può fornire indirizzi al GME stesso, affinché sia esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione vo- lontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinno-devono es sere non inferiori al prezzo di esercizio più alto vabili. La disciplina della piattaforma di mercato è approvata con decre-determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»; to del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 4) il quarto periodo è sostituito con il seguente: 2 -bis . Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attra-«Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di verso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza ener-oneri generali di sistema.». getica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
18-4-2026 stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume, 1 -bis . Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quan- nei limiti di cui al comma 2 -ter , il ruolo di garante di ultima istanza to compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza garanzia di per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi in- dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e cre- cluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla ditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c) , e le percentuali garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al mede- simo comma 2 -ter . I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contra- di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d) , sono riferiti enti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei credi- misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi ti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che è e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il corrispettivo a operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono al primo periodo. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A. nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; a tale fine, il 1 -ter . Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente artico-GSE e l'ARERA svolgono le attività di cui al presente comma con le ri- lo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società 2 -ter . Agli oneri derivanti dal comma 2 -bis , nel limite di 45 mi- residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fisca-lioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede li, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'al-n. 47, destinati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. legato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condi-proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto zione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Mini- il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, median-stero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Diparti- te l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente mento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi nei decreti di riparto da emanare rispettivamente entro il 31 maggio di dell'articolo 11, comma 1, lettera b) , della legge 27 luglio 2000, n. 212. ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del com- 2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1 -bis sono rilasciate alle se-ma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. guenti condizioni: 3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello sviluppo economi- a) la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2022, per finan-co 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ziamenti di durata non superiore a 6 anni ovvero al maggior termine di italiana n. 186 del 9 agosto 2019, è abrogato. durata previsto dalla lettera a -bis ), con la possibilità per le imprese di 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre- avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi; sente decreto, la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - Consip a -bis ) previa notifica e autorizzazione della Commissione S.p.A. (di seguito: Consip) definisce, con il supporto del GSE, uno o europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1 -più strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla bis .1 del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per la compra- i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti vendita di energia elettrica di lungo termine. L'utilizzo degli strumenti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1 -bis .1 del presente decreto, di gara di cui al primo periodo si aggiunge alle procedure di acquisto possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della pub- presente lettera a -bis ). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per blica amministrazione, al fine di consentire a quest'ultima di acquistare il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del prevalentemente energia da fonti rinnovabili. presente decreto e la durata effettiva delle garanzie medesime saranno 5. (abrogato) . determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione eu- ropea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 5 -bis . I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.» sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.; -- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientra-n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, con- va nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento vertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regola- «Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle mento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) imprese). -- 1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle ban- risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema banca-che e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. rio, come rilevabili dal soggetto finanziatore; concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in conformità alla normativa b -bis ) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle con- dizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzio- netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non ni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indi- del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di spensabile per la definizione di "impresa in difficoltà", sono compresi 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigi- di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della bili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'ar- Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autono- ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per mi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazio- somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, ni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamen- comma 3 -bis , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, te utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché richiamate al citato articolo 9, comma 3 -ter , lettera b) , ultimo periodo, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita legislativo 29 marzo 2004, n. 102. piattaforma elettronica; -- 45 --
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l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore negoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria
purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in al maggiore tra i seguenti elementi: misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento og- 1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al getto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanzia- 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al mento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria n -bis ) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo attestato dal rappresentante legale dell'impresa; emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra ga-della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla rante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impos-copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti sibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale quote percentuali: dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle 1) 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 di- 2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superio-cembre 2000, n. 445. re a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti 3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito in-in Italia; dicato dal comma 2, lettera c) , si fa riferimento al valore del fatturato in 3) 70 per cento per le imprese col valore del fatturato supe-Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa riore a 5 miliardi di euro; ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale della garanzia sono le seguenti: valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono cor- cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di risposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano bene-durante il quarto, quinto e sesto anno; ficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e me-importi di detti finanziamenti si cumulano. die imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo 4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indi-anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; cata dal comma 2, lettera d) , si fa riferimento al valore su base consoli- data del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e con- beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a co-forme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai municare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al fini della migliore mitigazione del rischio; comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa ammortamento progressivo del finanziamento. successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito; 5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1 -bis è accordata di diritto la garanzia dello h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei co- Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata sti e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere in- da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è espli-feriore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti cita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno ugua- anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività le alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e inter-prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante nazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto all'impresa; del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle ga-che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte ranzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi presente articolo. 4 la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'annoQualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o 6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in fa-riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'im- vore di imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore pegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal richiesta; bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente spe-gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; cificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del ri-quanto previsto dal comma 9: lascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destina-finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono to a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa benefi-del finanziamento e della garanzia; 7 ciaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare leil soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamen-produzioni, ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere
destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di ri- to assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
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Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato 14 -bis . Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese
superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 30 giugno 2022, concede del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione as- garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia sunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'im- internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbli- presa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e gazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia profili in Italia: attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi a) contributo allo sviluppo tecnologico; del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 14 -ter . Fermo restando quanto previsto dal comma 14 -bis , qua-
lora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano strategica. a mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del valore 8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le dell'emissione per l'intera durata della stessa. percentuali di cui al comma 2, lettera d) , fino al limite di percentuale 14 -quater . Alle garanzie di cui ai commi 14 -bis e 14 -ter si appli-immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al cano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa benefi-11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b) , nel caso di emissioni ciaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni al comma 7. finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'eser- 9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a cizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni pre-bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. visti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodica-Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari mente al Ministero dell'economia e delle finanze. o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisceCon decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pos- un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza
sono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed even- e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, tuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle cui ai commi da 1 a 9. condizioni previsti.In caso di modifiche della Comunicazione della Commis- 14 -quinquies . Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti sione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per dalle garanzie disciplinate dai commi 14 -bis e 14 -ter è accordata di di-le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer- ritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui genza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello svilup- al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro po economico. onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesi-
me garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero 12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazio-dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della ne della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, funzionamento dell'Unione Europea. alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti 13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia essere concessa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, la e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa de-gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine positi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022 derivanti da dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indi-garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli rizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo. di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri sog- getti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in 14 -sexies . Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14 -bis e 14 -Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emer-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente co-genza epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalità tali dice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b) , nel caso di emis-da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi sione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, di copertura di cui al comma 2, lettera d) , è subordinato alla decisione incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitiga-il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria zione del rischio. trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in 14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'econo-Italia: mia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sen- si dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, a) contributo allo sviluppo tecnologico; comma 14 -bis , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dota- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; zione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo one- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; re, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro; importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ar- ticolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione strategica. del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria 14 -septies . Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e) , al netto dei costi di gestione articolo e all'articolo 1 -bis .1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle im-sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo prese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio. dell'energia.".
18-4-2026 -- Si riporta il testo dell'articolo 16 -bis del decreto-legge 1° marzo -- Si riporta il testo del comma 880, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2022, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 01 marzo 2022, 30 dicembre 2025: convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dalla presente legge: «880 Al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'anda- «Art. 16 -bis (Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garan- mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti zie comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza finali). -- 1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazio-almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con ne di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel merca-il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispen- to elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato sabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il GSE, attra-profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante verso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplina-alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della per- te con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indi- da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della spensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica isti- GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono tuiti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere indivi- prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve duati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi per l'esercizio disposizioni di cui al presente comma.». e il mantenimento degli impianti nel corso dei contratti per differenze. -- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata pluriennale e 2025, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile immessa in rete d a 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contrat-come modificato dalla presente legge: ti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli «Art. 3 (Misure di riduzione del costo dell'energia per le im- impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzio-prese). -- 1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di ne storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'am-euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel biente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei 13 marzo 2013, n. 30. volumi prodotti nel corso della durata contrattuale.
- Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corri- 2. In modo coordinato con lo svolgimento delle procedure con-spondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle corsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2024, di cui all'arti- lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali colo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territo-attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo arti- rio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma colo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal definitivamente acquisita all'erario. regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente 3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte ob-comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, bligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione disciplinate da regole tecniche del GSE, assegnando l'energia attraverso energetica nel settore industriale. la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differen- ze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di 4. All'articolo 51, comma 1 -quater , del decreto-legge 24 febbra-prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si io 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle n. 41, dopo le parole «individuati con le modalità di cui all'articolo 58, procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Le quanti-comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,» sono tà di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente inserite le seguenti: «di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le pro-ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile supe-cedure di cui al comma 1, e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in riore a 16,5 kW». esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con non inferiori al prezzo di esercizio più alto determinato in esito alle la medesima deliberazione di cui al predetto comma 1, è data attuazione procedure di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per ga-alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per rantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della un semestre la parte della componente della spesa per gli oneri gene-domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Gli eventuali proventi rali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati (ASOS) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in alla riduzione degli oneri generali di sistema . I volumi oggetto delle bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limi-richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese te delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertu-assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza ra, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ambientali, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della comma 1. presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attin- ge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli 6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del imprese, sono trasferiti dal registro delle imprese al sistema informati-sistema di garanzia. vo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa i dati relativi ai 3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, codici ATECO delle imprese nonché i dati necessari all'individuazione da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite ai legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea,
del 6 maggio 2003 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, a) ; comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA utilizza tali sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficia-informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'ener- no di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo gia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse ca- termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei mec-tegorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'ambiente canismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e e della sicurezza energetica sugli esiti del monitoraggio.». 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul -- La Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Con- posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato artico-siglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno lo 15 -bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione).
18-4-2026 elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione del ciclo produttivo; istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel; c) il GSE effettua una stima del costo del mec- canismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di c) ; ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al se- d) ; condo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possi- bilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa Art. 5. di cui alla lettera d) , il numero delle ore equivalenti su
base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in ridu- Misure per la riduzione degli oneri generalizione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti di sistema derivanti dalle bioenergie gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti 1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 di cembre 2023, i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione tra ti-n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbra-pologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni: io 2024, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la riduzione, per ciascun impianto di pro- a) il comma 1 è abrogato; duzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce; b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comun- 2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramen-que non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle to, si applica prioritariamente agli impianti di produzio-seguenti: « sino al 31 marzo 2026»; ne non asserviti a un processo produttivo; in subordine,
agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: a partire da quelli non asserviti a un processo produtti- «2 -bis . Entro novanta giorni dalla data di entrata vo, agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come in vigore della presente disposizione, l'Autorità di rego-definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v) , del decreto lazione per energia, reti e ambiente aggiorna il mecca-del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, nismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei 2016 ; seguenti principi e criteri: 3) la riduzione si applica a decorrere dalla a ) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti data di scadenza del meccanismo di incentivazione even-per un numero massimo di ore equivalenti su base se-tualmente in essere; mestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo
- il tendenziale di spesa per gli impianti a bioli-conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e quidi, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante delle esigenze di continuità di produzione degli impianti dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 700 milioni connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoprodu- di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri derivanti zione. In particolare, nel caso di impianti di produzione dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.». riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera c) , a partire dal numero di 2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: nel caso degli altri impianti di produzione, il numero mas- a ) al comma 8, le parole: «31 dicembre 2027» sono simo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»; GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto b ) dopo il comma 8 è inserito il seguente: delle condizioni di cui alla lettera c) , a partire dalle ore «8 -bis . Entro novanta giorni dalla data di entrata individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare in vigore della presente disposizione, l'Autorità di rego-il contributo di questi impianti alla flessibilità del sistema lazione per energia, reti e ambiente aggiorna il mecca-e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli nismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di
tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di ac-
seguenti principi e criteri: censione e spegnimento e della quota massima di utilizzo
di tali combustibili prevista dalla normativa vigente; a ) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un
- per le finalità di cui alla lettera a) , un im- numero massimo di ore equivalenti su base semestra- le, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto pianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici , nell'ambito di delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle
esigenze di continuità di produzione degli impianti con-un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un si- stema semplice di produzione e consumo, o termici per la nessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzio-
ne. In particolare, nel caso di impianti di produzione cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimen-
asserviti a un processo produttivo, il numero massimo to produttivo gestito da un cliente finale eventualmente
di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto -- 49 --
18-4-2026
delle condizioni di cui alla lettera c) , a partire dal nu- sta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la permanenza nel meccani-mero di ore di funzionamento del medesimo processo
smo di cui al comma 8 o l'accesso al medesimo sono con-produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, sentiti, con effetti non oltre il 31 dicembre 2030, al fine il numero massimo di ore equivalenti su base semestra- di garantire la progressiva riconversione degli impianti le è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di a biometano ; spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera
- , a partire dalle ore individuate dalla società Terna e) i prezzi minimi garantiti possono trovare ap-Spa al fine di assicurare il contributo alla flessibilità plicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza infe-di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo riore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili a biometano e nel caso di impianti a biogas che hanno di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimen- realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto to e della quota massima di utilizzo di tali combustibili del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica prevista dalla normativa vigente ; 13 marzo 2024, n. 99, di cui al comunicato pubblicato
- per le finalità di cui alla lettera a) , un im- nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024 ; pianto asservito a un processo produttivo è un impianto f) i prezzi minimi garantiti possono trovare direttamente collegato, in termini elettrici , nell'ambito di applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un si- degli impianti a biogas e biomasse per i quali la data di stema semplice di produzione e consumo, o termici per la scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentiva-cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimen- zione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso to produttivo gestito da un cliente finale eventualmente al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le al 2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o prima della rinuncia; termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione g ) il tendenziale di spesa per gli impianti a bio-del ciclo produttivo; gas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante c) il GSE effettua una stima del costo del mec- dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 160 milioni canismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5 milioni di euro per secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, a di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la pos- 413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di sibilità del mancato perseguimento del tendenziale di euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascu-spesa di cui alle lettere g) , h) ed i) , il numero delle ore no degli anni dal 2031 al 2037 ; equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ri- h ) il tendenziale di spesa per gli impianti a bio-definito in riduzione del medesimo numero di ore equi- massa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante valenti per tutti gli impianti di produzione per i quali dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 582,4 milio-sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva ni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti la distinzione tra tipologie di impianti nel rispetto delle al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni di euro seguenti condizioni: per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1) la riduzione, per ciascun impianto di pro- a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3 milioni duzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la di euro per l'anno 2030 ; previsione del GSE si riferisce; i) il tendenziale di spesa per gli impianti a bio- 2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramen- gas e biomasse di cui alla lettera f) è pari a 125 milioni to, si applica prioritariamente agli impianti di produzio- di euro per l'anno 2031, 108 milioni di euro per ciascuno ne non asserviti a un processo produttivo; in subordine, degli anni 2032-2033, 106 milioni di euro per ciascuno agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a degli anni 2034-2035, 46 milioni di euro per l'anno 2036 partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, e 32 milioni di euro per l'anno 2037.». agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, com-
ma 1, lettera v) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta -- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016; 9 dicembre 2023, n. 181, come modificato dalla presente legge: 3) per gli impianti che hanno rinunciato agli «Art. 5 (Misure per il contributo alla flessibilità del sistema incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si applica a elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili). -- 1. (abrogato) decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2026 , agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispet-dei prezzi minimi garantiti; tino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto d) per gli impianti alimentati da biogas di po- legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legisla-tenza superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi tivo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in minimi garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari scaduti o in scadenza che non abbiano presentato richie- all'attuazione del primo periodo. -- 50 --
18-4-2026 2 -bis . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del- tivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli
la presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2029 per aderire al regime di
ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:
intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei se- a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei rica-guenti principi e criteri: vi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente a ) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero dell'impianto; massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipolo-
gie di impianti, tenendo conto di esigenze di copertura della domanda b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, attesa, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connes- sono differenziati in base alla potenza dell'impianto; si ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integra-GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condi- zioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di zioni di cui alla lettera c) , a partire dal numero di ore di funzionamen- costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva to del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto energetico delle stesse.71 72 76 delle condizioni di cui alla lettera c) , a partire dalle ore individuate dal- 8 -bis . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del-la società Terna Spa al fine di assicurare il contributo alla flessibilità la presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di intercorre tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spe- seguenti principi e criteri: gnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista
dalla normativa vigente; a ) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un nume-
ro massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra ti- b ) per le finalità di cui alla lettera a) , un impianto asservito a pologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli im-elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'am-pianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In bito di un sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua delle condizioni di cui alla lettera c) , a partire dal numero di ore di produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo pro-funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri duttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo; semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa c ) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c) , a partire dalle ore metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare il contributo previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'even-del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera tuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi d) , il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per combustibili prevista dalla normativa vigente; tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi b ) per le finalità di cui alla lettera a) , un impianto asservito a minimi garantiti, fatta salva la distinzionetra tipologie di impianti nel un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini rispetto delle seguenti condizioni: elettrici, nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'am- 1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, tro-bito di un sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la va applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo riferisce; gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che
rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua 2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo pro-prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo duttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produt-un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo; tivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, c ) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come definiti dall'ar-la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire ticolo 2, comma 1, lettera v) , del decreto del Ministro dello sviluppo dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la pos-del 29 giugno 2016; sibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alle 3) la riduzione si applica a decorrere dalla data di scaden-lettere g) , h) ed i) , il numero delle ore equivalenti su base semestrale di za del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere; cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore d ) il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a valere equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono ricono-
sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del mec- sciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione tra tipologie di canismo è pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli impianti nel rispetto delle seguenti condizioni: oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 1) ì la riduzione, per ciascun impianto di produzione, tro-milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per l'anno 2029, va applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si 100 milioni di euro per l'anno 2030. riferisce;
l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica
prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo -- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produt-3 marzo 2011, n. 28, come modificato dalla presente legge: tivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, «Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). -- Omissis . agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, 8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016; presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e am-
biente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni 3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai
sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data di dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la
scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini dell'ac-produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla
cesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti; data di entrata in vigore della presente disposizione, i cui regimi incen-
18-4-2026 d ) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i medesimi (Testo rilevante ai fini del SEE.) è pubblicato nella GUUE del 21 di-
impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano presen- cembre 2018, L 328.
tato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la permanenza nel meccanismo di cui al Art. 5 - ter comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti, con effetti non oltre
il 31 dicembre 2030, al fine di garantire la progressiva riconversione Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo degli impianti a biometano; 8 novembre 2021, n. 199 e ) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione ol-
tre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di 1. All'articolo 31, comma 1, lettera b) , del decreto legi-impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono slativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «perso-stati riconvertiti a biometano e nel caso di impianti a biogas che han- ne fisiche» sono inserite le seguenti: «, anche nell'ambito no realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del Ministro del loro condominio». dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n. 99, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024;
f ) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre -- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del citato decreto il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e biomas- legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dalla presente se per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo legge: di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al «Art. 31 (Comunità energetiche rinnovabili) . -- 1. I clienti fina-meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al 2030. Per tali li, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comu-impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi minimi garantiti termina nità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti: alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazio-
ne in essere prima della rinuncia; a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire be- nefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci g ) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del mec- realizzare profitti finanziari; canismo è pari a 160 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli
oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5 milioni di euro b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci per l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 413,5 milio- o membri possono essere persone fisiche , anche nell'ambito del loro ni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a condominio , PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, 50,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037; aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, con- h ) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a va- sorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, lere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché meccanismo è pari a 582,4 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compre- le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazio-si gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni ni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai di euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno 2028, a sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3 milioni di euro per
l'anno 2030; c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla co- munità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale i ) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e biomasse e industriale principale; di cui alla lettera f) è pari a 125 milioni di euro per l'anno 2031, 108
milioni di euro per ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni di euro d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è per ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni di euro per l'anno 2036 aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di control-e 32 milioni di euro per l'anno 2037. lo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, 9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con- lettera a) certo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da 2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 opera-fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie no nel rispetto delle seguenti condizioni: avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con media ed alta entalpia.». le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) , punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile Art. 5 - bis degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità; Misure in materia di phase-out dal carbone b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'au- toconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri 1. Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operatività del- della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c) , mentre l'ener-le centrali a carbone in esercizio per la produzione di gia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, diret-energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, tamente o mediante aggregazione; del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento euro- c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione peo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, la dispo- per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoc-sizione di cui al primo periodo del presente comma è caggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche oggetto della relazione intermedia nazionale integrata dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connes-sull'energia e il clima di cui all'articolo 17 del medesi- sione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui mo regolamento. all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera
- , secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data -- Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità; le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
18-4-2026 atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a) , la combinato a gas efficiente per gli adempimenti connes-comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili fi-nalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi si alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire tale rimborso viene coperto ai sensi del comma 2, ulti-servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il mo periodo. ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.». 4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita Art. 6. riferite agli impianti termoelettrici interessati dai mede- Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas simi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produtto-naturale prelevato ai fini della produzione di energia re è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati di
elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità eventuali sanzioni irrogate dalla medesima Autorità ai
dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al com- 1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mer- ma 1, definisce le modalità ed i criteri per le procedure cati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il di verifica di cui al primo periodo del presente comma trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comun-dei costi variabili delle fonti rinnovabili non program- que conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo mabili, l'Autorità di regolazione per energia , reti e am- periodo. biente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 5. L'Autorità di regolazione per energia , reti e ambiente del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE adegua le condizioni economiche previste nella disciplina n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del mercato della capacità , di cui al decreto legislativo del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti la valutazione delle condotte di trattenimento economi- derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente co di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, articolo. prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi oppor- 6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 tunità stimabili al momento della negoziazione sono gli è subordinata alla preventiva autorizzazione della unici legittimi motivi economici per offrire ad un prez- Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, pa- zo superiore al costo marginale della capacità di genera- ragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione zione, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida europea.
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 6 -bis . All'articolo 23 del decreto legislativo fra i regolatori nazionali dell'energia del 18 dicembre 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti 2024. modificazioni: 2. L'Autorità di regolazione per energia , reti e am- a ) al comma 3, le parole: «fatto salvo quanto pre-biente (ARERA), con uno o più provvedimenti, defini- visto dal comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «fatto sce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, lettera i -bis )»; 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di tra- b ) al comma 7: sporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti 1) alla lettera i) , la parola: «incoraggiare» è so-tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas stituita dalla seguente: «incentivare»; naturale a copertura di oneri di carattere generale del 2) dopo la lettera i) è inserita la seguente: sistema del gas applicati ai prelievi di gas naturale per «i -bis ) incentivare il riequilibrio modale dal la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulte-
trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferro-riori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla
viario, ivi comprese le misure previste dall'articolo 1, deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020,
commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di
e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito
di Stato». derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di ener- gia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA , che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di -- Il regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la n. 96/2020/R/eel. trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso Testo rilevante ai fini del SEE è pubblicato nella GUUE dell'8 novembre 2011, L 3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARE-326. RA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso -- La legge 14 novembre 1995, n. 481, è pubblicata nella Gazzetta ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas natu-Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995. rale per la produzione di energia elettrica immessa in -- Il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, è pubblicato rete, di un importo definito dalla medesima Autorità, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004. con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefini- -- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Trattato ti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori 25/03/1957, è pubblicato nella GUUE 9 maggio 2008, n. C 115. italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli -- Per il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo 2020, n. 47 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. -- 53 --
18-4-2026 d -ter ) "gestori del sistema di distribuzione": Art. 7. i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi Misure urgenti per la connessione alla rete dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, degli impianti alimentati a fonti rinnovabili n. 79;»; a -bis ) all'articolo 8, dopo il comma 12 -bis è inserito 1. La società Terna s.p.a., nel portale di cui all'artico- il seguente: lo 9, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge «12 -ter . Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis , il 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacità massima ad- soggetto proponente presenta la PAS entro il termine dizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, che può di acquisizione della valutazione di incidenza prevista essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Pre-trasmissione nazionale, determinata dalla società medesi- sidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del ma sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. La titolo edilizio»; medesima società Terna s.p.a. provvede ad aggiornare tri- a -ter ) all'articolo 10, comma 3: mestralmente la capacità massima addizionale determina- ta ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi 1) dopo il secondo periodo è inserito il seguen-rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di te: «Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12 -generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale impianti. prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione concessione medesima»; per energia , reti e ambiente (ARERA), stabilisce i cri- teri, anche funzionali, e le modalità operative a cui la 2) al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al se-società Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle condo periodo» sono inserite le seguenti: «o l'istanza di attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazio-l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al nale integrato per l'energia e il clima, nonché con quelli terzo periodo»; di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto 3) al quarto periodo, le parole: «Per il periodo di dell'obiettivo generale di massimizzazione della compe-durata della PAS o del procedimento autorizzatorio uni-titività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto co» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'acquisizione legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzato-delle attività di cui al comma 1, la società Terna s.p.a. rio unico»; tiene altresì conto delle previsioni sulla capacità degli b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di pro- «Articolo 10 -bis (Disciplina delle soluzioni di pria competenza. connessione alla rete elettrica). -- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di- 3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed sono apportate le seguenti modificazioni:
economiche nonché le modalità procedurali per le con- a) all'articolo 4, comma 1: nessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinno- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: vabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per « a) "intervento": le attività di costruzione ed eser-quelli off shore, prevedendo: cizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, a) che il gestore del sistema di trasmissione B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e nazionale: alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le 1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di attività di sviluppo e potenziamento della rete di tra-connessione che afferiscono a un punto di connessione smissione nazionale di cui all'articolo 10 -bis , commi anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate medesimo punto; autonomamente» ;
- allochi la capacità di rete disponibile e ri- 2) dopo la lettera d) , sono inserite le seguenti: lasci le relative soluzioni di connessione tramite procedu- «d -bis ) "gestore del sistema di trasmissione na-re trasparenti e non discriminatorie; zionale": il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1 -ter , comma 1, del decreto-legge 3) assegni definitivamente la capacità di rete 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presi- delle procedure di cui al numero 2) e che siano in posses- dente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubbli- so del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'auto- cato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004; rizzazione unica ai sensi dell'articolo 9; -- 54 --
18-4-2026 cumulo che abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione 4) pianifichi soluzioni di connessione tenen- do conto della massima capacità per porzione di rete non- dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento
ché di un obiettivo generale di rafforzamento della com- di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo petitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti legislativo n. 199 del 2021; medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibili- b) che i gestori del sistema di distribuzione: tà ambientale completi del progetto tecnico della soluzio- 1) possano rilasciare, tramite procedure tra- ne di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmis-sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di sione nazionale. connessione anche in eccesso alla capacità massima ac- 5. Anche nel caso in cui le soluzioni di connes-coglibile nel medesimo punto; sione non perdono efficacia per effetto del comma 3 , il 2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna de-connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione finitivamente la capacità di rete esclusivamente per pro-a impianti che entrino in esercizio prima della realizza- getti abilitati o autorizzati. zione degli interventi eventualmente necessari sulle reti 6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di con-di alta e altissima tensione; nessione ai sensi del comma 1, lettera a) , numero 2), la c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l'otteni-legge 14 novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione mento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese della capacità della rete, anche mediante misure deca- quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pub-denziali delle soluzioni di connessione in caso di esito blicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano già negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di state presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del pre- autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambien-sente articolo. tale, relativi a interventi interessati dalla perdita di effica- 1 -bis . I numeri 2) e 3) della lettera a) del com- cia ai sensi del comma 3 e già in corso alla data di pubbli-ma 1 non si applicano nel caso di richieste di connes- cazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono sione relative alla realizzazione di impianti di distribu- a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del zione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero soggetto proponente, della documentazione relativa alla all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di numero 2) della lettera a) del medesimo comma 1. Nei distribuzione. casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attività istruttorie già compiute in relazione agli aspetti non ri- 2. Nelle more della pubblicazione dei provvedi- guardanti la soluzione di connessione. Nell'adozione dei menti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il ge- provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura che store del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del le procedure di cui al medesimo comma si svolgano se-sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di condo una cadenza idonea a consentire una tempestiva connessione che afferiscono a un determinato punto di acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini connessione alla rete in eccesso alla capacità massima ac- di cui al secondo periodo del presente comma. coglibile nel medesimo punto di connessione.
- Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS 3. A far data dalla pubblicazione dei provvedi-o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli menti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdo-8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della no efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a) , di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da numero 2), del presente articolo. Nei casi di cui ai commi fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o 12 e 12 -bis dell'articolo 8, il soggetto proponente, entro non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore il medesimo termine di cui al primo periodo del presen-del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il te comma, presenta istanza di avvio della valutazione di diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedu-incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regola-re di cui al comma 1, lettera a) , numero 2). Il gestore del mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo alle autorità competenti interessati la perdita di efficacia edilizio. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi ai sensi del primo periodo. Con i medesimi provvedimen-dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai ti adottati ai sensi del comma 1, l'ARERA stabilisce altre-sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di sì le modalità di restituzione ovvero di rimodulazione dei connessione perdono efficacia. Ai fini di cui al l'artico-corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari lo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai dell'intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio sensi del primo periodo del presente comma. della soluzione di connessione. 4. Il gestore del sistema di trasmissione naziona- le, nell'ambito delle proprie attività di pianificazione ter- 8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della ritoriale e delle procedure di cui al comma 1, lettera a) , rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per tiene conto delle soluzioni di connessione relative a pro- quelli off-shore, sono autorizzati, su istanza del gestore getti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di ac- -- 55 --
18-4-2026 del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'arti- 11. Il gestore del sistema di trasmissione naziona- colo 1 -sexies , commi 1, 2, 3, 4, 4 -bis , 4 -bis .1 e 4 -bis .2, le allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiara- del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con zione attestante la legittima disponibilità della superficie
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290 , fatto su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell'acquisizione salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo . della legittima disponibilità della superficie ai sensi del Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in primo periodo non trovano applicazione le procedure aree idonee ai sensi dell'articolo 11 -bis o in zone di acce- previste dal testo unico delle disposizioni legislative e lerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti regolamentari in materia di espropriazione per pubblica di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposi- utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica zioni di cui all'articolo 11 -quater o di cui all'articolo 12, 8 giugno 2001, n. 327.»; comma 10. c ) all'articolo 11 -quater : 9. Il comma 8 non si applica qualora gli interven- 1) al comma 2, dopo le parole: «rete di trasmis-ti di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione sione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle reti nazionale siano già validati dal gestore del sistema di tra- di distribuzione»; smissione nazionale e ricompresi in progetti di impian- 2) al comma 3, primo periodo, le parole: «Il com-ti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui ma 1 si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Alla re-procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avvia- alizzazione dell'intervento si applica il comma 1» e sono te alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indipendentemen-dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al pri- te dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrut-mo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti ture indispensabili»; proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di c -bis ) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «ivi sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione na- incluse le informazioni relative alla» sono inserite le se-zionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete guenti: «scadenza e alla»; di trasmissione nazionale di presentare istanza di autoriz- c -ter ) all'articolo 14: zazione ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo . 1) al comma 7, lettera b) , le parole: «, nei casi di 10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1 -sexies , cui all'articolo 9, comma 14,» sono soppresse; commi 4 -sexies , 4 -septies , 4 -octies , 4 -decies , 4 -undecies ,
dopo il comma 7 è inserito il seguente: 4 -duodecies e 4 -terdecies , del decreto-legge n. 239 del
2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione «7 -bis . Ai fini del computo dei termini di cui nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di tra- agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e smissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabi- 10 -bis , comma 7, primo e secondo periodo, si considera li o a impianti di accumulo consistenti: la data posteriore tra quella di accettazione della so-nell'adeguamento o nell'ampliamento di sta- luzione di connessione ai sensi dell'articolo 10 -bis e
zioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai quella di rilascio della concessione di cui al medesimo sensi della parte seconda o terza del codice dei beni cultu- articolo 10»;
rali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gen- d) all'allegato A, sezioni I, punto 1, lettera v) , e II, naio 2004, n. 42, nonché di vincoli ambientali, geologici punto 1, lettera p) , le parole da «, comprensive» fino alla ovvero idrogeologici; fine della lettera sono soppresse; b) nella realizzazione di stazioni elettriche che e) all'allegato B, sezioni I, punto 1, lettera cc) , e II, insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche par- punto 1, lettera n) , le parole da «, comprensive» fino alla zialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte fine della lettera sono soppresse; seconda o terza del codice di cui al decreto legislativo f) all'allegato C, sezioni I, punto 1, lettere v) e z) , e n. 42 del 2004 nonché di vincoli ambientali, geologici ov- II, punto 1, lettere u) e v) , le parole da «, comprensive» vero idrogeologici; fino alla fine della lettera sono soppresse. c) nella realizzazione di raccordi alla rete di 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessi- stri, da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, sono va non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici determinati gli indirizzi in materia di sviluppo territoriale, chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di industriale e di tutela energetica di famiglie e imprese a vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice di cui devono orientarsi le autorità competenti nelle deter-cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli minazioni di indirizzo e di valutazione in merito allo svi-ambientali, geologici ovvero idrogeologici; luppo delle infrastrutture energetiche. d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per non più di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile -- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto-legge 9 di-dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, cembre 2023, n. 181: insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte se- «Art. 9 (Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica) . -- 1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture conda o terza del codice di cui al decreto legislativo n. 42 della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo del 2004 nonché di vincoli ambientali, geologici ovvero sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e idrogeologici. dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di -- 56 --
18-4-2026 entrata in vigore del presente decreto, la società Terna Spa, in qualità di primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14 -bis della legge 7 agosto gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale: 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:
fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, non-l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata ché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di positivamente e senza condizioni; produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di
energia e degli impianti di consumo; b) fuori dai casi di cui all'articolo 14 -bis , comma 5, della leg- ge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle deter-relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti minazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14 -ter , del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telema-2050, predisposte dalla società Terna Spa medesima. tica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle 2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza ener- dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della deter-getica, il Ministero della cultura, l'Autorità di regolazione per energia, minazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. reti e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di Trento 8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si in-e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo tende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo. diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente moti- 3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 vato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-sono affidati alla società Terna Spa. territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'ammini- 4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del pre- strazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a sente decreto, l'ARERA, su proposta della società Terna Spa, disciplina rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di co- dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richie-pertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del com- sta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichia-ma 3. L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del razione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del testo unico portale da parte dei soggetti di cui al comma 2. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta- 5. Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti zione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, sen- da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, za limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b) , il Presidente della re-Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché gione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determi-per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione nazione motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il termine dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9. di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o 6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari mediante un commissario ad acta. Dall'attuazione del presente comma delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, 9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto inte-la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al ressato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni vigore del presente decreto. prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del proget- 9 -bis . Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per to definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'am-infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e ministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori l'assenza di contrasto con quelli adottati nonché la conformità delle della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, an-opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi vigenti e, che le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagne- nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione tismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elet- nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque trici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di connessione sono individuate dal gestore della rete elettrica di tra-delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei smissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo casi in cui la DIL è corredata di una dichiarazione sostitutiva certifi- della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del cata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le tecnica minima generale per la connessione. infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti 9 -ter . In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sen-o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la docu- si del comma 9 -bis , le procedure di valutazione di impatto ambientale mentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relati-2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del ve opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa regionale. alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, 9 -quater . In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patri- comma 9 -bis , l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della monio archeologico. rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione,Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione co-
culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra stituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9 -bis in conformità al progetto approvato, comprende la di-l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'eserci- chiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, zio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conforme- vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla mente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del
18-4-2026 -- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 8 no-al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto vembre 2021, n. 199: di variante urbanistica. «Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e model-
li unici) . -- 1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinno- 9 -quater .1 Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica vabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione 8 novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER", fornisce, ai di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanzia-per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 mento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER è interoperabile con gli Componente 2, Investimento 2.1 'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1 -sexies , commi fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o 4 -sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, comunale. con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in moda-non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, pae-lità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. saggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri. 3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della si- 9 -quinquies . All'articolo 47, comma 1 -bis , del decreto-legge curezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 apri-all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati le 2023, n. 41, dopo le parole: «e fino al 30 giugno 2024» sono inserite i modelli unici per la presentazione: le seguenti: «ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplifi-proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento». cata di cui all'articolo 8; 9 -sexies . All'articolo 47, comma 11 -bis , alinea, del decreto-leg- b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9. ge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «20 MW e 10 MW» sono sostituite dalle soggetto proponente mediante la piattaforma SUER. seguenti: «25 MW e 12 MW».
Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more 9 -septies . Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono appor-dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, tate le seguenti modificazioni: delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli
allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, a) all'articolo 4, comma 2 -bis : avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministra- 1) all'alinea, le parole: «di autorizzazione» sono soppresse; zione competente.alla lettera b) , le parole: «fino a 10 MW» sono sostituite 5 -bis . Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati dalle seguenti: «fino a 12 MW»; all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 3) alla lettera c) , le parole: «superiore a 10 MW» sono sosti-2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3 -bis del medesimo tuite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»; articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazio- ne procedente. b) all'articolo 6, comma 9 -bis , primo periodo, le parole: «di potenza fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza fino 5 -ter . Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato a 12 MW». decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa.». 9 -octies . Le disposizioni di cui ai commi 9 -sexies e 9 -septies s i applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del -- Si riporta il testo degli articoli 4, 8, commi da 12 a 13, 10, 11 -qua-decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di auto-ter , 12, commi 1 e 2, 14, comma 7, e dell'Allegato B e C del citato decreto rizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dalla presente n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di legge: conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e «Art. 4 (Definizioni) . -- 1. Agli effetti del presente decreto si ap-l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti plicano le seguenti definizioni: ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al com- a ) "intervento": le attività di costruzione ed esercizio delle fat-ma 9 -sexies del presente articolo si applicano alle procedure di valuta-tispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative zione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione na-legge di conversione del presente decreto. zionale di cui all'articolo 10 -bis , commi 8 e 10, nonché della rete di di-
stribuzione realizzate autonomamente; 9 -novies . All'articolo 25, comma 2 -bis , secondo periodo, del de- b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a) , alla realizzazione degli interventi; del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
- «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato inte- 9 -decies . All'articolo 12, comma 3 -bis , del decreto legislativo ressato alla realizzazione degli interventi; 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'ar- ticolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione 9 -undecies . Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di ac- caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9, il com-cumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità missario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi competente avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, cor- agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'artico-redata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di lo 20, comma 3 -bis , del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, d -bis ) «gestore del sistema di trasmissione nazionale»: il ge-reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato store della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1 -ter , com-
ma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modifica-dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle
zioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del
Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento le n. 115 del 18 maggio 2004; di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.».
18-4-2026 d -ter ) «gestori del sistema di distribuzione»: i gestori della rete 3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli arti-
di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo coli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abi-
16 marzo 1999, n. 79; litazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di e) ; novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima, estesi a f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di centottanta giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso degli interventi energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o di cui ai commi 12 e 12 -bis dell'articolo 8, il titolare della concessio-più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con ne presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale un elettrolizzatore; prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente f -bis ) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che pre- della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo serva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installa- edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio zione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di cui al secondo periodo o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza precisione. ambientale prevista dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione f -ter ) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo , la concessione regime di cui agli articoli 6, 6 -bis , 10, 22 o 23 del testo unico delle dispo-decade. Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimen-sizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto to autorizzatorio unico , e comunque non oltre il termine di sei o di venti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza f -quater ) "opere connesse": le opere di connessione dell'im-di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è con-pianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione sentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompati-nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia pro-bili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica. dotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribu- 4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto propo-zione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di bio-nente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio metano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi; del titolo abilitativo o autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono do- f -quinquies ) "infrastrutture indispensabili": le opere o le instal-vuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo lazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'eser-o autorizzatorio. cizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli 5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in interventi edilizi; caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il termine sta- f -sexies ) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero bilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9, comma 11. il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.". 6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di con- cessione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. «Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata) . -- Omissis .
- Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse ge- 12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della otermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal regio de-della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le creto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del decreto legislativo relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto 16 marzo 1999, n. 79.». stesso. 12 -bis . Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da «Art. 11 -quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repub- per impianti in aree idonee) . -- 1. La realizzazione degli interventi di cui blica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'ac- della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti di quisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia pae- cui al presente comma che rientrino anche nel campo di applicazione della saggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi della Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima è preventiva degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica all'acquisizione del titolo edilizio. relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini 12 -ter . Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis , il soggetto proponente delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettiva- vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere mente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re- di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del proce-pubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio. dimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotonda- 13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B, sezione I, lettera mento per difetto al numero intero ove necessario. q) , e sezione II, lettera d) , i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, 2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel primo periodo, e 8, lettere b) e c) , sono ridotti di un terzo, con arrotonda- caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmis-mento per difetto al numero intero ove necessario.". sione nazionale e delle reti di distribuzione . «Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio) . -- 1. Qualora, 3. Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1 qua-ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di lora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area ido-superfici pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. nea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada Il presente articolo non si applica nel caso di servitù relative ad attraver- solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica indipen-samenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od dentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture opere puntuali per la rete aerea. indispensabili . » . 2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete «Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi
amministrativi) . -- 1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il rag-elettrica, all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, prov- vede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo giungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale , con modalità tali dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazio- termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze con-ne di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative correnti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di -ter della direttiva (UE) 2018/2001, del quanto previsto dall'articolo 15 cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, dandone co- successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economi-municazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto co finanziaria del progetto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE si avvale i -bis ) impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o
delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli articoli superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su 19, comma 1, 21 e 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, condotte esistenti, senza incremento né della portata esistente né del pe- nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produ- riodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che zione (GAUDI') e nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto- non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle desti- legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge nazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, né comportino 2 febbraio 2024, n. 11, tenendo altresì conto dei piani di gestione dello aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici; spazio marittimo adottati ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2016, i -ter ) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a n. 201. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta mi- senza incremento di portata derivata; sure per implementare il sistema GAUDI' ricomprendendovi anche i dati i -quater ) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile geotermoelettriche, ivi incluse le informazioni relative alla scadenza e 2006, n. 152; alla durata delle concessioni medesime. I dati e le informazioni di cui al l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residua-secondo periodo riguardano anche le concessioni in esercizio alla data di ti dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a entrata in vigore del presente decreto. 1 MW, operanti in assetto cogenerativo; Omissis . » . m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da «Art. 14 (Disposizioni di coordinamento) . -- Omissis biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bio- 7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli gas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione: articoli 12, 13 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa; al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli inter- 2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai venti di cui al presente decreto che, prima dell'avvio del procedimento di processi di depurazione e biogas; dichiarazione o verifica:sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9; complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW, con profondità non b) abbiano ottenuto il provvedimento favorevole di valutazione superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore ambientale. a 250 metri dal piano di campagna, se verticali; 7 -bis . Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, com- o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile ma 3, secondo e terzo periodo, e 10 -bis , comma 7, primo e secondo perio-fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti do, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della solu-o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi zione di connessione ai sensi dell'articolo 10 -bis e quella di rilascio della dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) d i concessione di cui al medesimo articolo 10. cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del Omissis . » . 1968; «Allegato B p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, Interventi in regime di PAS asserviti a processi produttivi;
Sezione I - Interventi di nuova costruzione q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:impianti a biomassa per la produzione di energia termica as- a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, serviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) , numero 1, della sezione I dell'al-MW; legato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e
per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati; nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW; b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere, b) , c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, let-sezione, di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai tera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la sensi dell'articolo 11 -bis e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nomi-dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazio- nale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW; ne individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5; u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, let- c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i tera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produt-cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è tivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o) , p) , d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 5 q) , r) , s) , t) , u) , asserviti a processi produttivi con potenza termica utile MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a nominale fino a 1 MW; destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 stan-o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di dard metri cubi/ora; cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; aa) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomec- e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati canici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti indu-in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, striali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismis-anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in eserci- sione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o zio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui autorizzati, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z) ;»; idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizza- f) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere zione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri a) , b) , c) , e d) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli stru-presente sezione, di potenza fino a 1 MW; menti urbanistici adottati;
impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con poten-60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; za superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree
ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stes-mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla se, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati; dalla conclusione della rilevazione;impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla co-
100 kW di potenza di concessione; struzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere.
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impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a Sezione II - Interventi su impianti esistenti
300 MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in: Rete Natura 2000; a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti fino a 300 MW; a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati e) impianti geotermici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometa-impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo no, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata 11 febbraio 2010, n. 22; dall'impianto esistente superiore al 20 per cento, a prescindere dalla po- tenza elettrica risultante; f) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora; b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termicaimpianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas resi-fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti
duati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW; dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) d i cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da 1968; biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bio- gas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione: c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi; 1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa; d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produtti- vi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; 2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di i) pompe di calore asservite a processi produttivi diverse da energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile quelle di cui alla lettera e) , con potenza termica utile nominale superiore nominale fino a 1 MW; a 50 MW e fino a 300 MW; f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di ener- l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica as-gia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda serviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, a 1 MW e fino a 300 MW; con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;impianti a biomassa per la produzione di energia termica a g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'artico-
lo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza ter- nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW; mica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'artico-MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici lo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW; diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza; i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui o) impianti solari termici, con potenza termica con potenza ter-alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) , asserviti a processi produttivi con po-mica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi; tenza termica utile nominale fino a 1 MW; p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, let- l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione tera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biome-climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nomi-tano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora; nale superiore a 2 MW fino a 300 MW; m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, let-autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di tera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abi-con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW; litazione o autorizzazione, a condizione che: r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con po- 1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capa-tenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW; cità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi; s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, com- 2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponi-presi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di bilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione; realizzazione degli interventi; t) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomecca-
l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione nici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di
anaerobica non sia superiore al 50 per cento; potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomec- n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indi-canici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della spensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a be-sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere. neficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW 2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzio-un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque ne e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere; autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo
non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II -bis , III e IV, alla z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una po-specifiche in relazione alla potenza.». tenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti «Allegato C oggetto di modifica, sostituzione o riconversione; Interventi in regime di autorizzazione unica aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante Sezione I - Interventi di competenza regionale sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con 1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizza- zione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla Sezione II - Interventi di competenza statale regione medesima, gli interventi relativi a: 1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e interventi relativi a: fino a 300 MW; a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabiliimpianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW; di potenza superiore a 300 MW;
18-4-2026 Art. 8. b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bio-masse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas Procedimento unico per il rilasciooperanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW; delle autorizzazioni ai progetti di centri dati c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas resi-duati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, 1. L'autorizzazione per la realizzazione , l'ampliamento e non operanti in assetto cogenerativo; l'esercizio dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Com-termica utile nominale superiore a 300 MW; missione, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica as- connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, serviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità com-a 300 MW petente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a ai sensi dell'articolo 7, commi 4 -bis e 4 -ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. termica utile nominale superiore a 300 MW 1 -bis . Ai fini di cui al comma 1, è sufficiente che la do-
cumentazione progettuale indichi una soluzione di connes- g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica as-sione temporanea di rete in media tensione, fermo restan-serviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; do l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le
modalità stabilite dall'autorità competente di cui al mede- h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 simo comma 1. MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli 2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di ade-edifici o collocati a terra in adiacenza; guatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4 -ter , del i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 decreto legislativo n. 152 del 2006 la funzione di autorità MW, asserviti a processi produttivi; competente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere delegata o attribuita a enti di livello subprovinciale . l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, let-tera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la 3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza termica utile nomi-di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati proget-nale superiore a 300 MW; tuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produt-assensi, comunque denominati, compresi quelli per l'auto-tivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; rizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con po-ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per tenza termica utile superiore a 300 MW; l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche, o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3 -bis , ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani del decreto legislativo n. 22 del 2010; comunali . Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di
impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomec- impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avvi-canici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della so al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autoriz-beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW; zazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assen- q) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomecca- so richiesti. nici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di 4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifi- r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio ca della completezza della documentazione di cui al com-puro; ma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale s) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo pe-non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A e B, da realizzare in con-riodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, nessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente e comunque per non più di tre mesi, in ragione della natura, sezione; della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del t) impianti off-shore a mare; progetto. u) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzio- 5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata ne e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere; in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, degli articoli 14 -bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni ammi-riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una po-nistrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela tenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli im-ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e pianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione; della pubblica incolumità dei cittadini.impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sul- 6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia sogget-lo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del to a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, legge 21 ottobre 1994, n. 584.». la relativa istanza deve essere depositata entro il termine -- Per il testo dell'allegato A del decreto legislativo 25 novembre perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali si intende che il 2024, n. 190 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.
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richiedente abbia rinunciato all'istanza di autorizzazione -- Si riporta il testo degli articoli 14 -bis , 14 ter, 14 quater, 14 quin-unica e il procedimento è archiviato , fatta salva la possibi- quies della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficia- le n. 192 del 18 agosto 1990: lità di presentazione di una nuova istanza. «Art. 14 -bis (Conferenza semplificata) . -- 1. La conferenza deci- 7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui soria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legi-ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, slativo 7 marzo 2005, n. 82. n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente en-2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica è rilasciata ai tro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13. ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni 8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessi- interessate: tino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la re-kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi compresi i prov- informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; vedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'ar- ticolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fat-del progetto medesimo, l'autorità competente per l'auto- ti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ammi-rizzazione delle opere di connessione è individuata nella nistrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche regione territorialmente interessata. Qualora le opere di amministrazioni; cui al primo periodo ricadano sul territorio di più regioni, c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta gior-l'autorità competente è quella sul cui territorio insiste la ni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo maggior porzione delle opere di connessione da realizzare. restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del proce- 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono deri- dimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni pre-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. poste alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disposizioni del diritto dell'Unione europea. disponibili a legislazione vigente. d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14 -ter , da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) , fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. -- Il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c) , le amministrazioni 14 marzo 2024 sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione og-classificazione dell'Unione per i centri dati, pubblicato nella GUUE del getto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono 117 maggio 2024, serie L. formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le -- Si riporta il testo degli articoli 7, commi 4 -bis e 4 -ter , e 24, com- misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gaz- ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate confor-zetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006: memente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. «Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA) . -- Omissis . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza dero- 4 -bis . Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi ghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, sostanziali. archeologica e di tutela del patrimonio culturale. 4 -ter . Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione eu-regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ropea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comu-ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche nicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera sostanziali. c) , ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti Omissis . » . previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli «Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancor-consultazioni transfrontaliere) . -- Omissis . ché implicito. 2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c) , l'amministra-a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, zione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubbli- all'articolo 14 -quater , qualora abbia acquisito esclusivamente atti di as-co deve indicare almeno: senso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescri-procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto; zioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga supe- c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei rabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, suoi possibili principali impatti ambientali; la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della do- suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui cumentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza; all'articolo 10 -bis . e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministra-pubblico; zioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato dell'articolo 10, comma 3. accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determina- Omissis . » . zione di conclusione della conferenza. -- 63 --
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-quater (Decisione della conferenza di servizi) . -- 1. La 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, «Art. 14 ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata fissata ai sensi del comma 2, lettera d) , e con le modalità di cui all'arti-dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni colo 14 -ter , comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede sen-amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. za ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della con- 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determina-ferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle zione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con amministrazioni di cui all'articolo 14 -quinquies , ai sensi e nei termini ivi congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, ai sensi dell'articolo 21 -nonies . Possono altresì sollecitarla, purché ab-pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero ab-biano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai com-biano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a mi 4 e 5 dell'articolo 14 -ter , alla conferenza di servizi o si siano espres-questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. se nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della dell'articolo 21 -quinquies . determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comun- 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al que procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base ai sensi dell'articolo 14 -ter . In tal caso indice la conferenza comunicando delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14 -quinquies comma 2 e convocando la riunione entro i successivi trenta giorni. L'am-e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. ministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito lettera b) . In tal caso la riunione è convocata nei successivi trenta giorni." della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della «Art. 14 -ter (Conferenza simultanea) . -- 1. La prima riunione determinazione motivata di conclusione della conferenza.». della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona «Art. 14 -quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti) . si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14 -bis , -- 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferen-comma 2, lettera d) , ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14 -bis , za, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono pro- 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre trenta giorni porre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso all'articolo 14 -bis , comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazio-preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni cul-ni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. turali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in sessanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle procedimento. regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappre- sentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competen- 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rap-za, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. presentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della de-su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le terminazione motivata di conclusione della conferenza. modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'op-statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto posizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno parte-posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preven-cipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, tivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di am-di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di ministrazioni periferiche, dal Prefetto. conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato ammini-suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque strazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le ammini- l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere strazioni di cui all'articolo 14 -quinquies , comma 1, prima della conclusio- indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si ne dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresen- svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. tante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia rag- 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamen-giunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione te le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le ammini-procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione strazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia conferenza. raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è
posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli inte-dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. ressati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti conferenza. delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consi- 7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine glio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'artico-Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modi-lo 14 -quater , sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle ammini-ficando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione strazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il ai commi 4 e 5. cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur parte- cipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, 7.Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano non costituiscono oggetto della conferenza." dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.».
18-4-2026 -- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realiz- 2023, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto zazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136: indennità, e per l'apposizione di vincolo espropriativo. «Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento di interes- 7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti,
se strategico nazionale) . -- 1. Il Consiglio dei ministri può con propria delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonché del decreto-legge 15 marzo dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi program- 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, mi d'investimento sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realiz- n. 56.». zazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. Capo II
- Per grandi programmi d'investimento si intendono programmi ISURE URGENTI IN MATERIA DI GASdi investimento diretto, anche esteri, a eccezione dei programmi concer- nenti opere pubbliche, sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro. Art. 9. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nomi- nato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, Misure urgenti per l'abbattimento del prezzoun commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realiz- della bolletta del gas delle imprese zazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di pre- minente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non 1. Il Gestore dei servizi energetici- GSE S.p.A nei termi-sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, ni e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Mini-comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione «attrazione stro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi e sblocco degli investimenti» di cui al comma 1 -bis dell'articolo 30 del entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presen-decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla te decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5 -bis legge 15 luglio 2022, n. 91. del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con 4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straor- modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il dinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diver- versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e am-sa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice del- le leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legisla- bientali ai sensi dell'articolo 5 -bis , comma 4, ultimo pe-tivo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, riodo, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché finalità di cui al comma 3. dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. MLe amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termi- 2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per ne di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse ne-mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale cessarie all'operatività del servizio di liquidità, nei limiti e della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del presen-regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza per- te decreto, altresì le risorse rivenienti dalla vendita da parte manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 ago- sto 1997, n. 281. i termini e le modalità definiti dall'Autorità di regolazio-
ne per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato 5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'au-Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 torizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, del 30 giugno 2022. autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per 3. L'Autorità di regolazione per energia , reti e ambiente la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, è rilasciata (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita con-ferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui sono og-degli articoli 14 -bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla con-getto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile ferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di traspor- 6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 5 sosti-to e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali tuisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, gasivori connessi alla rete di distribuzione nonché agli altri prestazioni e attività previste nel programma. L'autorizzazione unica ha clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pa-smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si reri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelet-ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'inve-trici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, stimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggi-né ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomìni. stica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichia-La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli razione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubbli-perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione ap-ca 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle plicati alle varie classi ovvero scaglioni. opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, -- 65 --
18-4-2026 il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massi- -- Si riporta il testo dell'articolo 5 -bis del decreto-legge 17 mag- mo stabilito dall'Autorità stessa; gio 2022, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 3) l'obbligo, a carico degli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto «Art. 5 -bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas natu-rale) . -- 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stret- numero 2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di to coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, offerta di cui al medesimo numero; provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva 4) l'obbligo, a carico degli operatori selezionati, di vendita nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete naziona-Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di un con- le dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità trovalore pari a 4.000 milioni di euro. eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui 2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita al numero 2); l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il b) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un 15 luglio 2022. fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta 3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e sui mercati a pronti di cui alla lettera a) , numero 2) , anche al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da ef-fettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 differenziato a livello infra-annuale. e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo 2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di di cui al medesimo comma 1. liquidità di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui 4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al all'articolo 9, comma 2 e, comunque, nel limite massimo GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. En-tro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas di spesa di 200 milioni di euro. Al fine di garantire il ri-naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello spetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo, Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risor- l'ARERA limita sia per volumi che per durata gli impegni se incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici approvvigionati così da prevedere un importo dei premi di e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di cui al comma 1, lettera a) , numero 1) non superiore alle famiglie e operatori economici. predette risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal com- 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni ma 1, lettera a) , numero 3) sono destinati alla riduzione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento degli oneri di trasporto del gas . all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, 3. Affinché il Governo possa valutare l'opportunità di nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.». mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrut- Art. 10. ture che collegano i sistemi energetici dell'Italia, della Ger-
Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione mania e della Svizzera, entro novanta giorni dalla data di
dei mercati all'ingrosso del gas entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una 1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato proposta per la piena integrazione dei mercati del gas natu-nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integra- rale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di traspor-zione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, to in territorio svizzero. anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal Art. 11.cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas na- Disposizioni urgenti per la competitivitàturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie energia, reti e ambiente (ARERA) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da: 1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, a) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggio- n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile re di trasporto di gas naturale italiana e operatori seleziona- 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: ti mediante procedure competitive svolte sulla base di cri- a) al comma 5, lettera b) : teri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono: 1) al primo periodo: 1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, 1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas natura- di scambio virtuale (PSV) e» sono soppresse; le italiana, un premio determinato in esito alle procedure 1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono in-competitive; serite le seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»; 2) l'obbligo, a carico degli operatori selezionati, di 1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseve-formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas rato di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al naturale, in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quanti- prezzo di cui al comma 8, lettera b) » ; tativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti 2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al com- ma 10, lettera a) , sia stipulato in data successiva al 30 apri-mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere -- 66 --
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- alla lettera d) , le parole «ai costi definiti ai sensi le 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono sostituite dalle se- del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di guenti: «decorrenti dalla data di stipulazione del contratto cui alla lettera b) » ;
di cui al comma 10, lettera a) » ; e) al comma 9:
- il terzo periodo è soppresso; 1) al primo periodo, le parole «ammessi alla speci-
- dopo il comma 5, è inserito il seguente: fica procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati as- segnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8»; «5 -bis . I contitolari di una medesima concessio- ne di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire 2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l'approv-sono sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»; vigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche f) al comma 10, lettera a) , le parole «pari al costo singolarmente.». asseverato ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle se- c) il comma 6 è sostituito dal seguente: guenti: «di cui al comma 8, lettera b) » ; «6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «sia- modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripre-no trasferiti» è inserita la seguente: «totalmente» e sono sa o all'incremento della produzione, nonché le autorizza-aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi zioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione» ; di produzione di gas di cui al presente articolo sono rila- h) al comma 13: sciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo 1) il primo periodo è soppresso; delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte 2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale seguenti parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità mensile e alla durata residua del contratto . In ogni caso, stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il pro-all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo cedimento unico di cui al primo periodo riguardi program-si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema mi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della gas.» regione interessata è acquisita nell'ambito della conferenza 1 -bis . Al fine di garantire l'unitarietà funzionale dei di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo
progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative se-si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di pre-
quenziali non ché il bilanciamento tra impatti ambientali e sentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che
benefìci socio-economici derivanti dall'intero ciclo di vita hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivi-
delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo soste-tà istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove
nibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica
152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'am- «7 -ter . Per i progetti complessi caratterizzati da fasi bito del procedimento unico di cui al primo periodo, la va- realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai punti lutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente de-per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima conces- creto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di sione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità dal proponente nell'istanza medesima, l'autorità compe-ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione tente esprime un unico giudizio di compatibilità ambien-di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni tale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto di cui al quarto e al quinto periodo si applicano, su richie- ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera può sta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della dati perché acquisibili solo al termine della fase di ricerca, presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibi-periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del lità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione comma 10, lettera a) . La mancata sottoscrizione e la riso- obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di luzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del com- esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero ma 10, lettera b) , non costituiscono causa di risoluzione delle modellazioni contenute nello studio di impatto am-dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo bientale; in caso di incoerenza, l'autorità competente va-comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la luta eventuali azioni correttive». possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali 1 -ter . Le disposizioni del comma 7 -ter dell'articolo 25 che subentrino nella posizione del cliente finale che non del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzio- comma 1 -bis del presente articolo, si applicano, su istanza ne anticipata.»; del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla d) al comma 8: data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-alla lettera b) , dopo le parole «di cui al com- sente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di impat-
to ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del ma 7» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo,
presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il definitivo comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui
giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi di cui al primo al l'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
periodo, il proponente integra la documentazione già presen-n. 625»; -- 67 --
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tata con gli elementi necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti la decaden- -- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, za degli atti procedimentali già adottati. n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 01 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, come modificato dalla 2. All'articolo 5 -bis , del decreto-legge 15 maggio 2024, presente legge: n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio «Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvi-2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: gionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli) . -- 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a) al comma 2: e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, en- tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate 1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi diffi- (di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva del Ministro cili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigiona- aggregati»; mento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ra- gionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2 e 3. 2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo 2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigiona-il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa mento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni di colti-del contratto, non è consentita , in ogni caso, la traslazione, vazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli ac-anche indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre cordi internazionali. voci di costo del contratto.»; 3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 b) sono aggiunti in fine i seguenti commi: chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, «2 -bis . Al fine di garantire la trasparenza e la corret- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione tezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli ac- alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 cordi di compravendita è data evidenza delle singole voci di del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di clausole sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e a condizione che i contrattuali standard rese disponibili dall'Autorità di regola- relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo zione per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. GSE. Il GSE monitora la conformità dei contratti a quanto 4. previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, 5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al Gruppo GSE la per eventuali successive segnalazioni all'Autorità di regola- manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, co-zione per energia, reti e ambiente (ARERA). municando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi 2 -ter . Il comma 2 si applica, nel caso di consumo di- o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. retto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita La manifestazione di interesse reca inoltre: sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarboniz- a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione detta-zare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del gliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7; decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed even-2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 otto- tualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi bre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. differenziati e crescenti, a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quanti- tativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi Il GSE, anche attraverso le società del Gruppo, promuove calcolati sui primi cinque anni, al prezzo di cui al comma 8, lettera b) . Il ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposi-dell'offerta di biometano.» zione per cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 10, lettera a) . 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai con- 5 -bis . I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di tratti sottoscritti a decorrere dal trentesimo giorno successivo gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle pro-alla data di entrata in vigore della legge di conversione del cedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente. presente decreto . 6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle con- 4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del cessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei program-presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina mi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utiliz- di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui zo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attri- al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al buzione di apposite competenze regolatorie all'Autorità di quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) , l'Autorità 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi stessa definisce un quadro preliminare di principi e criteri programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione per l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del interessata è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedi-biossido di carbonio, nonché per la contabilizzazione delle mento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferi- hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le mento alla rete e ai siti medesimi. L'ARERA provvede all'at- valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tuazione del primo periodo con le risorse umane, finanziarie tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, e strumentali disponibili a legislazione vigente. comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedi- mento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima 4 -bis . All'articolo 45 -bis , comma 1, del decreto legislativo concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a pro-sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027». getti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. -- 68 --
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Le disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo si applicano, su richie- 10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Grup-
sta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in po GSE:
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 che abbiano otte-degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai nuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per sensi del comma 10, lettera a) . La mancata sottoscrizione e la risoluzione i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b) , non co- rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di stituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera durata pari a cinque anni e al prezzo di cui al comma 8, lettera b) ; a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto fi-possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nanziario per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mer-nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che cati energetici - GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in ne richieda la risoluzione anticipata. esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti 7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma. positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui 11. La quantità di diritti oggetto dei contratti di cui al comma 10, al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE lettere a) e b) , è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh effettive produzioni nel corso dell'anno precedente. della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in 12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'am-ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunera- biente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del zione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseve- comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b) , sia rata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura iscritta al registro dei revisori legali. che gli effetti siano trasferiti totalmente a ciascun cliente finale aggregato ,
fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione . È fatto 8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto
- Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte con-della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali indu- sumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai striali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi sensi del comma 10, lettera b ), commisurata ai volumi di gas oggetto del diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta residua del contratto. In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Grup-
presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema po GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo: gas. " . a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di colti- -- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 3 apri-vazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al le 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: crescere del livello di produzione, per livelli di produzione; «Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui VIA) . -- 1. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita te-al comma 7 del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di nendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle n. 625 ; consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano di una o più aste che prevedono: resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valu- 1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte tazione a norma del presente articolo. consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra: 2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis, il competente direttore generale del Mini- 1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utiliz-stero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il termine di sessanta zo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento; giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del compe- 1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia tente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferi-giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere mento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh; con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a 2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del nu-un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazio-mero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie ne per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità, e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consul-comunque, non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, tazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5 -bis . loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo 2 -bis . Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2 -bis , la Commis-numero 1); sione di cui al medesimo comma 2 -bis si esprime entro il termine di trenta 3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e richiedibili dai clienti; comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazio- ne della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di 4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, pre- d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Grup-via acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministe-po GSE a un corrispettivo pari al prezzo di cui alla lettera b) per lo specifico ro della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione. ((dall'articolo 11 -quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190)). Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato 9. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5 -bis . stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, 2 -ter . Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è di cui al comma 2 -bis , primo e secondo periodo, non siano rispettati è rim- destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione borsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui a favore dei clienti finali risultati assegnatari nell'ambito della procedura di all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capi-
cui al comma 8 . Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il tolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro tra i clienti finali in ragione delle quantità assegnate agli stessi nell'ambito 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di della specifica procedura. prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma
18-4-2026 ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle cui all'articolo 8, comma 2 -bis . già previste nel provvedimento di VIA originario. 2 -quater . In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno cento-parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 -bis , il titolare del venti giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel prov-potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, vedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presen-provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In tazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore ge- la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti nerale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documen-rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero tazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'artico- non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non lo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova veri-competenza entro i successivi trenta giorni. fica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici 2 -quinquies . Il concerto del competente direttore generale del Mi- giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione nistero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica procede all'archiviazione. consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggisti- 6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente ca del progetto. Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione diniego del concerto. internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere fa- sito web. vorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commis- 7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori sione di cui all'articolo 8, comma 2 -bis , può applicarsi l'articolo 5, comma 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis , lettera c -bis ), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto della legge 7 agosto 1990, n. 241. adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c -bis ), della legge n. 400 del 7 -ter . Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequen-1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo
ziali relativi alle attività di cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che compren-
seconda del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero de l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del prov- vedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono concesse ai ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal pro- sensi del comma 5 del presente articolo. ponente nell'istanza medesima, l'autorità competente esprime un unico giu-
dizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio 2 -sexies . In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera può essere VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché acquisibili solo dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi pre-di compatibilità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione ob-vista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. bligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto, 3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le consi-della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio derazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l'autorità competente valuta informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi eventuali azioni correttive.» . dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24 -bis , e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché -- Si riporta il testo dell'articolo 5 -bis , del decreto-legge 15 maggio l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in 2024, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 15 maggio 2024, considerazione. convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, come mo- dificato dalla presente legge: 4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: «Art. 5 -bis (Misure urgenti per garantire la continuità produttiva
agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole) . -- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione 1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas fun-del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; zionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire a -bis ) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di svi-il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, luppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambien-del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "che beneficino di in-tali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o centivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo incrementare le prestazioni ambientali del progetto; termine, rinuncino agli incentivi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui regimi b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027". c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali signi- 2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e in-ficativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di mo-crementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarboniz-nitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, zare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d) , comma 3, lettera e) . La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di comma 5, lettera a) , del medesimo decreto per biometano autoconsumato evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinen-medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite ti normative europee, nazionali o regionali. di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decar- 5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito bonizzare , anche aggregati , in altro sito purché il produttore sia soggetto alle web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non in-istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita feriore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizza-garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deri-tori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e verebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'effi-autoconsumo in sito. Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la cacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia gestione operativa del contratto, non è consentito, in ogni caso, la trasla-stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la zione, anche indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa costo del contratto. aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambien- 2 -bis . Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti tale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute,
stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di compravendita è data eviden-di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso
za delle singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche,
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clausole contrattuali standard rese disponibili dall'Autorità di regolazione A LLEGATO
per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la conformità dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo (previsto all'articolo 3) del presente comma, per eventuali successive segnalazioni all'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
"Tabella 1 2 -ter . Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano
in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali ne- gli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato codici ATECO ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel
limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le - 06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturalesocietà del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria - 09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale della domanda e dell'offerta di biometano.» . C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE -- Si riporta il testo dell'articolo 45 -bis del citato decreto legislativo - 19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dalla presente legge: petrolio e prodotti da combustibili fossili D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E «Art. 45 -bis (Funzionalità di ricarica intelligente) . -- 1. A partire ARIA CONDIZIONATA dal 1° gennaio 2027 , al fine di garantire funzionalità di ricarica intelligente e di comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti, tutti i punti - 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettricadi ricarica di potenza standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico, - 35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi installati sul territorio nazionale, sono certificati ai sensi dell'allegato X alla mediante condottenorma tecnica CEI 021.». - 35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale
Art. 12. H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
- 49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo ". a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 26A01940 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LAMO- TRIGINA DESITIN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed eti- Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in com- chette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, mercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina Aristo». nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: Con la determina n. aRM - 56/2026 - 3773 del 10 aprile 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo titolare A.I.C.: Desitin Arzneimittel GMBH, con sede legale e n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GMBH, l'autorizzazione domicilio fiscale in Weg beim Jäger 214, D-22335 Hamburg, Germania all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confe- (DE); zioni indicate: confezione: «20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da medicinale: AMOXICILLINA ARISTO; 300 ml con tappo a prova di bambino + 1 adattatore + 3 siringhe orali confezione: 032918029; da 1 ml, 5 ml e 20 ml - A.I.C. n. 052619018 (in base 10) 1L5TSB (in descrizione: «1 g compresse» blister 12 compresse. base 32); Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi- principio attivo: Lamotrigina. cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre- Produttore responsabile del rilascio dei lotti: sente determina.
Pharmadox Healthcare Limited KW20A Kordin Industrial Park, 26A01876Paola PLA 3000, Malta. Autorizzazione all'immissione in commercio del medicina-
Classificazione ai fini della rimborsabilità le per uso umano, a base di lamotrigina, «Lamotrigina Desitin». Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classifica- zione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsa- Estratto determina AAM/AIC n. 101 del 10 aprile 2026 bilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera
- della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, Codice pratica: MCA/2023/248. dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, de- Procedura europea n. DE/H/7905/001/DC. nominata Classe C (nn).
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Classificazione ai fini della fornitura Validità dell'autorizzazione
L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo eu- Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classifica- ropeo 6 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura zione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). - Medicinale soggetto a prescrizione medica. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a Stampati quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del- la Repubblica italiana. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, 26A01877di cui al presente estratto. Autorizzazione all'immissione in commercio del medici- È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto. nale per uso umano, a base di edoxaban, «Edoxaban Dr. Reddy's». Nel caso in cui la scheda per il paziente ( Patient Card , PC ) sia in-serita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della Estratto determina AAM/A.I.C. n. 116 del 10 aprile 2026 determina di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo Codice pratica: MCA/2024/138 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il fo- Procedura europea n. SE/H/2554/001-003/DC glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza- È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EDOXA- no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi BAN DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel rias- dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-sunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le specificazioni di seguito indicate. sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e domicilio fi- scale in piazza Santa Maria Beltrade, 1, 20123 Milano (MI), Italia. Tutela di mercato Confezioni: «15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in bli- Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile ster PVC/AL - A.I.C. n. 052193012 (in base 10) 1KSTRN (in base del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del de-32); creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in- tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso «15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in bli- in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione ster PVC/AL - A.I.C. n. 052193024 (in base 10) 1KSTS0 (in base iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi 32); undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in bli-se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ster PVC/AL - A.I.C. n. 052193036 (in base 10) 1KSTSD (in base ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove 32); che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono «30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle PVC/AL - A.I.C. n. 052193048 (in base 10) 1KSTSS (in base 32); terapie esistenti. «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi PVC/AL - A.I.C. n. 052193051 (in base 10) 1KSTSV (in base 32); applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 052193063 (in base 10) 1KSTT7 (in base 32); Tutela brevettuale «30 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-PVC/AL - A.I.C. n. 052193075 (in base 10) 1KSTTM (in base 32); le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi- «30 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia PVC/AL - A.I.C. n. 052193087 (in base 10) 1KSTTZ (in base 32); brevettuale. «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in bli- Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di ster PVC/AL - A.I.C. n. 052193099 (in base 10) 1KSTUC (in base quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 32); 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del «60 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle PVC/AL - A.I.C. n. 052193101 (in base 10) 1KSTUF (in base 32); caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi- «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento PVC/AL - A.I.C. n. 052193113 (in base 10) 1KSTUT (in base 32); dell'immissione in commercio del medicinale. «60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi PVC/AL - A.I.C. n. 052193125 (in base 10) 1KSTV5 (in base 32); applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. «60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 052193137 (in base 10) 1KSTVK (in base 32); Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR «60 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve PVC/AL - A.I.C. n. 052193149 (in base 10) 1KSTVX (in base 32); fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo «60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in bli-medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di ster PVC/AL - A.I.C. n. 052193152 (in base 10) 1KSTW0 (in base riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 -qua-32). ter , paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web Principio attivo: Edoxaban. dell'Agenzia europea dei medicinali. Produttori responsabili del rilascio dei lotti:
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace Betapharm Arzneimittel GmbH del medicinale Kobelweg 95, Kriegshaber, Augsburg, Bavaria 86156, Germany; Rual Laboratories S.r.l. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenu- to a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e Building H 1st Foor Sector 2, Splaiul Unirii 313, Bucharest dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 030138, Romania;
18-4-2026 Dr. Reddy's Laboratories Romania S.r.l. Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo Space 2, Sector 1 30-32 Strada Daniel Danielopolu 5th Floor, 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazio-Bucharest 014314, Romania; ni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti Pharmadox Healthcare Limited del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di Kw20a Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta. riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora co- perti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del Classificazione ai fini della rimborsabilità medicinale. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classi- applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. ficazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 di- cembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento C (nn) sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare Classificazione ai fini della fornitura periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione eu- ropea (elenco EURD), di cui all'art. 107 -quater , par. 7) della diretti- Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classi- va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei ficazione ai fini della fornitura: medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior- classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale sog- namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare getto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su pre- dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rap-scrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, porti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale neurologo, geriatra, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed in accordo con l'elenco EURD. emostasi. Fatto salvo quanto previsto dalla Nota AIFA 97. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale Stampati
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza ri-con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, chieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima di cui al presente estratto. dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immis- È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato sione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, alla determina, di cui al presente estratto. paragrafo « Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Arti- Nel caso in cui la scheda per il paziente ( Patient Card , PC) sia in-cle 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC » del documento di fine serita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il determina di cui al presente estratto. formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo e consultabili sul sito istituzionale di « HMA (Heads of Medicines 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il Agencies), MRI Product Index » - sono soggetti alla preventiva ap-foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua ita-provazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi liana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi al-Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende tro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne pre-di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in ventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illu-delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedi-strativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto mento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto legislativo. disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo Tutela di mercato 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizza- zione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal com- Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile mercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del de-caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il pa-se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ziente ( Patient Card , PC) all'interno della confezione o apposta sul ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove lato esterno della stessa. che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle Validità dell'autorizzazione terapie esistenti. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo euro-applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. peo 7 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). Tutela brevettuale Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del- Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-la Repubblica italiana. le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi- cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 26A01878brevettuale.
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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA Art. 11 Linee generali in materia di conferimento degli incarichi NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE dirigenziali
Capo II Disposizioni su istituti normativi AMMINISTRAZIONI Art. 12 Congedi dei genitori Art. 13 Congedi per le donne vittime di violenza Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigen- ziale della Presidenza del consiglio dei ministri triennio Art. 14 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti 2019 - 2021. terapie salvavita Dichiarazione congiunta n. 2 Il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 15,30, presso la sede dell'A. Art. 15 Permesso per matrimonio Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le seguenti Organizza- Art. 16 Attività di affiancamento zioni e Confederazioni sindacali rappresentative. Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l'allegato Contrat- Art. 17 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi to collettivo nazionale di lavoro. Titolo IV Trattamento economico Per l'A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio firmato Capo I Trattamento economico dei consiglieri e dirigenti di prima Naddeo fascia Per le Per le organizzazioni sindacali: Art. 18 Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti Confederazioni: di prima fascia SNAPRECOM firmato CISAL firmato Art. 19 Effetti dei nuovi trattamenti economici UNADIS firmato CODIRP firmato Art. 20 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia DIPRECOM assente Capo II Trattamento economico dei referendari e dirigenti di seconda CONFEDIR fascia SNAPROCIV firmato firmato Art. 21 Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti di seconda fascia UIL PA firmato U I L firmato Art. 22 Effetti dei nuovi trattamenti economici FP CGIL firmato CGIL firmato Art. 23 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione CONFEDIR e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia DIRSTAT firmato firmato Art. 24 Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti di se- conda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali Art. 25 Retribuzione dei referendari e dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali Capo III Norme comuni in materia di trattamento economico dei dirigenti A LLEGATO Art. 26 Copertura assicurativa Art. 27 Welfare integrativo CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Titolo V Disposizioni finali Art. 28 Conferme Triennio 2019-2021 T ITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Sommario Capo I A PPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA Titolo I Disposizioni generali Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza Art. 1 Campo di applicazione Art. 1. Campo di applicazione Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica a tutti i consiglieri, referendari
Titolo II Relazioni sindacali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai dirigenti di prima e se- conda fascia del ruolo speciale, tecnico amministrativo della Protezione Capo I Sistema delle relazioni sindacali civile. Art. 3 Obiettivi e strumenti 2. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modi- Art. 4 Informazione ficazioni ed integrazioni ed il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Art. 5 Confronto e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati nel testo del presente contratto rispettivamente come decreto legislativo n. 303/1999 Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione e decreto legislativo n. 165/2001. Dichiarazione congiunta n. 1 3. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri è ripor- Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti tato nel testo come «Presidenza». Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: materie 4. Il riferimento ai consiglieri, ai referendari e agli altri dirigenti Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure di cui al comma 1, ove si tratti di norme comuni, è riportato nel testo Art. 10 Clausole di raffreddamento come «dirigenti».Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e suc- Titolo III Rapporto di lavoro cessive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legisla-
Capo I La costituzione del rapporto di lavoro tivo n. 151/2001».
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I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così si promuovono modalità di lavoro che consentono una migliore
indicati: armonizzazione della vita lavorativa con la vita privata e familiare.CCNL 11 marzo 2022, con cui si intende il «CCNL del Per- 4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità della Presidenza sonale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti relativo al triennio 2016/2018», sottoscritto l'11 marzo 2022. modelli relazionali:
partecipazione; Art. 2. b) contrattazione integrativa. Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto 5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale della Presiden- 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 di- za, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavo-cembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica. ro, o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantireGli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipu- adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
lazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta informazione; stipulazione viene portata a conoscenza della Presidenza mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della confronto; Repubblica italiana, nonché mediante comunicazione alla Presidenza organismi paritetici di partecipazione. del Consiglio dei ministri.La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vin-contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti colato ed automatico sono applicati dalla Presidenza entro trenta giorni sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autenti-dalla data di stipulazione di cui al comma 2. che, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 9 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con 7. È istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a cari-lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi co della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla il compito di monitorare i casi e le modalità con cui la Presidenza adotta sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrat-gli atti unilaterali ai sensi dell'art. 40, comma 3 -ter , decreto legislativo tuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sosti-n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguata-tuite dal successivo contratto collettivo. mente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funziona- 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto lità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, collettivo nazionale sono presentate entro un mese dalla sua sottoscri-gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denomi-zione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura del-nati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto la trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. procedono ad azioni dirette.
Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i 6. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta in materia di trasparenza. di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di gene-
ralità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo 9. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente, per anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo n. 165 /2001. il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in ma- teria di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate. T ITOLO II RELAZIONI SINDACALI 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 del CCNL Capo I Art. 4. S ISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI Informazione Art. 3. 1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle Obiettivi e strumenti relazioni sindacali e dei suoi strumenti.L'informazione è resa in via preventiva. Essa consiste nella tra- 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire smissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte della Presidenza, ai relazioni stabili tra la Presidenza e i soggetti sindacali, improntate alla soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla integrativa: soggetti) al fine di consentire loro di prendere conoscenza reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla della questione trattata e di esaminarla. Restano fermi gli obblighi in prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplifica-materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti. zione procedurale è possibile attivare, anche a richiesta delle organizza-
zioni sindacali, modalità di riunione da remoto. 3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei conte- nuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di procedere ad una valuta-di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo zione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi, esprimere osservazioni e proposte. nonché della peculiarità delle relative funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza, che sia improntato alla correttezza dei 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i suc-comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e cessivi art. 5 (Confronto) e art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costi-delle finalità istituzionali. tuendo presupposto per la loro attivazione.Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 5. I soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva in- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico tegrativa: soggetti), comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, della Presidenza a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione dei dirigenti; integrativa, nonché, ove non sia stato istituito l'Organismo pariteti-
co per l'innovazione di cui all'art. 6, i dati generali sugli andamenti si migliora la qualità delle decisioni assunte; occupazionali. si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramen- to delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento dei dirigenti, nonché i proces- 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 del CCNL si di innovazione organizzativa, tecnologica e di riforma della Presidenza;
18-4-2026 Art. 5. d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento. Confronto 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialo- comma 3, lettera a) e dalla Presidenza. In tali casi, l'organismo pariteti-go approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine co si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collet- lettera c) . tiva integrativa: soggetti), comma 2, di esprimere valutazioni esaustive 5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organi-e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che la smo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del perso-Presidenza intende adottare. nale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 45 (Misu- 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al re per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le mo- dalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle in- 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 del CCNL formazioni, Presidenza e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dalla Presidenza contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termi- ne del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. Le parti prendono atto che l'Organismo paritetico per l'innova- 3. Sono oggetto di confronto: zione di cui all'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione), nella individuazione dei suoi compiti e nello svolgimento delle sue funzioni, a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, corre- dovrà operare senza sovrapposizioni con l'attività del Comitato unico late alle funzioni e alle connesse responsabilità; di garanzia. A tal fine, ove necessario, occorrerà promuovere forme di b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei coordinamento che garantiscano la distinzione dei ruoli di ciascuno dei dirigenti; due organismi ed evitino la duplicazione delle relative funzioni. c) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione del- le misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; Art. 7. d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risolu- Contrattazione collettiva integrativa: soggetti zione consensuale;
- le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico formative e di aggiornamento, ivi compresa l'individuazione, nel piano livello, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la dell'anno; delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.
la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi; a) i rappresentanti territoriali anche di livello nazionale delle or- g) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi diri- ganizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL; genziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle pre- b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente visioni di legge contenute nell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del de-con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva cono- creto legislativo n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresen-scibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acqui- tative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL sizione delle disponibilità dei dirigenti interessati, anche con riferimento della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo agli incarichi ad interim e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e n. 165/2001. capacità professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa
valutazione di performance individuale, alle specifiche competenze or- 3. La disciplina di cui al comma 2, lettera b) trova applicazione ganizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico. fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, com- 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 del CCNL ma 9, del decreto legislativo n. 165/2001.I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è in-
dividuato il presidente, sono designati dall'organo competente della Art. 6. Presidenza. Organismo paritetico per l'innovazioneIl presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL 1. L'organismo paritetico per l'innovazione attua una modalità
relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizza- zioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su Art. 8.tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimen- Contrattazione collettiva integrativa: materie tale, di carattere organizzativo.L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari de-innovazione e miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della
vono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato, alla norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali; conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte alla Presidenza o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. b) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la 3. L'organismo paritetico per l'innovazione: retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente dell'art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizio-designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della con-ne e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia) del CCNL trattazione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza della 11 marzo 2022; Presidenza, con rilevanza pari alla componente sindacale. La Presiden- za, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL, provvede ad ag- c) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato; in giornarne la composizione; tale ambito sono altresì definite le misure percentuali di differenziazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 44 (Differenziazione della b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvol-retribuzione di risultato) del CCNL 11 marzo 2022; ta la Presidenza manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; d) la definizione della quota di incremento della retribuzionepuò trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione
dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione inte- dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle grativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o alla Presidenza; norme di legge in materia;
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l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel 7. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla sti-
caso di affidamento di un incarico ad interim per i periodi di sostituzio- pulazione, presso la Presidenza, dei successivi contratti collettivi integrativi. ne di altro dirigente, secondo la disciplina vigente, nonché nel caso di 8. La Presidenza è tenuta a trasmettere, per via telematica, all'A.affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della cor- Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il ruzione e della trasparenza, nonché per i dirigenti in attesa di conferi- testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti mento di incarico che svolgano, per un periodo massimo di tre mesi, ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella prestazioni aggiuntive necessarie per assicurare l'efficacia dell'azione tecnica. amministrativa; 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 9 del CCNL f) i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che realizzi un'invenzione industriale, secondo la disciplina vigente; Art. 10. g) i criteri generali per l'applicazione della disciplina di cui Clausole di raffreddamento all'art. 33, comma 9 del CCNL dell'area VIII del 13 aprile 2006, perio- do normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003; 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di re- h) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integra- sponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti tivo, anche con riferimento alle polizze sanitarie integrative, attivabili ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalità; 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del nego- i) i criteri e i limiti per la corresponsione degli incentivi econo- ziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono inizia-mici alla mobilità territoriale, di cui all'art. 46 (Incentivi economici alla tive unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni mobilità territoriale) del CCNL 11 marzo 2022 e le complessive risorse ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo;Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le j) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salva-parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. guardia economica di cui all'art. 48 (Clausola di salvaguardia economi-
ca) del CCNL 11 marzo 2022, al fine di definire quanto demandato alla 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 10 del CCNL contrattazione integrativa da tale articolo.La materia a cui si applica l'art. 9, comma 4 (Contrattazione
collettiva integrativa: tempi e procedure) è quella di cui al comma 1, T ITOLO IIIlettera a) . RAPPORTO DI LAVOROLe materie a cui si applica l'art. 9, comma 5 (Contrattazione
collettiva integrativa: tempi e procedure) sono quelle di cui al comma 1, lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) e j) . Capo I L A COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL Art. 11. Art. 9. Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedureTutti i dirigenti, appartenenti al ruolo della Presidenza e a tempo 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. a tutte le materie di cui all'art. 8, comma 1 (Contrattazione collettiva
integrativa: materie). La materia di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) è 2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento della negoziata con cadenza annuale. Presidenza, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti adottati dalla Presidenza in osservanza dei principi di trasparenza 2. La Presidenza provvede a costituire la delegazione datoriale di che gli stessi prevedono. cui all'art. 7, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, in attuazio- ne di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 -bis del decreto legislativo 3. La Presidenza convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, n. 165/2001, la Presidenza rende preventivamente conoscibili, anche comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) per l'avvio del mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, con negoziato entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e co- adeguata programmazione dei tempi della procedura al fine di garantire munque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, il rispetto di quanto previsto al comma 1, il numero e la tipologia di la propria delegazione. La contrattazione integrativa annuale si avvia, di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta. norma, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. Acquisisce, inoltre, le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. 4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di com- La Presidenza comunica ad ogni candidato l'esito della procedura. portamento indicati dall'art. 10 (Clausole di raffreddamento), qualora, decor- si trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un con- un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti tratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento econo- mico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate dall'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie). n. 165/2001 e di quanto previsto dai contratti collettivi.Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate dall'art. 8 5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, (Contrattazione collettiva integrativa: materie) ed il protrarsi delle tratta- con il provvedimento di conferimento la Presidenza individua l'oggetto, tive determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione am- la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle ministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10 priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice. (Clausole di raffreddamento), la Presidenza può provvedere, in via provvi- 6. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e pos-soria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sot- sono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi pre-toscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla fissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni nego- Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo ziali di cui all'art. 40, comma 3 -ter del decreto legislativo n. 165/2001 è fis- n. 165/2001 la durata è stabilita dal medesimo decreto legislativo. Resta sato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque. fermo quanto previsto dall'art. 9 -bis del decreto legislativo n. 303/1999. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione col- 7. Nei processi di riorganizzazione, al fine di garantire la continuità lettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione dell'azione amministrativa, il dirigente continua a esercitare le proprie degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi funzioni fino alla conclusione delle procedure di interpello già avviate dell'art. 40 -bis , comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, nel rispetto di l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del pre- 8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 15 del CCNL detto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
18-4-2026 Capo II 5. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici D ISPOSIZIONI SU ISTITUTI NORMATIVI percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza si riconduci- bile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione alla Art. 12. Presidenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione la Presi- Congedi dei genitori denza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il tra- sferimento presso l'amministrazione indicata dalla dirigente, ove vi siano 1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tu- posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico. tela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con le specifi- l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulterio-cazioni di cui al presente articolo. ri trenta giorni. La Presidenza, ove non ostino specifiche esigenze di 2. Nel periodo di congedo di maternità e di paternità di cui agli servizio, agevola la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle articoli 16, 17 e 28, del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice previsioni in materia di cumulo delle aspettative. o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusa la 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 20 del CCNL retribuzione di posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio
dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici Art. 14.madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, Assenze per malattia in caso di gravi patologiecomputati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazio- richiedenti terapie salvavita natamente sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.Successivamente al congedo di maternità o paternità di cui al 1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavo- secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle ratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital , nonché giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 3. assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie visite specialistiche,
esami diagnostici e follow-up specialistico. In tali giornate il dirigente 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione ha diritto all'intero trattamento economico. continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricada- no all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione 2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richie-anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non denti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagliAi fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensio- enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze medi-
ne dal lavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo che delle pubbliche amministrazioni.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la 3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovu-relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio di ap- ti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa. partenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del pe- 4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali riodo di astensione. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'or-idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine gano medico competente. minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione. 5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è atti-In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che vata dal dirigente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorro-
rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al no le disposizioni di cui ai commi precedenti. comma 6, la comunicazione può essere presentata entro le quarantotto 6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'ef-ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. fettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data 8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale. congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del decreto le- 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 24 del CCNL gislativo n. 151/2001.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 19 del CCNL
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Art. 13. Con riferimento all'art. 14 (Assenze per malattia in caso di gravi pato- Congedi per le donne vittime di violenza logie richiedenti terapie salvavita) le parti concordano sul fatto che le assenze per l'effettuazione delle terapie in regime di ricovero domiciliare certificato 1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla dalla Azienda sanitaria locale o da struttura sanitaria competente, purché so-violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del de-stitutivo del ricovero ospedaliero, o in regime di day-surgery o day-service , creto legislativo n. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a day-hospital . ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data Art. 15.di inizio del percorso di protezione certificato. Permesso per matrimonio 2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta alla Presidenza 1. Il dirigente ha diritto a quindici giorni consecutivi di permesso in - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di pro-occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro quaranta-tezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di cinque giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze 3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello pre-di servizio - potrà concordare con il diretto superiore un diverso termine visto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento. per il godimento dello stesso, comunque entro un anno dalla celebrazione. 4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'an- zianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini 2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 18, comma 2, della tredicesima mensilità. del CCNL 11 marzo 2022.
18-4-2026 Art. 16. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi Attività di affiancamento dell'anticipazione di cui all'art. 47 -bis , comma 2 del decreto legislativo
165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della
legge n. 145/2018. 1. Nel contesto dei processi di riforma digitale e di riorganizzazione, anche procedurale, della pubblica amministrazione le parti sottolineano 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, il nuovo valore a l'importanza di realizzare un sistema strutturato basato sullo scambio del-regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei le conoscenze, competenze e delle esperienze maturate nel tempo da parte consiglieri e dirigenti di prima fascia è rideterminato in euro 60.102,87. della dirigenza già in servizio verso il personale dirigente neoassunto. 4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dai 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Presidenza può precedenti CCNL, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei prevedere idonee forme di affiancamento all'ingresso in favore dei di-seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità: rigenti neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di forma- dal 1° gennaio 2019 di euro 95,00; zione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalla stessa. rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 170,00. 3. La Presidenza a tal fine predispone un elenco, periodicamente aggiornato, di dirigenti in servizio che abbiano maturato almeno quin- 5. A seguito dell'applicazione del comma 4 il nuovo valore a re-dici anni di anzianità nella qualifica e prestato il proprio consenso a re-gime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione alizzare l'affiancamento a beneficio dei nuovi assunti della Presidenza. parte fissa dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia è rideterminato in euro 39.803,20. 4. Ai soli fini del presente articolo, si considera neoassunto il diri- gente fino alla maturazione di due anni di servizio. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità non- ché gli eventuali assegni ad personam , ove acquisiti o spettanti, nella 5. Il ruolo del dirigente mentore è quello di fornire supporto, in-misura in godimento di ciascun dirigente. formazioni, incoraggiamento e consiglio al dirigente neoassunto sulla vita e l'esperienza lavorativa avuta in seno alla Presidenza. Il rapporto informale e paritario basato sulla fiducia reciproca che si instaura tra Art. 19.le parti deve condurre allo scambio delle competenze e delle esperien- Effetti dei nuovi trattamenti economici ze acquisite negli anni dal mentore, contribuendo anche a trasferire al neoassunto la cultura e la missione della Presidenza, i codici e compor- 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 18 (Trat-tamenti informali esistenti, nonché la consapevolezza dei ruoli da as-tamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia), solvere. L'attività di affiancamento rientra tra le funzioni del dirigente. commi 1 e 4, hanno effetto in base alle norme vigenti in materia sul trat-Di norma, il mentore è una persona diversa dal dirigente superio- tamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul
re e non può relazionarsi con più di un neoassunto per volta. trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute as- sistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 7. È nell'interesse del neoassunto dirigente assimilare e apprendere dal proprio mentore, con spirito collaborativo e diligenza. Quest'ultimo può chie- 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizio- dere di essere sollevato dall'attività di affiancamento per comprovate ragioni. ne nella componente fissa e variabile in godimento.I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 18 com-
mi 1 e 4 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima Art. 17.fascia) hanno effetto in base alle norme vigenti in materia sulla determi- Pianificazione strategica di conoscenze e saperi nazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente trien- 1. Le parti riconoscono l'importanza dell'attivazione di percorsi nio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità formativi differenziati per target di riferimento, al fine di promuovere di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di lo sviluppo di conoscenze e competenze rispetto ad ambiti strategici co-quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli sca-muni a tutti i dirigenti che siano inseriti nell'ambito di appositi sistemi glionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui inter-recupero, a totale carico degli interessati, dei contributi non versati. venti formativi sui temi dell'etica pubblica e sulle materie correlate alle 4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale ge-specifiche attività e sui poteri speciali della Presidenza, anche al fine di nerale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento. favorire la mobilità interna dei dirigenti.La Presidenza favorisce misure formative finalizzate alla transi- Art. 20.zione digitale nonché interventi di supporto per l'acquisizione e l'arric- Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultatochimento delle competenze digitali. dei consiglieri e dirigenti di prima fascia 3. La Presidenza favorisce un aggiornamento biennale su temati-
che di innovazione organizzativa, leadership e gestione del cambiamen- 1. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e to, con apposita certificazione delle competenze acquisite. risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia di cui all'art. 38 del CCNL 11 marzo 2022, è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a decorrere dal 1° gennaio 2020, degli importi neces- T ITOLO IV sari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte TRATTAMENTO ECONOMICO fissa di cui all'art. 18 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia), comma 4, per gli anni 2019 e 2020.A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per il finanziamen- Capo Ito della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI E DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA di prima fascia, è stabilmente incrementato del 2,76% del monte salari
anno 2018, relativo ai consiglieri e dirigenti di prima fascia. Il predetto incremento comprende quelli di cui al comma 1. Art. 18. 3. Le risorse di cui al comma 2, concorrono anche al finanziamento Trattamento economico fisso per i consiglieridegli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai e dirigenti di prima fascia sensi dell'art. 18, comma 4 (Trattamento economico fisso per i consi- glieri e dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tre-alla retribuzione di risultato e/o a welfare. dicesima mensilità, dei consiglieri e dirigenti di prima fascia, definito dai precedenti CCNL, nella misura di euro 57.892,87 è incrementato, 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispon-n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza dersi per tredici mensilità: ivi indicata, la Presidenza, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre dal 1° gennaio 2019 di euro 100,00; il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 130,00; un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'an- rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 170,00. no 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da desti-
18-4-2026 nare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere dennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge n. 234 e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli del 30 dicembre 2021, nel limite delle risorse ivi stanziate. scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 5. È confermata, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, com- ma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, la disciplina del Fondo per il fi- 4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al confe-nanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei consiglieri e rimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione dirigenti di prima fascia contenuta nei precedenti CCNL del personale di individuale di anzianità in godimento. cui al presente capo. Sono acquisite al Fondo eventuali risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano stanziamenti o tratta- menti economici in favore del personale destinatario del presente artico- Art. 23.lo, nel rispetto dei vincoli di destinazione recati dalle stesse disposizioni. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato 6. Le risorse del fondo di cui al presente articolo sono annualmen- dei referendari e dirigenti di seconda fascia te ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato. Eventuali risorse che, in un determinato anno, non sia stato possibile 1. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e utilizzare integralmente incrementano, per il medesimo anno, le risor- risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia di cui all'art. 41 se destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione del CCNL 11 marzo 2022 è stabilmente incrementato, a decorrere dal delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possi- 1° gennaio 2019 e a decorrere dal 1° gennaio 2020, degli importi neces-bile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a sari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo. fissa di cui all'art. 21 (Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti di seconda fascia), comma 4, per gli anni 2019 e 2020. Capo II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REFERENDARI E DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA 2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia è stabilmente incrementato del 2,13% del monte salari Art. 21. anno 2018, relativo ai referendari e dirigenti di seconda fascia. Il predet- Trattamento economico fisso per i referendari to incremento ricomprende quelli di cui al comma 1. e dirigenti di seconda fascia
Le risorse di cui al comma 2 concorrono anche al finanziamento 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tre-degli incrementi della retribuzione di posizione - parte fissa definita ai dicesima mensilità, dei referendari e dirigenti di seconda fascia, definito sensi dell'art. 21, comma 4 (Trattamento economico fisso per i referen-dai precedenti CCNL, nella misura di euro 45.260,77 è incrementato, dari e dirigenti di seconda fascia) e, per la parte residuale, sono destinate dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispon-alla retribuzione di risultato e/o a welfare. dersi per tredici mensilità:
dal 1° gennaio 2019 di euro 70,00; 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 108,00; n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, la Presidenza, per proprie esigenze organizzative o gestionali, rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 135,00. può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di dell'anticipazione di cui all'art. 47 -bis , comma 2 del decreto legislativo un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'an-n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della no 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da desti-legge n. 145/2018. nare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2 il nuovo valore a sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge n. 234 regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei re- del 30 dicembre 2021, nel limite delle risorse ivi stanziate. ferendari e dirigenti di seconda fascia è rideterminato in euro 47.015,77.È confermata, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, com- 4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dai ma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, la disciplina del Fondo per il precedenti CCNL, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità: contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. dal 1° gennaio 2019 di euro 38,00; Sono acquisite al Fondo eventuali risorse derivanti da specifiche dispo- rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 60,00. sizioni di legge che prevedano stanziamenti o trattamenti economici in 5. A seguito dell'applicazione del comma 4, il nuovo valore a re-favore del personale destinatario del presente articolo, nel rispetto dei gime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione vincoli di destinazione recati dalle stesse disposizioni. parte fissa dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia è ridetermi-
nato in euro 13.629,81. 6. Le risorse del fondo di cui al presente articolo sono annualmen- te ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità non- Eventuali risorse che, in un determinato anno, non sia stato possibile ché gli eventuali assegni ad personam , ove acquisiti o spettanti, nella utilizzare integralmente incrementano, per il medesimo anno, le risor-misura in godimento di ciascun dirigente. se destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possi- Art. 22. bile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a Effetti dei nuovi trattamenti economici retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 21, commi
1 e 4 (Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti di se- Art. 24.conda fascia), hanno effetto in base alle norme vigenti in materia sul Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti di seconda fasciatrattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, preposti ad uffici dirigenziali non generali sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle rite- nute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 1. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizio- dirigenziale, nell'ambito di non più dell'85% delle risorse complessive ne nella componente fissa e variabile in godimento. del relativo fondo di cui all'art. 23 (Fondo per il finanziamento della re- tribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 21 (Trat- fascia), entro i valori annui lordi, a regime, minimo e massimo com-tamento economico fisso per i referendari e i dirigenti di seconda fascia), prensivi della tredicesima mensilità rispettivamente di euro 13.629,81 commi 1 e 4, hanno effetto in base alle norme vigenti in materia sulla de- ed euro 49.683,67 fermo restando quanto previsto dall'art. 29, com-terminazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati ma 2, del CCNL area VIII sottoscritto il 4 agosto 2010, periodo norma-dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'in- tivo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.
18-4-2026 Art. 25. ziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei consiglieri Retribuzione dei referendari e dirigenti di seconda fascia e dirigenti di prima fascia), e all'art. 23 (Fondo per il finanziamento
incaricati di funzioni dirigenziali generali della retribuzione di posizione e di risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia). 1. Ai referendari e dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni
L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera e) po-dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico, la
trà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un retribuzione stabilita per i consiglieri e dirigenti di prima fascia ai sensi fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale. dell'art. 18 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di Il finanziamento a carico della Presidenza, che non dovrà determinare ul-prima fascia), fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del teriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2. decreto legislativo n. 165/2001. T ITOLO V Capo III DISPOSIZIONI FINALI NORME COMUNI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI Art. 26. Art. 28. Copertura assicurativa ConfermeLa Presidenza stipula una apposita polizza assicurativa in favore
dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempi- 1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, continuano a tro-menti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di traspor- vare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove to, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e/o da prestazioni di servizio. L'utilizzo del mezzo proprio è possibile nei limiti norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001. previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative.La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, 26A01911non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al
mezzo di trasporto di proprietà del dirigente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di pro- MINISTERO DEGLI AFFARI prietà della Presidenza sono in ogni caso integrate con la copertura, nei ESTERI E DELLA COOPERAZIONE limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o
decesso del dirigente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato INTERNAZIONALEautorizzato il trasporto.I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti
per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria. Rilascio di exequaturDagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle po-
lizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo In data 3 aprile 2026 il Ministro degli affari esteri e della coopera-sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo zione internazionale ha concesso l' exequatur al signor Alessandro Iovi-per lo stesso evento. no, console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio in Napoli. Art. 27. Welfare integrativo 26A01875La Presidenza disciplina, in sede di contrattazione integrativa di
cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera h) misure di welfare integrativo in favore del personale dirigente tra i quali, a titolo esemplificativo: MINISTERO DELL'AMBIENTEiniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e E DELLA SICUREZZA ENERGETICArimborsi);
supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità Definizione delle quote di mercato dei produttori di ap-
sociale; parecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all'anno 2024. d) prestiti a favore di dirigenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; Il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle apparec- e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Ser- chiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla gestione delle pile e vizio sanitario nazionale; batterie, ha determinato le quote di mercato per l'anno 2024, sulla base f) altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme dei dati raccolti, relativamente ai prodotti immessi sul mercato, che i fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. produttori hanno comunicato al Registro nazionale.Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente arti- Le quote sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.regi-colo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità destinate a tale stroaee.it/ specifica finalità da precedenti norme di legge o di contratto colletti-
vo nazionale nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante 26A01874 utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art. 20 (Fondo per il finan-
MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU- 2026 -GU1- 090 ) Roma, 2026 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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DELLA REPUBBLICA ITALIANADELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale € 438,00 (di cui spese di spedizione € 128,52) * - semestrale € 239,00 Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1 Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi a davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* - annuale € 68,00 (di cui spese di spedizione € 9,64)* - semestrale € 43,00 Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2 Serie Speciale destinata agli atti della UE: a (di cui spese di spedizione € 41,27)* - annuale € 168,00 (di cui spese di spedizione € 20,63)* - semestrale € 91,00 Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3 Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: a (di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € 65,00 (di cui spese di spedizione € 7,65)* - semestrale € 40,00 Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4 serie speciale destinata ai concorsi indetti a dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € 167,00 (di cui spese di spedizione € 25,01)* - semestrale € 90,00 Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € 819,00 (di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € 431,00 N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 I.V.A. 4% a carico dell'Editore
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € 86,72 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA) Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo € 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00 I.V.A. 4% a carico dell'Editore
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.
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