Regional Laws and Provincial Laws - Trentino-Alto Adige, Tuscany, Abruzzo
Summary
The Italian Official Gazette published a special series issue on March 28, 2026, containing regional and provincial laws. Key legislation includes budget variations for the Autonomous Province of Bolzano for 2025-2027 and new regulations for fire prevention and avalanche risk mitigation.
What changed
This publication from the Italian Official Gazette contains several regional and provincial laws, primarily from the Trentino-Alto Adige region and its autonomous provinces of Bolzano and Trento, as well as laws from Tuscany and Abruzzo. Notably, it includes budget variations for the Autonomous Province of Bolzano for the 2025-2027 period, with specific allocations for investment expenses related to the 2026 Winter Olympics, totaling €33,000,000. Other laws cover general procedures for fire prevention, regional negotiated programming, and family counseling services.
Compliance officers operating within these Italian regions should review the specific laws applicable to their sector. For entities in the Autonomous Province of Bolzano, the budget variations and Olympic-related funding require attention. Those involved in construction or public safety must be aware of the new fire prevention and avalanche risk mitigation regulations. The publication date indicates these are final laws, and compliance is expected according to their respective effective dates, which are not explicitly detailed here but are implied by the dates of enactment (e.g., July 2025, November 2025).
What to do next
- Review regional laws for applicability to specific business operations.
- Note budget variations and Olympic-related funding for the Autonomous Province of Bolzano.
- Comply with new fire prevention and avalanche risk mitigation regulations as applicable.
Source document (simplified)
3ª SERIE SPECIALE
Anno 167° - Numero 13Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1GAZZETTA UFFICIALEPSpediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Romaegge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 marzo 2026 SI PUBBLICA IL SABATO
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMADIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMAPIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
R E G I O N I
SOMMARIO
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2025, n. 37. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) Rendiconto generale per l’anno finanziario 2024. (25R00277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025, n. 3. LEGGE REGIONALE 29 luglio 2025, n. 38. Variazioni al bilancio di previsione della Pro- vincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni. (25R00306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Assestamento. (25R00278) . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025, n. 4. LEGGE REGIONALE 30 luglio 2025, n. 39. Procedure generali per la prevenzione degli incendi. (25R00307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6 Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015. (25R00279) Pag. 27 LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 2025, n. 5. LEGGE REGIONALE 30 luglio 2025, n. 40. Consultori familiari in Alto Adige. Tumulazione delle ceneri degli animali di affe-(25R00308) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13 zione nei loculi dei proprietari. Modifiche alla l.r. 29/2004. (25R00280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 REGIONE TOSCANA REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 23 luglio 2025, n. 36. LEGGE REGIONALE 13 novembre 2025, n. 28. Disposizioni in materia di edilizia resi- denziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. Nuove norme regionali per la prevenzione e la 2/2019. (25R00276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 mitigazione del rischio da valanga. (25R00375) Pag. 31
28-3-2026 a Anno 2027 - competenza HREGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) Titolo - Tipologia Importo LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025 , n. 3 . 01-103 +35.000.000,00 Variazioni al bilancio di previsione della Provincia auto- 03-100 +6.827.366,00 noma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni.
- Ai sensi del comma 2 -bis dell’art. 40 del decreto le- gislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, della Regione Trentino Alto-Adige del 17 aprile 2025, sono autorizzate spese di investimento, dovute al finan-n. 16 - Sez. Gen.) ziamento di progetti collegati alle Olimpiadi invernali 2026, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella mi- sura di 33.000.000,00 di euro per l’esercizio finanziario
2026.
Art. 2. PROMULGA Variazioni allo stato di previsione delle spese
Allo stato di previsione delle spese di cui all’art. 2 Art. 1.della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, sono ap-
portate le seguenti variazioni: Variazioni allo stato di previsione delle entrateAllo stato di previsione delle entrate di cui all’art. 1 Anno 2025 - competenza della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, sono ap-
portate le seguenti variazioni: Anno 2025 - competenza 01-01-1 +371.828,29 01-04-1 +2.725.000,00 Titolo - Tipologia Importo 01-06-1 +177.800,00 01-103 +100.000.000,00 01-08-1 -132.000,00 03-100 +3.413.683,00 01-10-1 -46.500,00 04-300 +2.000,00 01-11-1 +625.000,00 04-400 -2.000,00 04-01-2 +50.000,00 04-02-1 -1.618.072,44 04-02-2 +1.075.500,00 Anno 2025 - cassa 04-04-1 -52.927,56 Titolo - Tipologia Importo 04-04-2 +171.180,00 01-103 +100.000.000,00 04-06-1 +2.495.306,10 03-100 +3.413.683,00 05-02-1 +820.000,00 04-300 +2.000,00 05-02-2 -3.320.000,00 04-400 -2.000,00 06-02-1 +450.000,00 06-02-2 -450.000,00 07-01-1 +8.032,30 Anno 2026 - competenza 07-01-2 +2.000.000,00 08-02-1 +250.000,00 Titolo - Tipologia Importo 08-02-2 -250.000,00 01-103 +35.000.000,00 09-05-1 -277.401,47 03-100 +6.827.366,00 09-05-2 -1.627.800,00 06-300 +33.000.000,00 10-01-1 +229.000,00 — 1 —
28-3-2026 a 10-01-2 +565.050,51 04-02-1 -1.618.072,44 04-02-2 +1.075.500,00 10-02-1 +26.260.926,64 10-02-2 +479.414,11 04-04-1 -52.927,56 04-04-2 +171.180,00 10-05-1 -444.000,00 10-05-2 +232.287,00 05-02-1 +820.000,00 05-02-2 -3.320.000,00 11-01-1 -186.000,00 11-01-2 +110.000,00 06-02-1 +450.000,00 06-02-2 -450.000,00 12-01-1 +2.663.236,14 12-02-1 +15.463.625,00 07-01-1 +8.032,30 07-01-2 +2.000.000,00 12-03-1 +84.000,00 12-03-2 -3.000.000,00 08-02-1 +250.000,00 08-02-2 -250.000,00 12-04-1 -15.000,00 12-05-1 +250.000,00 09-05-1 -277.401,47 09-05-2 -1.627.800,00 12-07-1 +5.901.866,95 12-08-1 +50.000,00 10-01-1 +229.000,00 10-01-2 +565.050,51 13-01-1 +9.000.000,00 14-02-1 -370.000,00 10-02-1 +2.788.851,64 10-02-2 -123.349,69 14-03-1 -100.000,00 14-03-2 +3.500.000,00 10-05-1 -444.000,00 10-05-2 +232.287,00 15-01-1 +20.000,00 15-01-2 -20.000,00 11-01-1 -186.000,00 11-01-2 +110.000,00 16-01-2 -216.598,53 17-01-1 +50.000,00 12-01-1 +2.663.236,14 12-02-1 +15.463.625,00 17-01-2 -50.000,00 18-01-1 -4.498.268,44 12-03-1 +84.000,00 12-03-2 -3.000.000,00 20-01-1 +32.517.730,42 20-02-1 +38.946,72 12-04-1 -15.000,00 12-05-1 +250.000,00 20-02-2 +452.521,26 20-03-1 +5.000.000,00 12-07-1 +5.901.866,95 12-08-1 +50.000,00 20-03-2 +6.000.000,00 14-02-1 -370.000,00 14-03-1 -100.000,00 14-03-2 +3.500.000,00 Anno 2025 - cassa 15-01-1 +20.000,00 15-01-2 -20.000,00 16-01-2 -216.598,53 01-01-1 +371.828,29 17-01-1 +50.000,00 01-03-3 +1.389.908,06 17-01-2 -50.000,00 01-04-1 +725.000,00 18-01-1 -4.498.268,44 01-06-1 +177.800,00 20-01-1 +14.598.418,37 01-08-1 -132.000,00 99-01-7 +65.591.016,87 01-10-1 -46.500,00 01-11-1 +625.000,00 04-01-2 +50.000,00 — 2 —
28-3-2026 a Anno 2026 - competenza 10-02-1 +21.599.662,00 10-02-2 +38.500.000,00 10-05-2 -38.000.000,00 01-06-2 -16.267.500,00 11-01-1 -186.000,00 01-11-1 +75.000,00 11-01-2 -18.440.000,00 04-02-1 -82.930,44 12-02-1 +46.079.659,05 04-04-1 +198.930,44 12-03-2 -29.455.839,70 04-04-2 +863.180,00 12-05-1 -2.000.000,00 05-02-1 +0,00 12-07-1 +4.695.046,95 09-05-1 +139.053,56 13-01-1 +13.000.000,00 10-01-1 +5.947.000,00 15-01-1 +20.000,00 10-01-2 +208.000,00 15-01-2 -20.000,00 10-02-1 +26.303.895,00 17-01-1 +150.000,00 10-02-2 +33.000.000,00 17-01-2 -150.000,00 10-05-2 +27.600.000,00 18-01-2 -20.000.000,00 11-01-1 -186.000,00 20-01-1 +9.861.556,24 11-01-2 -18.440.000,00 20-02-1 +40.281,46 12-02-1 +37.337.255,65 20-03-1 +10.000.000,00 12-03-2 -27.550.174,46 20-03-2 +15.000.000,00 12-05-1 -2.000.000,00 12-07-1 +4.601.866,95 13-01-1 +13.000.000,00 Art. 3. 14-03-2 -700.000,00 15-01-1 +20.000,00 Allegati 15-01-2 -20.000,00
Viene allegato alla presente legge, ai soli fini cono- 16-01-2 -139.053,56 scitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di 17-01-1 +150.000,00 capitolo (allegato A) .
17-01-2 -150.000,00 2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle 18-01-1 -783.000,00 variazioni apportate riportante la suddivisione per catego- rie e macroaggregati (allegato B) . 18-01-2 -33.749.243,45 20-01-1 +410.804,85 3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato H) . 20-02-1 +40.281,46 20-03-1 +10.000.000,00 4. Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (allegato 5). 20-03-2 +15.000.000,00Viene allegato alla presente legge il prospetto con- cernente la composizione del fondo crediti di dubbia esi-
gibilità (allegato N) . Anno 2027 - competenzaViene allegato alla presente legge il prospetto dimo-
strativo del rispetto di vincoli di indebitamento (allegato. 01-06-2 -15.000.000,00
Vengono allegate alla presente legge le variazioni 04-02-1 -70.000,00 d’interesse del Tesoriere (allegato n. 8/1). 04-04-1 +186.000,00
Viene allegato alla presente legge il prospetto di pe- 04-04-2 +70.000,00 rimetrazione delle entrate e delle spese concernenti l’am- 10-01-1 +5.947.000,00 bito sanitario.
28-3-2026 a Art. 4. tiva competenza negli ambiti sanitario, sociale e socio- sanitario, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui Autorizzazione al comma 3, che definisce anche le modalità di raccordo tra i sistemi informativi sanitari e quelli sociali. 1. La ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 3. Il sistema informativo socio-sanitario contiene bilancio. dati personali, compresi dati appartenenti a categorie par- ticolari e dati relativi a condanne penali e reati, indispen- Art. 5. sabili al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, come individuati con regolamento di esecuzione, nel ri- Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, spetto di quanto previsto dagli articoli 2 -sexies , 2 -septies «Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di e 2 -octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e igiene e sanità pubblica e medicina legale» successive modifiche. Con il medesimo regolamento sono stabilite le modalità per il trattamento dei dati, le opera- 1. Dopo il comma 9 dell’art. 6 della legge provinciale zioni eseguibili e le idonee misure di sicurezza, adottate 13 gennaio 1992, n. 1, è aggiunto il seguente comma: ai sensi dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 679/2016 del «10. Per la realizzazione delle finalità di rilevante Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, interesse pubblico perseguite dall’Istituto nazionale della a seguito di una valutazione di impatto, effettuata ai sensi previdenza sociale (INPS) nelle materie di cui alle lettere degli articoli 35 e 36 del citato regolamento (UE).» s) e aa) del comma 2 dell’art. 2 -sexies del decreto legi- slativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, Art. 7.l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a comu- nicare all’INPS i dati sanitari inerenti alle condizioni di disabilità accertate dalle commissioni sanitarie di cui agli Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, articoli 10 e 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della n. 46 e successive modifiche, e all’art. 6, commi 1, 2 e scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e 3, e articoli 24 e 24 -bis della legge provinciale 13 gen- della scuola di musica» naio 1992, n. 1 e successive modifiche. I dati oggetto di 1. Il comma 2 dell’art. 8 della legge provinciale 16 lu-trasmissione devono essere necessari all’assolvimento glio 2008, n. 5 e successive modifiche, è così sostituito: dei compiti di competenza dell’INPS e il trattamento da parte dell’Istituto deve essere previsto da una norma che «2. L’ente gestore della scuola dell’infanzia chiede lo riconduce alle finalità di cui alle suddette lettere s) e agli esercenti la responsabilità genitoriale una retta per aa) del comma 2 dell’art. 2 -sexies . La comunicazione può concorrere alle spese di gestione. Per l’anno obbligatorio avvenire, eventualmente, anche tramite piattaforme o ap- nella scuola dell’infanzia è dovuto un contributo spese plicazioni informatiche che garantiscano la riservatezza, per i pasti delle bambine e dei bambini. La quota massima l’integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei prin- dei contributi viene fissata dalla giunta provinciale d’in-cipi di proporzionalità e minimizzazione dei dati di cui tesa con il consiglio dei comuni sulla base degli accordi alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 5 e all’art. 25 del di cui al comma 1.» regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La giunta provinciale Art. 8.definisce le tipologie di dati personali oggetto di trasmis- sione, le modalità del trattamento e le misure tecniche e Applicazione del Piano di settore per gli impianti di organizzative volte ad assicurare un livello adeguato di risalita e le piste da sci sicurezza e l’osservanza del principio di esattezza.»Fino all’approvazione del nuovo o rielaborato piano Art. 6.di settore di cui all’art. 5 della legge provinciale 23 no-
vembre 2010, n. 14 e successive modifiche, si applica il Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, piano di settore approvato dalla giunta provinciale con «Struttura organizzativa del Servizio sanitario deliberazione 16 dicembre 2014, n. 1545. provinciale»Dopo l’art. 30 della legge provinciale 21 aprile 2017, Art. 9.n. 3 e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
«Art. 30 -bis (Sistema informativo sociosanitario) . Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2024, — 1. Per consentire una progettazione, programmazione, n. 11, «Legge di stabilità provinciale per l’anno 2025» gestione, un monitoraggio e una valutazione efficaci delle 1. Il comma 1 dell’art. 5 della legge provinciale, 20 di-attività assistenziali in ambito sanitario, sociale e socio- cembre 2024, n. 11, è così sostituito: sanitario, anche al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni sociali «1. Per la contrattazione collettiva a livello provin-nonché di promuovere l’integrazione socio-sanitaria, è ciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2025-istituito il sistema informativo socio-sanitario. 2027, una spesa massima di 205.000.000,00 di euro perIl sistema informativo socio-sanitario è utilizzato l’anno 2025, una spesa massima di 135.000.000,00 di euro
dalla provincia, dagli enti del Servizio sanitario provin- per l’anno 2026 e una spesa massima di 135.000.000,00 ciale e dai servizi sociali per svolgere le attività di rispet- di euro per l’anno 2027.» — 4 —
28-3-2026 a
- Dopo l’art. 5 della legge provinciale 20 dicembre 3. Dopo il comma 1 dell’art. 20 della legge provinciale 2024, n. 11, è inserito il seguente articolo: 20 dicembre 2024, n. 13, è inserito il seguente comma: «Art. 5 -bis (Disposizioni in materia di accordi inte- «1 -bis . Il sussidio di cui al comma 1 ha natura per- sonale e non è trasmissibile; i terzi non possono vantare grativi provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Alto Adige) . — diritti su eventuali rate non riscosse. L’ammontare del 1. Per la stipulazione degli accordi integrativi provincia- sussidio annuale è determinato moltiplicando per dodici li per la disciplina dei rapporti con il personale medico l’importo mensile risultante dalla differenza tra il valore convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in di 1.000,00 euro e l’importo lordo delle prestazioni pen-Alto Adige è autorizzata, a carico del bilancio provinciale sionistiche o assistenziali di cui al comma 1, lettera c) , 2025-2027, la spesa massima di 2.402.000,00 euro per gli percepite nel mese di dicembre dell’anno precedente, al esercizi 2025, 2026 e 2027.» netto della tredicesima mensilità e al lordo di eventua- li maggiorazioni sociali. Il sussidio determinato su base 3. Il comma 1 dell’art. 6 della legge provinciale, 20 di- mensile non può essere superiore alla differenza tra l’im-cembre 2024, n. 11, è così sostituito: porto di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico mi- nimo annualmente definito dall’INPS.» «1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 feb- 4. Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 20 della braio 1992, n. 6 e successive modifiche, è stabilita come legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, è soppresso. segue: Art. 11.2025 224.125.513,68 a) Fondo ordinario
(Progr. 1801): 2026 200.359.626,97 Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)» 193.217.791,03 2027 1. Dopo il comma 8 dell’art. 9 della legge provinciale 2025 181.908.772,76 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche, è inserito il b) Fondo per gli investimenti 2026 117.289.473,72 seguente comma: (Progr. 1801): 2027 122.933.300,72 «8 -bis . A decorrere dall’anno 2025 per una sola
unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in 2025 11.500.000,00 comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà c) Fondo ammortamento mutui o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello 2026 7.500.000,00 (Progr. 1801): Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di 2027 5.500.000,00 convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverse dall’Italia, l’imposta muni-2025 308.800,00 cipale immobiliare è applicata nella misura della metà.» d) Fondo perequativo 2026 308.800,00 (Progr. 1801): 2. Il comma 2 -bis dell’art. 9 -ter della legge provinciale 2027 308.800,00 23 aprile 2014, n. 3, è abrogato. 2025 0,00
- Fondo di rotazione per Art. 12.2026 0,00 investimenti (Progr. 1801): 2027 0,00 Proroga del mandato delle commissioni comunali
per il territorio e il paesaggio Art. 10. 1. Dopo il comma 20 dell’art. 103 della legge provin- ciale 10 luglio 2018, n. 9 e successive modifiche, è inse- Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2024, rito il seguente comma: n. 13, «Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2025» «20 -bis . Dopo la fine del mandato del consiglio co- munale, la commissione comunale per il territorio e il pa- 1. Il primo periodo del comma 1 dell’art. 20 della leg-esaggio ai sensi dell’art. 4, incluse le loro sezioni, nonché ge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, è così sostituito: la commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 68 sono «A decorrere dall’anno 2025, per il triennio 2025-2027, ricostituite entro sessanta giorni dall’elezione della giunta la Provincia autonoma di Bolzano concede un sussidio comunale. Tali commissioni comunali esercitano le loro economico, determinato su base mensile e liquidato in funzioni e i loro poteri fino alla loro ricostituzione e al più un’unica soluzione annuale, a titolo assistenziale ai sen-tardi fino alla scadenza del termine per la ricostituzione. si dell’art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Durante tale periodo il loro mandato è considerato pro-Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.» rogato. Decorso il termine per la ricostituzione decadono le commissioni comunali che non sono state ricostituite. 2. Nella lettera c) del comma 1 dell’art. 20 della legge Tutti gli atti compiuti dalle commissioni comunali deca-provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, la parola: «estera,» dute sono nulli.» è soppressa. — 5 —
28-3-2026 a Art. 13. Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente legge e del relativo regolamen-
to di esecuzione si intende per:«Agenzia»: l’Agenzia per la Protezione civile del-le della regione. la Provincia autonoma di Bolzano;
«Corpo permanente dei vigili del fuoco»: il Corpo ciale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di permanente dei vigili del fuoco dell’Area funzionale An-osservarla e di farla osservare come legge della provincia. tincendi dell’Agenzia;
«Ufficio»: l’ufficio competente in materia di Bolzano, 15 aprile 2025 prevenzione incendi dell’Area funzionale Antincendi
dell’Agenzia;«CTPIR»: il Comitato tecnico provinciale in ma-
teria di pericolo di incidenti rilevanti; Omissis ) («CTPPI»: il Comitato tecnico provinciale per la
prevenzione incendi; 25R00306 f) «attività soggette a controllo»: le attività sogget- te alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modifiche; HLEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025 , n. 4 .«tecnico abilitato/tecnica abilitata»: professio-
nista iscritto/iscritta a un albo professionale, che opera Procedure generali per la prevenzione degli incendi. nell’ambito delle proprie competenze;«professionista antincendio»: professionista
iscritto/iscritta a un albo professionale, operante nell’am- bito delle proprie competenze e iscritto/iscritta negli ap-della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 17 aprile positi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 2025 - Sez. Gen.) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modifiche;«progettista antincendio»: tecnico abilitato/tecni-
ca abilitata o professionista antincendio che redige il pro- getto di prevenzione incendi;«validatore/validatrice»: professionista antincen-
dio iscritto/iscritta nell’elenco di cui all’art. 13 della pre- sente legge, estraneo/estranea al processo di progettazio- PROMULGA ne e realizzazione dell’opera da validare e, in ogni caso, che non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993,17, e successive modifiche; Art. 1. k) «FSE» (Fire Safety Engineering) o «approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio»: l’applicazio- Ambito di applicazione ne di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esper- ti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della 1. La presente legge disciplina gli adempimenti e le combustione, degli effetti dell’incendio e del comporta-procedure amministrative in materia di prevenzione in-mento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla cendi per tutte le attività soggette a controllo secondo la protezione dei beni e dell’ambiente, alla quantificazione normativa statale vigente nonché per le attività non sog-dei rischi di incendio e dei relativi effetti e alla valuta-gette a controllo, ma disciplinate da specifiche regole zione analitica delle misure di protezione ottimali, neces-tecniche di prevenzione incendi e che presentano carat-sarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze teristiche tali da non consentire l’integrale osservanza di dell’incendio; dette regole.«SCIA antincendio» la segnalazione certificata di 2. Sono escluse dall’ambito di applicazione della pre-inizio attività ai sensi dell’art. 21 -bis della legge provin-sente legge le attività a rischio di inciden-te rilevante sog-ciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che gette alla presentazione del rap-porto di sicurezza di cui costituisce titolo abilitativo necessario per avviare un’at-all’art. 15 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, tività soggetta a controllo; per le quali si applica la procedura prevista all’allegato L m) «SUAP»: lo Sportello unico per le attività del de-creto stesso. Resta salvo quanto previsto dall’art. 3, produttive; comma 2, lettera g) , dall’ art. 5, comma 2, lettera a) , e da-
gli articoli 6 e 14 della presente legge. n) «SUE»: lo Sportello unico per l’edilizia; — 6 —
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«SGSA»: il sistema di gestione della sicurezza b) espletamento delle pratiche per la presentazione
antincendio; della SCIA antincendio ai sensi dell’art. 8, comma 1, per gli edifici di proprietà della Provincia, nei casi previsti; p) «responsabile dell’attività soggetta a controllo» o rilascio di pareri vincolanti di conformità su progetti di «responsabile dell’attività»: il soggetto, persona fisica o prevenzione incendi; espletamento dei compiti di cui giuridica, tenuto al rispetto degli obblighi di prevenzione all’art. 11 in materia di istanze di deroga; redazione di incendi per l’attività soggetta a controllo. Di norma coin- verbali e di atti, comunque denominati, attestanti la con-cide con il soggetto gestore o conduttore della stessa; formità di attività e costruzioni civili, industriali, artigia- q) «rinnovo periodico della conformità antincen- nali e commerciali e di impianti termici pubblici e privati dio»: procedimento finalizzato alla verifica del manteni- alla normativa di prevenzione incendi; mento nel tempo dei requisiti di sicurezza e prevenzione c) partecipazione alle attività di organi collegiali in-incendi per tutte le attività soggette a controllo; sediati presso la pubblica amministrazione; r) «revisione paritaria» (peer review): valutazione d) attività di formazione e di aggiornamento; critica di un progetto da parte di specialisti/specialiste in- dipendenti aventi competenze analoghe a quelle di chi ha e) informazione, consulenza e assistenza, promuo-elaborato il progetto; vendo corsi di specializzazione e di aggiornamento per liberi professionisti e libere professioniste e per operatori s) «asseveratore/asseveratrice»: professionista an- specializzati e operatrici specializzate, di concerto con gli tincendio, oppure tecnico abilitato/tecnica abilitata già ordini e i collegi professionali; iscritto/iscritta da almeno dieci anni al relativo albo pro- fessionale alla data di entrata in vigore del decreto del Pre- f) effettuazione di visite tecniche antincendio e rila-sidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, scio dei relativi pareri, in collaborazione con altri enti o e successive modifiche, che soddisfa i seguenti requisiti: organi pubblici;ricevimento dell’incarico prima dell’inizio g) rilascio di pareri di conformità vincolanti su pro-lavori; getti di prevenzione incendi concernenti attività sogget-
te alla disciplina del decreto legislativo 26 giugno 2015, 2) estraneità alla progettazione, direzione ed ese-n. 105, e successive modifiche. cuzione dei lavori e, in ogni caso, non sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 30 del- 3. Ai tecnici e alle tecniche dell’Ufficio incaricati della la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive vigilanza ispettiva in materia di prevenzione incendi è at-modifiche; tribuita, limitatamente a questo specifico ambito, la qua- lifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 6, t) «direttore/direttrice dei lavori»: la persona respon-comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e sabile della regolare esecuzione dei lavori e della loro successive modifiche. conformità al progetto di prevenzione incendi;L’Ufficio tiene e aggiorna il registro delle persone u) «impianto termico»: un impianto tecnologico de-abilitate alla conduzione degli impianti termici di cui stinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza all’art. 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o successive modifiche. alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi. L’impianto termico comprende i sistemi di pro- duzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché Art. 4. gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici anche gli impianti individuali di ri- Vigilanza ispettiva scaldamento, mentre non sono considerati impianti termi- 1. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle ci apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, verifiche e dei controlli sono consentiti: scaldacqua unifamiliari. a) l’accesso alle attività, alle costruzioni e agli im- pianti interessati, anche durante gli orari di apertura/ Art. 3. funzionamento;l’accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzi- Attribuzioni in materia di prevenzione incendi namento e uso di apparecchiature e prodotti; 1. L’Ufficio esercita con poteri di polizia amministra- c) l’acquisizione delle informazioni e dei documenti tiva e giudiziaria la vigilanza ispettiva sull’applicazione necessari; della normativa di prevenzione incendi per tutte le atti-
il prelievo di campioni per l’esecuzione di esami vità, le costruzioni, gli impianti, le apparecchiature e i
e prove; prodotti assoggettati a tale normativa nonché nei luoghi di lavoro, limitatamente agli aspetti della prevenzione in- e) ogni altra attività necessaria all’esercizio della vi-cendi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gilanza ispettiva. e successive modifiche. L’Ufficio irroga le sanzioni di cui 2. Qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza ispet-all’art. 15 della presente legge. tiva siano rilevate condizioni di rischio, l’inosservanza 2. Per le attività di cui all’art. 1 l’Ufficio esercita le della normativa di prevenzione incendi o l’inadempi-seguenti ulteriori funzioni in materia di prevenzione mento di prescrizioni e obblighi a carico dei responsa-incendi: bili dell’attività, l’Ufficio adotta le misure urgenti, ancheelaborazione di norme tecniche e procedurali di ripristinatorie, per la messa in sicurezza e dà comunica-
prevenzione incendi; zione dell’esito degli accertamenti effettuati ai soggetti — 7 —
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Il CTPIR svolge inoltre i compiti che il decreto le-interessati, al sindaco/alla sindaca e alle altre autorità
gislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da as- attribuisce al Comitato tecnico regionale (CTR). sumere nei rispettivi ambiti di competenza.Il CTPIR è composto da: Art. 5. a) il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia o un suo de-
legato/una sua delegata, in qualità di Presidente; Comitato tecnico provinciale b) il/la Comandante del Corpo permanente dei vigili per la prevenzione incendi del fuoco o un suo delegato/una sua delegata; 1. Il CTPPI è istituito presso l’Agenzia quale organo c) il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio o un suo de-tecnico consultivo sulle questioni riguardanti la preven-legato/una sua delegata; zione degli incendi. d) il Direttore/la Direttrice della Scuola provinciale 2. Il CTPPI svolge in particolare i seguenti compiti: antincendi o un suo delegato/una sua delegata; a) nell’ambito delle procedure di prevenzione incen- e) un/una rappresentante degli ordini e collegi pro-di riguardanti attività a rischio di incidente rilevante, su fessionali degli ambiti tecnici interessati, cui spettano i richiesta dell’Area funzionale Antincendi dell’Agenzia compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti e n. 6, e successive modifiche; le esperte che effettuano le visite tecniche; f) un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale b) esprime il parere sulle istanze di deroga all’os-per l’ambiente e la tutela del clima; servanza della normativa di prevenzione incendi, di cui g) un/una rappresentante dell’Ispettorato del lavoro all’art. 11, presentate in relazione ad attività o impianti della Provincia; aventi caratteristiche tali da non consentire il rispetto del- la normativa stessa. h) un/una rappresentante della ripartizione provin- ciale competente in materia di sviluppo del territorio; 3. Il CTPPI è composto da:un/una rappresentante del Comune territorialmen- a) il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia o un suo de-te competente. legato/una sua delegata, in qualità di Presidente;
Le funzioni di segretario/segretaria del CTPIR sono b) il/la Comandante del Corpo permanente dei vigili esercitate da un funzionario/una funzionaria dell’Area del fuoco o un suo delegato/una sua delegata; funzionale Antincendi dell’Agenzia. c) il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio o un suo de- 6. Per valutazioni specifiche il CTPIR può avvalersi di legato/una sua delegata; esperti/esperte dei diversi settori. d) il Direttore/la Direttrice della Scuola provinciale 7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente ar-antincendi o un suo delegato/una sua delegata; ticolo, quantificati in 3.086,80 euro per l’anno 2025, in e) un/una rappresentante degli ordini e dei collegi 3.086,80 euro per l’anno 2026 e in 3.086,80 euro per l’an-professionali degli ambiti tecnici interessati, cui spetta-no 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione no i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale 1991, n. 6, e successive modifiche. per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 4. Le funzioni di segretario/segretaria del CTPPI sono legislativi» di parte corrente nell’ambito del programma esercitate da un funzionario/una funzionaria dell’Area 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-funzionale Antincendi dell’Agenzia. 2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provve- 5. Per valutazioni specifiche il CTPPI può avvalersi di de con legge di bilancio. esperti ed esperte dei diversi settori.
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente ar- Art. 7.ticolo, quantificati in 2.430,20 euro per l’anno 2025, in
2.430,20 euro per l’anno 2026 e in 2.430,20 euro per l’an- Progetti di prevenzione incendi no 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione 1. I responsabili di attività soggette a controllo che sono dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale interessate da un intervento edilizio ai sensi dell’art. 62, per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti comma 1, lettera e) , della legge provinciale 10 luglio legislativi» di parte corrente nell’ambito del programma 2018, n. 9, e successive modifiche, sono tenuti a elabora-03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025- re un progetto di prevenzione incendi. 2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provve- 2. I responsabili di attività soggette a controllo che sono de con legge di bilancio. interessate da un intervento edilizio ai sensi dell’art. 62, comma 1, lettere b) , c) , d) o f) , della legge provinciale Art. 6. 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono tenuti a elaborare un nuovo progetto di prevenzione incendi, qua- Comitato tecnico provinciale in materia lora in base ai criteri di cui all’allegato A della presente di pericolo di incidenti rilevanti legge o, se non applicabili, alla valutazione del rischio 1. Presso l’Agenzia è istituito il CTPIR. di incendio ai sensi delle norme vigenti detto interven-Il CTPIR svolge le funzioni che il decreto legislativo to comporti modifiche rilevanti dell’attività ai fini della
26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, attribui- sicurezza antincendio, con variazione delle preesistenti sce alle Regioni. condizioni di sicurezza antincendio. — 8 —
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Ai fini dell’approvazione degli interventi delle 12. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto, l’Uffi-
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 70 della legge cio può richiedere documentazione integrativa. L’Ufficio provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, si pronuncia sulla conformità del progetto alla normativa deve essere elaborato un progetto di prevenzione incendi e ai criteri tecnici di prevenzione incendi rilasciando il se le attività soggette a controllo sono interessate da un proprio parere entro 60 giorni dalla data di presentazione intervento edilizio ai sensi dell’art. 62, comma 1, lettera della documentazione completa. Il rilascio dei titoli abili-, e successive modifiche, della citata legge provinciale. tativi di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, è subordinato al rilascio del parere 4. Ai fini dell’approvazione degli interventi delle favorevole sulla conformità. pubbliche amministrazioni di cui all’art. 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 13. Per le attività soggette a controllo interessate da in- deve essere elaborato un progetto di prevenzione incendi terventi edilizi liberi di cui al punto C 2) dell’allegato C se le attività soggette a controllo sono interessate da un della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive intervento edilizio ai sensi dell’art. 62, comma 1, lettere modifiche, in occasione del rinnovo periodico della con-, c) , d) o f) , e successive modifiche, della citata legge formità antincendio di cui all’art. 9, il/la progettista antin-
provinciale e, in base ai criteri di cui all’allegato A della cendio deve valutare se le eventuali modifiche ricadono presente legge o, se non applicabili, alla valutazione del tra quelle di cui all’allegato A della presente legge. rischio di incendio ai sensi delle norme vigenti, detto in- 14. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente tervento comporta modifiche rilevanti dell’attività ai fini articolo si provvede mediante una riduzione dello stan-della sicurezza antincendio, con variazione delle preesi- ziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fron-stenti condizioni di sicurezza antincendio. te ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi»L’asseveratore/l’asseveratrice valuta i progetti di cui pari a 3.700,00 euro di parte capitale per l’anno 2025 e a
ai commi da 1 a 4; non valuta invece i progetti di cui al 1.600,00 euro di parte corrente per gli anni 2026 e 2027, comma 7 e quelli per cui viene presentata istanza di dero- nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bi- ga ai sensi dell’art. 11. lancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 6. L’Ufficio esamina i progetti di cui ai commi da 1 a 4:su richiesta del sindaco/della sindaca o della pub- Art. 8.blica amministrazione competente;
in seguito a segnalazioni o ispezioni. Controlli di prevenzione incendi 7. L’Ufficio esamina tutti i progetti di cui ai commi da 1. Prima di intraprendere l’esercizio di un’attività sog-1 a 4 elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza getta a controllo deve essere presentata al Comune com-antincendio (FSE) e quelli elaborati con soluzioni alter- petente, tramite il SUAP/SUE, la segnalazione certificata native o livelli di prestazione modificati, di cui al decreto di inizio attività (SCIA antincendio) di cui all’art. 21 -bis ministeriale 3 agosto 2015, e successive modifiche. della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e succes- 8. L’Ufficio esamina a campione i progetti di cui ai sive modifiche, corredata della documentazione prevista commi da 1 a 4 relativi alle attività soggette a controllo dal regolamento di esecuzione della presente legge. rientranti nelle categorie B e C. 2. Per le attività soggette a controllo rientranti nella ca- 9. In caso di particolari criticità, i progetti di preven- tegoria A, nelle situazioni di potenziale pericolo comunque zione incendi relativi ad attività soggette a controllo rien- segnalate o rilevate, l’Ufficio, entro 60 giorni dal ricevi-tranti nella categoria A, elaborati con approccio ingegne- mento della segnalazione o dal rilevamento del potenziale ristico alla sicurezza antincendio (FSE), possono essere pericolo, effettua controlli, attraverso visite tecniche, per sottoposti, su richiesta dell’Ufficio, a revisione paritaria accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla norma-(peer review) da parte di un validatore/una validatrice. tiva di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di 10. I progetti di prevenzione incendi relativi ad attività accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’eserci-soggette a controllo rientranti nelle categorie B e C, ela- zio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione in-borati con approccio ingegneristico alla sicurezza antin- cendi, l’Ufficio adotta motivati provvedimenti di divieto di cendio (FSE), devono essere sottoposti a revisione parita- prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti ria (peer review) da parte di un validatore/una validatrice. dannosi dalla stessa prodotti, salvo che, ove sia possibile, il 11. I progetti di cui ai commi da 1 a 4 sono redatti nel responsabile dell’attività provveda a conformare detta atti-rispetto delle disposizioni del regolamento d’esecuzione vità alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di preven-della presente legge e corredati della documentazione ivi zione incendi entro il termine fissato dall’Ufficio. In caso di prevista. I progetti di cui ai commi 1 e 2 sono presentati esito positivo delle visite tecniche svolte sulle attività di cui al Comune competente tramite il SUAP/SUE. I progetti al presente comma, l’Ufficio rilascia copia del verbale della di cui ai commi 3 e 4 possono essere presentati all’ammi-visita tecnica entro 30 giorni dalla data di effettuazione. nistrazione competente anche tramite PEC. Con le stes-Per le attività soggette a controllo rientranti nelle cate-se modalità è altresì presentata l’eventuale dichiarazione
gorie B e C, l’Ufficio, fatti salvi i controlli nelle situazioni sulla non assoggettabilità dell’attività ai controlli di pre- di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate, entro venzione incendi oppure la dichiarazione che i lavori di 60 giorni dalla presentazione della SCIA antincendio effet-costruzione, ai sensi dei commi 2 e 4, non comportino tua controlli a campione, sia documentali, relativi al pro-modifiche sostanziali, sotto il profilo della sicurezza an- getto, sia attraverso visite tecniche, per accertare il rispetto tincendio, alle attività esistenti. — 9 —
28-3-2026 a delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione Art. 11. incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincen- Deroghe dio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività 1. Qualora le attività soggette a controllo presentino previsti dalla normativa di prevenzione incendi, l’Ufficio caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservan-adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione za delle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi, dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi i responsabili dell’attività possono presentare all’Ufficio dalla stessa prodotti, salvo che, ove sia possibile, il respon- istanza di deroga alla normativa antincendio, secondo le sabile dell’attività provveda a conformare detta attività alla modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione presente legge. incendi entro il termine fissato dall’Ufficio. In caso di esito 2. Possono presentare istanza di deroga, con le moda-positivo delle visite tecniche svolte sulle attività di cui al lità di cui al comma 1, anche i responsabili di attività di-presente comma, l’Ufficio rilascia copia del verbale della sciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione in-visita tecnica entro 30 giorni dalla data di effettuazione. cendi che non rientrano tra le attività soggette a controllo. 4. Il sindaco/La sindaca del comune competente o la 3. L’Ufficio esamina l’istanza ed entro 60 giorni la pubblica amministrazione competente può chiedere in trasmette, con proprio parere motivato, alla Direzione ogni momento all’Ufficio di eseguire controlli. L’Ufficio dell’Agenzia. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia, comunica al sindaco/alla sindaca o alla pubblica ammini- sentito il CTPPI di cui all’art. 5, si pronuncia entro 30 strazione competente l’esito di tali controlli e gli eventua- giorni dalla trasmissione dell’istanza, e ne dà contestua-li provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. le comunicazione al Comune competente e al soggetto richiedente. Art. 9. Art. 12. Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio Volture 1. Ogni cinque anni, chi è titolare di attività soggette a 1. Le persone fisiche o giuridiche che subentrano nella controllo è tenuto a inviare al Comune competente, tramite responsabilità delle attività soggette a controllo comuni-il SUAP/SUE, la documentazione per il rinnovo periodico cano al Comune competente, tramite il SUAP/SUE, en-della conformità antincendio. Detta documentazione con- tro 180 giorni dal subentro, la voltura, presentando una siste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni dichiarazione nelle forme di legge, come atto notorio o alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata di quanto dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge. 2. La voltura è necessaria anche ogni qualvolta il sog- 2. Per le attività soggette a controllo di cui ai numeri 6, getto titolare del titolo abilitativo o il soggetto commit-7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’allegato I del decreto del Presi- tente non coincidano con il responsabile dell’attività. dente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successi- ve modifiche, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 Art. 13.è elevata a dieci anni. Elenco dei validatori e delle validatrici Art. 10. 1. È istituito un elenco di professionisti e professio- niste autorizzati a svolgere l’attività di revisione e vali- Obblighi connessi dazione nell’ambito di progetti elaborati con approccio all’esercizio dell’attività ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE), di segui- 1. I responsabili di attività soggette a controllo alle to denominato elenco dei validatori e delle validatrici o quali non si applica la disciplina del decreto legislativo elenco. L’elenco dei validatori e delle validatrici è tenuto 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, hanno l’ob- dall’Ufficio. bligo di mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, 2. L’iscrizione all’elenco dei validatori e delle valida-le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio trici è riservata alle sole persone fisiche con la qualifica adottate e di effettuare verifiche, controlli e interventi di di professionista antincendio in possesso di laurea magi-manutenzione secondo le cadenze temporali indicate dal/ strale in una disciplina tecnica e degli ulteriori requisiti di dalla progettista antincendio nella documentazione alle- cui al presente articolo. gata alla SCIA antincendio, nonché di assicurare un’ade- guata informazione sul rischio di incendio connesso con 3. Il/La professionista antincendio che intende svolgere la specifica attività, sulle misure di prevenzione e prote- l’attività cui al comma 1 deve presentare all’Ufficio istan- zione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare za di inserimento nell’elenco dei validatori e delle valida- trici, con le modalità stabilite dal regolamento d’esecu-l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. zione della presente legge.
- I responsabili dell’attività provvedono ad annotare 4. Possono essere iscritti all’elenco i professionisti e le verifiche, i controlli, gli interventi di manutenzione e le professioniste antincendio di comprovata esperienza e l’informazione di cui al comma 1 in un apposito registro. competenza nel settore della progettazione mediante ap- Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso dispo- proccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE). nibile ai fini dei controlli di competenza dell’Ufficio. L’esperienza e la competenza sono accertate dalla com- — 10 —
28-3-2026 a provinciali negli stabilimenti di soglia superiore in base missione di cui al presente articolo, attraverso un esame alle disposizioni del decreto legislativo 26 giugno 2015, le cui modalità sono stabilite dal regolamento d’esecuzio-
105, nonché gli importi derivanti da eventuali sanzioni ne della presente legge. I costi per l’iscrizione all’esame
amministrative, confluiscono nel bilancio provinciale. sono sostenuti dal/dalla professionista richiedente.Sono iscritti all’elenco dei validatori e delle valida- Art. 15.trici, senza previo esame di cui al comma 4, i professio-
nisti e le professioniste antincendio certificati in materia Sanzioni di ingegneria antincendio (FSE) con procedura ISO/IEC- Chi non adempie entro i termini le prescrizioni im- 6. Presso l’Agenzia è istituita una commissione d’esa- partite dall’Ufficio ai sensi della presente legge è sog-me composta da: getto a una sanzione amministrativa da 1.859,00 euro a 3.717,00 euro. a) il/la Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato/una sua delegata, in qualità 2. In caso di recidiva inosservanza delle prescrizioni di Presidente; impartite dall’Ufficio ai sensi della presente legge entro i successivi termini stabiliti è applicata una sanzione am- b) il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio o un suo de-ministrativa da 3.717,00 euro a 7.433,00 euro. Previa se-legato/una sua delegata; gnalazione dell’Ufficio, il sindaco/la sindaca dispone la c) un/una rappresentante dei liberi professionisti sospensione dell’attività. La sospensione è disposta fino già iscritto/iscritta all’elenco di cui al presente articolo, all’adempimento dell’obbligo. cui spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche. 3. Chi non osserva le disposizioni di cui all’art. 12 è soggetto a una sanzione amministrativa da 727,00 euro a 7. Le funzioni di segretario/segretaria della commis-3.629,00 euro. sione sono svolte da un funzionario/una funzionaria dell’Area funzionale Antincendi dell’Agenzia. 4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle nor- me vigenti. 8. Per valutazioni specifiche la commissione può av- valersi di esperti ed esperte nazionali o internazionali in Art. 16.materia di ingegneria antincendio.
L’Ufficio esamina l’istanza di cui al comma 3 e se Disposizioni transitorie e finali ammissibile convoca, per i casi di cui al comma 4, la
commissione d’esame. 1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecu- zione della presente legge, le istanze concernenti i pro- 10. L’Ufficio trasmette al Direttore/alla Direttri- cedimenti di prevenzione incendi sono inviate all’am-ce dell’Agenzia l’istanza di cui al comma 3 e l’esito ministrazione competente tramite PEC, corredate della dell’istruttoria e dell’eventuale esame di cui al com- documentazione prevista al comma 2. ma 4. In caso di esito positivo dell’esame o di presa vi- sione della certificazione di cui al comma 5, il Direttore/ 2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecu-la Direttrice dell’Agenzia inserisce il/la professionista zione della presente legge, la documentazione necessaria nell’elenco dei validatori e delle validatrici. In caso di da allegare alle istanze concernenti i procedimenti di pre-inammissibilità dell’istanza o di esito negativo dell’esa- venzione incendi è quella prevista dagli articoli 3, 4, 6, 7, me, il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia rigetta l’istanza. 8 e 10 del decreto del Presidente della Giunta provincialeGli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche.
sono quantificati, a regime, in 1.986,80 euro all’anno a 3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di ese-partire dall’esercizio 2025. Alla copertura di tali oneri si cuzione della presente legge, il Comune competente in-provvede mediante corrispondente riduzione dello stan- via all’Ufficio copia dei verbali di collaudo specifico di ziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte prevenzione incendi o della dichiarazione di conformità ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di dell’impianto termico. parte corrente nell’ambito del programma 03 della mis- 4. L’art. 13 trova applicazione a decorrere dall’entra-sione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. ta in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge. L’elenco di cui all’art. 13 entra a regime al raggiun- Art. 14. gimento del numero minimo di tre iscritti/iscritte. Fino all’entrata a regime dell’elenco e, comunque, non oltre Tariffe per attività di controllo 18 mesi dall’entrata in vigore del suddetto regolamento del pericolo di incidenti rilevanti d’esecuzione, la funzione di validatore/validatrice può es- 1. Le tariffe dovute dai soggetti gestori per le attività sere ricoperta anche da un/una professionista antincendio ispettive effettuate dalle competenti strutture organizza- iscritto/iscritta da almeno 10 anni negli appositi elenchi tive della Provincia negli stabilimenti di soglia inferiore del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del decreto le-in base alle disposizioni del decreto legislativo 26 giugno gislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modifiche, 2015, n. 105, sono quelle previste dall’allegato I del sud- che risulti estraneo/estranea al processo di progettazione detto decreto. e realizzazione dell’opera da validare e in ogni caso che non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di 2. Gli importi derivanti dalle tariffe dovute dai sogget- cui all’art. 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, ti gestori per le istruttorie tecniche e le attività ispettive17, e successive modifiche. effettuate dai competenti organi e strutture organizzative
28-3-2026 aIn sede di prima convocazione della commissione Art. 19.
d’esame di cui all’art. 13, il membro di cui al comma 6, lettera c) , del suddetto articolo è sostituito da un esperto o un’esperta di cui al comma 8 del medesimo articolo.Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, per le attività soggette a controllo esistenti al mo- le della Regione. mento dell’entrata in vigore della presente legge e per le quali sia già stato rilasciato il verbale di collaudo ai fini ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di della prevenzione incendi o la licenza d’uso ai sensi de- osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 16 giugno 1992, Bolzano, 15 aprile 2025 n. 18, e successive modifiche, sono comunicati al Comu- ne competente, tramite PEC, gli estremi di tale collaudo o licenza d’uso, in forma di atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 7. I responsabili delle attività soggette a controllo esi- stenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato rilasciato un verbale di collaudo ai A LLEGATO A fini della prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 della leg- ge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modi- M ODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTIfiche, di data antecedente a tre anni dall’entrata in vigore (ART. 7, COMMI 2, 4 E 13) del-la presente legge devono espletare gli adempimenti di
Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa e non cui all’art. 9 della presente legge in occasione dei primi esaustiva, le modifiche delle attività esistenti, rilevanti ai fini della si-interventi edilizi previsti e comunque non oltre: curezza antincendio, che comportano variazione delle preesistenti con- dizioni di sicurezza antincendio e sono soggette agli obblighi di cui agli a) un anno dalla data di entrata in vigore della pre-articoli 7 e 8 della presente legge. sente legge per le attività rientranti nella categoria C;
- Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose, comunque b) cinque anni dalla data di entrata in vigore della detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio: presente legge per le attività rientranti nelle categorie A 1) incremento della quantità complessiva in massa di una qual-e B. siasi sostanza o miscela pericolosa;
- sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti 8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente ar-aggravio ai fini antincendio. ticolo, quantificati in 1.100,00 euro per l’anno 2025, si B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione del-provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-la classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti, tali da deter-ziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte minare un incremento della classe esistente. ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di C) Modifica degli impianti di processo, ausiliari e tecnologici parte corrente nell’ambito del programma 03 della mis-dell’attività significativi ai fini della sicurezza antincendio che comporti: sione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. 1) un incremento della potenza o dell’energia potenziale;
una modifica sostanziale della tipologia o del layout
dell’impianto. Art. 17.Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza
antincendio: Disposizioni finanziariemodifica sostanziale della destinazione d’uso o del layout dei 1. Salvo quanto previsto agli articoli 5, 6, 7, 13 e 16, locali dell’attività;
all’attuazione della presente legge si provvede con le ri- 2) modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo; sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi- slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori 3) incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l’attività; oneri a carico del bilancio provinciale.modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuo- 2. La ripartizione provinciale competente in materia di co degli elementi portanti e separanti dell’edificio o le caratteristiche di finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le reazione al fuoco dei materiali; occorrenti variazioni al bilancio. 5) modifica sostanziale della compartimentazione antincendio,
dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezio- ne attiva contro gli incendi. Art. 18. E) Modifica delle misure di protezione per le persone:incremento del numero delle persone occupanti, eccedente il Abrogazioni dimensionamento del sistema di vie d’uscita;
modifica delle tipologie di persone occupanti (ad esempio: 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 2,
anziani, bambini, persone con disabilità) o loro diversa distribuzione; sono abrogate le seguenti disposizioni:modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di a) legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e succes-protezione di occupanti e soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segna-sive modifiche; lazione di allarme incendio, dell’accesso all’area e dell’accostamento
dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività. b) decreto del Presidente della Giunta provinciale
23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche. 25R00307 — 12 —
28-3-2026 a
offrire alle coppie un adeguato sostegno, anche HLEGGE PROVINCIALE 20 maggio 2025 , n. 5 .precoce, alla genitorialità responsabile e per l’armonico
Consultori familiari in Alto Adige. sviluppo fisico e psichico delle figlie e dei figli;svolgere attività di prevenzione e consulenza sulle
malattie connesse alla sessualità; avviare, se necessario, le persone al trattamento di tali malattie e fornire infor-della Regione Trentino-Alto Adige del 22 maggio 2025, mazioni su tutti gli aspetti delle patologie sessualmente n. 21 - Sez. Gen.) trasmissibili;informare la donna in stato di gravidanza e l’al-
tro genitore sui loro diritti in base alle disposizioni statali e provinciali e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti dalle strutture operanti nel territorio provinciale;informare le donne sulle modalità idonee a otte-
PROMULGA nere il rispetto della normativa in materia di tutela delle lavoratrici madri o in gravidanza;offrire assistenza e consulenza alle donne in gra-
Art. 1. vidanza e alle madri; inviare i casi all’ente competente o alle strutture sociali operanti nell’ambito dell’assistenza Principi generali territoriale qualora si verifichino problemi che non pos- sono essere risolti con le misure ordinarie; 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l’isti- tuzione di un servizio consultoriale per famiglie, coppie k) fornire informazioni sulla tematica della sterilità e singole persone, svolto dai consultori familiari operanti e dell’infertilità, nonché sulle tecniche di procreazione sul territorio provinciale. medicalmente assistita e garantire assistenza alle persone interessate; 2. Tale servizio si svolge nel pieno rispetto dei principi etici e dell’integrità psicofisica dell’utenza. l) fornire informazioni alle persone interessate sulle tematiche dell’adozione e dell’affidamento familiare; 3. I consultori familiari comunicano con l’utenza uti- lizzando un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile; m) fornire consulenza e assistenza a persone singole, a tal fine si dotano dei mezzi necessari. coppie e famiglie per la gestione di situazioni di crisi e in caso di separazione o divorzio; Art. 2. n) fornire accoglienza, ascolto, assistenza e supporto alle e agli adolescenti, favorendo il loro armonico svilup- Funzioni del consultorio familiare po psicologico; 1. Il consultorio familiare offre un servizio interdisci- o) fornire consulenza e supporto a persone singole plinare. Esso ha i seguenti compiti: e famiglie nella gestione dei rapporti tra le figlie e i figli a) favorire l’armonico sviluppo dei rapporti inter- adulti e i loro genitori anziani, nonché sostegno alle per-personali della coppia sul piano psicologico, sessuale, sone della terza età. sociale e sanitario, come pure del rapporto genitori-figlie 2. Le finalità di cui al presente articolo possono essere e figli; raggiunte mediante consulenza, assistenza, educazione e b) fornire consulenza e assistenza a persone in situa- informazione delle singole persone, delle coppie e delle zioni di disagio psicologico individuale e familiare nelle famiglie, completate da attività volte all’informazione, diverse fasi della vita; divulgazione e conoscenza delle funzioni del consultorio c) fornire consulenza e attività di prevenzione dei familiare. tumori femminili, nonché offrire supporto alle persone in età post -fertile; Art. 3. d) fornire informazioni e rilasciare prescrizioni atte a promuovere o prevenire o interrompere la gravidan- Organizzazione del servizio consultoriale za; individuare i metodi e le soluzioni e somministrare i 1. Per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 2 e mezzi contraccettivi necessari per conseguire le finalità secondo i principi dell’art. 1 sono previsti: liberamente scelte dall’utente in ordine alla genitorialitàconsultori familiari pubblici, quali servizi diretta-responsabile;
mente gestiti dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige; e) mantenere contatti con i servizi sanitari e di assi- stenza sociale presenti sul territorio provinciale, promuo- b) consultori familiari gestiti da enti pubblici o da vendo la conoscenza e l’utilizzazione di questi servizi, organizzazioni e associazioni private che abbiano finalità affinché siano assicurate la tutela sanitaria e l’assistenza sociali, sanitarie, assistenziali senza scopo di lucro, pre- ventivamente autorizzati, accreditati e convenzionati con socioeconomica e psicologica della donna nella fase pre - l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. e post -concezionale, nonché quella delle figlie e dei figli; — 13 —
28-3-2026 a volontario e rimborsano le spese eventualmente soste- 2. I consultori familiari costituiscono una rete di assi- stenza territoriale formata secondo il modello hub e spo- nute da tale personale, previa esibizione della relativa ke . Per « hub » si intende la struttura di riferimento, sede documentazione. principale della rete, dotata di équipe multidisciplinare 7. Le persone che, a qualunque titolo, operano nell’am-completa, per « spoke » si intende la sede distaccata ope- bito del servizio sono tenute a osservare le disposizioni rante ad integrazione dell’attività dell’ hub cui afferisce. in materia di segreto professionale, segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 3. Le prestazioni effettuate dai consultori familiari sono gratuite, tranne le eccezioni previste dalla legge. Esse possono essere erogate in presenza dell’utenza e da Art. 5. remoto. Formazione e aggiornamento del personale Art. 4. 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove lo svi- luppo del personale dei consultori familiari e finanzia le Personale iniziative di formazione e aggiornamento secondo le mo- dalità determinate dalla Giunta provinciale. 1. Ogni consultorio deve disporre di un’équipe multidi- sciplinare di base, composta da personale di consulenza e assistenza in possesso di titoli specifici e dell’abilitazione Art. 6. all’esercizio professionale, ove prescritta, nelle seguenti Finanziamento dei consultori familiari discipline:
assistenza sociale; 1. La Provincia autonoma di Bolzano provvede al fi-
nanziamento delle spese correnti dei consultori familiari. b) assistenza socio-educativa;La Giunta provinciale determina i criteri e le moda- c) assistenza psicologica e psicoterapeutica; lità di finanziamento. d) assistenza ostetrica e ginecologica; 3. La Provincia autonoma di Bolzano può assegnare ai e) medicina specialistica, con particolare riferimento consultori familiari contributi per spese d’investimento. all’ostetricia e alla ginecologia.
Il consultorio può integrare l’équipe di cui al com- Art. 7.ma 1 con le figure professionali necessarie per lo svolgi-
mento del servizio consultoriale e avvalersi di specialiste Disposizione finanziaria e specialisti in genetica, urologia, dermatologia, pediatria, 1. All’attuazione della presente legge si provvede con neuropsichiatria e in altre aree, di esperte ed esperti in di- le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a ritto e legislazione del lavoro, di mediatrici e mediatori legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori familiari, linguistici e culturali. Il personale deve posse- oneri a carico del bilancio provinciale. dere gli specifici titoli previsti dalla normativa vigente e, ove prescritto, l’abilitazione all’esercizio professionale. Art. 8. 3. Il personale sanitario e sociale opera secondo mo- dalità di lavoro di gruppo interdisciplinare, garantendo Abrogazione di norme la condivisione degli obiettivi e il confronto continuo tra 1. La legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e succes-tutte le operatrici e tutti gli operatori del servizio consul- sive modifiche, e il decreto del Presidente della Giunta toriale e degli enti pubblici. La modalità di lavoro inte- provinciale 21 dicembre 1982, n. 21, e successive modi-grato è volta a realizzare la piena interdisciplinarietà e fiche, sono abrogati. interprofessionalità degli interventi.Nei consultori familiari può operare personale vo- Art. 9.lontario. Le volontarie e i volontari, qualora prestino la
propria attività di volontariato nell’ambito dei servizi istituzionali offerti dal consultorio, devono operare all’in- terno dell’équipe multidisciplinare ed essere in possesso degli specifici titoli relativi alle discipline di cui al pre- le della Regione. sente articolo e dell’abilitazione all’esercizio professio- nale, ove prevista. ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 5. Può essere ammesso a svolgere attività nei servizi osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. consultoriali personale tirocinante nelle materie sanitarie, sociali e socio-sanitarie di cui ai commi 1 e 2. Bolzano, 20 maggio 2025Il personale volontario non può essere retribui-
to e non può coprire posti nell’organico previsto dal servizio consultoriale. I consultori familiari adempio- no l’obbligo assicurativo per il personale tirocinante e 25R00308 — 14 —
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la presente novellazione comprende anche altre REGIONE TOSCANAdisposizioni, con particolare riferimento alla morosità di
pagamento e alla decadenza in caso di utilizzo autorizzato HLEGGE REGIONALE 23 luglio 2025 , n. 36 .dell’alloggio, prevista per le stesse fattispecie dell’asse- gnazione ordinaria; Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 2/2019. A PPROVA Toscana n. 45 del 28 luglio 2025) Art. 1. Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo. Modifiche all’art. 4 della legge regionale2/2019
PROMULGA 1. Al comma 1, dell’art. 4, della legge regionale 2 gen- naio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia re- sidenziale pubblica ERP ), le parole: «possono istituire» sono sostituite dalla seguente: «istituiscono».Dopo il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale
2/2019 è inserito il seguente comma:
Visto l’art. 117, comma quarto, della Costituzione; «2 -bis . Entro il 31 gennaio di ogni anno, il comune Visto l’art. 4, comma 1, lettera z) , dello statuto; capofila Lode trasmette alle competenti strutture della giunta regionale una relazione sull’attività svolta, nell’an- Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per no precedente, dalle commissioni presenti sul territorio, l’edilizia residenziale pubblica); indicando le azioni dalle stesse intraprese ed i risultati Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Rior- conseguiti.». dino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica); Art. 2. Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Dispo- sizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP) ; Alloggi soggetti alla disciplina regionale. Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Modifiche all’art. 6 della legge regionale n. 2/2019 autonomie locali in data 20 gennaio 2025;L’ultimo periodo del comma 4, dell’art. 6, della legge 1. si rende necessario apportare alcuni correttivi alla regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente: «L’autoriz-legge regionale n. 2/2019 che, senza intaccarne l’impianto zazione all’esclusione permanente è subordinata all’ado-e la struttura, consentano la risoluzione di problematiche zione di forme di compensazione, finalizzate a mantenere gestionali riscontrate con frequenza nella prassi applicati-inalterato il potenziale del patrimonio di ERP.». va degli ultimi anni dai soggetti a vario titolo interessati, 2. Dopo il comma 4 dell’art. 6 della legge regionale ossia comuni, società di gestione dell’edilizia residenzia-n. 2/2019 è inserito il seguente: le pubblica (ERP) e rappresentanze sindacali;
tra le modifiche di maggior rilievo che riguarda- «4 -bis . La giunta regionale, su proposta motivata e no i bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi, documentata dell’ente proprietario, può autorizzare, sen-si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti: le mo- za compensazione, l’esclusione permanente degli alloggi dalità di emanazione dei bandi da parte dei comuni; la nei seguenti casi: possibilità di partecipazione a suddetti bandi da parte di a) alloggi inagibili in condizioni di dissesto tali da assegnatari che intendano costituire un nuovo nucleo; la non consentire interventi di recupero; possibilità di presentazione della domanda da parte de-
gli assegnatari in un Comune diverso da quello di attuale b) alloggi non assegnati e localizzati in comuni assegnazione; in cui siano esaurite le domande in graduatoria, sia co-tra le modifiche che riguardano l’assegnazione munale sia sovracomunale, derivante dagli accordi di cui
ordinaria degli alloggi si segnalano, in particolare, le all’articolo 7, commi 2 bis e 4, considerando l’andamento seguenti: la considerazione della disposizione dei vani, delle domande stesse nel corso almeno degli ultimi due in aggiunta al numero, e la previsione di necessità assi- bandi. In tali casi il comune può autorizzare utilizzi non stenziali per la valutazione del sottoutilizzo degli alloggi; residenziali, con particolare riferimento a finalità sociali per quanto concerne l’utilizzo autorizzato, si esclude la o di pubblica utilità, ovvero utilizzi conformi agli stru- necessità di rilascio dell’alloggio al termine dell’assegna- menti di gestione del territorio, con la destinazione del zione temporanea in caso di nucleo utilmente collocato in reddito eventualmente prodotto alle politiche di sostegno graduatoria; all’abitare sociale.». — 15 —
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Il comma 4, dell’art. 9 della legge regionale n. 2/2019 Art. 3.
è sostituito dal seguente: Bandi di concorso. «4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo fa- Modifiche all’art. 7 della legge regionale n. 2/2019 miliare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un 1. L’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 7 della legge nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP: regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente: «Il bando a) i componenti di coppie di futura formazione; deve interessare un territorio con popolazione residente b) due o più famiglie composte ciascuna da una non inferiore a diecimila abitanti, salvo il caso di cui al sola persona alla data di pubblicazione del bando.». comma 2 bis.».Dopo il comma 2, dell’art. 7 della legge regionale Art. 5.n. 2/2019 è inserito il seguente:
«2 -bis . I comuni con popolazione residente inferio- Assegnazione ordinaria degli alloggi.re ai diecimila abitanti possono concludere accordi con i Modifiche all’art. 12 della legge regionale n. 2/2019 comuni limitrofi per definire ambiti territoriali con popo- 1. Il primo periodo del comma 4 dell’art. 12 della legge lazione che raggiunga tale dimensione demografica. Per regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente: i comuni ricadenti in aree interne ai sensi alla normativa «4. Ai fini dell’individuazione degli alloggi da as-di riferimento vigente, il limite demografico degli ambiti segnare ai richiedenti aventi titolo, all’atto dell’assegna-territoriali di riferimento è stabilito in non meno di cin- zione i comuni verificano la composizione del nucleo quemila abitanti. Tali accordi possono prevedere che, in familiare in rapporto ai vani utili e alla loro distribuzione caso di disponibilità di alloggi da assegnare e contestuale nell’alloggio stesso, nonché all’ubicazione e alla colloca-assenza di domande utilmente collocate in graduatoria, zione degli alloggi stessi.». l’assegnazione possa essere disposta anche nei confronti 2. Il comma 5 dell’art. 12 della legge regionale dei nuclei utilmente collocati nelle graduatorie dei comu- ni sottoscrittori dell’accordo. In caso di presenza di tali accordi i comuni possono pubblicare autonomamente il «5. I comuni non possono di norma assegnare allog-bando.». gi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutiliz- zo. Eventuali eccezioni, dovute alla tipologia dei nuclei 3. La lettera c) , del comma 3, dell’art. 7 della legge familiari nonché ad accertati motivi legati all’assistenza regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente: alla persona, devono essere adeguatamente motivate.». « c) soggetti già assegnatari che intendano presentare 3. Il comma 8 dell’art. 12, della legge regionale domanda per un alloggio sito in comune diverso da quello di attuale assegnazione, per il cui territorio sia verificato «8. I comuni non possono assegnare alloggi tali da il requisito di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera b) , originare situazioni di sovraffollamento, con complessi-relativamente al soggetto richiedente.». vamente due persone a vano utile, salvo particolari situa- zioni da motivare adeguatamente.». Art. 4. Art. 6. Soggetti richiedenti. Modifiche all’art. 9 della legge regionale n. 2/2019 Utilizzo autorizzato degli alloggi. Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 2/2019 1. Il comma 3, dell’art. 9 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente: 1. La lettera e) , del comma 2, dell’art. 14 della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente: «3. Ove ricorra un’esigenza di autonomia dei nuclei « e) presenza nel nucleo familiare di una persona con familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ov- disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensi-vero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito vo, elevato o molto elevato, e temporanea impossibilità indicati, anche se anagraficamente conviventi nell’ambi- dell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’al-to di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblica- loggio utilizzato;». zione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione 2. La lettera f) del comma 2, dell’art. 14 della legge economica dell’intero nucleo familiare di origine: regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente: « f) decreto di omologazione dell’accordo di separazio- a) le coppie coniugate; ne consensuale, sentenza di separazione o di divorzio passa- b) le coppie anagraficamente conviventi more ta in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o dell’unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della conviventi di fatto ai sensi della l. n. 76/2016; l. 76/2016, contenente l’obbligo di rilascio dell’alloggio;».la persona singola con figli fiscalmente a carico; 3. La lettera h) del comma 2, dell’art. 14 della legge
regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente: d) la persona singola legalmente separata, a segui- to di decreto di omologazione, o sentenza di separazione « h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto o di divorzio passata in giudicato, contenente l’obbligo di riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di rilascio dell’alloggio coniugale.». assistenza continua ovvero una persona, con disabilità — 16 —
28-3-2026 a o disagio psichico, con necessità di sostegno intensivo, degli interessati secondo l’ordine di graduatoria, e pre- elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un in- vio accordo con il soggetto gestore, possono destinare, tervento assistenziale permanente, continuativo e globa- ai fini della presente legge, alloggi non ripristinati per le, nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui l’attuazione diretta, da parte degli assegnatari, di opere situazione non possa essere altrimenti presa in carico a di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei livello socio-sanitario.». suddetti alloggi. Tale disposizione può applicarsi altresì nei casi di mobilità e su richiesta degli interessati in corso 4. Nell’alinea del comma 3, dell’art. 14 della legge re- di locazione.». gionale n. 2/2019 dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «a causa della perdita o della consistente ri- Art. 9.duzione della capacità reddituale».
Il comma 9, dell’art. 14 della legge regionale Variazioni del nucleo familiare. Sostituzione dell’art. 17
«9. Allo scadere del periodo massimo di cui al com- 1. L’art. 17 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito ma 8 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 nel caso in cui il nucleo in utilizzo autorizzato risulti util- «Art. 17 (Variazioni del nucleo familiare) . — mente collocato nella graduatoria per l’assegnazione or- 1. All’atto dell’assegnazione dell’alloggio il comune dinaria di alloggi di ERP dello stesso comune e verificata individua i componenti del nucleo familiare titolari del la permanenza dei requisiti di accesso di cui all’allegato diritto di assegnazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2. A della presente legge. Nel caso disciplinato dal presente comma l’utilizzo autorizzato è prorogato sino all’ema- 2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo fa-nazione del provvedimento di assegnazione ordinaria. miliare intervenuta successivamente all’assegnazione Quanto previsto dal presente comma non si applica nei dell’alloggio deve essere comunicata dall’assegnatario al casi di cui all’articolo 17, comma 8.». soggetto gestore entro sessanta giorni.La variazione del nucleo familiare è autorizzata Art. 7.dal soggetto gestore con riserva di verifica dei requisiti
di permanenza; entro sessanta giorni dal rilascio della au- Rapporto di locazione.torizzazione, il soggetto gestore provvede a verificare la Modifiche all’art. 15 della legge regionale n. 2/2019 permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato sulla base della documentazione aggiornata, compresa l’even- 1. Il comma 2, dell’art. 15 della legge regionale tuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione. Il ricalcolo del canone di locazione «2. Il regolamento di utenza è fornito all’assegnatario si applica a far data dall’atto autorizzativo di variazione all’atto della stipula del contratto, che ne implica l’accet-del nucleo ovvero, nei casi disciplinati dal decreto legisla-tazione, con l’impegno ad aderire alla procedura di mobi-tivo 25 luglio 1998, 286 (Testo Unico delle disposizioni lità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo.». concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 2. Il comma 3 dell’art. 15, della legge regionale condizione dello straniero), a far data dall’effettiva va- riazione anagrafica del nucleo familiare. Nel caso in cui «3. Il rapporto locativo derivante dall’assegnazione la verifica dei requisiti di permanenza dia esito negativo ordinaria è a tempo indeterminato ed è disciplinato dalle l’autorizzazione con riserva è revocata. norme del codice civile e dalle leggi speciali in quanto 4. La variazione del nucleo familiare non può co-applicabili.». munque essere autorizzata qualora si determini la situa- 3. Il comma 4 dell’art. 15, della legge regionale zione di sovraffollamento di cui all’articolo 12, comma 8, o nel caso in cui il nucleo assegnatario risulti moroso nel «4. Il rapporto locativo avente titolo diverso dall’as-pagamento del canone di locazione o delle spese acces-segnazione ordinaria è a tempo determinato per un perio-sorie, salvo il caso in cui sia stato sottoscritto un piano di do massimo di quattro anni, rinnovabili esclusivamente rientro del debito. nel caso di documentata permanenza delle situazioni che 5. Non è soggetta ad autorizzazione da parte del sog-ne hanno determinato l’attribuzione e, comunque. per un getto gestore la comunicazione di variazione riguardante periodo massimo di otto anni, ed è formalizzato con un i casi di matrimonio, convivenza more uxorio, conviven-contratto di locazione, salvo il caso previsto dall’artico-ze di fatto e unioni civili di cui alla l. 76/2016, nascite, lo 14, comma 9.». adozioni e affidamenti preadottivi, nonché derivante da rapporto di filiazione. Il soggetto gestore, a seguito di Art. 8.ogni variazione del nucleo familiare autorizzata ai sensi del comma 3, è tenuto a darne tempestiva comunicazione Assegnazione degli alloggi da ripristinare.al comune. Modifiche all’art. 16 della legge regionale n. 2/2019 6. Qualora la variazione del nucleo familiare non sia 1. Il comma 1, dell’art. 16 della legge regionale comunicata o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei «1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli requisiti per la permanenza, viene applicata al nucleo as- alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei beneficiari in segnatario una penale pari ad una mensilità del canone attesa di assegnazione, i comuni, d’ufficio o su richiesta come calcolato ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 3. Il — 17 —
28-3-2026 a soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei 2. Il comma 4, dell’art. 20 della legge regionale requisiti del nucleo familiare variato compresa l’eventua- le modifica del reddito familiare per il ricalcolo del cano- «4. Il comune, per rispondere a situazioni di disagio ne di locazione. abitativo che siano emerse in corso di assegnazione, non- ché per favorire la corretta gestione di eventuali conflitti, 7. Nel caso della perdita dei requisiti per la perma- predispone un programma di mobilità dell’utenza da ese-nenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. Il guire attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la soggetto gestore provvede alle verifiche anche su segna- consegna di alloggi idonei all’assegnazione.». lazione dell’ufficio dell’anagrafe comunale.
In caso di decesso o di abbandono dell’alloggio da Art. 12.parte di tutti i componenti aventi titolo all’assegnazione,
agli altri soggetti entrati successivamente a far parte del Canone sociale. Sostituzione dell’art. 24nucleo familiare, ai sensi del comma 2, non titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2, 1. L’art. 24 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito ma aventi titolo al subentro nel contratto di locazione dell’assegnatario in base alle vigenti disposizioni di leg- ge, è consentita da parte del soggetto gestore la perma- «Art. 24 (Canone sociale) . — 1. I nuclei familiari nenza nell’alloggio con autorizzazione all’utilizzo dello con reddito imponibile complessivo non superiore all’im-stesso. Tale permanenza è consentita a condizione che i porto di due pensioni minime INPS corrispondono un subentranti siano entrati a far parte del nucleo familiare canone sociale pari al 7 per cento del reddito suddetto, da almeno dodici mesi alla data dell’evento, e in regola calcolato con applicazione delle sole riduzioni per carico con il pagamento del canone di locazione e delle spese di famiglia di cui all’articolo 22, comma 5, e comunque accessorie. Nel caso in cui si determinasse una situazione non inferiore all’importo di 40,00 euro. di sottoutilizzo il comune procede all’avvio del procedi- 2. Il canone di cui al presente articolo non può essere mento di mobilità d’ufficio. Nei loro confronti si può pro- superiore all’importo del valore locativo convenzionale cedere con la stipula di un contratto di locazione a tempo calcolato ai sensi dell’articolo 22, comma 2.». determinato, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 4. Art. 13. 9. Nei casi di cui al comma 8 hanno comunque ti- tolo all’assegnazione ordinaria dell’alloggio i figli nati, Canone ordinario protetto. Modifiche all’art. 25adottati e in affidamento preadottivo, il coniuge e il com- ponente dell’unione civile di cui alla l. 76/2016; hanno 1. Al comma 1, dell’art. 25 della legge regionale altresì titolo all’assegnazione ordinaria il convivente di n. 2/2019, dopo le parole: «articolo 22,» sono inserite le fatto di cui alla medesima l. 76/2016 e il convivente more seguenti: «comma 5,». uxorio, purché anagraficamente conviventi da almeno dodici mesi. Il vincolo dei dodici mesi di cui al periodo 2. Il comma 3, dell’art. 25 della legge regionale precedente non si applica se dalla convivenza sono nati figli.». «3. Il canone di cui al presente articolo non può esse- re superiore all’importo del valore locativo convenziona- Art. 10. le calcolato ai sensi dell’articolo 22, comma 2.». Art. 14. Ospitalità temporanea. Modifiche all’art. 18 Canone massimo di solidarietà. Modifiche all’art. 26 1. Al comma 1, dell’art. 18 della legge regionale2/2019, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle 1. Al comma 1, dell’art. 26 della legge regionale seguenti: «20 per cento» e le parole: «50 per cento» sono n. 2/2019, dopo le parole: «articolo 22» sono inserite le sostituite dalle seguenti: «40 per cento». seguenti: «comma 5,».
Il comma 2, dell’art. 26 della legge regionale Art. 11.
«2. Il canone di cui al presente articolo non può Gestione della mobilità. Modifiche all’art. 20essere superiore al doppio dell’importo del valore loca- tivo convenzionale calcolato ai sensi dell’articolo 22, comma 2.». 1. Il comma 1, dell’art. 20 della legge regionaleIl comma 3, dell’art. 26 della legge regionale
«1. In corso di assegnazione ovvero di utilizzo auto- rizzato dell’alloggio è consentito ai nuclei familiari di po- «3. Il canone massimo non può comunque essere ter presentare, in qualsiasi momento, motivate domande inferiore all’importo del valore locativo convenzionale, di mobilità relativamente all’alloggio utilizzato.». calcolato ai sensi dell’articolo 22, comma 2.». — 18 —
28-3-2026 a vo all’accertamento, senza necessità di preventiva messa Art. 15. in mora. In caso di perdurante inadempimento, la penale Accertamento periodico della situazione reddituale. sarà reiterata sui bollettini successivi, fino ad un massimo Sostituzione dell’art. 28 della legge regionale n. 2/2019 di ulteriori cinque addebiti. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica 1. L’art. 28 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito altresì l’interesse annuo nella misura legale.».
Al comma 3 dell’art. 30 della legge regionale «Art. 28 (Accertamento periodico della situazione n. 2/2019 dopo le parole: «provvedimento di decadenza» reddituale) . — 1. La situazione reddituale degli assegna-sono inserite le seguenti: «, ovvero entro il giorno previsto tari è aggiornata dal soggetto gestore tutti gli anni dispari per il rilascio tramite esecuzione forzata dell’alloggio». relativamente ai redditi conseguiti nell’anno precedente o 3. Il comma, 4 dell’art. 30 della legge regionale comunque risultanti dall’ultima dichiarazione disponibi-
le. La situazione reddituale degli assegnatari è accertata dal soggetto gestore mediante verifica delle informazioni «4. Previo accertamento del soggetto gestore e con-fornite dagli stessi assegnatari con la presentazione di ap- seguente autorizzazione del comune, la morosità deri-posita dichiarazione sostitutiva. vante da una delle cause di cui all’articolo 14, comma 3, debitamente documentate dall’interessato entro novanta 2. A seguito dell’accertamento si provvede, ove giorni dalla ricezione della contestazione di mancato pa-del caso, alla variazione del canone, con decorrenza dal gamento, qualora ne sia derivata l’impossibilità di soste-1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’accerta- nere il pagamento del canone di locazione dovuto e delle mento ha avuto luogo. quote per servizi, non è causa di risoluzione del contratto, 3. Qualora l’assegnatario immotivatamente non pro- né di decadenza dall’assegnazione, né comporta l’appli-duca la documentazione richiesta, si applica, con effetto cazione della penale di cui al comma 1.». dalla data di cui al comma 2, un canone sanzionatorio di importo pari a quello massimo applicato ai sensi dell’ar- Art. 17.ticolo 26; è altresì applicata la procedura di decadenza ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera i) . Partecipazione e rappresentanza degli utenti. 4. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, Modifiche all’art. 35 della legge regionale n. 2/2019 la documentazione richiesta sia presentata oltre i termi- 1. Il comma 6, dell’art. 35 della legge regionale ni, il canone è ricalcolato, ove del caso, con effetto dalla data di cui al comma 2, secondo la effettiva condizione dell’assegnatario. «6. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale può essere concesso, previa apposita convenzione, l’uso 5. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni cui al presente articolo, l’assegnatario che abbia subito di assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali. nell’anno precedente una diminuzione di reddito, non L’uso di spazi comuni può essere altresì concesso a for-inferiore ad un terzo di quanto dichiarato nell’ultima di- mazioni di carattere sociale, previa intesa con le associa-chiarazione resa, può chiedere la corrispondente riduzio- zioni di assegnatari ed organizzazioni sindacali di cui al ne del canone. Il soggetto gestore, qualora ricorrano le presente comma.». condizioni per l’accoglimento della domanda, provvede a variare la collocazione ed adeguare conseguentemente il canone, con decorrenza dal secondo mese successivo a Art. 18.quello della richiesta. Accertamento della situazione del nucleo familiare e 6. Qualora il nucleo familiare subisca una diminu- decadenza dall’assegnazione. Sostituzione dell’art. 38 zione di reddito nel corso dell’anno per una delle cause indicate dall’articolo 14, comma 3, debitamente docu- mentata, può chiedere la corrispondente riduzione antici- 1. L’art. 38 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito pata del canone al soggetto gestore, che provvede all’ade- guamento con decorrenza dal secondo mese successivo a «Art. 38 (Accertamento della situazione del nucleo quello della documentata richiesta, nelle more del rical- familiare e decadenza dall’assegnazione) . — 1. La per-colo del canone effettivo ai sensi del comma 5.». manenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbli- gatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, Art. 16. anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune. La situazione reddituale degli as- Morosità di pagamento del canone di locazione. segnatari è accertata dal soggetto gestore mediante verifi-Modifiche all’art. 30 della legge regionale n. 2/2019 ca delle informazioni fornite dagli stessi assegnatari con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva. 1. Il comma 1, dell’art. 30 della legge regionaleIl comune e il soggetto gestore svolgono controlli
straordinari, anche a campione, volti a verificare i requi- «1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e siti di permanenza nell’alloggio, secondo i criteri stabiliti delle spese accessorie, dopo trenta giorni dalla scadenza dall’Assemblea Lode. L’Assemblea Lode e il soggetto del termine prescritto per il pagamento, comporta l’ap- gestore comunicano, con cadenza biennale, l’esito di tali plicazione di una penale in misura pari all’1,5 per cento controlli alla regione, che può considerarlo tra i parame-delle somme dovute sul primo bollettino utile successi- — 19 —
28-3-2026 a tri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, sciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o mol- comma 1. Unitamente all’esito dei controlli sono tra- to elevato, tale da rendere necessario un intervento assi- smessi alla Regione i provvedimenti di decadenza assunti stenziale permanente, continuativo e globale nella sfera dal comune ai sensi del comma 5. individuale o in quella di relazione. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della 3. Il comune, entro sessanta giorni dall’acquisizio- Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni ne dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, che saranno operate per l’accesso agli altri servizi regolati avvia, obbligatoriamente, il procedimento di decadenza dalle fasce ISEE. Ciascun comune, con motivato provve-dall’assegnazione del nucleo familiare assegnatario, non- dimento in ragione di situazioni locali di tensione abita-ché di cessazione dell’utilizzo autorizzato dell’alloggio, tiva o di andamento del mercato privato della locazione, qualora lo stesso: può disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e co- a) non abbia utilizzato l’alloggio assegnatogli as- munque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 euro; sentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno o) disponga di un patrimonio mobiliare il cui va-che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto lore, calcolato ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2, lettera gestore in presenza di gravi e documentati motivi familia- e) , sia superiore a 75 mila euro. Tale limite è raddoppiato ri, o di salute, o di lavoro; nel caso in cui all’interno del nucleo familiare sia pre- b) abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio o le sente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d’uso; cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con c) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, rimozione dell’abuso medesimo nei termini fissati dal tale da rendere necessario un intervento assistenziale per-comune; manente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione; d) abbia adibito l’alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utiliz- p) disponga di un patrimonio, mobiliare e immo-zare i medesimi per gli stessi fini; biliare, complessivamente superiore a 100 mila euro. Tale limite è raddoppiato nel caso in cui all’interno del nucleo e) abbia gravemente e reiteratamente contravve- sia presente una persona con invalidità riconosciuta al nuto alle disposizioni del contratto di locazione, del re- 100 per cento ovvero una persona con disabilità ricono-golamento di utenza e del regolamento di autogestione, sciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o mol-inerenti all’uso dell’alloggio, o abbia causato volontaria- to elevato, tale da rendere necessario un intervento assi-mente gravi danni all’alloggio, alle sue pertinenze o alle stenziale permanente, continuativo e globale nella sfera parti comuni dell’edificio; individuale o in quella di relazione;» f) si sia reso moroso per un periodo superiore a sei q) abbia violato le disposizioni in materia di va-mesi agli adempimenti di cui all’articolo 30, comma 2, riazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di fatto salvo quanto disposto dall’articolo 30, comma 4; cui agli articoli 17 e 18; g) abbia rinunciato all’alloggio assegnato senza r) si sia reso inottemperante al provvedimento di che sussistano giustificati motivi; mobilità d’ufficio di cui all’articolo 20, commi 6, 10 e 11; h) l’intero nucleo non abbia occupato, senza giu- s) non abbia consentito l’accesso all’alloggio stificati motivi, l’alloggio assegnato entro sessanta giorni nello svolgimento delle attività di controllo e verifica dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sull’occupazione e conduzione dell’alloggio stesso; sola volta;
non abbia consentito l’esecuzione di opere di i) si sia reso inadempiente senza giustificati mo-manutenzione determinando gravi danni all’alloggio e tivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documen-alle sue pertinenze; tazione per l’accertamento della situazione economica e
reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la u) abbia presentato dichiarazioni mendaci o docu-permanenza; mentazione risultata falsa.abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegna- v) abbia sottoscritto un contratto di locazione ad
zione di cui all’allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di uso abitativo per un immobile privato, salvo casi parti- quelli indicati dalle lettere b bis) , c) , e) ed f) ; colari debitamente motivati e documentati, comunicati e autorizzati dal soggetto gestore. m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all’allegato A, paragrafo 4. In caso di superamento del limite di cui alle lettere 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore au- n) , o) e p) , dovuto a fattori episodici quali, in particola- mentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo re: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun stesso allegato A, paragrafo 4; comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una n) disponga di un valore della situazione econo- nuova valutazione. In ogni caso il comune è tenuto ad mica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi del comma 5. livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all’interno del 5. Nei casi in cui il nucleo assegnatario sia percetto- nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila re di un reddito inferiore o uguale a quello definito agli euro, sia presente una persona con invalidità riconosciuta articoli 23 e 24, i limiti di cui alle lettere o) e p) sono al 100 per cento ovvero una persona con disabilità ricono- raddoppiati, e si procede esclusivamente alla ridetermi- — 20 —
28-3-2026 a del contratto. Il provvedimento di decadenza ha carattere nazione del canone di locazione nella misura stabilita definitivo, indica il termine di rilascio dell’alloggio, co-dall’articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza stituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e delle suddette condizioni. di chiunque occupi l’alloggio.». 6. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 36, comma 5, il procedimento per la decadenza dall’assegnazione è Art. 19.obbligatoriamente avviato dal comune nei confronti dell’assegnatario che abbia riportato condanna definitiva Adeguamento dei parametri economici. Sostituzioneper violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori dell’art. 39 della legge regionale n. 2/2019 o altri componenti del nucleo familiare e in relazione ai delitti non colposi di cui all’allegato A, paragrafo 2, lette- 1. L’art. 39 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito ra b bis) . In tal caso il comune procede all’assegnazione dell’alloggio ad altro componente del nucleo familiare «Art. 39 (Adeguamento dei parametri economici) . — che ne abbia i requisiti, anche se non compreso nel nu- 1. I valori espressi in euro relativi ai requisiti di acces-cleo familiare individuato al momento dell’assegnazione so e di permanenza negli alloggi di edilizia residenziale originaria. pubblica, nonché quello relativo alla determinazione del 7. Il comune comunica all’assegnatario l’avvio del canone di locazione minimo di cui all’articolo 23, con-procedimento di decadenza indicando le motivazioni del tenuti nella presente legge e nei rispettivi allegati, sono procedimento stesso, e assegna al medesimo un termine di norma aggiornati ogni due anni sulla base degli indici massimo di trenta giorni per la presentazione di deduzioni ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di ope-scritte e di documenti, dandone notizia al soggetto gesto- rai ed impiegati. re. Il comune procede all’adozione del relativo provvedi- 2. L’aggiornamento dei valori di cui al comma 1 mento di definitiva decadenza dell’assegnatario, ovvero è disposto in via esclusiva dalla struttura regionale di motivata conferma dell’assegnazione, anche tempora- competente.». nea, entro i successivi trenta giorni. Per la chiusura del procedimento, oltre alle risultanze relative ai casi previsti al comma 3 che hanno portato all’avvio del procedimento Art. 20. di decadenza, si tiene conto dei seguenti criteri: Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per a) condizioni soggettive, debitamente documen- l’assegnazione di alloggi ERP. Modifiche all’allegato tate, inerenti allo stato di salute dell’assegnatario e del A della legge regionale n. 2/2019 suo nucleo familiare, e l’eventuale presenza di elementi di particolare disagio; 1. Alla fine della lettera b) del paragrafo 2 dell’allegato
- condizioni oggettive relative al contesto inse- A della legge regionale n. 2/2019 sono inserite le parole: diativo, in particolare relativamente alle possibilità anche «. Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso economiche di accesso all’abitazione. strutture ubicate in Comune diverso da quello di residen- za, la domanda può essere presentata al comune in cui Tali provvedimenti sono trasmessi dal comune al sono state trasferite; al momento dell’assegnazione sarà soggetto gestore e all’Assemblea Lode e da questi alla verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito Regione unitamente ai risultati degli accertamenti bien- dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d’ob-nali o straordinari, ai sensi del comma 2. bligo, sarà verificata l’iscrizione e la frequenza da parte 8. La decadenza comporta: dei figli stessi in una scuola del comune in questione, con a) nei casi di cui al comma 3, lettere a) , b) , d) , e) , apposita attestazione rilasciata dal locale centro antivio- i) , q) , r) , s) , t) , u) , v) , la risoluzione di diritto del contratto lenza o dall’assistente sociale;». di locazione e il rilascio dell’alloggio entro il termine fis- 2. Il numero 1) successivo alla lettera d2) del paragrafo sato dal comune, comunque non superiore a sei mesi dalla 2 dell’allegato A della legge regionale n. 2/2019, è sosti-data del provvedimento di decadenza; tuito dal seguente: b) nei casi di cui al comma 3, lettere c) , l) , m) , n) , «1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a o) , p) , la risoluzione di diritto del contratto di locazione e seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non è il rilascio dell’alloggio entro il termine fissato dal comu- assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della ne, comunque non superiore a dodici mesi dalla data del casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche provvedimento di decadenza; ai nuclei familiari di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c) nei casi di cui al comma 3, lettere g) , h) , la riso- d) ;». luzione di diritto del contratto di locazione e la cancella- 3. Il numero 3) successivo alla lettera d2) del paragrafo zione del richiedente dalla graduatoria; 2 dell’allegato A della legge regionale n. 2/2019 è sosti- d) nel caso di cui al comma 3, lettera f) , la riso- tuito dal seguente: luzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio «3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramen-dell’alloggio entro il termine fissato dal provvedimento di to a decorrere dalla data di notifica del provvedimento decadenza, ai sensi dell’articolo 30, comma 2. emesso ai sensi dell’articolo 555 c.p.c.». 9. La decadenza dall’assegnazione comporta la riso- luzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio 4. Le lettere e2) ed e3) del paragrafo 2 dell’allegato A dell’alloggio. Il soggetto gestore, a seguito del provvedi- della legge regionale n. 2/2019 sono abrogate. La lette- mento di decadenza, avvia il procedimento di risoluzione ra e1) è sostituita dalla seguente: « e) ». — 21 —
28-3-2026 a
Alla lettera f) del paragrafo 2 dell’allegato A della di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque
legge regionale n. 2/2019 le parole: «e1)» sono sostituite essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare dalla seguente: « e) ». di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;». 6. Il paragrafo 3 dell’allegato A della legge regionaleLa lettera a-6 della lettera a) dell’allegato B della
legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente: «3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell’intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al «a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro paragrafo 2, lettere a) , b) , b bis) , che si riferiscono soltan-persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmen- to al soggetto richiedente. Nei casi di cui all’articolo 9, te a carico: punti 2;». commi 3 e 4, tutti i requisiti, tranne quelli previsti dal 6. La lettera a-7 della lettera a) dell’allegato B della paragrafo 2, lettere a) , b) , b bis) ed e) , devono essere pos-legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente: «a-seduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei 7. nucleo familiare monogenitoriale con: familiari di provenienza.». uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a 7. Il paragrafo 4 dell’allegato A della legge regionale carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1; «4. Possono partecipare al bando di concorso i tito- un figlio minore o un minore in affidamento preadotti-lari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di sepa-vo convivente e fiscalmente a carico: punti 2; razione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro due o più figli minori o due o più minori in affidamento quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: punti 3; complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi de-situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comun-bitamente documentati di indisponibilità delle quote degli que essere attribuiti più di punti 4.». immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai 7. Alla lettera a-8 della lettera a) dell’allegato B della casi in cui la suddetta titolarità pro quota si acquisisca nel legge regionale n. 2/2019, le parole: «separato o divorzia-corso del rapporto di assegnazione.». to legalmente», sono sostituite dalle seguenti: «legalmen- te separato o divorziato». Art. 21.Dopo la lettera a-8 della lettera a) dell’allegato B Condizioni per l’attribuzione dei punteggi.della legge regionale n. 2/2019 è aggiunta la seguente: Modifiche all’allegato B della legge regionale n. 2/2019 «a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o
domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione 1. La lettera a-1 -bis della lettera a) dell’allegato B della relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente: servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio «a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite esistenti sul territorio regionale: punti 1. Nel caso in cui non superiore all’importo annuo di una pensione minima siano presenti figli minori: punti 2.» INPS; il reddito pro capite è determinato dal rapporto traAlla lettera b-2 della lettera b) dell’allegato B della il reddito riferito all’intero nucleo familiare ed il numero
legge regionale n. 2/2019 le parole: «componente affetto dei componenti: punti 1.». da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acqui- 2. La lettera a-4 -bis della lettera a) dell’allegato B della site, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deam-legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente: bulazione», sono sostituite dalle seguenti: «persona con «a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente una per-disabilità». sona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero 10. La lettera c-3, della lettera c) , dell’allegato B della una persona con disabilità riconosciuta con necessità di legge regionale n. 2/2019 è abrogata. sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da ren- dere necessario un intervento assistenziale permanente, Art. 22.continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;».Alla fine della lettera a-4 -bis della lettera a) dell’al- 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori legato B della legge regionale n. 2/2019 il periodo: «Nel oneri a carico del bilancio regionale. caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più
situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-4;» è abrogato.Dopo la lettera a-4 -bis della lettera a) dell’allegato Firenze, 23 luglio 2025 B della legge regionale n. 2/2019, è inserita la seguente:
«a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno GIANI dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra defi- niti sono aumentati di 1 punto. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità 25R00276 — 22 —
28-3-2026 a A HPPROVA LEGGE REGIONALE 29 luglio 2025 , n. 37 . Rendiconto generale per l’anno finanziario 2024.
Toscana n. 46 del 31 luglio 2025) Capo I R ENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 Art. 1. Approvazione del rendiconto generale
Ai sensi dell’art. 63, comma 2, del decreto legi-ROMULGA Pslativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in ma-
teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto ge- nerale della Regione Toscana per l’esercizio finanzia- Visto l’art. 117, comma terzo, della Costituzione; rio 2024, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli Visti l’art. 11 e l’art. 37 dello Statuto; seguenti. Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi Art. 2.contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, Entrate di competenza dell’esercizio finanziario 2024 l’art. 63;Il totale delle entrate accertate nell’esercizio finan- Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei ziario 2024 per la competenza propria dell’esercizio stes-conti della Regione Toscana, espresso in data 21 maggio so, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio 2025, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale in euro 13.655.983.143,02 di cui euro 11.895.099.312,74 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori sono state riscosse ed euro 1.760.883.830,28 sono rimaste dei conti della Regione Toscana); da riscuotere.
i risultati della gestione relativi all’esercizio fi- Art. 3.nanziario 2024 risultano evidenziati dal conto del bilan-
cio, con particolare riferimento all’avanzo finanziario Spese di competenza dell’esercizio finanziario 2024 ed al risultato complessivo di amministrazione, dal con- to economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale 1. Il totale delle spese impegnate nell’esercizio finan-esercizio; ziario 2024 per la competenza propria dell’esercizio stes-il rendiconto del Consiglio regionale per l’eser- so, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio
cizio finanziario 2024 è stato approvato dal Consiglio in euro 13.481.949.381,43 di cui euro 11.636.704.296,20 regionale con la deliberazione 28 maggio 2025, n. 28; i sono state pagate ed euro 1.845.245.085,23 sono rimaste risultati della gestione relativi all’esercizio finanziario da pagare. 2024, comprensivi dei risultati del Consiglio regiona- le e degli organismi strumentali, sono quindi eviden- Art. 4.ziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale Residui attivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti consolidati;al fine di consentire una rapida attivazione degli 1. I residui attivi degli esercizi 2023 e precedenti,
interventi previsti dalla presente legge, è necessario di- rideterminati alla chiusura dell’esercizio finanziario sporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione 2024, risultano stabiliti dal rendiconto generale del nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; bilancio in:
28-3-2026 a
Art. 5.
Residui passivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti
- I residui passivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2024, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:
Art. 6.
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2024
- I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilan- cio nelle seguenti somme:
Art. 7.
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2024
- I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:
Art. 8.
Situazione di cassa
- La situazione di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2024 è determinata come segue: : )( 5$%$) .(%'%.-',&)2$( — 24 — /; 0<=
(',+%'--)'-)%2$- (')%-'&.-'%.$2+( (('-.'%..')($2,&()'$%)'.,'&%2) "! "$%$&4'$6 "('-&'$&'%-2$)&'%.')%,'.+-2.-)'.&-'.-'$&%2&) " $%$) )'(.$'$$$'-(.2$! "$%$&4')6 ('+$,'$-&'$,+2(, (('+)+',%&'$.+2$%()'$+)'.--',$2),7! "$%$& (')%-'&.-'%.$2+(7! "$%$& ('+$,'$-&'$,+2(, 4'&6 "$%$)$'$,)',$)').$2(&: )(7 " -'-,'%,2($7 " &,'.%',$2($)( 5$%$& &'.)'(%+'+&.2) 4'6
5$%$& -&.',%,',+2(. )'(.$'$$$'-(.2$ $'$,)',$)').$2(&)( 5$%$& &'((-'.+-'&,,2),
28-3-2026 a Art. 9. Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione per l’esercizio 2024 è accertato nella somma di euro 1.147.042.181,01 come
risulta dai seguenti dati:Il disavanzo alla chiusura dell’esercizio 2024, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro -998.237.555,93, di cui euro 507.681.942,89 relative al fondo an-
ticipazione di liquidità ed euro -432.291.787,04 corrispondono al disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto relativo ad esercizi precedenti. Art. 10. Conto economico e stato patrimonialeIl conto economico è approvato con un risultato economico di euro +237.653.088,32.
Lo stato patrimoniale è approvato con un totale dell’attivo e del passivo pari a euro 6.734.425.227,83.
Art. 11. Rendiconto consolidatoAi sensi dell’art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 è approvato il rendiconto consolidato Giunta
- Consiglio relativo all’esercizio 2024, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patri- moniale, di cui all’allegato B. Capo II D ISPOSIZIONI FINALI
: )( -&.',%,'*,+2(. Art. 12. 5$%$& #$ %&'()
- La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. (',+%'--)'-)%2$- &'.)'(%+'+&.2) La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-)'(.$'$$$'-(.2$* Firenze, 29 luglio 2025 ('-&'$&'%-2$) &'((-'.+-'&,,2),$'$,)',$)').$2(& GIANI : (+('.+')$2 : 25R00277 ),*'$%,'$&(2-& — 25 —: > %2%%#"
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28-3-2026 a ALEGGE REGIONALE 29 luglio 2025 , n. 38 . Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Assestamento. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 31 luglio 2025) H P ROMULGA
Visto l’art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visti l’art. 11 e l’art. 37 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con- tabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’art. 50; Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027); Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 26 giugno 2025 ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);
In base alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2024 risulta necessario procedere all’aggiorna-
mento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2024;Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bi-
lancio ed all’iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario dispor-
ne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; A PPROVA
Capo I SSESTAMENTO DEL BILANCIO Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027
Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di previsione
finanziario 2025-2027 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finan- ziario 2025-2027 - Entrata» e nell’allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa».Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è modificato nella
misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze: CASSA RESIDUI 2025 2026 2027 ENTRATA 604.833.283,94 0,00 197.525.255,94 0,00 0,00 SPESA 365.051.097,51 0,00 197.525.255,94 0,00 0,00 SALDO 239.782.186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 — 26 —
28-3-2026 a Art. 2. Capo III D MISPOSIZIONI FINALI Autorizzazioni di spesa per gli anni 2025-2027
Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rin- Art. 7.vio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza
e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B «Variazio- ni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa». 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pub- blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Art. 3. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser- Debiti perentiLa copertura dei residui passivi dichiarati perenti è
Firenze, 29 luglio 2025 quantificata in euro 34.880.855,92 con un apposito ac- cantonamento nel risultato di amministrazione 2024. GIANI Capo II ODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2024,60 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027)
25R00278 Art. 4.
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. LEGGE REGIONALE 30 luglio 2025 , n. 39 . Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 60/2024 Disciplina della programmazione negoziata regionale. 1. L’art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2024, Modifiche alla l.r. 1/2015. n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027), è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disavanzo da debito autorizzato e non con- Toscana n. 48 dell’8 agosto 2025) tratto) . — 1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024, il di- savanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 432.291.787,04. H
- Nell’esercizio 2025 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per com- plessivi euro 432.291.787,04 per far fronte ad effettive P ROMULGA esigenze di cassa.». Art. 5. Sostituzione dell’allegato C della legge regionale n. 60/2024 Visto l’art. 117, commi terzo e quarto, della 1. L’allegato D del bilancio di previsione finanziario Costituzione; 2025-2027 di cui alla legge regionale n. 60/2024, recante Visti l’art. 4, comma 1, lettera v) , l’art. 46 e l’art. 62 il «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di in- dello Statuto; debitamento», è sostituito dall’allegato C «Prospetto di- Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di ra-mostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle zionalizzazione della finanza pubblica); regioni e delle province autonome (Art. 5.)». Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Di- sposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con- Art. 6. tabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sostituzione dell’allegato 3 della nota integrativa della legge 5 maggio 2009, n. 42); della legge regionale n. 60/2024 Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Nor- 1. L’allegato 3 «Elenco degli interventi programmati per me sul sistema delle autonomie locali); spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Dispo-debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse sizioni in materia di programmazione economica e finan-disponibili» dell’allegato H «Nota integrativa» al bilancio ziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche di previsione finanziario 2025-2027 di cui alla legge regio- alla legge regionale n. 20/2008); nale n. 60/2024, è sostituito dall’allegato F «Elenco degli Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valoriz-interventi programmati per spese di investimento finanzia- ti col ricorso al debito e con le risorse disponibili». zazione della Toscana diffusa); — 27 —
28-3-2026 a Vista la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee 2023, n. 239 (Programma regionale di sviluppo «PRS» programmatiche regionali individuate nel programma re- 2021-2025); gionale di sviluppo (PRS) e nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), la cui attuazione richiede Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre l’azione integrata e coordinata della Regione e di uno o 2024, n. 73 (Documento di economia e finanza regionale più enti locali. «DEFR» 2025. Approvazione);
- Le finalità della presente legge sono: Vista la deliberazione del Consiglio regionale 19 di- a) sostenere le amministrazioni locali nella realizza-cembre 2024, n. 100 (Nota di aggiornamento al do-zione di un intervento di particolare rilievo a favore delle cumento di economia e finanza regionale «DEFR» proprie comunità; 2025. Approvazione);
- contribuire alla realizzazione a livello locale di Visto il parere favorevole del Consiglio delle autono-interventi strategici di interesse regionale; mie locali, espresso nella seduta del 9 luglio 2025;
sostenere la mitigazione degli effetti della crescita
economica disomogenea e della divaricazione tra i terri- 1. La programmazione degli interventi finanziari a tori, favorendo la coesione territoriale; supporto dell’azione amministrativa degli enti locali risulta d) accompagnare le politiche di settore con interventi di pienamente efficace quando è inquadrata in un sistema orga-omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori; nico capace di valorizzare le diverse iniziative e promuove- re, conseguentemente, uno sviluppo equilibrato dei territori; e) favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali. 2. Si rende dunque opportuno definire un quadro com- plessivo di riferimento, che limiti il ricorso ad interventi Art. 2.occasionali e assicuri ai soggetti che aspirano al contributo regionale di avere una cornice normativa chiara, garanten- Patti territoriali do una valutazione paritaria dei progetti presentati;È pertanto necessario introdurre specifiche dispo- 1. I patti territoriali, promossi tramite l’istanza locale
sizioni finalizzate a definire un sistema a regime che, al di cui all’art. 4, rappresentano un accordo tra gli enti lo- di fuori di evidenti situazioni emergenziali, inglobi nel cali, con cui tali soggetti si impegnano ad attuare un pro- suo complesso la programmazione degli aiuti finanziari gramma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi agli enti locali, da condursi nel rispetto del principio della di promozione dello sviluppo locale, da sottoporre alla programmazione negoziata; Regione. Tali patti hanno il valore, nei confronti della Re- gione, di proposta di accordo di programma quadro, di 4. La linea di sviluppo, denominata «Area 7. Relazio- cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razio-ni interistituzionali e governance del sistema regionale» nalizzazione della finanza pubblica). del programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025I patti territoriali sono finalizzati al sostegno di aree approvato con la risoluzione n. 239/2023, stabilisce che:
territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzio-«per l’attuazione degli Obiettivi strategici, delle Linee di nali, economiche, ambientali, sociali e culturali, nonché sviluppo e dei Progetti regionali la Regione promuove un di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi ricorso sistematico alla programmazione negoziata»; di riqualificazione o di valorizzazione, con particolare ri- 5. La Regione Toscana, in coerenza con il principio ferimento ai territori delle aree interne svantaggiate. di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, ritiene op-I patti territoriali riguardano i territori ricompresi portuno realizzare in maniera condivisa gli obiettivi e le
all’interno degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge linee programmatiche regionali individuate nel PRS e nel regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del-documento di economia e finanza regionale (DEFR); le autonomie locali) e vengono promossi da taluni o tutti 6. Al fine di un efficace coordinamento delle dispo-gli enti locali dell’ambito, comprese le province e la Città sizioni concernenti i patti territoriali con la disciplina re-metropolitana di Firenze. Tutte le amministrazioni locali, gionale in materia di programmazione, si ritiene inoltre il cui territorio ricada anche solo parzialmente nell’ambito opportuno procedere a modifiche all’art. 8 della legge territoriale interessato, sono comunque invitate dalla Re-regionale n. 1/2015; gione a partecipare al processo di programmazione. APPROVA Art. 3. Definizione degli obiettivi generali. Modifiche all’art. 8 della legge regionale n. 1/2015 Art. 1.Il documento di economia e finanza regionale Finalità e oggetto (DEFR) definisce gli obiettivi generali dell’azione della
La presente legge individua, quali strumenti della Regione in relazione ai patti territoriali di cui all’art. 2
programmazione negoziata di interesse regionale, i patti e indica le condizioni per l’attuazione dei patti stessi, territoriali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in rapporto alle complessive finalità di cui all’art. 1 e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della la parte II, titolo V, della Costituzione e dell’art. 4, com- Toscana diffusa). ma 1, lettera v) , dell’art. 46 e dell’art. 62 dello Statuto, — 28 —
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La negoziazione si conclude con la sottoscrizione 2. La Regione, al fine di promuovere il concorso de-
dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 6. gli enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità corrispondenti agli obiettivi Art. 6.generali di cui al comma 1, da pubblicare nel Bolletti- no Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro trenta Accordo di programma quadro giorni dalla data di pubblicazione del DEFR nel BURT. 1. Lo schema di accordo di programma quadro è appro- 3. Al comma 2, dell’art. 8, della legge regionale vato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e n. 1/2015, dopo le parole: «di cui all’allegato 4/1 del de-dagli organi competenti degli enti locali interessati. creto legislativo n. 118/2011, contiene» sono inserite le 2. L’accordo di programma quadro è sottoscritto dal seguenti: «gli elementi di cui all’art. 3, comma 1, della Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresen-legge regionale 30 luglio 2025, n. 39 (Disciplina della tanti degli enti locali interessati. programmazione negoziata regionale. Modifiche alla leg- 3. L’accordo di programma quadro è finanziato dalla ge regionale n. 1/2015) e,». Regione nell’ambito delle risorse annualmente autorizza- te dalla legge di bilancio, tenendo conto dell’eventuale Art. 4.contributo degli enti locali partecipanti.L’accordo di programma quadro può essere cofi- Istanza locale
nanziato dalla Regione, nell’ambito delle risorse messe a 1. L’istanza locale è presentata alla Regione, per il tra-disposizione dagli strumenti attuativi dei fondi strutturali mite di un ente capofila, come tale individuato dagli enti europei e nazionali. locali interessati.L’istanza locale deve essere adeguatamente motivata Art. 7.e, in particolare, deve contenere:
la proposta di sviluppo dell’ambito locale; Contenuti dell’accordo di programma quadro
la motivazione della richiesta dell’intervento in 1. L’accordo di programma quadro prefigura le azioni coerenza con il progetto di sviluppo dell’ambito; di competenza degli enti pubblici interessati dirette a dare c) la coerenza con le finalità della presente legge; attuazione, in modo coordinato e integrato, agli interventi
oggetto del programma. d) la coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica; 2. Con l’accordo di programma quadro, gli enti pub- blici interessati si obbligano altresì a destinare le risorse e) la descrizione degli interventi; finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative neces- f) il costo degli interventi; sarie per l’acquisizione di eventuali contributi nazionali g) il cronoprogramma dell’attuazione; ed europei. h) l’esito delle eventuali consultazioni delle parti so- 3. L’accordo di programma quadro prevede, in ciali svolte in sede locale. particolare: 3. La Giunta regionale, in base alle istanze locali rice- a) la descrizione degli interventi, nonché degli obiet-vute e valutata la loro congruità con la programmazione tivi e dei risultati che si intendono perseguire con la rea-regionale e con la disponibilità di risorse finanziarie delle lizzazione del programma; amministrazioni locali, definisce le proposte di accordo b) l’indicazione degli obblighi assunti da ciascun da sottoporre a negoziazione e ne dispone la pubblicazio-soggetto partecipante; ne nel BURT. c) la definizione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi e il cronoprogramma tecnico e finanziario Art. 5.dell’attuazione; Negoziazione d) la definizione del costo dell’intervento e la relati- va copertura finanziaria; 1. La Regione convoca le amministrazioni apparte-la definizione delle condizioni tecniche ed opera-nenti all’ambito territoriale ottimale interessato, di cui
tive per l’avvio della fase di attuazione; all’art. 2, comma 3.la definizione della durata dell’accordo di pro- 2. Sulla proposta di accordo, si svolge la consultazione
gramma quadro ed il termine entro il quale le attività de-tra le amministrazioni dell’ambito locale ottimale interes- vono essere avviate; sato, che avviene con il metodo della procedura scritta.il recesso unilaterale da parte della Regione nel 3. Le amministrazioni devono esprimere il proprio pa-
caso in cui le condizioni di cui alla lettera e) non siano rere positivo o far pervenire le proprie osservazioni alla realizzate entro il termine di avvio delle attività, di cui Regione ed alle altre amministrazioni nel termine di tren- alla lettera f) ; ta giorni dall’invio della comunicazione. Il silenzio delle amministrazioni interpellate equivale ad assenso. h) gli effetti derivanti dall’inadempimento degli ob-Sulla proposta di accordo sono inoltre sentite le parti blighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l’even-
economiche e sociali, che presentano le rispettive osser- tuale facoltà di recesso di uno o più dei soggetti parteci- vazioni per iscritto a fini consultivi. panti, stabilendone le condizioni; — 29 —
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l’indicazione dei contenuti ritenuti non sostan- HLEGGE REGIONALE 30 luglio 2025 , n. 40 .ziali dalle parti che possono essere modificati in fase di
attuazione. Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei lo- culi dei proprietari. Modifiche alla l.r. 29/2004. Art. 8. Attuazione degli accordi di programma quadro Toscana n. 48 dell’8 agosto 2025)La fase di attuazione prende avvio con il verificarsi
delle condizioni di cui all’art. 7, comma 3, lettera e) , e la trasmissione alla Regione della relativa documentazione, come definita nell’accordo di programma quadro.I singoli soggetti partecipanti provvedono alla rea-
lizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall’ac- cordo di programma quadro in relazione agli obblighi P ROMULGA assunti. Art. 9. Clausola valutativaIl Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 Visto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia delle at-
Visto l’art. 4, comma 1, lettera c) , dello Statuto; tività di programmazione negoziata di interesse regionale. Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro- 2. A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore della pea (TFUE) e, in particolare, l’art. 13; presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge qua-regionale una relazione che documenti e descriva: dro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo); a) le istanze per la stipula dei patti territoriali rice- vute, le proposte di accordo scelte per essere sottoposte a Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in negoziazione, le valutazioni condotte, i soggetti coinvolti materia di cremazione e dispersione delle ceneri); e gli accordi sottoscritti; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed b) il costo complessivo degli interventi, le risorse ef-esecuzione della Convenzione europea per la protezione fettivamente impiegate distinte per fonte di finanziamen-degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 no-to, i tempi e le modalità della fase di attuazione, i soggetti vembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordina-coinvolti; mento interno);le eventuali criticità riscontrate nella fase nego- Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affida-ziale, il rispetto degli impegni presi dai soggetti coinvolti, mento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti nonché le eventuali azioni di recesso. dalla cremazione dei defunti);
Vista la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disci- Art. 10.plina dei cimiteri per animali d’affezione); Visto il regolamento emanato con decreto del Presi- dente della Giunta regionale 19 ottobre 2016, n. 72/RDalla presente legge non derivano nuovi o maggio- (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gen-
ri oneri a carico del bilancio della Regione. La presente naio 2015, n. 9 «Disciplina dei cimiteri per animali di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. affezione»); È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla os- Vista la nota prot. n. 10549 del 13 settembre 2023, con servare come legge della Regione Toscana. cui il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non esprimere il parere obbligatorio; Firenze, 30 luglio 2025 Considerato che:In Italia, esiste una crescente sensibilità dei cit- GIANI tadini nei confronti degli animali e, in particolare modo,
di quelli definiti di «affezione». Con la presente legge si consente che le ceneri degli animali di affezione sia- no tumulati nello stesso luogo di sepoltura dei rispettivi proprietari; 25R00279 — 30 —
28-3-2026 a A PPROVA della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser- Firenze, 30 luglio 2025 Art. 1. Oggetto e finalità. Modifiche all’art. 1 GIANI della legge regionale n. 29/2004
Dopo il comma 2 dell’art. 1 della legge regionale
31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è aggiunto il seguente: 25R00280 «2 -bis . La presente legge disciplina le modalità per la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione all’in- terno dei loculi di sepoltura dei rispettivi proprietari.». REGIONE ABRUZZO Art. 2. ALEGGE REGIONALE 13 novembre 2025 , n. 28 . Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione. Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione Inserimento dell’art. 4 -ter nella legge regionale del rischio da valanga.29/2004
Dopo l’art. 4 -bis della legge regionale n. 29/2004 è
inserito il seguente: Abruzzo - Ordinario del 19 novembre 2025, n. 46) «Art. 4 -ter (Tumulazione delle ceneri degli animali IL PRESIDENTE DELLA REGIONE di affezione) . — 1. Oltre a quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimite- ri per animali d’affezione) e dal relativo regolamento di TTO DI PROMULGAZIONE N. 28 attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del proprietario, o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato animali di affezione, quali definiti dal combinato disposto dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; delle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica Visto il verbale del Consiglio regionale n. 29/1 del e abroga taluni atti in materia di sanità animale «norma- 29 ottobre 2025; tiva in materia di sanità animale», alla legge 4 novembre IL PRESIDENTE2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione DELLA GIUNTA REGIONALE europea per la protezione degli animali di compagnia, fat- ta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di P ROMULGA adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Legge regionale 13 novembre 2025, n. 28 Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in ma- teria di benessere degli animali da compagnia e pet-the- Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione rapy ), è possibile, previa cremazione e in urna separata, del rischio da valanga. per volontà del defunto o su richiesta degli eredi. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollet- 2. L’attività di cui al comma 1, deve essere svolta nei tino Ufficiale della Regione Abruzzo. limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sa- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla nitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non osservare come legge della Regione Abruzzo. destinati al consumo umano e agli animali di affezione. Il Presidente: M ARSILIOGli oneri derivanti dalla tumulazione delle ceneri degli animali di affezione sono a carico di chi la dispone
e il loro costo deve essere definito dal comune del cimi- tero di tumulazione in base alla durata della concessione Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del residua.». rischio da valanga. Art. 3. Art. 1.
Finalità 1. La presente legge non comporta nuovi o maggio-
La presente legge stabilisce le procedure per la prevenzione e la ri oneri a carico del bilancio di previsione regionale mitigazione del rischio da valanga sul territorio della Regione Abruzzo 2025-2026-2027. e detta le norme per la salvaguardia della pubblica incolumità.
28-3-2026 aPer il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, ar-
si dota delle seguenti carte tematiche al fine di poter individuare le aree tigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso in del territorio regionale sottoposte a rischio valanghe e consentire una dette aree che comporti un rischio maggiore per la pubblica incolumità. efficace azione di gestione del rischio: 5. A decorrere dalla data di notifica della CRLV ai sensi del com- a) Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV); ma 3, trovano applicazione i divieti e le prescrizioni previsti dall’art. 6.Carta dei Rischi Locali di Valanga (CRLV).
Art. 4. Art. 2. Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe - CORENEVA Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe e Carta dei Rischi Locali di Valanga 1. Presso l’Agenzia regionale di Protezione Civile è istituito il Co-La Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) mitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe con
è carta tematica di base, in scala 1:25.000, che riporta i siti valanghivi la seguente composizione: individuati in loco anche sulla base di testimonianze oculari o d’archi- a) dirigente del Servizio dell’Agenzia competente in materia di vio, nonché mediante l’analisi dei parametri permanenti che contraddi- rischio neve e valanghe (o suo delegato), con funzioni di coordinamento stinguono una zona soggetta a caduta di valanghe, predeterminati dal del Comitato; Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe b) funzionario tecnico dell’Agenzia (o suo delegato); (CORENEVA) di cui all’art. 4.dirigente del Servizio regionale competente in materia di dife- 2. Sulla base della CLPV di cui al comma 1 è elaborata la Carta sa del suolo (o suo delegato); dei Rischi Locali di Valanga (CRLV) con lo scopo di individuare per
ciascuna area perimetrata dalla medesima CLPV, sulla base di verifiche d) dirigente di ciascun Servizio regionale genio civile competen-e analisi di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, te per territorio (o suo delegato); climatici e tecnico-scientifici), il relativo livello di pericolosità e dei e) dirigente del Servizio regionale competente in materia di im-rischi come definiti al comma 4. pianti a fune (o suo delegato); 3. Al fine di elaborare la Carta di cui al comma 2, con deliberazione f) due rappresentanti del Centro Settore Meteomont Appennino di Giunta regionale, su proposta dell’Agenzia regionale di Protezione Centrale del Comando Regione Carabinieri Forestale «Abruzzo e Moli-Civile (di seguito Agenzia) e previa valutazione tecnica del CORENE- se», previa intesa con l’Amministrazione statale di appartenenza; VA, si stabilisce preventivamente: g) due rappresentanti del Soccorso Alpino della Guardia di Finan- a) la priorità nell’esame delle aree per le quali si ipotizza una za (SAGF), previa intesa con l’amministrazione statale di appartenenza; condizione di rischio più elevato, anche a seguito di segnalazioni perve-un rappresentante tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Al-nute da Pubbliche Amministrazioni;
pino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI), esperto b) gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni e qualificato nella materia valanghiva, operante nella regione Abruzzo; area;due tecnici professionisti con acclarata e documentata espe- c) il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio; rienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere d) i riferimenti tecnico-scientifici sulla base dei quali formulare di difesa e prevenzione, designati dal componente la Giunta al quale il giudizio conclusivo. afferisce la materia di protezione civile; 4. L’analisi delle singole aree a rischio di cui al comma 2 comporta j) un rappresentante designato dal Collegio Regionale Guide Al-l’inserimento delle stesse in una delle due sottoindicate categorie: pine Abruzzo. a) aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio 2. Le sedute del Comitato sono valide qualora sia presente la mag-elevato, tematizzate con colorazione rossa e blu; gioranza dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un b) aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio dipendente dell’Agenzia. moderato, tematizzate con colorazione gialla. 3. Ai fini del soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, pre- 5. Ai fini dell’acquisizione della valutazione di cui all’art. 3, com-visione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valan-ma 1 nell’ambito del procedimento di formazione della CRLV, il CO-ghivi, il Comitato svolge compiti di consulenza tecnica in favore della RENEVA si esprime in merito all’inserimento delle singole aree in una Giunta regionale, proponendo a quest’ultima, attraverso le strutture delle due categorie di cui al comma 4. dell’Agenzia:
l’individuazione delle zone di priorità per gli interventi di
Art. 3. difesa;gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazio- Procedimento di formazionene strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l’eventuale della CLPV e della CRLV) potenziamento; 1. L’Agenzia regionale di Protezione Civile provvede all’elabora- c) le iniziative più opportune per la salvaguardia della pubblica zione delle Carte di cui all’art. 2 e dei relativi aggiornamenti periodici, incolumità in montagna; acquisendo, a tal fine, la valutazione tecnica del Comitato tecnico Re- d) i programmi per la formazione e qualificazione del personale gionale per lo studio della Neve e delle Valanghe di cui all’art. 4. Rima-e degli operatori; ne ferma l’iniziativa delle Amministrazioni comunali prevista dall’art. 5
ai fini dell’attivazione del procedimento di formazione della CRLV. e) le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all’accertamento delle condizioni di rischio; 2. Le Carte di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta dell’Agenzia, e sono trasmesse al Consiglio regionale per f) la periodicità e le modalità di aggiornamento delle Carte di la successiva approvazione ai sensi dell’art. 41 dello Statuto regionale. cui all’art. 2. In fase di adozione e approvazione sono consentite esclusivamente mo- 4. Il Comitato inoltre: difiche formali che non incidano sugli aspetti contenutistici delle Carte a) collabora all’elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche medesime. Per modifiche formali si intendono le ipotesi di modifica o periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore di variante enunciate dall’art. 71, comma 7, della legge regionale 20 di- conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe; cembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).assolve agli altri adempimenti espressamente previsti dalla 3. L’Agenzia provvede a notificare a ciascun Comune interessato presente legge; il provvedimento di approvazione delle Carte unitamente allo stralcio
delle medesime per la parte di relativa competenza. c) rilascia la dichiarazione di compatibilità con le condizioni diDal momento dell’avvenuta notifica della CLPV nelle aree pericolosità e rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazio-
considerate dalla stessa come soggette a potenziale pericolo di valan- ne di impianti a fune di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative ghe, nelle more e fino all’approvazione della CRLV, è sospesa, a titolo infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune pre- cautelativo, l’edificazione nonché la realizzazione di nuovi impianti e scrizioni tecniche;
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fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni Art. 8.
locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle Notifica delle condizioni di pericolo valanghe.Le valutazioni tecniche di competenza del Comitato sono espres- 1. Entro dieci giorni dall’acquisizione delle informazioni di cui se entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tale ter- all’art. 2, il Sindaco, con le formalità prescritte dal codice di procedura mine può essere prorogato una sola volta per accertate esigenze istrut- civile, notifica l’esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli torie, tempestivamente notificate al richiedente. Decorso inutilmente il eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti termine di cui al primo periodo trovano applicazione le disposizioni di nelle zone segnalate. cui all’art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in mate- 2. Il Sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva e completa in-ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti formazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica amministrativi). dei provvedimenti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, median- 6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia regionale di Pro- te idonei ed efficaci mezzi di comunicazione. tezione Civile sono disciplinate le modalità organizzative e di funzio-
namento del CORENEVA, inclusa la determinazione del trattamento Art. 9. economico dei componenti del Comitato che ne hanno diritto. Notifica delle situazioni di fatto Art. 5. 1. Le Amministrazioni comunali sono tenute a notificare all’Agen- zia regionale di Protezione Civile le opere eventualmente già realizzate Iniziative delle Amministrazioni comunali o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella Carta di Localizzazione 1. In presenza di esigenze contingenti di carattere locale e in attesa Probabile delle Valanghe - CLPV, alla data di notifica del provvedimento dell’inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate di approvazione ai sensi dell’art. 3, comma 3. Tale obbligo deve essere nell’art. 2, comma 4, le Amministrazioni locali interessate possono pro- soddisfatto entro i quarantacinque giorni successivi alla citata notifica. cedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della 2. Il CORENEVA, con priorità rispetto ad ogni altro adempimento, collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno e comunque entro i successivi novanta giorni, valuta il livello di rischio studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un’area inclusa relativo alle singole situazioni segnalate, previa acquisizione di ogni nella CLPV regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, utile elemento conoscitivo, e formula le prescrizioni ritenute idonee, in dell’art. 2. relazione allo stato di fatto, a salvaguardare la pubblica incolumità. 2. Lo studio di cui al comma 1 è trasmesso all’Agenzia regionale 3. Qualora le condizioni di rischio siano ritenute eccezionali ed per la Protezione Civile per l’acquisizione della valutazione tecnica del attuali, il Comitato può prescrivere l’immediata sospensione di ogni CORENEVA nonché per l’avvio delle procedure di formazione e ap- utilizzazione delle opere e delle aree, condizionandone il ripristino alla provazione previste dall’art. 3. A tal fine l’Agenzia inoltra lo studio al preventiva realizzazione di idonei interventi di difesa. CORENEVA non oltre dieci giorni dalla sua ricezione da parte dell’Am- 4. Le prescrizioni del Comitato di cui al presente articolo sono no-ministrazione locale. Il CORENEVA può richiedere anche un ulteriore tificate dall’Agenzia ai Sindaci dei Comuni interessati per l’adozione approfondimento dell’indagine qualora l’elaborato proposto non sia ri- dei provvedimenti cautelativi previsti dagli articoli 13 e 14. tenuto tecnicamente esauriente.A decorrere dalla data di notifica della CRLV al Comune propo-
nente si applicano i divieti e le prescrizioni previsti dall’art. 6. Art. 10. Adeguamento degli strumenti urbanistici Art. 6. 1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, Prescrizioni per le aree a rischio adottati successivamente alle notifiche previste dall’art. 3, devono con- tenere un elaborato con l’evidenziazione delle aree soggette a pericolo 1. Per le aree a rischio di prima categoria è confermato il divie- da valanga. to di realizzare le opere o di consentire gli usi indicati nel comma 4, 2. Le relative norme di attuazione devono rispettare i divieti e le dell’art. 3. In dette aree sono ammissibili solamente interventi di difesa prescrizioni stabiliti dagli articoli 3 e 6. finalizzati alla mitigazione del rischio da valanga.Le stesse norme, altresì, contengono ogni volta che ciò risulti 2. Per le aree a rischio di seconda categoria, i divieti, di cui al possibile sotto il profilo tecnico-economico e ambientale, l’indicazione comma 4, dell’art. 3, possono essere rimossi a condizione che siano dei criteri progettuali di intervento per la protezione degli insediamenti preventivamente realizzate opere di difesa e di prevenzione idonee ad e degli impianti. accrescere la pubblica e privata incolumità.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è prescritto il preventivo parere fa-
vorevole del CORENEVA, che deve esprimersi appositamente sull’ido- Art. 11. neità tecnica delle opere da realizzare e sull’efficacia degli interventi per la difesa e la prevenzione. Lo stesso Comitato, nel formulare il parere, Opere di difesa e di prevenzionepuò altresì disporre specifiche prescrizioni tecniche. dei pericoli di valangheA prescindere dalla previsione degli strumenti urbanistici comu-
nali, è consentita la realizzazione di opere di difesa e prevenzione dai Art. 7. pericoli delle valanghe nelle zone incluse nelle Carte di cui all’art. 2, Riesame periodico delle condizioni di rischio previa valutazione tecnica del CORENEVA. Resta fermo l’obbligo del conseguimento di tutti i nulla-osta , le concessioni e le autorizzazioni 1. L’Agenzia, nel rispetto della disciplina fissata dall’art. 3, proce-previsti dalle vigenti normative statali e regionali. de periodicamente almeno ogni cinque anni ad una generale ricognizio- ne delle condizioni di rischio presenti nelle singole aree già esaminate, al fine di accertare che non siano intervenute variazioni tali da far modi- Art. 12. ficare l’inclusione delle aree stesse in una delle due ipotizzate categorie di rischio, ovvero tali da determinare la loro eventuale esclusione dalle Divieti stesse categorie. 1. È fatto divieto all’Amministrazione regionale e a tutte le altre 2. L’indagine di cui al comma 1 può essere espressamente solleci-Pubbliche Amministrazioni comunque interessate, di rilasciare permes-tata e motivata dalle Amministrazioni locali interessate. si, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, comunque denominati, conIl riesame periodico di cui al presente articolo costituisce aggior- riferimento ad opere o usi relativi ad aree incluse nella Carta di Localiz-
namento della CRLV con conseguente assoggettamento alla procedura zazione Probabile delle Valanghe per i quali non risulti preventivamente prevista dall’art. 3. Con riguardo alle eventuali opere già realizzate e agli accertato il puntuale e scrupoloso rispetto degli obblighi e delle prescri- usi in atto, si osservano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9. zioni previsti negli articoli 3 e 6.
28-3-2026 a Art. 13. 5. Le CLV rimangono in carica per la durata del Consiglio co- munale e comunque fino alla nomina di quelle successive. Nel caso Dichiarazione di inagibilità in cui le CLV siano costituite in forma associata da più Comuni, e sgombero di edifici allo scioglimento di uno dei Consigli comunali dei Comuni con- venzionati, gli stessi devono pronunciarsi in merito alla conferma 1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l’inagibilità e lo della CLV o nominarne una nuova, nello stesso termine di cui al sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valan- comma 3. ghe e per tutta la durata di esso, sentita, ove possibile, la Commissione Locale Valanghe di cui all’art. 15. 6. Al fine di incentivare l’istituzione delle Commissioni di cui al presente articolo e garantirne un adeguato funzionamento, l’Agenzia re- gionale di Protezione Civile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è Art. 14. autorizzata a sostenere le Amministrazioni comunali mediante l’eroga- zione di specifico contributo economico, previa definizione dei relativi Limitazioni e divieti nella pubblica circolazione e nell’esercizio criteri nel rispetto della normativa statale vigente in materia. delle aree sciabili in zone sottoposte a rischio valanghivo 7. Le modalità per l’organizzazione, gestione e funzionamento 1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, così come delle CLV sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agen-nelle aree sciabili attrezzate aperte al pubblico, qualora si ravvisino zia regionale di Protezione Civile, previa acquisizione della valutazione mancanze del gestore o dell’esercente/ proprietario, il Sindaco, in si- tecnica del CORENEVA. tuazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario, ovvero può imporre limitazioni nell’esercizio dell’attività del gestore o esercente/ Art. 16. proprietario medesimi, e ad ordinare opportune misure per garantirne Rilevazione neve e valanghe la sicurezza.
- I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con ap- 1. L’espletamento del servizio di rilevamento dei dati meteonivo-posita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna. Tali metrici e la perimetrazione dei siti valanghivi è effettuato dal Centro indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovve- Settore Meteomont Appennino Centrale del Comando Regione Carabi-ro degli esercenti/proprietari e/o gestori degli impianti di risalita e delle nieri Forestale «Abruzzo e Molise». piste di discesa e di fondo, cui l’ordinanza del Sindaco dovrà essere 2. Per il perseguimento degli stessi fini l’Agenzia regionale di Pro-tempestivamente comunicata. tezione Civile è autorizzata: 3. I gestori/esercenti/proprietari di aree sciabili attrezzate e gli enti a) a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, società suddetti, ovvero il responsabile in loco dagli stessi designato, sono al- gestrici di impianti di risalita, o persone fisiche e ad assumere i corri-tresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l’inco- spondenti oneri; lumità delle persone in transito o altri provvedimenti di competenza,
ad acquistare e ad installare stazioni di rilevamento automati-quando l’imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere
che e di tipo manuale dei dati meteonivometrici; o in pendenza dell’emissione dell’ordinanza di cui al comma 1; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei c) a svolgere attività di propaganda e di sensibilizzazione; provvedimenti assunti. d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni; Art. 15. e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;a provvedere all’acquisto di quant’altro necessario per il mi- Commissioni Locali Valanghe - CLV glioramento dell’attività stessa. 1. I Comuni con territori interessati da rischio di valanghe, ricaden-
ti sia nelle aree individuate dalla CLPV sia nelle aree di allertamento di rischio valanghe, anche associati per ambiti di rischio omogeneo secon- Art. 17. do apposite convenzioni, costituiscono Commissioni Locali Valanghe Formazione professionale (CLV) per l’esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situa- 1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge zioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato. l’Agenzia regionale di Protezione Civile è autorizzata ad organiz- 2. Le CLV svolgono l’attività di sorveglianza dei fenomeni nivo- zare corsi di specializzazione destinati ai liberi professionisti o ai logici sulla base della metodologia indicata dall’Agenzia regionale di professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale di Protezione Protezione Civile. Civile o di altre Pubbliche Amministrazioni e ad assumere la relativa spesa per favorire, da parte di quanti sono chiamati a partecipare alle 3. I Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla prima seduta attività previste dalla presente legge, la più aggiornata conoscenza consiliare, nominano le CLV. Nel caso di mancato rispetto del pre- delle tematiche e delle tecniche di intervento collegate al rischio da detto termine, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio valanga. di sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Agenzia regionale per la Protezione Civile, esercita il potere sosti- 2. L’Agenzia regionale di Protezione Civile è altresì autorizzata, tutivo mediante la nomina di un commissario ad acta. Gli oneri e le spe- in alternativa, ad assumere le spese corrispondenti alla partecipazio-se derivanti dall’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma ne dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, an-gravano sugli enti inadempienti. che all’esterno del territorio nazionale, da associazioni, enti o istituti particolarmente qualificati nel settore della neve e delle valanghe. 4. Le CLV sono costituite con deliberazione della Giunta comunale e sono composte:dal funzionario preposto all’Ufficio tecnico comunale, che Art. 18. svolge anche le funzioni di segretario;
Elaborazione stampa della cartografia b) dal responsabile del nucleo Carabinieri forestale compe- tente per territorio, previa intesa con l’Amministrazione statale di 1. L’Agenzia regionale di Protezione Civile, per gli adempimenti appartenenza; previsti dall’art. 2, può avvalersi della collaborazione di enti ed istituti c) da un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco; a carattere specialistico nonché delle prestazioni specialistiche di pro- fessionisti esterni. d) da un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I.; 2. È a carico dell’Agenzia regionale di Protezione Civile l’onereda un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio per l’elaborazione delle cartografie e per la loro successiva riproduzione
Regionale Guide Alpine Abruzzo. e diffusione.
28-3-2026 a Art. 19. Art. 22. Disposizioni transitorie Coordinamento con le altre Regioni
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: 1. L’Agenzia regionale di Protezione Civile assume le iniziative
più opportune per favorire un efficace raccordo con i Dipartimenti, i a) il Direttore dell’Agenzia regionale della Protezione Civile as-Servizi e le Agenzie di Protezione Civile delle altre Regioni dell’arco sume i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 6 e 15, comma 7, al alpino e appenninico che si occupano della tematica valanghiva, anche fine di disciplinare, rispettivamente, le modalità costitutive e di funzio-mediante la creazione di una Associazione interregionale, con l’obietti- namento del CORENEVA e le modalità per la costituzione, la gestione vo di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative che i sin- e il funzionamento delle CLV; goli enti svolgono in materia di previsione, prevenzione e studio inerenti b) i Comuni interessati provvedono a costituire le CLV; in caso alla neve e alle valanghe. di inadempienza il Presidente della Giunta regionale esercita il potere 2. In particolare, la collaborazione tra le varie Amministrazioni ha sostitutivo nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 3. lo scopo di: 2. Fino alla data di scadenza o scioglimento dell’Organo consiliare a) promuovere lo scambio di informazioni, notizie e dati, con- rimangono in carica le Commissioni comunali per la prevenzione dei cernenti la neve e le valanghe; rischi da valanga già costituite ed operanti in ambito comunale alla data di entrata in vigore delle presente legge. Le nuove CLV sono nominate b) favorire l’adozione di mezzi e strumenti di informazione uni- nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. formi, anche nel campo del trattamento informativo dei dati;Continuano ad esplicare piena efficacia, senza soluzione di con- c) promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello
tinuità e fino alla loro rimozione, modifica o aggiornamento la Carta di specifico settore; Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV), approvata con delibera d) curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di di Giunta regionale n. 559 del 13 settembre 2021, e tutti gli atti adottati studio; in attuazione della legge regionale abrogata dall’art. 23, inclusi quelli e) curare l’aggiornamento e la formazione dei tecnici del settore. assunti in materia dall’Agenzia regionale di Protezione Civile. Art. 20. Art. 23. Norme in materia di definizione dei contesti territoriali Abrogazioni in ambiente innevatoLa legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsio- 1. Ai fini della presente legge trova applicazione quanto discipli-ne e la prevenzione dei rischi da valanga) è abrogata. nato nelle «Procedure operative per la predisposizione degli indiriz-
zi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale nell’ambito del rischio valanghe» relativamente alle definizioni di aree Art. 24. antropizzate, aree sciabili gestite e territorio aperto della «Direttiva del Disposizioni finanziarie Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2019 - Indirizzi ope- rativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta- 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della pre-mento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile sente legge si provvede nei limiti degli appositi stanziamenti di spesa territoriale nell’ambito del rischio valanghe». annualmente iscritti sul bilancio dell’Agenzia regionale di Protezione Civile. Art. 21. Art. 25. Norma organizzativaL’Agenzia regionale di Protezione Civile, nell’ambito della pro-
pria autonomia, provvede ad adeguare il proprio Regolamento di or- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello ganizzazione di cui all’art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2019, della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 (Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulterio- in versione Telematica (BURAT). ri disposizioni in materia di protezione civile), ai fini dell’espletamento Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 29/1 del delle funzioni di cui alla presente legge. 29 ottobre 2025, ha approvato la presente legge. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Direttore dell’Agenzia Il Presidente f.f.: S COCCIA regionale di Protezione Civile, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a richiedere le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. 25R00375
MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU- 2026 -GUG- 013 ) Roma, 2026 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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GAZZETTA UFFICIALEGAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANADELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024 GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale € 438,00 (di cui spese di spedizione € 128,52) * - semestrale € 239,00 Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1 Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi a davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* - annuale € 68,00 (di cui spese di spedizione € 9,64)* - semestrale € 43,00 Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2 Serie Speciale destinata agli atti della UE: a (di cui spese di spedizione € 41,27)* - annuale € 168,00 (di cui spese di spedizione € 20,63)* - semestrale € 91,00 Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3 Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: a (di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € 65,00 (di cui spese di spedizione € 7,65)* - semestrale € 40,00 Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4 serie speciale destinata ai concorsi indetti a dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € 167,00 (di cui spese di spedizione € 25,01)* - semestrale € 90,00 Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € 819,00 (di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € 431,00 N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € 86,72 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA) Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo € 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% € 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
- tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C
45-410700260328 € 3,00
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