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Italian Official Gazette Serie Generale No. 83, 10 April 2026

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Summary

The Italian Official Gazette (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) published its Serie Generale No. 83 on 10 April 2026. The edition lists legislative and regulatory contents including Ratification Laws No. 45 and 46 of 1 April 2026 (gas supply agreement with Germany and Switzerland, Montreal Convention amendment on air incidents), dissolution of three municipal councils with appointment of extraordinary commissioners (Valvestino, Serracapriola, San Martino Canavese), and AIFA marketing authorizations for lacosamide and perampanel medications.

Published by Min. Giustizia IT on gazzettaufficiale.it . Detected, standardized, and enriched by GovPing. Review our methodology and editorial standards .

What changed

The Official Gazette edition catalogs contents of Italian primary legislation including the ratification of the Germany-Switzerland-Italy gas supply solidarity agreement and the Montreal Convention amendment on air incidents, both signed April 1, 2026. Administrative sections detail the dissolution of three municipal councils in Lombardy, Abruzzo, and Piedmont with appointment of extraordinary commissioners to restore normal administrative functions.

Affected parties should monitor the full publication for detailed implementation provisions. Pharmaceutical companies marketing lacosamide and perampanel products in Italy should verify authorization conditions. Local government entities in the affected municipalities should prepare for extraordinary commissioner administration pending new elections.

What to do next

  1. Monitor Italian Official Gazette for full text of referenced legislative acts
  2. Review municipal council dissolutions for local governance impact
  3. Check AIFA authorization details for affected pharmaceutical products

Archived snapshot

Apr 11, 2026

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SERIE GENERALEGAZZETTA UFFICIALEPSpediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Anno 167° - Numero 83Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1egge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di RomaLegge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Roma - Venerdì, 10 aprile 2026 SI PUBBLICA TUTTI I ARTE PRIMA GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMADIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMALa Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI LEGGE 1° aprile 2026, n. 45. 23 marzo 2026. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concer- Scioglimento del consiglio comunale di Valvestino e nente misure di solidarietà volte a garantire la nomina del commissario straordinario. (26A01744) Pag. 28 Lsicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germa- nia, il Governo della Confederazione Svizzera e 23 marzo 2026.il Governo della Repubblica italiana, fatto a Ber- Scioglimento del consiglio comunale di Serra-lino il 19 marzo 2024. (26G00062) . . . . . . . . . . . Pag. 1 capriola e nomina del commissario straordina- rio. (26A01745) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 LEGGE 1° aprile 2026, n. 46. Adesione al Protocollo emendativo della Con- 23 marzo 2026. venzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti Scioglimento del consiglio comunale di Val-commessi a bordo di aeromobili, fatto a Mon- bondione e nomina del commissario straordina- tréal il 4 aprile 2014. (26G00063) . . . . . . . . . . . . Pag. 16 rio. (26A01746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

10-4-2026 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 23 marzo 2026. Scioglimento del consiglio comunale di San Agenzia italiana del farmaco Martino Canavese. (26A01747) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Olpha». (26A01749) . . . . . . . . . . . . Pag. 36 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, Ministero dell'agricoltura, «Perampanel DOC». (26A01750) . . . . . . . . . . . . . Pag. 37 della sovranità alimentare e delle foreste Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im- missione in commercio del medicinale per uso uma- DECRETO 31 marzo 2026. no «Livurox» (26A01751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38 Conferma dell'incarico al Consorzio di tute- la olio extra vergine di oliva Garda DOP a svol- Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-gere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge missione in commercio del medicinale per uso uma-24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'arti- no «Anidulafungina Medac». (26A01752) . . . . . . Pag. 38 colo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,

  1. 526, per la DOP «Garda». (26A01724) . . . . . . Pag. 30 Ente nazionale per l'aviazione civile DECRETO 31 marzo 2026. Adozione del regolamento «Tutela del territo- Conferma dell'incarico al Consorzio volonta-rio dal rischio generato dalle attività aeronauti-rio per la tutela del formaggio DOP «Spressa del-che» (26A01753) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38 le Giudicarie» a svolgere le funzioni di cui all'ar- ticolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della leg- Ministero degli affari esterige 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Spressa e della cooperazione internazionale delle Giudicarie». (26A01725) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32 Limitazione delle funzioni per il titolare del Con- solato onorario di Port of Spain (Trinidad e Toba- Ministero delle impresego) (26A01759) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39 e del made in Italy Soppressione del Vice Consolato onorario di DECRETO 4 marzo 2026.Grimstad (Norvegia) e istituzione del vice Consolato onorario di Kristiansand (Norvegia). (26A01760) . Pag. 39 Linee guida per l'installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie Low Power Wide Area Network (LPWAN). (26A01758) . . . . Pag. 34 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste DECRETO 27 marzo 2026. Scioglimento della «La Maison coop. edil. a Domanda di modifica ordinaria del disciplinare r.l.», in Matera e nomina del commissario liqui-di produzione della denominazione di origine pro- datore. (26A01757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 tetta «Grana Padano». (26A01723) . . . . . . . . . . . . Pag. 39

-- II --

10-4-2026 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

PLEGGE 1° aprile 2026 , n. 45 . Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigiona- mento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

ROMULGA

la seguente legge: Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente misure di solidarietà volte a ga- rantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024. Art. 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, del citato Accordo. Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dalla presente legge con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà
    fronte con apposito provvedimento legislativo. Art. 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 2026

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

10-4-2026 A LLEGATO

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10-4-2026 A CCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETÀ VOLTE A (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28 ottobre 2017, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/1032 GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

  1. 715/2009 in relazione allo stoccaggio del gas, GU L E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
    173 del 30 giugno 2022, pag. 17, di seguito «il Regola- Il Governo della Repubblica Federale di Germania, il mento»), in base al quale gli Stati membri coinvolgono, se Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del-del caso, il Paese terzo attraverso il quale sono collegati, la Repubblica Italiana (di seguito «le Parti Contraenti»), Prendendo atto dell'art. 6 (7) dell'Accordo tra il Prendendo atto delle norme più importanti: Governo della Repubblica Federale di Germania e il Go- verno della Repubblica italiana concernente le misure di per l'assegnazione della capacità di trasporto solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigio-(Regolamento della Commissione (UE) 2017/459, del namento di gas, fatto a Berlino il 19 marzo 2024, in cui la 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo Germania e l'Italia concordano sulla necessità di coinvol-ai meccanismi di assegnazione della capacità nei sistemi gere un Paese terzo pertinente, di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE)

  2. 984/2013, cosiddetto Codice di rete CAM ), Hanno concordato quanto segue:
    le procedure per la gestione delle congestioni con- trattuali nei punti di interconnessione (Regolamento (CE) Articolo 1 n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del Le Parti contraenti fanno riferimento all'Accordo 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento il Governo della Repubblica italiana concernente misure (CE) n. 1775/2005, Allegato I, cosiddetto CMP ), di solidarietà per la salvaguardia della sicurezza dell'ap- le regole per il bilanciamento delle reti del gas, provvigionamento di gas, concluso a Berlino il 19 mar-comprese le regole per la programmazione dei flussi di zo 2024 (di seguito «Accordo di solidarietà»). Le Parti gas (procedure di nomina), contraenti dichiarano che il presente Accordo è parte in- tegrante dell'Accordo di solidarietà. Il presente Accordo l'armonizzazione degli accordi di interconnessio- non pregiudica gli obblighi della Germania e dell'Italia ai ne, della gestione della qualità del gas e delle soluzioni sensi del Regolamento. per lo scambio di dati (Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codi- ce di rete relativo alle norme sull'interoperabilità e sullo Articolo 2 scambio di dati, cosiddetto INT NC ), L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà compresi gli oneri di sbilanciamento giornalieri è integrato come segue: La richiesta di solidarietà di qual-(Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del siasi Parte contraente è trasmessa all'Ufficio federale per 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al l'approvvigionamento economico nazionale (UFAE; di bilanciamento del gas sulle reti di trasporto, cosiddetto seguito «Autorità competente svizzera»). La richiesta di BAL NC ), solidarietà della Svizzera ai sensi del seguente articolo 9 strutture tariffarie secondo metodologie e criteri del presente Accordo è trasmessa alle Autorità competen- di allocazione dei costi tra i diversi punti di entrata e di ti tedesche e italiane. uscita (Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relati- Articolo 3 vo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del L'Autorità competente svizzera e i Transmission Sy-gas, c.d. TAR NC ), stem Operator (TSO) svizzeri sono informati di tutte le l'attuazione degli obblighi di trasparenza e non prenotazioni e le nomine al punto di consegna ai sensi discriminazione previsti dal Terzo Pacchetto Energia (ov- dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di solidarietà e vero la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e l'Autorità competente svizzera informa, anche tramite i del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comu- TSO svizzeri, le Autorità competenti tedesca e italiana di ni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di direttiva 2003/55/CE e il Regolamento (CE) n. 715/2009 solidarietà. Il calendario di tali informazioni deve essere del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio concordato tra i TSO ai sensi dell'articolo 10 del presente 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di tra- Accordo. sporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE)

  3. 1775/2005) per il settore del gas, Articolo 4 Notando che non esiste un Accordo specifico tra Le autorità competenti di Germania, Svizzera e Ita-l'UE e la Svizzera sulle regole del mercato del gas e della lia si notificano reciprocamente: sicurezza dell'approvvigionamento di gas,
    la dichiarazione del livello di emergenza o di una Prendendo atto dell'art. 13 (2) del Regolamento condizione equivalente per la Svizzera; (UE) 2017/1938 (Regolamento (UE) 2017/1938 del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, qualsiasi modifica o aggiornamento dei dati di concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'ap-contatto dell'Autorità competente, come previsto dall'ar- provvigionamento di gas e che abroga il Regolamento ticolo 11, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà. -- 13 --

10-4-2026 Articolo 5 Articolo 11 (1) Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e Qualsiasi offerta di solidarietà tra la Germania e una o entrambe le altre Parti contraenti, dall'altra, relative l'Italia non deve interferire con la fornitura di clienti pro- all'interpretazione o all'applicazione del presente Accor-tetti dalla solidarietà in Svizzera. In particolare, devono do sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità com-essere garantite le capacità di trasporto necessarie per la petenti delle tre Parti contraenti. loro fornitura. (2) Se una controversia non può essere risolta in questo modo, ciascuna Parte contraente può chiedere che la contro- Articolo 6 versia sia sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale. Nell'esecuzione delle richieste di solidarietà, le (3) Tale tribunale arbitrale è costituito ad hoc come se-Autorità competenti tedesche, svizzere e italiane garan- gue: Ciascuna Parte contraente nomina un membro e questi tiscono che non saranno intraprese azioni per limitare tre membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo indebitamente l'uso della capacità di trasporto esistente come presidente, che sarà nominato dai Governi delle Par-sulle rispettive reti del gas, rispettando il funzionamento ti contraenti. I membri devono essere nominati entro due corretto e trasparente delle infrastrutture. mesi, e il presidente entro tre mesi, dalla data in cui una del- le Parti contraenti ha informato le altre Parti contraenti che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale. Articolo 7 (4) Se i termini di cui al paragrafo 3 del presente L'esecuzione delle misure di solidarietà ai sensi de- articolo non sono stati rispettati, ogni Parte contraente gli articoli 4 e 5 dell'Accordo di solidarietà tiene conto può, in mancanza di altre disposizioni pertinenti, invitare delle forniture ai clienti protetti dalla solidarietà in Sviz- il Presidente della Corte internazionale di giustizia a pro-zera. I clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera sono cedere alle nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino considerati allo stesso modo dei clienti protetti dalla di una Parte contraente o se è altrimenti impossibilitato solidarietà tedeschi e italiani, purché la loro definizione a svolgere tale funzione, il Vicepresidente procede alle rimanga compatibile con l'articolo 2, paragrafo 6, e l'ar- nomine necessarie. Se il Vicepresidente è cittadino di una ticolo 13 del Regolamento. delle Parti contraenti o se anch'egli è impossibilitato a svolgere tale funzione, il Membro del Tribunale di grado Articolo 8 superiore che non ha la cittadinanza di una Parte contra- ente procede alle nomine necessarie. Se un'offerta di solidarietà tra la Germania e l'Italia, o viceversa, mette a rischio la sicurezza dell'approvvi- (5) Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo gionamento dei clienti protetti dalla solidarietà in Sviz- come interpretato in conformità alla Convenzione di Vienna zera, le Autorità competenti delle tre Parti contraenti si sul diritto dei trattati e alle altre norme e principi di diritto riuniscono su richiesta dell'Autorità competente svizzera internazionale applicabili tra le Parti contraenti e prenderà entro il più breve tempo possibile al fine di attuare misu- le sue decisioni a maggioranza dei voti. In caso di parità tra re per garantire l'approvvigionamento dei clienti protetti le Parti contraenti, il voto del presidente è valido. Tali deci-dalla solidarietà in Svizzera. sioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei propri rappresentanti nel pro- cedimento arbitrale; le spese del presidente e le altre spese Articolo 9 sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti interes- Qualora la fornitura ai clienti protetti dalla solidarie- sate. Il tribunale arbitrale può decidere diversamente in me-tà in Svizzera non sia più garantita, la Svizzera ha il di- rito alle spese. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale arbitrale ritto di presentare una richiesta di solidarietà sia alla Ger- stabilisce la propria procedura. Il tribunale arbitrale non è mania che all'Italia. Viceversa, se la fornitura di clienti competente a determinare la legittimità di una misura, che si protetti dalla solidarietà in Germania o in Italia non è più presume costituisca una violazione del presente Accordo, ai garantita, sia la Germania che l'Italia hanno il diritto di sensi del diritto interno di una Parte contraente. Per maggio-presentare una richiesta di solidarietà alla Svizzera. Tali re certezza, nel determinare la coerenza di una misura con il richieste di solidarietà sono trattate dalle Parti contraenti presente Accordo, il tribunale arbitrale può considerare, se secondo le procedure dell'Accordo di solidarietà; inoltre, del caso, il diritto interno di una Parte contraente come una la Svizzera deve supportare la sua richiesta di solidarietà questione di fatto. Nel caso della Germania e dell'Italia, il con la documentazione prevista dall'Accordo di solida- «diritto interno» include il diritto dell'Unione Europea. Nel rietà e rispettare tutte le procedure previste dall'Accordo fare ciò, il tribunale arbitrale segue l'interpretazione preva-di solidarietà. lente data al diritto interno dai tribunali o dalle autorità di quella Parte Contraente e qualsiasi significato dato al diritto interno dal tribunale arbitrale non è vincolante per i tribuna- Articolo 10 li o le autorità di tale Parte contraente. Tutte le Parti contraenti si impegnano a intrapren- dere tutte le azioni necessarie per favorire la conclusione Articolo 12 di un Accordo funzionale a una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna entro La compensazione è regolata dalle procedure de- sei (6) mesi, nel caso in cui non sia già in vigore alcuna finite agli articoli 8 e 9 dell'Accordo di solidarietà. Se procedura operativa in materia. la Svizzera è la Parte contraente fornitrice, il prezzo -- 14 --

10-4-2026 del gas è la media degli ultimi prezzi disponibili sul A LLEGATO 1 mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e france- se. La determinazione dell'importo dell'indennizzo per ON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in RELATIVO A MISURE DI SOLIDARIETÀ PER SALVAGUARDARE quanto Parte contraente fornitrice è effettuata sulla base LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL delle leggi svizzere in materia, come da Allegato 1 del G OVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E IL presente Accordo. La Svizzera può inoltre rivendicare OVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO Gi costi di trasporto del gas (fino al confine svizzero) per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall'Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prez- Estratto dalla Legge federale sull'approvvigiona-zo di scambio. mento economico del Paese (Legge sull'approvvigio- namento economico del Paese, NESA) del 17 giugno

  1. Giugno 2016 (Stato al 01. Luglio 2023): Articolo 13 [...] Capitolo 4 Sostegno, indennizzo e Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Trattato assicurazione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concluso a Berna il 29 marzo 1923, Articolo 38 (Indennità) . -- (1) La Confederazione relativo all'unione di quest'ultimo con il Territorio doga-può versare indennizzi alle imprese private e pubbliche nale svizzero (Trattato di unione doganale), la Svizzera per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 31-33 informa le Parti contraenti che il Liechtenstein ha auto-nella misura in cui: rizzato la Svizzera, come notificato il 21 febbraio 2024, a A. le misure devono essere adottate rapidamen-concludere il presente Accordo con effetto anche sul Lie-te; e chtenstein. Pertanto, le disposizioni del presente Accordo B. le imprese subiscano un danno sostanziale e si applicheranno anche al Liechtenstein nello stesso modo irragionevole. in cui si applicano alla Svizzera. (2) Il Consiglio federale decide le condizioni di indennizzo. Articolo 14 (3) L'Ufficio federale per l'approvvigionamento (1) Il Governo della Repubblica federale di Germa-economico del Paese specifica l'importo dell'indennizzo nia è il depositario del presente Accordo. in ogni singolo caso e i relativi requisiti. In particolare, (2) Il presente Accordo entra in vigore alla data in tiene conto degli interessi particolari delle imprese nei cui i Governi di tutte le Parti contraenti si saranno re-confronti delle misure e dei vantaggi che possono trarne. ciprocamente informati dell'adempimento dei requisiti nazionali per tale entrata in vigore. La data pertinente è il giorno in cui il governo della Repubblica federale di Germania riceve l'ultima comunicazione. Se l'Accordo CLAVORI PREPARATORIdi solidarietà non è entrato in vigore alla data indicata nella frase precedente, il presente Accordo entra in vigore Senato della Repubblica (atto n. 1503): alla stessa data dell'Accordo di solidarietà.

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione in- (3) La registrazione del presente Accordo presso il ternazionale Antonio T AJANI (Governo MELONI -I), il 28 maggio 2025. Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità all'arti- Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede re-colo 102 della Carta delle Nazioni Unite, è avviata dal ferente, il 10 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari co-Governo della Repubblica federale di Germania imme-stituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordina-diatamente dopo la sua entrata in vigore. Il Governo della mento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Am-italiana sono informati della registrazione e del numero biente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, di registrazione dell'ONU non appena questa è stata con-innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricol-fermata dal Segretariato. tura e produzione agroalimentare). Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede (4) Il presente Accordo rimane in vigore finché è in referente, il 17 e il 24 giugno 2025. vigore l'Accordo di solidarietà, a meno che non venga de- Esaminato in Aula e approvato l'11 settembre 2025. nunciato secondo la procedura prevista dall'articolo 14.2

dell'Accordo di solidarietà. Camera dei deputati (atto n. 2592): Fatto a Berlino il 19 marzo 2024 in un originale in Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in lingua inglese, che sarà depositato negli archivi del Go- sede referente, il 17 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giu-verno della Repubblica Federale di Germania; il Gover- stizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, no della Repubblica Federale di Germania ne trasmetterà commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea). una copia certificata conforme alle altre Parti contraenti. Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in Per il Governo della Repubblica Federale di sede referente, il 24 settembre 2025; il 15 e il 22 ottobre 2025. Germania Esaminato in Aula il 10 novembre 2025 e approvato, definitiva- mente, il 25 marzo 2026. Per il Governo della Confederazione Svizzera Per il Governo della Repubblica italiana 26G00062 -- 15 --

10-4-2026 PLEGGE 1° aprile 2026 , n. 46 . Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aero- mobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

ROMULGA

la seguente legge: Art. 1.

Autorizzazione all'adesione

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014. Art. 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII del Protocollo stesso. Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni del Protocollo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Agli eventuali oneri relativi all'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1,
    come sostituito dall'articolo VII del Protocollo di cui al medesimo articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. Art. 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 2026

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

10-4-2026 A LLEGATO

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PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO RILEVANDO la preoccupazione degli Stati per l'aggravarsi e l'intensificarsi di comportamenti indisciplinati a bordo di aeromobili in grado di mettere a rischio la sicurezza dell'aeromobile o di persone o beni che si trovino a bordo o di compromettere l'ordine e la disciplina a bordo; PRENDENDO ATTO del desiderio di molti Stati di prestarsi reciproca assistenza nel limitare comportamenti indisciplinati e nel ripristinare l'ordine e la disciplina a bordo degli aeromobili: RITENENDO che, al fine di rispondere a tali preoccupazioni, sia necessario adottare disposizioni volte ad emen- dare le disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo I Il presente Protocollo emenda la Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aero- mobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 (di seguito indicata come "la Convenzione"). Articolo II L'Articolo 1, paragrafo 3 della Convenzione è sostituito come segue: "Articolo 1

  1. Per le finalità della presente Convenzione:
  2. un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, vengono chiuse tutte le porte
    esterne e fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, il volo viene considerato perdurare fino a quando l'autorità competente non assume la responsabilità dell'aeromobile nonché delle persone e dei beni a bordo; e

  3. qualora lo Stato dell'operatore non sia lo stesso dello Stato di immatricolazione, l'espressione "Stato di im-
    matricolazione", come utilizzata agli Articoli 4, 5 e 13 della Convenzione sarà considerato come Stato dell'operatore." -- 24 --

10-4-2026 Articolo III 2 ter Nell'esercitare la propria competenza giuri- sdizionale in quanto Stato di atterraggio, lo Stato deve L'Articolo 2 della Convenzione viene sostituito considerare se l'infrazione in questione costituisce un'in-come segue: frazione nello Stato dell'operatore.

  1. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdi- "Articolo 2 zione penale esercitata conformemente al diritto nazionale."
    Senza pregiudizio delle disposizioni dell'Artico- lo 4 e ad eccezione dei casi in cui esigenze di sicurezza Articolo V dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo di esso Il testo che segue è aggiunto come Articolo 3 bis del-lo richiedano, nessuna disposizione della presente Con- la Convenzione: venzione può essere interpretata nel senso di autorizzare o prescrivere l'applicazione di qualsiasi provvedimento nel caso di infrazioni a disposizioni penali di natura poli- "Articolo 3 bis tica o fondate sulla discriminazione per qualsiasi motivo, Qualora uno Stato contraente, nell'esercizio del-quale la razza, la religione, la nazionalità, l'origine etnica, la propria competenza giurisdizionale ai sensi dell'Ar-le opinioni politiche o il genere." ticolo 3, abbia ricevuto notifica o in altro modo venga a conoscenza che uno o più Stati contraenti abbiano in Articolo IV corso indagini o abbiano promosso una accusa o un pro- cedimento giudiziario in relazione alle stesse infrazioni L'Articolo 3 della Convenzione viene sostituito dal o agli stessi atti, tale Stato contraente consulterà, ove op-seguente: portuno, tali altri Stati contraenti al fine di coordinare le rispettive azioni. Gli obblighi di cui al presente articolo "Articolo 3 non pregiudicano in alcun modo gli obblighi per gli Stati 1. Lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile è contraenti derivanti dall'applicazione dall'Articolo 13." competente ad esercitare la propria giurisdizione sulle in- frazioni e sugli atti compiuti a bordo. Articolo VI 1 bis Uno Stato è inoltre competente ad esercitare la pro- L'Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione è pria giurisdizione sulle infrazioni e sugli atti compiuti a bordo: soppresso. a) in quanto Stato di atterraggio dell'aeromobi- le, se l'aeromobile a bordo del quale l'infrazione o l'atto Articolo VII sono stati compiuti atterra nel suo territorio e il presunto autore dell'infrazione si trova ancora a bordo; e L'Articolo 6 della Convenzione è sostituito come segue: b) in quanto Stato dell'operatore, se l'infrazione o l'atto sono compiuti a bordo di un aeromobile noleggiato "Articolo 6 senza equipaggio a un locatario la cui sede prevalente di attività o, in mancanza di tale sede, la cui residenza per- 1. Qualora il comandante di un aeromobile ha ragioni manente sia in tale Stato; sufficienti per ritenere che una persona abbia commesso o stia per commettere a bordo dell'aeromobile un'infrazio- 2. Ogni Stato contraente adotta altresì i provvedi- ne o un atto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, può menti necessari per stabilire la propria competenza giuri- adottare, nei confronti di tale persona, i provvedimenti sdizionale, in quanto Stato di immatricolazione, sui reati che ritiene adeguati, ivi comprese misure coercitive, che commessi a bordo di aeromobili registrati in tale Stato. si rendano necessari: 2. bis Ogni Stato contraente adotta inoltre i prov- vedimenti necessari per stabilire la propria competenza a) per garantire la sicurezza dell'aeromobile o giurisdizionale sulle infrazioni commesse a bordo di ae- delle persone o dei beni a bordo di esso; oppure romobili nei seguenti casi: b) per mantenere l'ordine e la disciplina a bordo, a) in quanto Stato di atterraggio nei casi in cui: oppure

  2. l'aeromobile a bordo del quale viene commes- c) per consentire di consegnare tale persona alle sa l'infrazione abbia l'ultimo punto di decollo o il succes- autorità competenti o a sbarcarla dall'aeromobile, secon-sivo punto di atterraggio programmato all'interno del suo do le disposizioni del presente Titolo. territorio, e l'aeromobile successivamente atterra nel suo 2. Il comandante dell'aeromobile può esigere o auto-territorio con il presunto autore del reato ancora a bordo; e rizzare l'assistenza da parte degli altri membri dell'equipag- ii) la sicurezza dell'aeromobile e delle persone gio e può richiedere o autorizzare, ma non esigere, l'assi-e beni a bordo di esso, nonché l'ordine e la disciplina a stenza di addetti alla sicurezza di bordo o di passeggeri per bordo sono messi in pericolo; applicare misure coercitive nei confronti delle persone per
    le quali abbia titolo ad adottare tali misure. Ciascun membro b) in quanto Stato dell'operatore, nei casi in cui l'infrazione viene commessa a bordo di un aeromobile dell'equipaggio o passeggero può, parimenti, porre in es- noleggiato senza equipaggio ad un locatario la cui sede sere misure preventive ragionevoli, senza tale autorizzazio- prevalente di attività sia in tale Stato o, nel caso in cui il ne, qualora abbia sufficienti ragioni per ritenere tali misure locatario non abbia una sede prevalente di attività, la cui immediatamente necessarie al fine di garantire la sicurezza residenza permanente sia in tale Stato; dell'aeromobile o delle persone o dei beni presenti a bordo. -- 25 --

10-4-2026 chiunque commetta a bordo di un aeromobile un'infra- 3. Un addetto alla sicurezza di bordo impiegato ai sen- zione o un atto, come descritti all'articolo 1, paragrafo 1, si di un accordo bilaterale o multilaterale o di una intesa tra gli Stati contraenti interessati può assumere idonee misure e in particolare: preventive senza tale autorizzazione laddove abbia motivi a) aggressione fisica o minaccia di aggressione sufficienti di ritenere che tali misure siano immediatamen- contro un membro dell'equipaggio; oppure te necessarie per proteggere la sicurezza dell'aeromobile o b) rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo delle persone o dei beni a bordo da un atto di interferenza impartito dal comandante dell'aeromobile, o in suo illegittima e, laddove l'accordo o l'intesa lo consentano, nome e per conto, allo scopo di garantire la sicurezza per prevenire la commissione di gravi infrazioni. dell'aeromobile o delle persone o dei beni che si tro- 4. Nulla di quanto disposto nella presente Convenzio- vano a bordo. ne può essere interpretato nel senso di creare un obbligo per 2. Nulla di quanto disposto dalla presente Conven-uno Stato contraente di stabilire un programma di addetti zione pregiudica il diritto di ciascuno Stato contraente di alla sicurezza di bordo o di aderire ad un accordo bilaterale introdurre o mantenere nella propria legislazione nazio-o multilaterale o di una intesa che autorizzi addetti alla si- nale idonee misure volte a sanzionare atti indisciplinati o curezza di bordo stranieri ad operare nel proprio territorio." di disturbo commessi a bordo." Articolo VIII Articolo XI L'Articolo 9 della Convenzione viene sostituito come L'Articolo 16, paragrafo 1 della Convenzione viene segue: sostituito come segue: "Articolo 9 "Articolo 16 1. Qualora il comandante dell'aeromobile abbia fon- dati motivi di ritenere che una persona abbia compiuto a 1. Le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile bordo dell'aeromobile un atto che egli ritiene costituire sono considerate, ai fini dell'estradizione tra Stati contra-una grave infrazione, può consegnare tale persona alle enti, essere commesse sia nel luogo in cui sono state effetti-autorità competenti di qualsiasi Stato contraente nel cui vamente commesse che nel territorio degli Stati contraenti territorio atterri l'aeromobile. i quali devono stabilire la propria competenza giurisdizio- nale ai sensi dei paragrafi 2 e 2 bis dell'articolo 3." 2. Il comandante dell'aeromobile che abbia a bordo una persona che intende consegnare ai sensi del prece- dente paragrafo deve, senza indugio e, se possibile, prima Articolo XII di atterrare nel territorio di uno Stato Contraente, notifi- L'Articolo 17 della Convenzione è sostituito come care alle autorità di tale Stato l'intenzione di consegnare segue: tale persona e le motivazioni della decisione. 3 Il comandante dell'aeromobile fornisce alle autorità alle quali viene consegnata la persona sospettata di aver com- "Articolo 17 messo un'infrazione ai sensi del presente articolo, le prove 1. Gli Stati contraenti, nell'adottare provvedimenti e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso." finalizzati alle indagini o all'arresto o nell'esercitare in qualunque altro modo la propria giurisdizione in relazione Articolo IX a infrazioni commesse a bordo di un aeromobile, tengono in debito conto la sicurezza e gli ulteriori interessi della na- L'Articolo 10 della Convenzione è sostituito come segue: vigazione aerea, evitando indebiti ritardi dell'aeromobile, dei passeggeri, dei membri dell'equipaggio o del carico. "Articolo 10 2. Ogni Stato contraente, nell'ottemperare ai propri ob- Per i provvedimenti adottati conformemente alla pre- blighi o nell'esercitare un potere discrezionale consentito ai sente Convenzione, né il comandante dell'aeromobile né sensi della presente Convenzione, agisce nel rispetto degli un altro membro dell'equipaggio, un passeggero, un ad- obblighi e delle responsabilità degli Stati sanciti dal diritto detto alla sicurezza di bordo, il proprietario o l'operatore internazionale. In questo senso ciascuno Stato contraente ri-dell'aeromobile, o altra persona per conto della quale è stato spetta i principi del giusto processo e dell'equo trattamento." operato il volo, possono essere ritenuti responsabili in una procedura intentata in ragione del pregiudizio subito dalla Articolo XIII persona nei cui confronti sono state adottate le misure." Quanto segue viene aggiunto come Articolo 18 bis Articolo X alla Convenzione: Quanto segue viene aggiunto come Articolo 15 bis "Articolo 18 bis della Convenzione. Nulla di quanto disposto nella presente Convenzione "Articolo 15 bis preclude il diritto di ottenere il risarcimento dei danni su- biti, in conformità con il diritto nazionale, da parte di una 1. Ciascuno Stato contraente è incoraggiato ad adot- persona sbarcata o consegnata ai sensi, rispettivamente, tare le misure necessarie ad avviare gli opportuni proce- degli articoli 8 o 9." dimenti penali, amministrativi o altre azioni legali contro -- 26 --

10-4-2026 Articolo XIV Articolo XIX I testi della Convenzione nelle lingue araba, cinese e 1. Ciascuno Stato contraente ha facoltà di denun-russa annesse al presente Protocollo, insieme ai testi del- ciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al la Convenzione nelle lingue inglese, francese e spagnola, depositario. costituiscono tutti testi ugualmente facenti fede. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario riceve la notifica. Articolo XV Articolo XX Gli Stati contraenti del presente Protocollo leggono ed interpretano la Convenzione ed il presente Protocollo come Il depositario notificherà sollecitamente a tutti gli un unico strumento denominato "Convenzione di Tokyo Stati contraenti e firmatari del presente Protocollo la data come emendata dal Protocollo di Montreal del 2014". di ogni firma, la data di deposito di ogni strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, la data di Articolo XVI entrata in vigore del presente Protocollo e di altre infor- mazioni pertinenti. Il 4 aprile 2014 il presente Protocollo è aperto alla IN FEDE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente firma degli Stati partecipanti alla Conferenza sul Diritto autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Aereo Internazionale svoltasi a Montreal dal 26 marzo al 4 aprile 2014. Dopo il 4 aprile 2014 esso sarà aperto alla Fatto a Montreal il 4 aprile 2014, nelle lingue, in-firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione glese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i te-dell'Aviazione Civile Internazionale a Montreal, fino alla sti ugualmente autentici e aventi efficacia a seguito della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo XVIII. verifica da parte del Segretario della Conferenza, sotto l'egida del Presidente della Conferenza, della conformi- Articolo XVII tà dei testi tra loro, entro novanta giorni dalla data del presente atto. Il presente Protocollo è depositato presso 1. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ac- l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale cettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. e copie conformi autentiche dello stesso sono trasmes-Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sa- se dal depositario a tutti gli Stati Contraenti del presente ranno depositati presso il Segretario generale dell'Orga- Protocollo. nizzazione dell'aviazione civile internazionale, che viene qui designato quale depositario. 2. Ogni Stato che non ratifica, accetta o approva il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può aderirvi in qualunque momen- LAVORI PREPARATORIto. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario. Senato della Repubblica (atto n. 1448): 3. La ratifica, accettazione, approvazione del Proto- Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione in-collo o l'adesione ad esso da parte di uno Stato che non ternazionale Antonio T AJANI (Governo MELONI -I), il 7 aprile 2025. sia Stato contraente della Convenzione produrrà l'effetto Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede re-della ratifica, accettazione, approvazione della Conven- ferente, il 16 aprile 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari co-zione di Tokyo come emendata dal Protocollo di Montre- stituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordina-al del 2014, o di un'adesione a questa Convenzione. mento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Am- biente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, Articolo XVIII innovazione tecnologica). Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede 1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo referente, il 23 aprile 2025 e il 6 maggio 2025. giorno del secondo mese successivo alla data di deposito Esaminato in Aula e approvato l'11 settembre 2025. presso il depositario del ventiduesimo strumento di ratifi- ca, accettazione, approvazione o adesione.

Camera dei deputati (atto n. 2591): 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il

presente Protocollo o che aderisce ad esso successiva- Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I mente al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giu-accettazione, approvazione o adesione, il presente Proto- stizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e IX (Trasporti, poste e collo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese telecomunicazioni). successivo alla data di deposito da parte di tale Stato del Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione sede referente, il 24 settembre 2025 e il 2 dicembre 2025. o adesione. Esaminato in Aula il 24 marzo 2026 e approvato, definitivamente, 3. Non appena il presente Protocollo sarà entrato in il 25 marzo 2026. vigore, il depositario ne disporrà la registrazione presso le Nazioni Unite. 26G00063 -- 27 --

10-4-2026 DECRETI PRESIDENZIALI

PConsiderato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor- 23 marzo 2026 .male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il Scioglimento del consiglio comunale di Valvestino e nomi-mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano na del commissario straordinario. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decre- to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valvestino (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rossella Bucceri, Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Brescia. 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del

Comune di Valvestino (Brescia);

IANTEDOSI Viste le dimissioni contestuali rassegnate da oltre la

metà dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento 26A01744degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale; Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b) , n. 3, del decreto 23 marzo 2026 . Scioglimento del consiglio comunale di Serracapriola e Sulla proposta cui Ministro dell'interno, la relazione è nomina del commissario straordinario. allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e Art. 1. 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Serracapriola (Foggia); Il consiglio comunale di Valvestino (Brescia) è sciolto. Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 febbra- Art. 2. io 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del La dottoressa Rossella Bucceri è nominata commissa- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presup-rio straordinario per la provvisoria gestione del comune posti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale; suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari. Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b) , n. 2, del de- Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan- creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta:

terno Art. 1.

Il consiglio comunale di Serracapriola (Foggia) è sciolto. A LLEGATO Art. 2.

Il dottor Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune sud- Nel consiglio comunale di Valvestino (Brescia), rinnovato nelle con-detto fino all'insediamento degli organi ordinari. sultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa del- Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-le dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare. ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri as-segnati all'ente, con atti separati contemporaneamente acquisiti al pro-tocollo dell'ente in data 2 marzo 2026, hanno determinato l'ipotesi dis-solutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b) , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sen- si dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con Pla conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 marzo 2026. terno

10-4-2026 Art. 2. PA LLEGATO Il dott. Domenico Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune sud- detto fino all'insediamento degli organi ordinari. Il consiglio comunale di Serracapriola (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giusep- ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. pe D'Onofrio. Il citato amministratore, in data 5 febbraio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, terno del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 febbraio 2026. Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma l, A LLEGATO lettera b) , n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serracapriola (Foggia) ed alla nomina del commissa- Nel consiglio comunale di Valbondione (Bergamo), rinnovato nel- rio per la provvisoria gestione del comune nella persona del dot- le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco tor Vincenzo Lubrano, viceprefetto servizio presso la Prefettura di e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di Foggia. crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare. Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data IANTEDOSI 3 marzo 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elet- tivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b) , n. 3, del decreto legi- slativo 18 agosto 2000, n. 267. 26A01745 Pertanto, il prefetto di Bergamo, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sen- si dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 marzo 2026. 23 marzo 2026 . Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor- male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno Scioglimento del consiglio comunale di Valbondione e no- l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mina del commissario straordinario. mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di de- creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valbondione (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la prov- Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e visoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Marino, 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Bergamo. Comune di Valbondione (Bergamo); Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei con- siglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali IANTEDOSI non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; 26A01746 Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale; Visto l'art. 141, comma 1, lettera b) , n. 3, del decreto 23 marzo 2026 . Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela- Scioglimento del consiglio comunale di San Martino Ca-zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte navese. integrante; Decreta: Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Art. 1. Comune di San Martino Canavese (Torino); Il consiglio comunale di Valbondione (Bergamo) è Considerato altresì che, in data 4 marzo 2026, il sinda- sciolto. co è deceduto; -- 29 --

10-4-2026 Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, PA LLEGATO del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale; Il consiglio comunale di San Martino Canavese (Torino) è stato Visto l'art. 141, comma 1, lettera b) , n. 1, del decreto rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giacomo Et- tore Tinetti. Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela- Il citato amministratore, in data 4 marzo 2026, è deceduto. zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, integrante; comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Decreta: Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b) , n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano Il consiglio comunale di San Martino Canavese (Tori- no) è sciolto. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decre- to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino Canavese (Torino).

IANTEDOSI

26A01747 terno DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, Considerato che tali esigenze possono essere soddisfat- te dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai sog-DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE getti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno E DELLE FORESTE un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto; DECRETO 31 marzo 2026 . Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela olio extra Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di vergine di oliva Garda DOP a svolgere le funzioni di cui applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parla-all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come mo- mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le re-dificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre gistrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione 1999, n. 526, per la DOP «Garda». della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizio- IL DIRIGENTE DELLA PQA I nali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geogra- QUALITÀ AGROALIMENTARE fiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti DELLA di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamen- Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposi-to europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla ap-alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spi- partenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge co-ritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradi- munitaria 1995 - 1997; zionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della leg-che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; ge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedi-n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio mento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indica- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; zioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il pre-detto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esi- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie gene-genze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti rale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni ge-tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli nerali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consor-o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in zi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) particolare modo quelle connesse all'origine geografica; e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato

10-4-2026 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta- Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2004, pub- li in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

  • Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2004, successivamente n. 526 del 1999; confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva «Garda» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie ge-di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come nerale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazio-modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicem-ne dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei bre 1999, n. 526, per la DOP «Garda»; Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della cita-rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle ta legge n. 526 del 1999; IGP che individua la modalità per la verifica della sussi- Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato stenza del requisito della rappresentatività, effettuata con nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in at-alimentari e forestali; tuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e suc-dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle cessive integrazioni e modificazioni sopra citato, relativa DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la par- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie ge-tecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appar-nerale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, tenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, (oli)» individuata all'art. 4, lettera d) del medesimo de-lettera d) sono state impartite le direttive per la colla-creto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione control-borazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP lata dall'organismo di controllo nel periodo significativo con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispet-di riferimento; torato centrale della tutela della qualità e repressione Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività delle dichiarazioni presentate dal Consorzio di tutela olio di vigilanza; extra vergine di oliva Garda DOP per mezzo di posta elet- Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, tronica certificata in data 13 febbraio 2026 (prot. MA-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-SAF n. 71332 del 13 febbraio 2026), dell'integrazione liana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - inviata al consorzio per mezzo di posta elettronica cer-recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del tifica in data 10 marzo 2026 (prot. MASAF n. 116811 regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione del 10 marzo 2026), dell'attestazione rilasciata dall'or-delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di ganismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di origine dei prodotti agricoli e alimentari»; controllo sulla DOP «Garda», CSQA Certificazioni S.r.l., Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 con nota n. 2089 del 23 febbraio 2026 pervenuta per mez-recante disposizioni generali in materia di verifica delle zo di posta elettronica certificata (prot. MASAF n. 94801 attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; del 26 febbraio 2026), nonché dai chiarimenti forniti da CSQA Certificazioni S.r.l. con nota n. 2343 del 2 marzo Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 2026 (prot. MASAF n. 103348 del 3 marzo 2026); recante la procedura per il riconoscimento degli agenti Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geo- cante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-grafiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-spiritose; lare l'art. 16, lettera d) ; Visto il decreto del direttore della Direzione genera- Ritenuto pertanto necessario procedere alla confer-le per la promozione della qualità agroalimentare del ma dell'incarico al Consorzio di tutela olio extra vergi-30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei con-ne di oliva Garda DOP a svolgere le funzioni indicate ti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come mo-conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qua-1999, n. 526 per la DOP «Garda»; lità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali Decreta: della Direzione; Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- Articolo unico le della Comunità europea L 322 del 25 novembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, con il quale 1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con è stata registrata la denominazione di origine protetta il decreto ministeriale 18 marzo 2004, al Consorzio di tu- «Garda»; tela olio extra vergine di oliva Garda DOP, con sede lega- -- 31 --

10-4-2026 le in Cavaion Veronese (VR), via Vittorio Veneto, n. 1, a Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca mo- 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, dalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda». del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la co-prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 18 mar- municazione delle indicazioni geografiche e delle carat-zo 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con teristiche tradizionali garantite, che modifica il regola-provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita mento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 apri- (UE) 2021/1236; le 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni. Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposi- zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla ap- Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficia- partenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge co-le della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno munitaria 1995 -1997; successivo alla sua pubblicazione. Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 Roma, 31 marzo 2026 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le fun- Il dirigente: G ASPARRI zioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante 26A01724 provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispon- dente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; DECRETO 31 marzo 2026 . Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tu- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie gene-tela del formaggio DOP «Spressa delle Giudicarie» a svolge- rale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni gene-re le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, rali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Spressa delle Giudicarie». e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta- li in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge IL DIRIGENTE DELLA PQA I n. 526 del 1999; DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Par- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie ge-lamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 nerale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazio-relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle ne dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facol- (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», tative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della cita-(UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) ta legge n. 526 del 1999; n. 1151/2012; Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in at-dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indica- tuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, zioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione e dei prodotti agricoli dell'Unione; dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il pre- detto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esi- Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella genze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie ge-tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli nerale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, particolare modo quelle connesse all'origine geografica; lettera d) sono state impartite le direttive per la colla- Considerato che tali esigenze possono essere soddisfat- borazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP te dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai sog- con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispet- getti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno torato centrale della tutela della qualità e repressione un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività delle caratteristiche del prodotto; di vigilanza; -- 32 --

10-4-2026 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti ap- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- partenenti alla «caseifici» nella filiera «formaggi stagio- liana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - nati» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decre- recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del to, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione dall'organismo di controllo nel periodo significativo di delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di riferimento; origine dei prodotti agricoli e alimentari»; Considerato che la suddetta verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio ri- Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 chiedente con comunicazione pervenuta per mezzo di po-recante disposizioni generali in materia di verifica delle sta elettronica certificata in data 13 gennaio 2026, acqui-attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; sita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 13427, Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gaz- e dell'attestazione, trasmessa per mezzo di posta elettro-zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - nica certificata in data 27 gennaio 2026, acquisita agli atti n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazio- dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 38428, dall'organi-nali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 smo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre svolgere le attività di controllo sulla DOP «Spressa delle 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimen- Giudicarie»; tari in materia di DOP, IGP e STG»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 cante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-recante la procedura per il riconoscimento degli agenti pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geo- lare l'art. 16, lettera d) ; grafiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma spiritose; dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del Visto il decreto del direttore della Direzione genera- formaggio DOP «Spressa delle Giudicarie» a svolgere le le per la promozione della qualità agroalimentare del funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei con- 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della leg-ti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato ge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spressa delle conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore Giudicarie»; dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qua- lità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali Decreta: della Direzione; Visto il regolamento (CE) n. 2275 della Commissione Articolo unico del 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-

le della Comunità europea L 336 del 23 dicembre 2003 1. È confermato per un triennio l'incarico concesso e successive integrazioni e modificazioni, con il quale con il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, al Consorzio è stata registrata la denominazione di origine protetta volontario per la tutela del formaggio DOP «Spressa «Spressa delle Giudicarie»; delle Giudicarie», con sede legale in Trento, fraz. Spi- Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 2004, pub- ni di Gardolo, via Monaco, n. 5, a svolgere le funzio- blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,

  • Serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004, successiva- come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge mente confermato, con il quale è stato attribuito per un 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spressa delle triennio al Consorzio volontario per la tutela del formag- Giudicarie». gio DOP «Spressa delle Giudicarie» il riconoscimento e 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 7 ottobre legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita DOP «Spressa delle Giudicarie»; dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 apri- citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di le 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle modificazioni. IGP che individua la modalità per la verifica della sussi- Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficia-stenza del requisito della rappresentatività, effettuata con le della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole successivo alla sua pubblicazione. alimentari e forestali; Roma, 31 marzo 2026 Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e suc- Il dirigente: G ASPARRI cessive integrazioni e modificazioni sopra citato, relati- va ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la 26A01725 -- 33 --

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MINISTERO DELLE IMPRESE Art. 2.E DEL MADE IN ITALY 1. Le disposizioni di cui al presente decreto acquistano efficacia a partire dal 1° giugno 2026. DECRETO 4 marzo 2026 . Il presente decreto sarà inviato agli organi di control- lo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Linee guida per l'installazione o esercizio di apparati concen-tratori in tecnologie Low Power Wide Area Network (LPWAN). italiana e sui siti internet del Ministero delle imprese del made in Italy e del Ministero della difesa. IL MINISTRO DELLE IMPRESE Roma, 4 marzo 2026 E DEL MADE IN ITALY DI CONCERTO CON Il Ministro delle imprese

e del made in Italy U RSO IL MINISTRO DELLA DIFESA

Il Ministro della difesa Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, re- ROSETTO cante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recan- Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026te «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamen-CUfficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made to europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che isti-in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e tuisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»; delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 270 Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione A VVERTENZA: digitale» e, in particolare, l'art. 38; Il testo integrale del provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 «Li- Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico nee guida applicative per il rilascio di autorizzazioni generali all'installa-del 31 agosto 2022, recante «Piano nazionale di riparti-zione ed esercizio di sistemi LPWAN», è consultabile sul sito istituzionale del zione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz»; Ministero delle imprese e del made in Italy al seguente link Decreto intermi-nisteriale 4 marzo 2026 - Linee Guida per l'installazione o esercizio di ap- Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, re-parati concentratori in tecnologie Low Power Wide Area Network (LPWAN) cante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 26A017588 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo DECRETO 27 marzo 2026 .1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comuni- cazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 2, comma 3; Scioglimento della «La Maison coop. edil. a r.l.», in Mate- Considerato che l'art. 38, comma 1, lettera d -bis ), del ra e nomina del commissario liquidatore. decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha introdotto la mo- IL DIRETTORE GENERALEdifica all'art. 104, comma 1, lettera c) , n. 2.8 -bis del co-

SERVIZI DI VIGILANZA dice delle comunicazioni elettroniche ai sensi della quale

è consentita, sotto il regime di autorizzazione generale, Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione; l'installazione ed esercizio di apparati concentratori in Visto l'art. 223 -septiesdecies disp. att. e trans. del co-tecnologie LPWAN, fatte salve le esigenze di difesa e si- dice civile; curezza dello Stato; Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo Considerato che l'art. 2, comma 3, del decreto legisla- 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed inte-tivo 24 marzo 2024, n. 48 prevede l'adozione da parte del grazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a nor-Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio ma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica decreto, di concerto con il Ministero della difesa della de- nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzio-finizione di apposite linee guida; ne di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; Decreta: Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022,

  1. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordi-
    no delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Mini- Art. 1.stero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 1. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) , n. 2.8 -bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono adottate Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei mini-le linee guida, di cui all'allegato 1 del presente decreto, che stri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella si intende parte integrante dello stesso, per l'installazione o Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicem-esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN. bre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente,

  2. Il rilascio dell'autorizzazione, di cui alle allegate li- il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
    nee guida, è condizionato all'esito positivo del coordina- collaborazione del Ministro delle imprese e del made in mento del Ministero delle imprese e del made in Italy con Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della il Ministero della difesa, fatte salve le esigenze di difesa e performance » e il «Regolamento di organizzazione del sicurezza dello Stato. Ministero delle imprese e del made in Italy»; -- 34 --

10-4-2026 Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello valori patrimoniali immobiliari in capo alla «La Maison non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy; coop. edil. a r.l.»; Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato alla contestuale nomina di un commissario liquidatore so-dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, prattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui non generale di questo Ministero; è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- Considerato che, nonostante nota di sollecito prot. stri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione

  1. 26918 del 6 febbraio 2026, non è pervenuta la terna dei della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il commissari liquidatori segnalata dall'AGCI, Associazio-quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale ne di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento di livello generale di direttore generale della Direzione cooperativo cui aderisce la cooperativa de qua ; generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, Considerato che il nominativo del professionista dott. finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Alberto De Vincenzis, cui affidare l'incarico di commis-Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024; sario liquidatore, è stato individuato, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di ro- Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso tazione degli incarichi, e, in ipotesi di ex - aequo , nell'os-alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio servanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Anto- della procedura e di performance del professionista; nio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedi- Preso atto del riscontro fornito dal dott. Alberto De menti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Vincenzis (giusta comunicazione PEC in data 11 marzo Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025; debitamente compilato, agli atti d'ufficio); Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione che qui si intendono integralmente richiamate; della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liqui- Decreta: datori delle liquidazioni coatte amministrative delle socie- tà cooperative nonché di società fiduciarie e società fidu- Art. 1.ciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza; La cooperativa «La Maison coop. edil. a r.l.» con Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo sede legale in via Nazionale, 22 - 75100 Matera (MT) 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengo-- C.F. 00106310774, è sciolta per atto d'autorità ai sensi no disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso dell'art. 223 -septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile. la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquida- Art. 2.tore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di È nominato commissario liquidatore della relativa proce-commissario liquidatore delle società fiduciarie e società dura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali pos-fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, seduti e risultanti dal relativo curriculum vitae , il dott. Alberto nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e De Vincenzis, nato a Montalbano Jonico (MT) il 13 febbraio dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro 1972, codice fiscale DVNLRT72B13F399Z, domiciliato in delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale Corso Carlo Alberto, 28 - 75023 Montalbano Jonico (MT). servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le no- Art. 3.mine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile, di Al già menzionato commissario liquidatore spetta il tratta-gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545 -sexiesdecies mento economico previsto dal decreto del Ministro dello svi-del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari luppo economico di concerto con il Ministro dell'economia ai sensi dell'art. 2545- octiesdecies del codice civile delle e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gaz-società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazio-zetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. ni coatte amministrative delle società cooperative e delle Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione; della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimen- Tenuto conto che, all'esito degli accertamenti svol-to è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale ti dallo scrivente ufficio, è emerso, nei confronti della amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente società cooperativa «La Maison coop. edil. a r.l.» con della Repubblica nei termini e presupposti di legge. sede legale in via Nazionale, 22 - 75100 Matera (MT) Roma, 27 marzo 2026 - C.F. 00106310774, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223 -septiesdecies disp. att. e trans. del codice civi- Il direttore generale: D ONATO le, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi; 26A01757 -- 35 --

10-4-2026 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Confezioni e numeri di A.I.C.: «50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318033 (in base 10) 1KWMUK (in base 32); per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Ol- «100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister pha». PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318060 (in base 10) 1KWMVD (in base 32); «150 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318084 (in base 10) 1KWMW4 (in base 32); Estratto determina AAM/AIC n. 87 del 25 marzo 2026 «200 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in bli- ster PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318108 (in base 10) 1KWMWW Codice pratica: MCA/2024/154. (in base 32); Procedura europea n. LV/H/0292/001-004/DC. Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazio- È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LACO- ne ai fini della rimborsabilità: SAMIDE OLPHA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto classificazione ai fini della rimborsabilità: C. delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed eti-chette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, Classificazione ai fini della fornitura nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classi- Titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in ficazione ai fini della fornitura: Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia. classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto Confezioni e numeri di A.I.C.: a prescrizione medica. «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318019 (in base 10) 1KWMU3 (in base 32); Stampati «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio PVDC-AL - A.I.C. n. 052318021 (in base 10) 1KWMU5 (in base 32); con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, «50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister di cui al presente estratto. PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318033 (in base 10) 1KWMUK (in base 32); È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister alla determina, di cui al presente estratto. PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318045 (in base 10) 1KWMUX (in base 32); Nel caso in cui la scheda per il paziente ( Patient Card , PC ) sia in- «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister serita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318058 (in base 10) 1KWMVB (in base 32); è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto. «100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318060 (in base 10) 1KWMVD (in base 32); 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo- «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318072 (in base 10) 1KWMVS (in base 32); limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, «150 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister anche in lingua tedesca. PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318084 (in base 10) 1KWMW4 (in base 32); Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318096 (in base 10) 1KWMWJ (in base 32); a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichetta- «200 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318108 (in base 10) 1KWMWW (in base 32). suddetto decreto legislativo. Principio attivo: Lacosamide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: OLPHA AS - Rupnicu Tutela di mercato iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del de- Classificazione ai fini della rimborsabilità creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in- Confezioni e numeri di A.I.C.: tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi PVDC-AL - A.I.C. n. 052318019 (in base 10) 1KWMU3 (in base 32); undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia PVDC-AL - A.I.C. n. 052318021 (in base 10) 1KWMU5 (in base 32); ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318045 (in base 10) 1KWMUX (in base 32); state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318058 (in base 10) 1KWMVB (in base 32); «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318072 (in base 10) 1KWMVS (in base 32);

Tutela brevettuale «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052318096 (in base 10) 1KWMWJ (in base 32). Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi- Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi- ai fini della rimborsabilità: cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto

  1. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn). 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazio-

10-4-2026 ni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti «2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516084 (in base 10) 1K44PN (in base 32); riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora co- «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/perti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516096 (in base 10) 1K44Q0 (in base 32); medicinale. «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ PVDC-AL - A.I.C. n. 051516108 (in base 10) 1K44QD (in base 32); «4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516110 (in base 10) 1K44QG (in base 32); Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR «4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516122 (in base 10) 1K44QU (in base 32); Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516134 (in base 10) 1K44R6 (in base 32); lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare «4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione eu- PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516146 (in base 10) 1K44RL (in base 32); ropea (elenco EURD), di cui all'art. 107 -quater , par. 7) della diretti- «6 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei PVDC-AL - A.I.C. n. 051516159 (in base 10) 1K44RZ (in base 32); medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior- namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rap- PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516161 (in base 10) 1K44S1 (in base 32); porti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale «6 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/in accordo con l'elenco EURD. PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516173 (in base 10) 1K44SF (in base 32); «8 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro PVDC-AL - A.I.C. n. 051516185 (in base 10) 1K44ST (in base 32); ed efficace del medicinale «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenu- PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516197 (in base 10) 1K44T5 (in base 32); to a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e «2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516209 (in base 10) 1K44TK (in base 32); «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Validità dell'autorizzazione PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516211 (in base 10) 1K44TM (in base 32); «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo euro- PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516223 (in base 10) 1K44TZ (in base 32); peo 10 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516235 (in base 10) 1K44UC (in base 32); Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del- «12 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister la Repubblica italiana. PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516247 (in base 10) 1K44UR (in base 32); «12 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister 26A01749 PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516250 (in base 10) 1K44UU (in base 32); «12 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Autorizzazione all'immissione in commercio del medicina- PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 051516262 (in base 10) 1K44V6 (in base 32). le per uso umano, a base di perampanel, «Perampanel Principio attivo: perampanel. DOC». Produttori responsabili del rilascio dei lotti: Elpen Pharmaceutical Co. INC. 95, Marathonos Avenue - Piker- mi - Attica, Atene, Grecia. Estratto determina AAM/A.I.C. n. 90 del 27 marzo 2026 Codice pratica: DC/2024/455. Classificazione ai fini della rimborsabilità Procedura europea n. DE/H/8245/001-006/DC. Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classi- È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PERAM- ficazione ai fini della rimborsabilità: PANEL DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) , della legge 24 dicembre (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le speci- valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn). ficazioni di seguito indicate. Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. con sede legale e domicilio

Classificazione ai fini della fornitura fiscale in via Turati n. 40 - 20121, Milano, Italia. Confezioni: Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classi- ficazione ai fini della fornitura: «2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ PVDC-AL - A.I.C. n. 051516019 (in base 10) 1K44MM (in base 32); classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica. «4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ PVDC-AL - A.I.C. n. 051516021 (in base 10) 1K44MP (in base 32); «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ Stampati PVDC-AL - A.I.C. n. 051516033 (in base 10) 1K44N1 (in base 32); Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio «8 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, PVDC-AL - A.I.C. n. 051516045 (in base 10) 1K44NF (in base 32); di cui al presente estratto. «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516058 (in base 10) 1K44NU (in base 32); alla determina, di cui al presente estratto. «12 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Nel caso in cui la scheda per il paziente ( Patient Card , PC) sia in-PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051516060 (in base 10) 1K44NW (in base 32); serita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della PVDC-AL - A.I.C. n. 051516072 (in base 10) 1K44P8 (in base 32); determina di cui al presente estratto.

10-4-2026 Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo commercio del medicinale per uso umano «Livurox» 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua ita-liana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Con la determina n. aRM - 52/2026 - 5620 del 1° aprile 2026 è Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne pre- n. 219/2006, su rinuncia della PRO.MED.CS Praha a.s., l'autorizza-ventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzio- zione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle ne giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In confezioni indicate: caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio medicinale: LIVUROX illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto confezione: 048942015 decreto legislativo. descrizione: «250 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/pvdc/al Tutela di mercato confezione: 048942027 Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile descrizione: «250 mg capsule rigide» 40 capsule in blister del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del de- pvc/pvdc/al creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in- tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso confezione: 048942039 in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione descrizione: «250 mg capsule rigide» 50 capsule in blister iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi pvc/pvdc/al undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, confezione: 048942041 se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove descrizione: «250 mg capsule rigide» 60 capsule in blister che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono pvc/pvdc/al state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle confezione: 048942054 terapie esistenti. descrizione: «250 mg capsule rigide» 80 capsule in blister pvc/pvdc/al confezione: 048942066 descrizione: «250 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Tutela brevettuale pvc/pvdc/al Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi- Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi- cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-brevettuale. sente determina. Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 26A017512006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi- commercio del medicinale per uso umano «Anidulafun-scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento gina Medac». dell'immissione in commercio del medicinale. Con la determina n. aRM - 51/2026 - 3720 del 1° aprile 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo

  1. 219/2006, su rinuncia della Medac Pharma Srl, l'autorizzazione Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle con- fezioni indicate: Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in medicinale: ANIDULAFUNGINA MEDAC commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- confezione: 045563018 lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare descrizione: «100 mg polvere per concentrato per soluzione periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione eu-per infusione» 1 flaconcino in vetro ropea (elenco EURD), di cui all'art. 107 -quater , par. 7) della diretti- Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior-entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare sente determina. dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rap- porti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 26A01752

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale ENTE NAZIONALE Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenu- to a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e PER L'AVIAZIONE CIVILE dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Adozione del regolamento «Tutela del territorio Validità dell'autorizzazione dal rischio generato dalle attività aeronautiche» L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo eu-ropeo 26 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura Si avvisa che, sul sito web istituzionale dell'ENAC, è stato pub-(EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). blicato il regolamento «Tutela del territorio dal rischio generato dalle attività aeronautiche ( ex articoli 707, comma 5, e 715 del codice della Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a navigazione)», adottato con delibera del consiglio di amministrazione quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del- n. 15/2025 del 24 marzo 2025. la Repubblica italiana. 26A01750 26A01753

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI p) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE d'Italia in Panama dello schedario dei connazionali residenti; q) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali; r) svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vi- Limitazione delle funzioni per il titolare gente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, del Consolato onorario di Port of Spain (Trinidad e Tobago) nonché tenuta dei relativi registri. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della IL DIRETTORE GENERALE Repubblica italiana. PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO LE POLITICHE MIGRATORIE Roma, 2 aprile 2026 E

Il direttore generale: L IMONCINI ( Omissis ); Decreta: 26A01759 Il sig. Mirko D'Alessio, Console onorario in Port of Spain (Tri- Soppressione del Vice Consolato onorario di Grimstad nidad e Tobago), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa (Norvegia) e istituzione del vice Consolato onorario di degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni Kristiansand (Norvegia). consolari limitatamente a:

  1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in
    IL DIRETTORE GENERALEPanama degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai citta- PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTEROdini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri; LE POLITICHE MIGRATORIE b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in EPanama delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei co- ( Omissis ); mandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

  2. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in
    Panama degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini ita- Decreta: liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

  3. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama
    delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoria- Art. 1. le dell'ufficio consolare onorario; Il Vice Consolato onorario di Grimstad (Norvegia) è soppresso. e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richieden- te del certificato di rinnovo; Art. 2. f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia È istituito in Kristiansand (Norvegia) un Vice Consolato onorario, pensionistica; posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Oslo, con la seguente g) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia pre- circoscrizione territoriale: le Contee di Aust-Agder e Vest-Agder. vista dalla legge; Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia Ufficiale della Repubblica italiana. in Panama; Roma, 2 aprile 2026 i) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

  4. vidimazioni e legalizzazioni; Il direttore generale: L IMONCINI k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia
    in Panama della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei 26A01760cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Panama delle ricevute di avve- nuta consegna; MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento DELLA SOVRANITÀ ALIMENTAREdi viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da E DELLE FORESTEcittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produ-del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, zione della denominazione di origine protetta «Grana Pa-sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e dano». 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Panama, validi per un solo Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo-viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso reste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disci-il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra plinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana destinazione; Padano», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio per la tute-della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; la del Grana Padano DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif- decreto ministeriale 14 ottobre 2013, visto l'art. 61, comma 3 del DM ficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessio- 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni dell'art. 9, com-ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte ma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dell'Ambasciata d'Italia in Panama; dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella Gaz-

  5. notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione zetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione
    dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'au- affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e torità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda Panama; di registrazione.

10-4-2026 Il contenuto di lisozima nel prodotto finito - ove impiegato in Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, caseificazione - misurato con cromatografia liquida in fase inversa e al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste rilevazione in fluorescenza, deve essere corrispondente alla quantità di- -Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione gene- chiarata e verificata nel processo di caseificazione. rale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via Il GRANA PADANO D.O.P. nella tipologia «grattugiato» è otte-XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf. nuto esclusivamente da formaggio intero già certificato. Nei limiti e alle gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella condizioni specificate al successivo art. 7, è tuttavia consentito l'utilizzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini legittimo e residenti sul territorio nazionale. etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato. Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3 del DM 690637 del Le operazioni di grattugia devono essere effettuate nell'ambito del-22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista dal decreto ministe- la zona di produzione del GRANA PADANO D.O.P. riale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Il confezionamento deve avvenire immediatamente, senza nessun della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013. trattamento e senza aggiunta di altre sostanze. Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo Ferme restando le caratteristiche tipiche del GRANA PADA-la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di NO D.O.P. la tipologia «grattugiato» deve presentare le seguenti registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. caratteristiche: Tale provvedimento verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea. umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%; aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0.5 mm non superiori al 25%; A LLEGATO quantità di crosta: non superiore al 18%. D ISCIPLINARE GRANA PADANO D.O.P. Art. 3. La zona di produzione e di grattugiatura del GRANA PADANO Art. 1. D.O.P. è il territorio delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, La denominazione di origine protetta GRANA PADANO si riferi- Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, sce al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo di vacca Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bo-parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta, logna a destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che ri- Rimini, nonché i seguenti comuni della Provincia di Bolzano: Anterivo, sponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena. di produzione. Art. 2. Art. 4. Le caratteristiche del prodotto al momento dell'immissione al con- Il formaggio GRANA PADANO DOP è prodotto a partire da latte sumo sono: crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero ad un sistema automatico di mungitu- Forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, ra, rispettoso delle caratteristiche del latte. facce piane, leggermente orlate. La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall'ini- diametro della forma: da 35 a 45 cm; zio della prima mungitura. È consentita la raccolta unica del latte entro altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi, ventisei ore dall'inizio della prima mungitura, a condizione che lo stesso in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; sia mantenuto a una temperatura non superiore a 12°C, garantendo in peso: da 24 a 40 kg da intendersi riferito al peso medio dell'inte- ogni caso il rispetto del limite normativo di 100.000 ufc/ml al termine ra partita sottoposta a espertizzazione con una tolleranza del 2,5% della del periodo di conservazione. singola forma, purché le forme che beneficiano della tolleranza siano L'alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi parte di una intera partita la quale rientri nei parametri succitati; verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli ani- crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm; mali in asciutta ed alle manze oltre i sette mesi di gravidanza. pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di ali-scaglia e occhiatura appena visibile. menti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di pro- Grasso sulla sostanza secca: minimo 32%. duzione del latte del GRANA PADANO D.O.P., come individuato all'art. 3. Colore della crosta: scuro o giallo dorato naturale; è espressa- Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca mente esclusa qualsiasi tintura artificiale; deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, rife- colore della pasta: bianco o paglierino; aroma: fragrante; rito alla sostanza secca, non inferiore a 1. sapore: delicato. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione gior- Ferme restando le caratteristiche sopra ricordate, sono ammesse naliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione tolleranze relativamente alla struttura della crosta e/o della pasta, come del latte, così come individuato all'art. 3. previsto dal successivo art. 5. I foraggi ammessi sono: La composizione amminoacidica specifica del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del for- Foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od artificiali o sfalciati. maggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle politiche agricole, Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di alimentari e forestali e determinata mediante impiego della cromatografia medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con ninidrina. avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, La composizione isotopica specifica del formaggio GRANA PA- erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino. DANO D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del Fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aero-formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle politiche agri- essiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili cole, alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria come foraggi verdi. di massa su rapporti isotopici (IRMS). La composizione del profilo minerale specifico del formaggio GRA- Paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale. NA PADANO D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela Insilati, non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana: del formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle politiche trinciato di mais; agricole, alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrome- tria di massa con sorgente al plasma accoppiata induttivamente (ICP-MS). fieni silo. -- 40 --

10-4-2026 Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di acidità di fermen- Mangimi ammessi tazione del siero innesto a 24 ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50ml è Di seguito è riportato l'elenco delle materie prime per mangi- ammessa, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, l'aggiunta di bat-mi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi, teri lattici autoctoni, quali Lactobacillus helveticus e/o lactis e/o casei , nell'alimentazione delle vacche in lattazione, degli animali in asciutta all'inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo. e delle manze oltre i sette mesi di gravidanza destinate alla produzione La cagliata è rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli del latte per la trasformazione in formaggio GRANA PADANO D.O.P. diventano elastici, a una temperatura massima di 56°C e lasciata total- mente immersa nel siero, nella medesima caldaia, fino ad un massimo Cereali e loro derivati di settanta minuti a decorrere da fine cottura. Mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfari- Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno trentasei ore, nati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, che imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per un i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati. periodo di tempo fra i dodici e i venticinque giorni a decorrere dalla Pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in Pastone in- messa in salamoia. tegrale di mais o in Pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere sciacquate e/o Pastoni di farina umida. sostare per non oltre ventiquattro ore in ambienti riscaldati, ad una tem- peratura compresa tra i 25° e i 60°C. Semi oleaginosi loro derivati: La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi a quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici. decorrere dalla formatura. Tuberi e radici, loro prodotti: Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nel- patata e relativi derivati. la parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta prelevata a metà al- Foraggi disidratati: tezza dello scalzo, misurato con metodo fluorimetrico, e comunque com- essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta inte- patibile con l'impiego di latte crudo e che altresì rispetta tutti i parametri grale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati. previsti dal presente disciplinare all'art. 2 viene sottoposto ad espertiz- zazione, non prima del compimento dell'ottavo mese dalla formatura. Derivati dell'industria dello zucchero: L'espertizzazione dovrà verificare che il prodotto abbia effetti- polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate; vamente le caratteristiche richieste dall'art. 2. In caso contrario, verrà melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appeti- asportato il logo Grana Padano e verranno cancellati i contrassegni di billizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura. razione giornaliera. Il Grana Padano viene classificato in «scelto sperlato», «zero» ed «uno». Semi di Leguminose, carrube: Per Grana Padano «scelto (sperlato)» si intende il formaggio che pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati. non presenta alcun difetto sia interno che esterno. carrube: essiccate e relativi derivati. Per Grana Padano «0» (zero) si intende il formaggio che, pur re- Grassi: stando «scelto» per quanto riguarda la struttura della pasta, presenta dei piccoli difetti di crosta, tecnicamente chiamati «correzioni». grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Per Grana Padano «1» (uno) - anche detto «sottoscelto» - si intende Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele». il formaggio che presenta correzioni o leggeri difetti di crosta o di strut- tura interna, occhiatura leggermente accentuata e martello un po' lento.

Minerali Il prodotto non può essere commercializzato come GRANA PADA- NO D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di età. Prima Sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione. di detto termine il formaggio non può uscire dalla zona di produzione.

Additivi Art. 6. Vitamine, oligoelementi, amminoacidi (rumino-protetti), aromatiz- Il controllo per l'applicazione del presente Disciplinare di produ-zanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione. Antiossidanti zione è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici. del reg. CE n. 510/2006. È ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele». Art. 7. Il condizionamento del prodotto GRANA PADANO D.O.P., inteso Art. 5. come qualsivoglia tipologia e pezzatura - sia in porzioni che grattugiato, Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto. sia munito che privo di crosta (scalzo) - con impiego della denomina- zione di origine protetta e del logo che lo contraddistingue, può avvenire Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al temperatura non inferiore agli 8°C. confezionamento rilasciata dal Consorzio di tutela, soggetto riconosciu- È ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di più to e incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della munte miscelate dopo averlo lasciato riposare e affiorare naturalmente. legge 21 dicembre 1999, n. 526. È pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una parte è Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l'una lasciata riposare e affiorare naturalmente. relativa agli spicchi con crosta e l'altra relativa al grattugiato. Qualsiasi Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento tipologia di prodotto confezionato che non riporti la crosta (bocconcini, naturale, a temperatura compresa tra 8 e 20°C, in modo che il rapporto tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) è assimilata al grattugiato e grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il Trentingra- soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso. na il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo è di 1,15. Detto L'autorizzazione al preconfezionamento non è richiesta nel solo rapporto è altresì consentito per ogni altro caso in cui il latte proveniente caso del cosiddetto «preincartato», ossia qualora la confezione venga dalla miscela di due munte preveda che una delle due sia lasciata riposare. preparata nel punto vendita. Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non può subire alcun trat- tamento fisico, meccanico o termico, che ne modifichi lo status di latte Vincoli territoriali per la tipologia «grattugiato» crudo naturale. Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualità, assicurare Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in la rintracciabilità e garantire il controllo del prodotto, le autorizzazio-rame o con rivestimento interno in rame. ni al confezionamento del formaggio GRANA PADANO D.O.P. per la È ammesso l'uso di lisozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad un tipologia «grattugiato» e per le tipologie ad esso assimilate potranno massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte, in miscelazione o in caldaia. essere rilasciate unicamente a soggetti economici operanti all'interno La coagulazione è ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di della zona di produzione individuata all'art. 3 e limitatamente allo stabi- siero innesto naturale. limento ubicato nella predetta zona.

10-4-2026 Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sarà necessario il preventivo nulla osta da parte dell'Organismo di controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente.

Limiti e condizioni per l'utilizzo degli sfridi di GRANA PADANO D.O.P. nella produzione di grana padano «grattugiato»

L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» D.O.P. in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato, è consentito unicamente alle seguenti condizioni:

  1. Deve essere comunque rispettata la percentuale massima di crosta del 18%, di cui al precedente art. 2.
  2. Deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme intere di «Grana Padano» D.O.P. dalle quali provengono gli sfridi. A tale fine,
    per poter utilizzare gli sfridi delle lavorazioni è necessario compilare l'apposita scheda di lavorazione, fornita dal Consorzio di tutela, riportando il numero di matricola del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione e gli estremi del documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle forme in questione, nonché il quantitativo di sfridi ottenuti dalla lavorazione delle medesime.

  3. Nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola
    e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli sui contenitori o sugli involucri contenenti gli sfridi, dovranno essere chiaramente indicati i rispettivi numeri di matricola del caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione.

  4. Il trasferimento degli sfridi è consentito soltanto nell'ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale. È quindi vietata la commercializ-
    zazione degli sfridi da destinare alla produzione di «Grana Padano» grattugiato. Art. 8. Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di origine protetta GRANA PADANO e che deve dunque comparire sulle forme intere di formaggio GRANA PADANO D.O.P. è costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce parallele; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere stampatello maiuscolo, nel font proprietario denominato «Padano». Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. è individuato mediante i contrassegni: A ) Sulle forme: 1 - della tipologia GRANA PADANO Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO» scritte in caratteri maiuscoli e legger- mente inclinati verso destra e tratteggiati, sfalsate tra loro e ripetute in continuo su tutto il giro della forma, salvo lo spazio dove figura il logo GRANA PADANO come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che costituiscono la sigla della provincia nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo UE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio dove figura il logo GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo UE figura alla destra del quadrifoglio e il logo GRANA PADANO e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.

10-4-2026 sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:

2 - della tipologia TRENTINGRANA Unicamente per il GRANA PADANO D.O.P. prodotto nella Provincia autonoma di Trento, nonché nell'intero territorio amministrativo dei co- muni della Provincia autonoma di Bolzano indicati all'art. 3, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo, è consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti. Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «TRENTINO», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere «TN» in carattere maiuscolo, sigla della Provincia di Trento nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo UE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio dove figura il logo GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo UE figura alla destra del quadrifoglio e il logo GRANA PADANO e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.

10-4-2026 sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:

L'azione identificativa dell'origine da parte delle fasce marchianti è integrata con l'apposizione di una placca di caseina, recante la scritta

«GRANA PADANO» e un codice che identifica in maniera univoca ogni singola forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilità del prodotto. Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura all'interno della zona di produzione e che presenti le caratteristi- che qualitative sottoriportate, può essere individuato come «RISERVA»: scelto sperlato; pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia; colore omogeneo bianco o paglierino; assenza di odori anomali; sapore fragrante e delicato. L'appartenenza alla categoria «Grana Padano» RISERVA viene sancita da un secondo marchio, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori. Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una stri- scia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo. La riproduzione del marchio in questione è la seguente:

Il marchio viene apposto in prossimità del quadrifoglio, dalla parte opposta a quella dove già figura il marchio GRANA PADANO.

  1. Sulle confezioni Il formaggio confezionato dai confezionatori autorizzati deve riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO, che costituisce il contras- segno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta GRANA PADANO, così come descritto all'inizio del presente articolo.

10-4-2026 Nella riproduzione sulle confezioni, esso insiste su uno sfondo di colore pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il nero. I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:

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10-4-2026

Dimensione minima consentita:

Le confezioni contenenti formaggio Grana Padano DOP rientranti nella specifica tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata, cioè

ottenuto da forme contraddistinte dalle specifiche fasce marchianti previste per detta tipologia, saranno caratterizzate dalla seguente riproduzione sui materiali di confezionamento e nel materiale pubblicitario relativo:

Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti di qualità mediante la seconda espertizzazione, sono previste le

seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi» e il «Grana Padano RISERVA Oltre 24 Mesi». Sulle confezioni di Grana Padano, a partire dal 12 mesi, è inoltre consentita la specifica della stagionatura effettiva. Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovrà essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposita numerazione, di colore giallo su nero, con aggiunta la scritta «oltre X mesi». In particolare, si riportano qui di seguito i parametri per l'indicazione delle stagionature:

10-4-2026

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi», oltre al logo GRANA PADANO come sopra descritto, compare la riproduzione del marchio RISERVA. Il logo in questione risulta così composto: disegno circolare, attraversato trasversalmente da una grande fascia delimitata da una striscia supe- riore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore è iscritta la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, mentre dentro quella inferiore sono iscritti il numero «20» e la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo. Il disegno in questione è realizzato in colore oro ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per l'oro. I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:

10-4-2026 Sulle confezioni di Grana Padano che a suo tempo abbia ricevuto sulla forma il marchio «RISERVA - Oltre 20 Mesi», è consentita la specifica della stagionatura effettiva di Oltre 24 Mesi di età. Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovrà essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposito logo, analogo a quello sopra descritto per il formaggio «RISERVA - OLTRE 20 MESI», ma con scritta nera su fondo oro. In particolare, si riportano qui di seguito i parametri per riprodurre lo specifico logo in questione:

Come già per il formaggio della categoria «RISERVA - OLTRE 20 MESI», sulle confezioni recanti il logo in questione verrà riprodotto anche il logo GRANA PADANO come sopra descritto. Lo sviluppo dei loghi stagionatura sarà quello riportato per chiarezza nello schema seguente:

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MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU- 2026 -GU1- 083 ) Roma, 2026 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico: -- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 06-8549866 -- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466 e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALEGAZZETTA UFFICIALE

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale € 438,00 (di cui spese di spedizione € 128,52) * - semestrale € 239,00 Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1 Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi a davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* - annuale € 68,00 (di cui spese di spedizione € 9,64)* - semestrale € 43,00 Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2 Serie Speciale destinata agli atti della UE: a (di cui spese di spedizione € 41,27)* - annuale € 168,00 (di cui spese di spedizione € 20,63)* - semestrale € 91,00 Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3 Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: a (di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € 65,00 (di cui spese di spedizione € 7,65)* - semestrale € 40,00 Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4 serie speciale destinata ai concorsi indetti a dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € 167,00 (di cui spese di spedizione € 25,01)* - semestrale € 90,00 Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € 819,00 (di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € 431,00 N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € 86,72 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA) Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo € 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

  • tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

45-410100260410 € 1,00

Named provisions

Leggi ed altri atti normativi Decreti presidenziali Estratti, sunti e comunicati Decreti, delibere e ordinanze ministeriali

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Last updated

Classification

Agency
Min. Giustizia IT
Published
April 10th, 2026
Instrument
Notice
Legal weight
Non-binding
Stage
Final
Change scope
Minor
Document ID
GU Serie Generale No. 83, 10 April 2026

Who this affects

Applies to
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Industry sector
9211 Government & Public Administration
Activity scope
Government administration Legal instrument publication Municipal governance
Geographic scope
IT IT

Taxonomy

Primary area
Government Administration
Operational domain
Legal
Topics
Energy Aviation Healthcare

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