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Italian Tax Agency Fiscal Reliability Index Benefits Directive

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Summary

The Italian Tax Agency (Agenzia delle Entrate) has issued Directive Prot. n. 123160/2026 establishing fiscal reliability index (ISA) thresholds for tax benefits under Article 9-bis, comma 11 of decree-law n. 50/2017. Taxpayers with ISA reliability levels of 8, 8.5, or 9 qualify for benefits including exemption from conformity seals (visto di conformità) for VAT credit compensation up to €70,000, VAT refund guarantees, exclusion from non-operating company rules, and reduced assessment limitation periods. The directive applies starting from tax period 2025.

Why this matters

Italian businesses subject to ISA should proactively review their fiscal reliability score for 2025 before filing. A score of 8 or above reduces compliance costs through VAT compensation exemptions and shortened audit exposure. The composite score option (averaging current and prior year) may allow taxpayers who narrowly missed higher tiers to qualify.

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What changed

The directive establishes four tiers of tax benefits correlated to ISA reliability scores. Taxpayers scoring at least 9 receive the broadest benefits: exemption from conformity seals for VAT credit compensation up to €70,000 annually, exemption from guarantees on VAT refunds up to €70,000, exclusion from non-operating company rules, exclusion from synthetic income determination (if assessed income does not exceed two-thirds of declared income), and reduced assessment limitation periods. Those scoring 8 or above receive scaled benefits including VAT compensation up to €50,000 and reduced assessment periods. A composite score of 8.5 (simple average of current and prior year ISA) qualifies for the same benefits as an 8.

Italian businesses and self-employed individuals subject to ISA reporting should verify their reliability index score for tax year 2025 to determine eligibility for these benefits. Higher ISA scores unlock significantly reduced compliance burdens, including faster VAT refund cycles and protection from aggressive audit methodologies.

Archived snapshot

Apr 23, 2026

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Prot. n. 123160/2026

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 del medesimo articolo 9-bis

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

  1. Ambito di applicazione dei benefici premiali
    1.1. I benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50 (di seguito decreto), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis. 1.2 Le modalità e le condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5 del presente provvedimento si applicano per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto, a partire dal periodo d'imposta 2025.

  2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11
    dell'articolo 9-bis del decreto

2.1. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA in

affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

  1. 70.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto (di seguito
    "IVA"), maturati nell'annualità successiva a quella oggetto di dichiarazione;

  2. 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale
    sulle attività produttive (di seguito "IRAP"), maturati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione. 2.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. 2.3. I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai

2.4. Ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

  1. 50.000 euro annui relativi all'IVA maturati nell'annualità successiva
    a quella oggetto di dichiarazione;

  2. 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati
    nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione. 2.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del

credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. 2.6. I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente. 2.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti 2.4, lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nella medesima annualità.

  1. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

3.1. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA in

affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. 3.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. 3.3. I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai

3.4. Ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. 3.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. 3.6. I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente. 3.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nella medesima annualità.

  1. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

4.1. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA in

affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuta l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 per il medesimo periodo d'imposta.

4.2. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai

4.3. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA in

affidabilità almeno pari a 8,5, è riconosciuta, per il medesimo periodo d'imposta, l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4.4. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai

4.5. I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, nei confronti dei contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA per il medesimo periodo d'imposta, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8. 4.6. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA in

affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuta, per il medesimo periodo d'imposta, l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38, del d.P.R. n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

4.7. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai

  1. Ulteriori condizioni per l'accesso ai benefici premiali I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:
  • applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA,
    laddove previsti;

  • il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali

ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo

individuato per l'accesso al beneficio stesso.

  1. Individuazione dei livelli di affidabilità per la definizione di specifiche strategie di controllo

Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14, dell'articolo 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Motivazioni

L'articolo 9-bis, comma 11, del decreto, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis. In particolare, è previsto:

  1. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui

relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;

  1. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla
    prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

  2. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non
    operative di cui all'articolo 30 della l. n. 724 del 1994;

  3. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di
    cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972;

  4. l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del
    livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972;

  5. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo
    di cui all'articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all'IVA, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 9-bis prevede che «Con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è

collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 […]» e che il

successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo», il presente provvedimento disciplina le

condizioni in presenza delle quali, a partire dal periodo d'imposta 2025, si rendono applicabili i benefici in argomento. Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente. Nella prima ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000
    euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione;

  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non
    superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000
    euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'IRAP per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

Nella seconda ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli

dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000
    euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione;

  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non
    superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione;

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000
    euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'IRAP per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente. In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 3 del decreto. L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda. Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente. Nella prima ipotesi è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito

IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta successivo a

quello oggetto di dichiarazione, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli

dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito

IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta successivo a

quello oggetto di dichiarazione, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente. In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall'articolo 38-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo

complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda. Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto conto che l'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha abrogato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di società in perdita sistematica, è statuito che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della l. n. 724 del 1994, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli

dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta oggetto di dichiarazione, previsti dall'articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del

1973 e dall'articolo 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi. Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro
    autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;

  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il
    caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici. L'individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 176203 dell'11 aprile 2025, con riferimento all'annualità periodo d'imposta 2024, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a

tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge, in continuità con i dati delle annualità precedenti, che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; in particolare, prendendo in considerazione il livello medio dei redditi dichiarati, quale possibile parametro per valutare l'affidabilità del contribuente, a partire dalla classe di punteggio da 8 a 8,5, il relativo reddito medio risulta superiore al reddito medio dell'intera platea dei contribuenti che applicano gli ISA. In caso di significative variazioni future dei dati dichiarativi rilevanti ai fini dell'individuazione delle soglie di accesso ai benefici premiali, le eventuali modifiche dei livelli di affidabilità per l'accesso ai predetti benefici saranno effettuate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) e f), particolarmente rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo dell'Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a "0,5" per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a "1" per quelli di cui alle lettere c) e f). L'individuazione del livello di affidabilità per l'accesso ai benefici premiali di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche operate dall'articolo 14, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al medesimo d.lgs. n. 1 del 2024. In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato comma 12 dell'articolo 9-bis prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma

potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9). Inoltre, al fine di consentire l'accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli

ISA per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e di quello precedente.

Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d'imposta è individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a "0,5", per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9. Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di esperti prevista dal comma 8 dell'articolo 9-bis, del decreto, con nota inviata il 9 aprile 2026. Infine, nel provvedimento, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto, è stato confermato anche per il periodo d'imposta 2025 e i successivi, il livello di affidabilità minore o uguale a 6, già individuato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 126200 del 10 maggio 2019.

Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante "Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi";

Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto "Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008, recante "Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito

rilevanti ai fini degli studi di settore";

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge. 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di

termini";

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria,

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 126200 del 10 maggio 2019, recante "Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31

dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-

bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018";

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." (articolo 148);

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2022, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni

fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali";

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti

tributari";

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 18 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024, recante "Approvazione

degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche";

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di

termini normativi";

Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica, resa nota in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024; Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 31 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025, recante "Approvazione

degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche";

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 176203/2025 dell'11 aprile 2025, recante "Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale

relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 aprile 2026 IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

Named provisions

Ambito di applicazione dei benefici premiali Accesso ai benefici premiali lettera a) Accesso ai benefici premiali lettera b) Accesso ai benefici premiali lettere c) d) e) f)

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