MiCA Crypto Transitional Period Expires July 1, 2026
Summary
The MiCA transitional period expires on July 1, 2026, after which only authorized crypto-asset service providers (CASPs) may serve EU clients. ESMA's April 17, 2026 statement requires unauthorized CASPs to have executable orderly wind-down plans transferring client assets to authorized operators or self-custody wallets. Already-authorized CASPs must update existing client contracts to ensure compliant onboarding before July 1. CONSOB will coordinate with ESMA and national authorities for consistent application.
“L'Esma ricorda, inoltre, che gli operatori extra-Ue non sono autorizzati a prestare servizi Mica a investitori europei, salvo la stretta eccezione della sollecitazione inversa, e che tale divieto si estende anche ai rapporti tra imprese.”
Crypto-asset service providers still operating under transitional arrangements should treat July 1, 2026 as a hard compliance deadline. An executable wind-down plan is required — plans must be operational, credible, and immediately implementable, not merely in development. Crypto-asset investors using EU-facing platforms should proactively verify the specific authorized entity via the ESMA MiCA Register before transacting, as MiCA protections apply only to the specific EU-authorized entity and not to affiliated non-EU entities or group brands.
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What changed
After July 1, 2026, only entities authorized under the MiCA Regulation may provide crypto-asset services to EU clients. Unauthorized CASPs must have orderly wind-down plans ready for execution by that date, ensuring client crypto-assets transfer to authorized operators or self-custody wallets without economic harm. Authorized CASPs must update existing client contractual relationships before July 1, implementing compliant onboarding procedures. ESMA emphasizes that non-EU operators cannot serve European investors except under the narrow reverse-solicitation exception, and that outsourcing or delegating services (including custody) to unauthorized entities, even within the same corporate group, is prohibited. Investors are advised to verify provider authorization via the ESMA MiCA Register, identify the specific legal entity providing services, and consider transferring assets to authorized operators or self-custody.
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Cripto-attività: dal primo luglio scade il periodo transitorio Mica – L'Esma chiarisce gli obblighi per gli operatori e avvisa gli investitori (23 aprile 2026) Il periodo transitorio previsto dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCA) scadrà definitivamente il primo luglio 2026: a decorrere da tale data, la prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti dei clienti dell'Unione europea sarà riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati ai sensi del Regolamento stesso.
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), con una comunicazione dello scorso 17 aprile in vista della scadenza di luglio, ha ribadito gli obblighi per i prestatori di servizi per le cripto-attività (Casp) e le aspettative di vigilanza per le Autorità nazionali, fornendo al contempo indicazioni agli investitori sui rischi connessi all'operatività di soggetti non autorizzati e sulle tutele che possono essere utilizzate.
Ai soggetti non ancora autorizzati quali prestatori di servizi per le cripto-attività, l'Esma chiede di disporre di piani di dismissione ordinata pronti all'esecuzione, che garantiscano il trasferimento dei cripto-asset dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto-custoditi, senza causare danni economici ai clienti, e di implementarli entro il primo luglio 2026. Tali piani devono essere operativi, credibili e immediatamente attuabili, nonché conformi agli obblighi applicabili, inclusi quelli in materia di condotta, requisiti prudenziali e antiriciclaggio. Ai Casp già autorizzati è richiesto, invece, di gestire in modo ordinato l'aggiornamento dei rapporti contrattuali con i clienti esistenti prima della predetta data del primo luglio assicurando l'adozione di procedure di onboarding conformi alla normativa applicabile.
L'Esma ricorda, inoltre, che gli operatori extra-Ue non sono autorizzati a prestare servizi Mica a investitori europei, salvo la stretta eccezione della sollecitazione inversa, e che tale divieto si estende anche ai rapporti tra imprese. In particolare, il Micar vieta espressamente ai Casp di esternalizzare o delegare determinati servizi – come la custodia – a soggetti non autorizzati come Casp, anche qualora appartengano allo stesso gruppo societario, imponendo che tutte le catene operative siano pienamente conformi e non comportino la prestazione indiretta di servizi tramite entità non autorizzate. In tale contesto, l'Esma, rivolgendosi alle Autorità di vigilanza nazionali, sottolinea l'importanza dei profili relativi ai piani di dismissione per i Casp non autorizzati e al rischio di prestazione non autorizzata dei servizi al termine del periodo transitorio.
Da ultimo, l'Esma rivolge una specifica avvertenza agli investitori: non tutti i fornitori di servizi su cripto-attività operanti dopo il primo luglio saranno autorizzati ai sensi del Regolamento Mica e il livello di tutela dipende dal soggetto con cui si intrattiene il rapporto.
Gli investitori sono pertanto invitati a:
verificare il proprio fornitore, accertando che sia autorizzato e incluso nel Registro MiCA pubblicato dall'Esma prima di effettuare investimenti o trasferimenti di fondi;
identificare con precisione l'entità giuridica che presta il servizio, considerato che le tutele Mica si applicano esclusivamente alla specifica entità autorizzata nell'Ue e non ad altre società del medesimo gruppo o a entità extra-Ue, anche se operanti sotto lo stesso marchio;
esaminare attentamente la documentazione contrattuale per comprendere quale soggetto fornisce effettivamente il servizio;
agire tempestivamente trasferendo le cripto-attività a un operatore autorizzato o a un portafoglio auto-custodito, oppure valutando la chiusura delle proprie posizioni, ove necessario, tenuto conto che la permanenza presso operatori non autorizzati può comportare una minore tutela giuridica e un maggiore rischio di perdita delle proprie cripto-attività.
La Consob continuerà a svolgere la propria attività di vigilanza e di informazione al pubblico, in coordinamento con l'Esma e con le altre Autorità nazionali competenti, al fine di assicurare un'applicazione coerente del Regolamento Mica e un adeguato livello di tutela degli investitori.
23 aprile 2026
14:14
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