Italian Official Gazette Issue 68
Summary
The Italian Official Gazette published issue 68 on March 23, 2026. This issue contains various legislative acts, ministerial decrees, and administrative decisions, including annual laws for small and medium-sized enterprises, modifications to wine production regulations, and administrative liquidations of social cooperatives. It also includes a determination regarding the inclusion of the drug Crizotinib in the list of medicines covered by the national health service.
What changed
The Italian Official Gazette, issue 68, was published on March 23, 2026. This publication includes a range of legal and administrative documents. Notably, it features the annual law for small and medium-sized enterprises (Law No. 34/2026), a decree modifying the production regulations for 'Asti' DOC wines, and several administrative liquidations of social cooperatives, including 'Campania Felix società cooperativa sociale onlus' and 'Fides et Ratio cooperativa sociale onlus'. Additionally, a determination (No. 283/2026) is published concerning the drug Crizotinib (Xalkori) for ALK+ anaplastic lymphoma, detailing its eligibility for full coverage by the national health service under Law No. 648/1996.
This publication serves as a notification of new and updated legal and administrative measures within Italy. Compliance officers should review the specific decrees and determinations relevant to their operations. The administrative liquidations indicate potential changes in business operations for the affected entities. The inclusion of Crizotinib in the national health service list may impact pharmaceutical providers and patients. No specific compliance deadlines are mentioned for these items, as this is a notice of publication.
Source document (simplified)
SERIE GENERALEGAZZETTA UFFICIALEPSpediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Anno 167° - Numero 68Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1egge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di RomaLegge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Roma - Lunedì, 23 marzo 2026 SI PUBBLICA TUTTI I ARTE PRIMA GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMADIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMALa Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
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SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell’agricoltura, LEGGE 11 marzo 2026, n. 34. della sovranità alimentare Legge annuale sulle piccole e medie imprese. e delle foreste (26G00050) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 DECRETO 13 marzo 2026.L Approvazione di una modifica ordinaria al di- sciplinare di produzione della denominazione di DECRETI PRESIDENZIALI origine controllata dei vini «Asti». (26A01375) . Pag. 25 Ministero delle imprese DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio e del made in Italy 2026. Ulteriore stanziamento per la realizzazione DECRETO 5 marzo 2026.degli interventi in conseguenza degli ecceziona- li eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal Liquidazione coatta amministrativa della 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell’Isola di «Campania Felix società cooperativa sociale on- Stromboli del Comune di Lipari in Provincia di lus», in Benevento e nomina del commissario li- Messina. (26A01458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 quidatore. (26A01376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62
23-3-2026 DECRETO 5 marzo 2026. DETERMINA 13 marzo 2026. Liquidazione coatta amministrativa della «Fides Modifica alla determina AIFA n. 275/2025 re- et Ratio cooperativa sociale onlus», in Benevento e lativa all’inserimento del medicinale Crizotinib nomina del commissario liquidatore. (26A01377) Pag. 63 (Xalkori) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del linfoma anaplastico ALK+. DECRETO 5 marzo 2026. (Determina n. 283/2026). (26A01478) . . . . . . . . . Pag. 72 Liquidazione coatta amministrativa della «Il Faro società cooperativa sociale», in Benevento e nomina del commissario liquidatore. (26A01378) Pag. 64 DETERMINA 13 marzo 2026. Modifica alla determina AIFA n. 281/2024 relativa all’inserimento del medicinale Cri- DECRETO 5 marzo 2026. zotinib (Xalkori) nell’elenco dei medicinali Liquidazione coatta amministrativa della erogabili a totale carico del Servizio sanita-«WMC società cooperativa sociale», in Misano rio nazionale, ai sensi della legge 23 dicem-di Gera d’Adda e nomina del commissario liqui- bre 1996, n. 648, per il trattamento del tumo-datore. (26A01379) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65 re miofibroblastico infiammatorio, positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), non resecabile, recidivante o refrattario, dal- la prima linea di trattamento. (Determina DECRETO 5 marzo 2026.
- 284/2026). (26A01479) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 74 Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edificatrice La Traversa - società cooperativa», in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa. (26A01380) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 66 Autorità garante della concorrenza e del mercato DELIBERA 3 marzo 2026. DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Adeguamento dell’aliquota per il calcolo del con- tributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità. Agenzia italiana del farmaco (Provvedimento n. 31871). (26A01425) . . . . . . . . . . . Pag. 76 DETERMINA 13 marzo 2026. ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Inserimento del medicinale Cisplatino nell’elen- co istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento chemioradioterapico concomitante nei pazienti con carcinomi squamosi cervico-cefa- Agenzia italiana del farmaco lici in stadio localmente avanzato, limitatamente a pazienti con buon performance status e selezio- Autorizzazione all’importazione parallela del nando attentamente i pazienti con più di 70 anni. medicinale per uso umano «Stilnox» (26A01352) Pag. 76 (Determina n. 280/2026). (26A01475) . . . . . . . . . . . Pag. 67 Autorizzazione all’importazione parallela del me- DETERMINA 13 marzo 2026. dicinale per uso umano «Zirtec» (26A01353) . . . . Pag. 77 Inserimento del medicinale Cisplatino nell’elen- co istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il Autorizzazione all’importazione parallela del me-trattamento chemioradioterapico concomitante dicinale per uso umano «Zolpeduar» (26A01354) Pag. 78 come terapia adiuvante in pazienti operati, con margini positivi e/o estensione extranodale, e con buon performance status, limitatamente ai tumo- Autorizzazione all’importazione parallela del me-ri di cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe. dicinale per uso umano «Klaira» (26A01355) . . . . . Pag. 78 (Determina n. 281/2026). (26A01476) . . . . . . . . . . Pag. 69 Autorizzazione all’importazione parallela del DETERMINA 13 marzo 2026. medicinale per uso umano «Natrilix» (26A01356) Pag. 79 Inserimento del medicinale Somatropina nell’elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, Autorizzazione all’importazione parallela del me-per il trattamento della bassa statura idiopatica. (Determina n. 282/2026). (26A01477) . . . . . . . . . . . Pag. 70 dicinale per uso umano «Buscopan» (26A01357) . . . Pag. 79 — II —
23-3-2026 Ministero dell’economia Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tracta- e delle finanze na» (26A01381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 80 del giorno 9 marzo 2026 (26A01420) . . . . . . . . . . Pag. 83 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezate- ros» (26A01382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 81 del giorno 10 marzo 2026 (26A01421) . . . . . . . . . Pag. 84 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ami- ped» (26A01383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 81 del giorno 11 marzo 2026 (26A01422) . . . . . . . . . Pag. 84 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertrali- na Zentiva» (26A01384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 82 del giorno 12 marzo 2026 (26A01423) . . . . . . . . . Pag. 85 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fixa- post» (26A01385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 83 del giorno 13 marzo 2026 (26A01424) . . . . . . . . . Pag. 85
— III —
23-3-2026 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusiva-MLEGGE 11 marzo 2026 , n. 34 .mente in sede di versamento del saldo delle imposte sui Legge annuale sulle piccole e medie imprese. redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si rife- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica riscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o hanno approvato; al patrimonio destinato all’affare. Per il periodo d’impo- sta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1. PROMULGA
Con decreto del Ministro delle imprese e del made la seguente legge: in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen- Capo I te legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazio-ISURE PER L’AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORIne dell’agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZEEassicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2. Art. 1. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente ar- ticolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli Agevolazioni fiscali per le reti di imprese anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispon- dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 di-fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio cembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai dello stato di previsione del Ministero dell’economia e sensi dell’articolo 3, commi 4 -ter e seguenti, del decreto-delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazio-utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle ni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale imprese e del made in Italy. comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal Art. 2.programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo impren- Modifica all’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio ditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia comma 3 del presente articolo, ovvero, in via sussidiaria, dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, d’impresa se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla for- mazione del reddito nell’esercizio relativo al periodo d’im- 1. All’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, posta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi di-2020, n. 77, il comma 2 è sostituito dal seguente: versi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso «2. Il Fondo è finalizzato: in cui venga meno l’adesione al contratto di rete. L’Agen-al salvataggio e alla ristrutturazione di impre-zia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di con-
se titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte trollo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto nel registro di cui all’articolo 185 -bis del codice della del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 feb-anche in collaborazione con gli organismi di asseverazio- braio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti supe-ne, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli riore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, re- di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno vocando i benefìci indebitamente fruiti. L’importo che non stato di difficoltà economico-finanziaria come indivi-concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, duate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patri- indipendentemente dal numero degli occupati, detengo-monio destinato all’affare trovano espressione in bilancio no beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse in una corrispondente riserva, di cui è data informazione nazionale; in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. b) all’acquisizione delle imprese in stato di diffi- coltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) , con un 2. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di — 1 —
23-3-2026 nel registro di cui all’articolo 185 -bis del codice di cui Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base di al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché un’istanza degli interessati corredata della documentazio- operanti in settore omogeneo a quello dell’impresa ne comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti: acquirente». a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni; Art. 3. b) che i consorzi riuniti nell’ente mutualistico preve- dano ciascuno almeno dieci consorziati; Misure finanziarie per l’aggregazione c) la costituzione di un fondo patrimoniale mutua- e per il sostegno al settore della moda listico alimentato dai contributi degli associati e dalle 1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello svi- eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private; luppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gaz- d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione zetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale interventi di riconversione e riqualificazione produtti- ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divie-va da attuare in aree interessate da crisi industriale non to di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita complessa, come definite dall’articolo 27, comma 8 -bis , sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimen-del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con to della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotti modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente di impegni a favore di accordi di programma, affluisco- maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito no, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore mutualistico. della presente legge, per un importo fino a 100 milioni 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici di euro, all’apposita sezione del Fondo per la crescita mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di pro- uno o più decreti legislativi per la disciplina del fun-grammi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione zionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti princìpi e dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera criteri direttivi: della moda. a) previsione, nell’ambito della disciplina relativa al 2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made funzionamento, di meccanismi di promozione dell’offerta in Italy sono definite, nel rispetto della disciplina vigente di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occu-in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità pazionali tra i soci consortili; che valorizzino, tra l’altro, l’integrazione di processi pro- b) previsione, in capo all’ente mutualistico, di com-duttivi localizzati in Italia lungo l’intera filiera, l’utilizzo piti di formazione in ingresso, circolare e permanente, prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e ove disponibili sul mercato, nonché i programmi propo- gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero esercitate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione con-delle imprese e del made in Italy assicura il rispetto degli tro gli infortuni sul lavoro (INAIL); obblighi previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all’iscrizione negli c) promozione di sinergie di filiera, quali la codato-appositi registri. rialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la sal- vaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell’indennità di disoccupazione e della cassa integrazio- Art. 4. ne guadagni, ove applicabili, nonché promozione dell’at- tività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di Riconoscimento delle centrali consortili quali enti informazioni o prestazioni di natura industriale, commer-mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per ciale, tecnica o tecnologica; la disciplina degli enti medesimi
- previsione di disposizioni di coordinamento e in- 1. La presente legge riconosce quali «enti mutualisti-tegrazione volte ad armonizzare la disciplina della cen-ci di sistema» le società denominate «centrali consor-trale consortile o del gruppo consortile con quella di cui tili» aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese disposizioni in materia al fine di favorire lo sviluppo del (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali con-nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell’acces-sortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e col-so alle procedure di affidamento di contratti pubblici; lettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi e) previsione dell’obbligo di certificazione del di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali con- bilancio. sortili assumono la forma di società consortili per azioni 4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adotta-ai sensi dell’articolo 2615 -ter del codice civile. ti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del 2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa Non possono essere riconosciute più di cinque centrali intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’artico-consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del — 2 —
23-3-2026 lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono 3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica trasmessi al Consiglio di Stato per l’espressione del pa- dei requisiti pensionistici, presentano domanda all’INPS rere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo. trasmissione, decorso il quale il Governo può comun- 4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la que procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e alle Camere per l’espressione del parere da parte delle indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una Commissioni parlamentari competenti per materia e per riduzione dell’orario di lavoro compresa tra un minimo i profili finanziari, da rendere entro il termine di qua- del 25 e un massimo del 50 per cento, a tal fine concor-ranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale dando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il le modalità di svolgimento della prestazione, anche attra-termine previsto per l’espressione del parere delle Com- verso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana missioni parlamentari scada nei trenta giorni che prece- o al mese. dono il termine di scadenza per l’esercizio della delega 5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comun-legislativa o successivamente, quest’ultimo è prorogato que sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei di sessanta giorni. commi 1 e 4 è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la Art. 5. vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazio- ne alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite Ulteriori disposizioni in materia di consorzi massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per 1. All’articolo 67, comma 5, del codice dei contrat- l’anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l’anno 2027, con ti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di n. 36, le parole: «I consorzi di cooperative e i consorzi lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre tra imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «I 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se an-consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane teriore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazio-e i consorzi stabili», le parole: «e del comma 3» sono so- ni pensionistiche. stituite dalle seguenti: «e dei commi 1 e 3», le parole: «e, nel novero di questi,» sono sostituite dalla seguente: 6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque «ovvero» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi secondo quanto previsto dall’allegato II.12». 1 e 4 è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l’integrazione dei versamenti contributivi sino Art. 6. a concorrenza della quota di retribuzione non percepita Part-time incentivato per l’accompagnamento per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è alla pensione e il ricambio generazionale riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla 1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e li- retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa mitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni lavoratori, i dipendenti iscritti all’assicurazione generale per l’anno 2026 e a euro 5 milioni per l’anno 2027. obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della me- 7. I benefìci di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a desima nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con con- riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestual-tratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori mente all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipen- lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con denti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle age-1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro volazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia degli specifici requisiti legittimanti. e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 8. Le agevolazioni sono riconosciute dall’INPS nel con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei li- possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza miti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L’INPS provvede al della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavo- monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che ro a tempo parziale per l’accompagnamento alla pensione intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente arti- di cui al presente articolo. colo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa de- 2. Ai fini del conseguimento del requisito pensioni- terminati ai sensi dei commi 5 e 6, l’INPS non prende in stico di cui al comma 1 è riconosciuta la facoltà di cu- esame ulteriori domande e dà tempestiva comunicazione mulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole del raggiungimento del predetto limite al Ministero del gestioni amministrate dall’Istituto nazionale della previ- lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’econo-denza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall’arti- mia e delle finanze. colo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano già titolari di 9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari comples- trattamento pensionistico a carico di una delle predette sivamente a 4,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 6,4 gestioni. milioni di euro per l’anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 — 3 —
23-3-2026 milioni di euro per l’anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per Qualora il termine previsto per l’espressione del parere l’anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per che precedono il termine di scadenza per l’esercizio della l’anno 2026 e a 6 milioni di euro per l’anno 2027, me- delega legislativa o successivamente, quest’ultimo è pro- diante riduzione, al fine di garantire la compensazione in rogato di sessanta giorni. termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbli- 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono che amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , pubblica. del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di Art. 8.6,3 milioni di euro per l’anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l’anno 2027. Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino
- Al fine di agevolare l’accesso al credito bancario an- Capo II che a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magaz-ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO
zino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le MISURE DI SEMPLIFICAZIONEEseguenti modificazioni:
- all’articolo 7, comma 1: Art. 7. 1) alla lettera a) , dopo le parole: «cartolarizzazio-
ne dei crediti» sono inserite le seguenti: «, anche futuri,»; Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi
- alla lettera b -bis ), dopo le parole: «beni mobili» 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi è inserita la seguente: «anche»; dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
all’articolo 7, comma 2 -octies : o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi,
anche al fine di razionalizzare, riordinare esemplificare la 1) le parole: «può destinare i crediti stessi, non-disciplina vigente nel rispetto dei seguenti princìpi e cri- ché» sono sostituite dalle seguenti: «può destinare i cre-teri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione diti stessi, nonché i diritti e i beni all’impiego o alla ti-mutualistica: tolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione a) riordino della disciplina dei confidi volto a favo- dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni pre-rirne l’attività a sostegno delle piccole e medie imprese cedentemente destinati, ovvero»; (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La b) allargamento della compagine sociale dei confidi
segregazione può altresì essere realizzata mediante ces-a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti; sione ad una società veicolo d’appoggio di cui all’artico- c) revisione dei requisiti per l’iscrizione dei confidi lo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, all’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi anche fuori dai casi previsti dall’articolo 7.1, comma 1, in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legisla-eventualmente in concomitanza con la cessione dei credi-tivo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare a fini di sti-ti oggetto dell’operazione e l’accollo del debito nascente molo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforza-dal finanziamento. Si applicano l’articolo 7.1, commi 4 -mento della stabilità del relativo comparto; bis , 4 -quater e 4 -quinquies »; d) revisione delle attività esercitabili dai confidi c) all’articolo 7.2, la rubrica è sostituita dalla se-iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del citato testo unico guente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo anche registrati». alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie; Capo III e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la S EMPLIFICAZIONIvalutazione del merito creditizio delle imprese;favorire l’integrazione interconsortile dei confidi. Art. 9. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli e del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli schemi elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Sta- aree ferroviarie, portuali e aeroportuali to per l’espressione del parere, che è reso nel termine di 1. All’articolo 122 -bis del codice delle assicurazioni trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, il Governo può comunque procedere. I medesimi sche- n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: mi sono quindi trasmessi alle Camere, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti «1 -bis . La deroga di cui al comma 1 trova altresì per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il applicazione per i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, de- lettera rrr) , del presente codice rientranti nella tipolo- corso il quale i decreti possono essere comunque emanati. gia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera — 4 —
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, del codice della strada, di cui al decreto legislativo b) all’articolo 37:
30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando ope- 1) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la rano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magaz- seguente: zini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusi- «b -bis ) dei periodi di cassa integrazione gua-vamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree dagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza dell’orario di lavoro»; assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di- versa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte «5. L’addestramento è effettuato da persona del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 del presen- esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste te codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assi- attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, curazione volontaria o contratta in forza di disposizioni anche di protezione individuale; include altresì l’eserci-speciali. tazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. 1 -ter . La deroga di cui al comma 1 trova altresì appli- Gli interventi di addestramento possono essere effettuati cazione per le macchine agricole di cui all’articolo 57 del anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazio-codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile ne in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di apposito registro, anche informatizzato». idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusiva- 2. All’articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno mente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi 2012, n. 92, dopo le parole: «corso di formazione o di a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi com-siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità preso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. lavoro,». Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di 3. L’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavo-indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’ar- ratori autonomi agricoli può essere presentata direttamen-ticolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso te all’INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, disposizioni speciali». n. 40. L’INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche Art. 10. necessarie all’attuazione della facoltà di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si appli- Modelli semplificati di organizzazione e gestione in ca anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, d’impresa. Agli adempimenti previsti dal presente com-formazione dei lavoratori in cassa integrazione ma si provvede con le risorse umane, strumentali e finan-guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative ziarie disponibili a legislazione vigente. per le imprese agricoleAl decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono ap- Art. 11.portate le seguenti modificazioni:
all’articolo 30, dopo il comma 5 -bis è inserito il Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile seguente: 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono ap- «5 -ter . In applicazione del principio di propor- portate le seguenti modificazioni: zionalità degli adempimenti amministrativi in materia di a) all’articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla seguente: dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare
«7 -bis . Per l’attività lavorativa prestata con mo-i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, dalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non ri-l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di entrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del-l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compa- la presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni tibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori compa-che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato rativamente più rappresentative, modelli semplificati di dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore organizzazione e gestione per le microimprese e le pic-e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cole e medie imprese, individuando precisi parametri per cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul pia-connessi alla particolare modalità di esecuzione del rap- no gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di porto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigen-predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi te, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei pubblica»; locali aziendali»; — 5 —
23-3-2026 Art. 15. b) all’articolo 55, comma 5, lettera c) , dopo le paro- le: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell’ob- bligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7 -bis , e». Delega al Governo per la riforma dell’artigianato
Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi Art. 12.dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina Verifiche di attrezzature dell’artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e ag- 1. All’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, giornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto n. 81, dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad 1985, n. 443, in attuazione dell’articolo 45, secondo com-azionamento motorizzato - Verifica annuale» è inserita la ma, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti princìpi seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piat-e criteri direttivi: taforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mer-- Verifica triennale». cato e all’evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell’imprenditore artigiano, nell’ottica dello sviluppo del Art. 13.dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati, della trasmissione intergenera- Operatori della distribuzione di prodotti alimentari zionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, nel settore HORECA sociale ed economica dell’impresa;Si definisce operatore della distribuzione di prodotti b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell’im-alimentari nel settore HORECA, colui che, esercitando prenditore artigiano e sul suo apporto personale e profes-l’attività economica nell’ambito della catena interconnes- sionale al processo produttivo, prevedendo che il suddetto sa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimen- natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, tari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il settori: concetto di prevalenza dell’attività di produzione di beni a) alberghi, strutture ricettive e simili, che fornisco- o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali no alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi ag- e accessori e all’esercizio dell’attività artigiana; giuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi; c) promuovere l’aggregazione fra le imprese artigia- b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self- ne, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri stru-service , fast food e altre attività di somministrazione di menti aggregativi, al fine di migliorare la competitività e alimenti e bevande al pubblico; l’accesso a opportunità di commesse e finanziamenti non
catering , servizi di banqueting e attività analoghe ottenibile nella dimensione singola;
che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di d) consentire l’utilizzo dei riferimenti all’artigianato cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria specifici; e di vendita solo alle imprese iscritte all’albo delle impre- d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività se artigiane o alla relativa sezione speciale del registro che somministrano principalmente bevande e alimenti da delle imprese, nonché rendere effettivi e rafforzare i con-consumare sul posto o da asporto. trolli sul possesso dei relativi requisiti.Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell’operatore della 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del negli ultimi tre periodi d’imposta, devono essere costituiti made in Italy e sono corredati di relazione tecnica, re-per almeno il 70 per cento dall’attività di distribuzione datta ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 3, della legge di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legi-operanti nei settori di cui al medesimo comma 1. slativi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Art. 14.di Trento e di Bolzano per il raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto Modifica dei termini per l’esercizio da parte dei consorzi 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere cessate ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni par- lamentari competenti per materia e per i profili finanziari, 1. All’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmis- a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostitu-sione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque ite dalle seguenti: «tre anni»; adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri delle b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite Commissioni parlamentari, non osservi quanto previsto dalle seguenti: «diciotto mesi». dall’intesa acquisita in sede di Conferenza permanenteLe disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in nome di Trento e di Bolzano, lo stesso predispone una vigore della presente legge. relazione da trasmettere alla medesima Conferenza. — 6 —
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Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pa- Art. 17.
reri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, Modifica dell’articolo 7 della legge 16 agosto 1962, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei requisiti della birra necessari elementi integrativi di informazione e di moti- vazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamen- 1. L’articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è tari competenti per materia e per i profili finanziari sono sostituito dal seguente: espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmis- «Art. 7. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di sione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono entrata in vigore della presente disposizione, con decreto essere comunque adottati. del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e 4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e provvede all’introduzione delle nuove norme mediante la del made in Italy, il Ministro dell’economia e delle finan-modifica o l’integrazione delle disposizioni che regolano ze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell’artico-la materia, abrogando espressamente le norme incompa- lo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono tibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi tra i decreti legislativi adottati ai sensi del presente artico- delle diverse tipologie di birra, nonché le relative moda-lo e le altre leggi dello Stato. lità di accertamento.Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui 5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato». dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente artico- lo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto Capo IV dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui L OTTA ALLE FALSE RECENSIONIal presente articolo.Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono Art. 18.derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Agli adempimenti previsti dal presente articolo le ammi- Finalità nistrazioni interessate provvedono con le risorse uma- ne, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 1. Il presente capo, nel rispetto dell’articolo 117, se-vigente. condo comma, lettera e) , della Costituzione, dei princìpi dell’Unione europea in materia di concorrenza e del re- golamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Art. 16. Consiglio, del 19 ottobre 2022, ha l’obiettivo di contra- stare le recensioni online illecite relative a prodotti, pre- Riferimento all’artigianato nella pubblicità stazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e 1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizio- dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse ne all’albo provinciale delle imprese artigiane e fornire quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qua-maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che lunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio intendono utilizzare la denominazione di «artigianato», italiano e di garantire recensioni online attendibili e pro-all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi venienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquista-ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: to il prodotto, la prestazione o il servizio. «Nessuna impresa può adottare, quale ditta o inse- gna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o Art. 19.servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato e all’artigianalità Requisiti di liceità delle recensioni e diritti dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all’albo delle strutture recensite di cui al primo comma e non produce o realizza diretta- 1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre mente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fru-qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per izione del servizio da chi ha effettivamente e personal-i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano mente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla iscritti nella separata sezione di detto albo. tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presen- struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della te articolo è irrogata dall’autorità regionale competente dazione o della promessa di sconti, benefìci o altra utilità la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la una somma di denaro pari all’1 per cento del fatturato recensione online attestata come verificata ove non pro- dell’impresa. La sanzione non può comunque essere in- veniente da persona fisica che abbia effettivamente uti- feriore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata lizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre la recensione online corredata di evidenze del rilascio di 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento documentazione fiscale. La recensione online non è più e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle dispo- lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, sizioni di cui al presente comma e al comma ottavo». decorsi due anni dalla sua pubblicazione. — 7 —
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Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappre- 2. L’Autorità garante della concorrenza e del merca-
sentante della struttura recensita o un suo delegato ha to e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svol- la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall’artico- gono le attività previste dal presente capo con le risorse lo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui vigente. al comma 1. Capo V Art. 20. T ESTO UNICO DELLA DISCIPLINA MATERIA DI START-UP INNOVATIVE Divieti INFerma restando la disciplina prevista dal codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, Art. 24.
206, sono vietati l’acquisto e la cessione a qualsiasi
titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative online , apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi 2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazio- dalla data di entrata in vigore della presente legge, un de-ne del divieto di cui al comma 1, l’Autorità garante della creto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposi-concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e zioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off , sanzionatori disciplinati dall’articolo 27 del citato codice di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. up , nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ri- Art. 21. cerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei Linee guida e monitoraggio seguenti princìpi e criteri direttivi:L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
sentiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il b) coordinamento formale e sostanziale delle dispo-Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero sizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per delle imprese e del made in Italy e il Ministero del tu- garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, fun-rismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee zionale e sistematica della normativa; guida che orientino le imprese nell’adozione di accorgi- c) riordino delle disposizioni legislative vigenti me-menti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità diante abrogazione espressa delle norme che hanno esau-delle recensioni online . rito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto 2. L’Autorità garante della concorrenza e del merca- normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni to svolge un monitoraggio annuale sull’applicazione del caso l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sul-presente capo e sul fenomeno della diffusione delle re- la legge in generale premesse al codice civile; censioni illecite, riferendo alle Camere. d) semplificazione, riordino e riassetto della nor- 3. Ai fini del rafforzamento dell’attività di contrasto mativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle tecnologie più avanzate, l’efficacia dell’azione am-delle imprese della ristorazione e delle strutture del set- ministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti tore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non normativa attuativa adottata dall’Autorità per le garanzie necessari, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimen- gradualità; to della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del e) riordino e riassetto della normativa vigente in ma-citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065. teria di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e co- Art. 22. reutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up innovative e spin-off per la valoriz- Disposizioni transitorie zazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano del trasferimento tecnologico. alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su della presente legge. proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazio- Art. 23. ne normativa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’università e della ricerca, Clausola di invarianza finanziaria previo parere della Conferenza unificata di cui all’artico-Dall’attuazione del presente capo non devono de- lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell’ar- pubblica. ticolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, — 8 —
23-3-2026 il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine Capo VI di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di U ULTERIORI DISPOSIZIONIdecreto legislativo è trasmesso alle Camere per l’espres- sione del parere da parte delle Commissioni parlamentari Art. 26.competenti per materia e per i profili finanziari, da rende- re entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere e per l’attrazione degli investimenti emanato. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari sca- 1. All’articolo 24 -ter , comma 1, del testo unico delle da nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della per l’esercizio della delega legislativa o successivamente, Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20.000 quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti». 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigo- 2. All’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 mag-re del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto gio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «potenziali investi-adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più tori esteri» sono inserite le seguenti: «, e alla valorizza-decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni inte- zione e alla promozione dell’attrattività dei territori per i grative o correttive. lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono da remoto». derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 3. All’articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settem-pubblica. bre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «affari esteri e Art. 25. della cooperazione internazionale,» sono inserite le seguen- ti: «da un rappresentante del Ministero del turismo,». Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà piccole e medie imprese inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 1. All’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di sono apportate le seguenti modificazioni: osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
- al comma 1: Data a Roma, addì 11 marzo 2026
- la lettera a) è sostituita dalla seguente: MATTARELLA « a) monitorare l’attuazione nell’ordinamen- to della comunicazione della Commissione europea M ELONI, Presidente del Con-COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante “Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla siglio dei ministri U RSO, Ministro delle impre-ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ‘ Small Business Act ’ per l’Europa)” e del- se e del made in Italy la sua revisione, di cui alla comunicazione della Com- Visto, il Guardasigilli: NORDIO missione europea COM(2011) 78 definitivo, del 23 feb- braio 2011, recante “Riesame dello ‘ Small Business Act ’ per l’Europa”, della comunicazione della Commissione europea COM(2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante “Legiferare meglio: unire le forze per produrre LAVORI PREPARATORIleggi migliori”, e della comunicazione della Commissio- ne europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre Senato della Repubblica (atto n. 1484): 2023, recante “Pacchetto di aiuti per le PMI”»;
Presentato dal Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: RSO (Governo MELONI -I), il 12 maggio 2025. «b -bis ) attuare un nuovo approccio alla consul- Assegnato alla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, tazione, denominato “ Reality Checks ”, attraverso la rac-agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente, il 4 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari del-colta di informazioni da una selezione di esperti e porta-la Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello tori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed econo-(Giustizia), 4ª (Politiche dell’Unione europea), 5ª (Programmazione mici derivanti dall’attuazione delle relative norme»; economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª b) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal se-(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunica-guente: «Al fine di attivare un meccanismo di confronto e zioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pub-scambio permanente e regolare, anche con l’avvalimento blico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali. di esperti di settore, le consultazioni, secondo l’approccio Esaminato dalla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, l’11, il 17 denominato “ Reality Checks ” di cui alla lettera b -bis ) del e il 24 giugno 2025; il 1°, il 9, il 16, il 23 e il 30 luglio 2025; il 10, il comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è 16, il 17, il 23 e il 30 settembre 2025; il 1°, il 7, l’8, il 9, il 14, 15 e il riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresen-21 ottobre 2025. tare istanze e criticità». Esaminato in Aula il 21 ottobre 2025 e approvato il 22 ottobre 2025.
23-3-2026 Camera dei deputati (atto n. 2673): 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto com- patibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, Assegnato alla Commissione X (Attività produttive, commercio e del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo turismo), in sede referente, il 31 ottobre 2025, con i pareri delle Com- comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i missioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e inter- loro diritti esclusivamente sul fondo comune; ni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori giuridica ai sensi del comma 4 -quater , entro due mesi dalla chiusura pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pub- dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimo-blico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche niale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bi-dell’Unione europea) e per le Questioni regionali. lancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio Esaminato dalla Commissione X (Attività produttive, commercio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; e turismo), in sede referente, l’11 e il 25 novembre 2025; il 3, il 9, il 10, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615 -bis , terzo com-l’11, il 16 e il 18 dicembre 2025; il 15 gennaio 2026. ma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al Esaminato in Aula il 19 gennaio 2026 e il 4 febbraio 2026; appro- comma 4 -quater , il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per vato, con modificazioni, il 5 febbraio 2026. scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a nor- ma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo Senato della Repubblica (atto n. 1484-B): 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o lega- le rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici Nuovamente assegnato alla Commissione 9ª (Industria, commer- del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con cio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede refe- decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’eco-rente, il 12 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari nomia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, or- deve indicare: dinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di toria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 5ª (Programmazione economica, ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per ade-bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro). sione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora Esaminato dalla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 17 e il lettera c) ; 24 febbraio 2026. b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 4 marzo 2026. innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
la definizione di un programma di rete, che contenga
l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun parteci- pante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia N O T E prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i cri- teri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi A VVERTENZA : successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’Amministra-le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema-un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447 -bis , primo nazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pub-comma, lettera a) , del codice civile; blicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri im-Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di prenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legi-caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scio-slativi qui trascritti. glimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-scopo; blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE). e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere Note all’art. 1:l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più — Si riporta il testo dell’articolo 3, commi 4 -ter e seguenti, del parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante: «Misure urgenti a sostegno soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione duran-dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produ-te la vigenza del contratto. L’organo comune agisce in rappresentanza zione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al con- tratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese) . — ( Omissis ) di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle 4 -ter . Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria ca-quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di pacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, non-obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare ché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura indu-provenienza; striale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impre-su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è sa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimo-stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale niale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo delle decisioni di modifica del programma medesimo. comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 -quater u l - 4 -ter .1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del com- tima parte. Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale ma 4 -ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di con- commerciale, con i terzi: certo con il Ministro dello sviluppo economico.la pubblicità di cui al comma 4 -quater si intende adempiuta 4 -ter .2. Nelle forme previste dal comma 4 -ter .1 si procede
mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti di- dove ha sede la rete; sposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, in-
23-3-2026 teressate dalle procedure di cui al comma 4 -ter , lettera e) , secondo per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di fi- periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di gure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase rispettivo interesse. di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4 -ter , 4 -quater . Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono 4 -septies . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono re- sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicu- datte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto rativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’im- alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contrat- presa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4 -sexies to di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all’articolo 30, com- iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni ma 4 -ter , del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. d’ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, 4 -octies . Ferme restando le disposizioni di cui al presente arti-la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese colo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al com-nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella se- ma 4 -quater , in deroga a quanto previsto dal comma 4 -ter , il contratto zione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è sta- di rete di cui al comma 4 -sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai bilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’ assistenza di organiz-o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente zazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 4 -quinquies . Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 368, lettere b) , c) e d) interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.». della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, pre- — Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, via autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e n. 600 recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento del-delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da le imposte sui redditi» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.268 del adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. 16 ottobre 1973. 4 -quinquies .1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese Note all’art. 2:nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e pri- — Si riporta il testo dell’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio vate a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per 2020, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi. lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emer- 4 -quinquies .2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4 -quin- genza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, quies .1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro «Art. 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o al- la prosecuzione dell’attività d’impresa) . — 1. Nello stato di previsione meno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associa- del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salva-tiva o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro guardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impre-diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali. sa, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2020. 4 -quinquies .3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare 2. Il Fondo è finalizzato: superfici private e pubbliche a vocazione agrosilvo-pastorale nonché di a ) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di assicurare la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono: marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’ar- ticolo 185 -bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti su-contraenti con gli accordi medesimi; periore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico- b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle pro- finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto prietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipen-proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei dentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 3 del testo rilevanza strategica per l’interesse nazionale; unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo b ) all’acquisizione delle imprese in stato di difficoltà eco-3 aprile 2018, n. 34; nomico-finanziaria di cui alla lettera a) , con un numero di dipendenti c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interes-dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo; se nazionale iscritte nel registro di cui all’articolo 185 -bis del decreto d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio- a quello dell’impresa acquirente. culturale dei contesti in cui operano; 2 -bis . Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree inter- della cassa integrazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 28 set-ne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali tembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 no-sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di vembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla socie-gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricrea- tà in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero tivo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4 -sexies dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licen-stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4 -quater . ziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operativi- tà della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione 4 -quinquies .4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 -quin- degli esperimenti di cessione dell’attività produttiva. quies .1 e 4 -quinquies .2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finaliz- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei zata alla loro diffusione e attuazione. limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale 4 -sexies . Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete può essere di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dal- imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del po- mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli stru- sto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro menti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro. — 11 —
23-3-2026
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta 4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2,
qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notifi- dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mini- cano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a: stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli im- bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, patti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all’uscita, prepen- il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente sionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del grup- dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente po di appartenenza dell’impresa; dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio- b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acqui- nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inol-sizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero tre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquiren- designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque te, anche mediante attrazione di investitori stranieri; rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Go-acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi. verno, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedu- meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la re per l’accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggior- o dell’UNCEM. mente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 6. L’articolo 185 -ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell’articolo 31, comma 2, del decre- Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro to-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. dell’interno.».Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020 Note all’art. 5:mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione della dispo- — Si riporta il testo dell’articolo 67, comma 5, del decreto legi-sizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2020, slativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in ai sensi dell’articolo 265.». attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante de- lega al Governo in materia di contratti pubblici», come modificato dalla Note all’art. 3: presente legge: — Si riporta il testo dell’articolo 27, comma 8 -bis , del decreto-leg- «Art. 67 (Consorzi non necessari) . — ( Omissis ) ge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Pa- 5. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e ese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo «Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di riconversio- restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presen-ne e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa) . te articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi — ( Omissis ) d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono , secondo quanto previsto dall’alle- 8 -bis . Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura gato II.12 . non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizio- ne, disciplina le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi Note all’art. 6:da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile — Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, 1995, n. 335 recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi in- complementare»: dustriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di «Art. 2 (Armonizzazione) . — ( Omissis ) cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscri- zione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e fina- lizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano Note all’art. 4: per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro — Si riporta il testo dell’articolo 2615 -ter del codice civile: autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico del- «Art. 2615 -ter (Società consortili) . — Le società previste nei le imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni gli scopi indicati nell’articolo 2602. ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coor- dinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) , dell’articolo 49 In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di versare contributi in denaro.». cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi — Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante: «Norme in dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’ar- alla relativa attività. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti ticolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione all’iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ip-della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimen- piche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è auto-to alla posizione del socio lavoratore”» è pubblicato nella Gazzetta Uf- rizzato l’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro ficiale n. 236 dell’8 ottobre 2002. tenuto dall’autorità vigilante. — Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni — Si riporta il testo dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 24 del della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante: «Disposizioni urgenti province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», converti-ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei co- to, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: muni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»: «Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) . «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Confe- — ( Omissis ) renza unificata) . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conse- delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza guire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento Stato-regioni. del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e
23-3-2026 tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gen- soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima naio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, per effetto de- sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: gli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è li- con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifi-quidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. cazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulte-Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal riormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni di cui al citato articolo 12, comma 12 -bis , da emanare entro il 31 dicembre a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la discipli- 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che na di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto- 2021, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti 30 luglio 2010, n. 122; di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pen- sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, sione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, non- con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti ché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L’ar-8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 ticolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato. mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostituti-in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso ve ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla di cui all’articolo 22 -ter , comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a ca- Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della rico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre b) , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo determinato in 66 anni; periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a cari- quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stes-co dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione sepa- si sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla rata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacin- dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre que anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b) , della legge 23 agosto 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi re-2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni. quisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è con-
seguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, — Si riporta il testo dei commi 243, 245 e 246 dell’articolo 1 della a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante: «Disposizioni per la formazione per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributi- del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»: vo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all’importo dell’asse- «243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti gno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, all’importo medesimo comma 239.». dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto «245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da cia- quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali scun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.» revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di varia- «246. Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante zione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle ge-per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso stioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall’artico-essere inferiore, per un dato anno, all’importo mensile dell’assegno so- lo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, ciale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settant’an- che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità con-ni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque tributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corri-anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge spondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.». 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge — Si riporta il testo dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 ago- 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure urgenti per il sostegno a sto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, 7 -bis . dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della legge delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infra-8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’articolo 10 della legge strutturali) . — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica 26 maggio 1970, n. 381, e all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazio-n. 118, è incrementato di un anno. ne nell’utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a cari- territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi
co dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché degli articoli 6 -quater e 6 -quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un’età con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b) , in
23-3-2026 coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla 2 -ter . Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2 -bis , si applica- data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle no, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: dell’investimento nelle quote dei fondi di cui all’articolo 7, comma 2 -bis . 2 -quater . La presente legge si applica altresì alle operazioni di a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è isti- cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finan-tuito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e del- ziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni le politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente l’occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in b) al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6 -quinquies del decre- quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 2 -quinquies . Dalla data certa dell’avvenuta erogazione, anche in legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuo- parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di le, per le opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per cui al comma 2 -quater , sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologi- debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’arti-ca e le infrastrutture strategiche per la mobilità; colo 1, comma 1, lettera b) . b -bis ) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’econo- 2 -sexies . Nelle operazioni di cui al comma 2 -quater i titoli emes-mia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. si dalle società per finanziare l’erogazione dei finanziamenti o l’acqui- sto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell’artico- lo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Note all’art. 7: 2 -septies . I soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza — Si riporta il testo dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° set- delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2 -quater e la confor-tembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia banca- mità delle stesse alla normativa applicabile. ria e creditizia»: 2 -octies . Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di ope- «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) . — 1. L’esercizio razioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a) , può destinare i nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, crediti stessi, nonché i diritti e i beni all’impiego o alla titolarità dei quali iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combina- zione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari beni precedentemente destinati, ovvero i diritti e i beni che in qualunque possono: modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfaci- a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento mento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114 -quin- effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà quies , comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’arti- derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. colo 114 -novies , comma 4, e iscritti nel relativo albo; La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una
- prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi società veicolo d’appoggio di cui all’articolo 7.1, comma 4, con gli effetti dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall’articolo 7.1, n. 58; comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti og- getto dell’operazione e l’accollo del debito nascente dal finanziamento. Si c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite applicano l’articolo 7.1, commi 4 -bis , 4 -quater e 4 -quinquies . dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle di- 2 -novies . Il contratto relativo all’operazione suddetta può pre-sposizioni dettate dalla Banca d’Italia. vedere l’obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, non-analogamente ad una cessione.» ché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.». «Art. 7.2. ( Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati ). — 1. Le società che effettuano le operazioni di cui all’artico- Note all’art. 8:lo 7, comma 1, lettera b -bis ), non possono svolgere operazioni di cartola- rizzazione di natura diversa da quelle indicate dall’articolo 7, comma 1, — Si riporta il testo degli articoli 7 e 7.2. della legge 30 aprile lettera b -bis ). Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, non-1999, n. 130 recante: «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», ché di ogni altro creditore nell’ambito di ciascuna operazione di cartola-come modificati dalla presente legge: rizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e di- «Art. 7 (Altre operazioni) . — 1. Le disposizioni della presente ritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano legge si applicano, in quanto compatibili: le disposizioni di cui all’articolo 7.1, comma 8, primo periodo. a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti , anche futu- 2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati ri, realizzate mediante l’erogazione di un finanziamento al soggetto ce-al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo nella misura e alle condizioni concordate; derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell’am- b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per ogget-bito dell’operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 to crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio b -bis ) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi deri-separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso vanti dalla titolarità, in capo alla società di cui all’articolo 7.2 di beni dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finan-immobili, beni mobili anche registrati e diritti reali o personali aventi ad ziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati oggetto i medesimi beni. con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.». 2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi Note all’art. 9:riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore. — Si riporta il testo dell’articolo 122 -bis del decreto legislativo 2 -bis . Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un 7 settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle assicurazioni private», fondo comune di investimento, i servizi indicati nell’articolo 2, com-come modificato dalla presente legge: ma 3, lettera c) , possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che «Art. 122 -bis (Deroghe) . — 1. In deroga a quanto disposto dall’ar- ticolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in
23-3-2026 via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autori- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione tà competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; all’obbligo di assicurazione. c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo 1 -bis . La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, con-i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr) , del presente codice ri- sultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; entranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera d) alle attività di sorveglianza sanitaria; c) , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; n. 285, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle pro-stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusi- cedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; vamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, por- tuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbli- civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui gatorie di legge; al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia garanzia di cui all’articolo 283 del presente codice, se la responsabilità delle procedure adottate. verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione 1 -ter . La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per delle attività di cui al comma 1. le macchine agricole di cui all’articolo 57 del codice della strada, di cui 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non acces- tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e con-sibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per trollo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 del presente codice, se la responsa- 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo si-bilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coper- stema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mante-ta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali. nimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il 2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utiliz- adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme re-zo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all’arti- lative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in colo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all’impresa occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione di assicurazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente al progresso scientifico e tecnologico. della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospen- 28 settembre 2001 o la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1: 2024 si sione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispet- presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le par-to all’annualità. Per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo ti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale all’articolo 6. comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può 5 -bis . La commissione consultiva permanente per la salute e si-avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all’annualità. Con decre- curezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la to del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infra- efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicu-strutture e dei trasporti, sentito l’Ivass, possono essere disciplinati ulteriori rezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con casi e modalità di sospensione dell’obbligo assicurativo tenuto conto del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60. 5 -ter . In applicazione del principio di proporzionalità degli 3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo registrazione nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) , di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economi- incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, co 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall’articolo 3, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli comma 2, del medesimo regolamento. L’impresa ne dà tempestiva co- 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla municazione all’assicurato. data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le 4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori compa-2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 283, comma 1, lettera b) . rativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuan- 5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitual- do precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello azienda-mente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all’artico- le; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano lo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al presente di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.». comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali di- sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico Note all’art. 10: della finanza pubblica. — Si riporta il testo degli articoli 30 e 37 del decreto legislati- 5 -quater . Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pro-vo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell’articolo 1 della legge muove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di nor-3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza mazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui nei luoghi di lavoro», come modificati dalla presente legge: al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di partico- lare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché «Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) . — 1. Il mo- per l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle nor-dello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente me tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet isti-della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle so- tuzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e cietà e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al dell’UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed effi- delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio cacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento dell’INAIL. di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge rela- 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivi-tivi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; tà finanziabili ai sensi dell’articolo 11.».
23-3-2026 «Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) . 9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta — 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una for- antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave mazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestio- rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: ne dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, orga- di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le nizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conse- attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. guenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad settore o comparto di appartenenza dell’azienda. una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresen-di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza tanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di controllo e prevenzione dei rischi stessi. di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti mi-per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e nimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori in materia di formazione, in modo da garantire: di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecni- a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle che, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tec- b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di ap- nica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, prendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di svolgimento della prestazione lavorativa; aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore an- nue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per b -bis ) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in ma- le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per le imprese che occupano teria di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che ero- modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del princi-gano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. pio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore ri- livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta. ceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel setto-disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che re e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2. di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico de- 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente com-vono avvenire in occasione: prensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le cono- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio scenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. b -bis ) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro; 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fasci- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuo- colo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislati-ve tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. vo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e 5. L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luo- lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella go di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, di- (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con spositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di ad- elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della destramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza ten-tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere gono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. tracciati in apposito registro, anche informatizzato. 14 -bis . In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rap-essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o presentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi all’insorgenza di nuovi rischi. formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adegua- formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggior-ta e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai namento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del cre-propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quan- dito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta to previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti 7 -bis . La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esi- sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli stenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) , e 7 -ter . Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della forma- dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b) , del presente decreto, gli atte-zione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del com- stati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.». ma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno bien- — Si riporta il testo del comma 40, dell’articolo 4, della legge nale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evo- 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del luzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», come modificato dal- la presente legge: 8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al «40. Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal tratta- — 16 —
23-3-2026 mento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di Note all’art. 11:riqualificazione , ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza — Si riporta il testo degli articoli 3 e 55 del decreto legislativo sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giusti- 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell’articolo 1 della legge ficato motivo.». 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza — Si riporta il testo dell’articolo 9 del decreto-legge 31 genna- nei luoghi di lavoro», come modificati dalla presente legge: io 2007, n. 7 recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, «Art. 3 (Campo di applicazione) . — 1. Il presente decreto legi-la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, slativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico- tipologie di rischio. professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40: 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei ser- «Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita dell’impresa) . — vizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, 1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’uf- penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività ficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto infor- degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, del-matico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente le università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni articolo. dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’ar-adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle im- ticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, prese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previden- n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del pre-ziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, sente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive secondo periodo, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità or-partita IVA. ganizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del 3. L’ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze arma-la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività te, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della prote-Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comu- zione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre nicazione unica. ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 4. Le amministrazioni competenti comunicano all’interessato e legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamen- Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e te il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin- 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in ce autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, re- 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui lativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, com-al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per presa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le as-via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigiana- sociazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative to e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associa- del personale militare ai sensi dell’articolo 1478 del decreto legislativo zioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati 15 marzo 2010, n. 66; analogamente si provvede per quanto riguarda gli interessati. archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a partico- 7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, lari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia sto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Mi- disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina nistri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze, e del recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorati-lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’articolo 71 del codice ve a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai individuate le regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui al titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di tra-presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati sporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi e quelle per l’immediato trasferimento telematico dei dati tra le Ammi- decreti di attuazione. nistrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. 3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte 8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto le-decorrere dal 1° ottobre 2009. gislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al de- creto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l’ar- 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le dispo-ticolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive sizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile modificazioni, e l’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazio- decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 ne della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni compe- del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del tenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere previgente. entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 10. Al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente arti- 3 -bis . Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge colo, la misura dell’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1 -ter , 8 novembre 1991, n. 381, le disposizioni del presente decreto legislativo della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 otto- sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimen- bre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze to delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, comunque l’invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell’eco- di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero nomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo eco- dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute nomico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in e sicurezza sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si applicano vigore della legge di conversione del presente decreto.». alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei li- — 17 —
23-3-2026 miti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del pri- alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati mo periodo. Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della pro- dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e si- tezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del curezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai vide- Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili oterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 3 -bis . tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equipa- nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subor-rati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente dinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione articolo. sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere 5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del de- prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavo-creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’arti- di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o colo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obbli- accordi aziendali. ghi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 dell’utilizzatore. del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. 6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifi- 12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui cazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del all’articolo 230 -bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società sem-e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svol- plici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui gimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il perso- all’articolo 21. nale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 12 -bis . Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rap- 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei sogget-porto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, ti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle as-a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o sociazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, autorità ospitante. n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e succes- internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i sive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) , del testo unico di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’artico-lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. lo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di 7 -bis . Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridi- cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’orga-ca del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza nizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare di quelli che at- dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei tengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergen-mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori za adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al mini-nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi mo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle mi-
In considerazione della specificità dell’attività esercitata dal-sure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i
le imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavo-delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dal-ro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme la data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavora-generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute tori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano la-committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano voratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicu-per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione rezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organiz-compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domici-zazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del liare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle pre- 9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre visioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbri-la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo. cati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari 13 -bis . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni ciali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, com-assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la alle disposizioni di cui al titolo III.6 salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto eA tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico vince autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Re- di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro pubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la presta- anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto for- zione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature mativo del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente
23-3-2026 decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’artico- del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta gior- lo 26, comma 8; nate lavorative nell’anno solare di riferimento. l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa) . 13 -ter . Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il 6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Com- riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione missioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza perma- delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla 6 -bis . In caso di violazione delle disposizioni previste dall’arti-normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misu- colo 18, comma 1, lettera g) , e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la re di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, for- violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzio-mazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese ne sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e gli importi della sanzione sono triplicati.». stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.». «Art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) . — 1. Note all’art. 12:È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a — Per i riferimenti al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si 9.112,57 euro il datore di lavoro: vedano le note all’articolo 11. a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
che non provvede alla nomina del responsabile del servizio Note all’art. 14:di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera — Si riporta il testo dell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, b) , o per la violazione dell’articolo 34, comma 2. n. 448 recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a) , si applica la pena sviluppo», come modificato dalla presente legge: dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: «Art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale) .
— 1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36 della legge a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a) , b) , 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente c) , d) , f) e g) ; legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacqui- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavo-stare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali ratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d) , nell’ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per di tre anni dalla cessione. la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e 2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà bonifica di amianto; di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti indu- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla striali o artigianali ivi realizzati nell’ipotesi in cui sia cessata l’attività compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia industriale o artigianale da più di diciotto mesi . inferiore a 200 uomini-giorno. 3. Nell’ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo 3. È punito con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro il datore i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di a) , in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b) , questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del c) o d) , o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3. tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici at- tualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento. 4. È punito con l’ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate a) , in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) , anche in presenza di procedure concorsuali. primo periodo, ed f) . 5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l’acquisizione di aree e di immobili da destinare agli a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da insediamenti produttivi.». 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12 - bis , 18, comma 1, lettera o) , 26, comma 1, lettera b) , 43, commi 1, lettere a) , b) , c) ed e) e 4, 45, comma 1; Note all’art. 15: — La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per l’ar- b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da tigianato», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1,lettera a) ;
— Si riporta il testo dell’articolo 45 della Costituzione: c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’obbligo informativo di «Art. 45. — La Repubblica riconosce la funzione sociale della cui all’articolo 3, comma 7 -bis , e degli articoli 18, comma 1, lettere c) , cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione pri- e) , f) e q) , 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7 -ter , 9 e 10, 43, comma 1, vata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più lettere d) ed e -bis ), 46, comma 2; idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.». d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere — Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell’articolo 17, della leg- a) , b -bis ), d) e z) , prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis ; ge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica»: e) con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la viola- zione degli articoli 18, comma 1, lettere g) , n) , p) , seconda parte, s) e «2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di co- v) , 35, comma 4; pertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti fi-9.397,33 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, com-nanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è ma 2, 41, comma 3; effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I de- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a creti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati 6.407,28 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r) , con solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb) , e comma 2; che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di de-con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a creto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del
2.562,91 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g -bis ) comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto e r) , con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’artico- ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti lo 25, comma 1, lettera e) , secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5; mezzi di copertura.
23-3-2026
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo
legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno, i governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere cor- limiti di cui al primo comma dell’articolo 4, mantengono l’iscrizione redati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni com- all’albo di cui al primo comma del presente articolo. petenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizio- beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di ne, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla presta-corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa zione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazio- iscritte all’albo di cui al primo comma le disposizioni relative all’iscri-ne relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere com- zione al registro degli esercenti il commercio o all’autorizzazione am-plessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica ministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna previste dalle specifiche normative statali. disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella re- o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializ-lazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, zati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato e le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parla- all’artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all’albo mentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.». Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è ir- — Si riporta il testo dell’articolo 3 del citato decreto legislativo rogata dall’autorità regionale competente la sanzione amministrativa 28 agosto 1997, n. 281: consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all’1 per cento «Art. 3 (Intese) . — 1. Le disposizioni del presente articolo si del fatturato dell’impresa. La sanzione non può comunque essere infe-applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede riore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle un’intesa nella Conferenza Stato-regioni. procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le 2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legisla- zione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo .». Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Note all’art. 17: 3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato- — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei n. 1498, recante: «Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti Ministri provvede con deliberazione motivata. dei diversi tipi di birra, a termini dell’art. 7 della L. 16 agosto 1962,1354» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 28 agosto 1971. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può
provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Note all’art. 18:Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è — Si riporta il testo dell’articolo 117 della Costituzione: tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai «Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dal-fini di eventuali deliberazioni successive.». le Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Note all’art. 16: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: — Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti n. 443 recante: «Legge-quadro per l’artigianato», come modificato dal- dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica la presente legge: dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; «Art. 5 (Albo delle imprese artigiane) . — È istituito l’albo pro- b) immigrazione; vinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, muni- decreto 20 settembre 1934, n. 2011. zioni ed esplosivi;moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela del- La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive de-la concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello nunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e sono annotate finanziarie; nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum sta- L’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsa-tali; elezione del Parlamento europeo; bilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’articolo 3, presenti g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e domanda alla commissione di cui all’articolo 9, ha diritto al riconosci- degli enti pubblici nazionali; mento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia am-provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di ministrativa locale; due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel pro- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; cesso produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pe- nale; giustizia amministrativa; In caso di invalidità, di morte o d’intervenuta sentenza che di- chiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la re- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-lativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo di cui al cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all’artico- territorio nazionale; lo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della n) norme generali sull’istruzione; maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa o) previdenza sociale; venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda-interdetto o inabilitato. mentali di Comuni, Province e Città metropolitane; L’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per la concessio- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi ne delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. internazionale;
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pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione stata- aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel le, regionale e locale; opere dell’ingegno; quadro delle rispettive competenze.tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organiz-
zazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rappor-commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorità si ti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle (UE) 2017/2394 anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazio-Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avva-ne professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno lersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e ae-redditi. L’intervento dell’Autorità è indipendente dalla circostanza che roporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. gia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della fi- nanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali 3. L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la so- e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di spensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussi- risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di cre-ste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al pro-dito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la deter-prietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazio- minazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. ne idonea ad identificarlo. L’Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni pre-materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. viste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle 3 -bis . L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla forma-conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento (UE) zione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’ese-2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre cuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di con-rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che discipli-nettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di teleco-na le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. municazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legi-servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o slazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti tele-spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Cit-matiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica tà metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. del primo periodo, hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed fine di evitare la pro-trazione di attività pregiudizievoli per i consuma-economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle tori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inot-cariche elettive. temperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Re- presente comma, l’Autorità stessa può applicare una sanzione ammini-gioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con indivi-strativa fino a 5.000.000 di euro. duazione di organi comuni.In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere ac-
disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge cordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni — Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui serviziL’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove digitali) è pubblicato nella G.U.U.E. del 27 ottobre 2022. sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, te-
nuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di Note all’art. 19:qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, — Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 del Parla-date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ri-mento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, si veda nelle note tenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in all’articolo 18. ogni caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3. Note all’art. 20: — Si riporta il testo dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 set- 6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa at- tembre 2005, n. 206 recante: «Codice del consumo, a norma dell’artico-traverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o te- lo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»: levisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provve- dere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. «Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale) . — 1. L’Au- torità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della “Autorità”, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo an-pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista respon- che quale autorità competente per l’applicazione del regolamento (UE) sabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’ese-di illegittimità. L’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiara- cuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regola-zione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali mento (CE) n. 2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge. ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli ob- bligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere 1 -bis . Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, com-all’accertamento dell’infrazione. ma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo 8. L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commer- regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale ciali scorrette continuino a produrre effetti.
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Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scor- Note all’art. 21:retta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione ammini- — Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 del Parla-strativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della mento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, si veda nelle note gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni econo- all’articolo 18. miche e patrimoniali del professionista. Nel caso di pratiche commer-
ciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può Note all’art. 24:essere inferiore a 50.000 euro. — Si riporta il testo dell’articolo 15 del Regio decreto 16 marzo 9 -bis . In caso di sanzioni inflitte a norma dell’articolo 21 del 1942, n. 262 recante: «Approvazione del testo del Codice civile»: regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 12 dicembre 2017, l’importo massimo della sanzione irrogata «Art. 15 (Abrogazione delle leggi) . — Le leggi non sono abro-dall’Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista gate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell’Unione europea in- per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la teressati dalla relativa violazione. Qualora le informazioni sul fatturato nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.». annuo non siano disponibili, l’importo massimo della sanzione irrogata — Per i riferimenti all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto dall’Autorità è pari a 2.000.000 di euro. 1997, n. 281 si vedano le note all’articolo 4. 9 -ter . Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 9 — Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 25, della legge 15 mag-e 9 -bis , l’Autorità tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non gio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività esaustivi: amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»: a) la natura, gravità, entità e durata della violazione; «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenua- dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di deci-re il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; sione e di controllo) . — ( Omissis )eventuali violazioni commesse in precedenza dal 25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria: professionista; a) per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal singoli ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono n. 400, nonché per l’emanazione di testi unici; disponibili; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
le sanzioni inflitte al professionista per la medesima vio- Repubblica;
lazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzio-relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo isti- ni predisposti da uno o più ministri. tuito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle Note all’art. 25:circostanze del caso. — Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, 10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite n. 180 recante: «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto del-sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti le imprese», come modificato dalla presente legge: indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che «Art. 17 (Garante per le micro, piccole e medie imprese) . — 1. tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Garante per 11. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con pro- le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni di: prio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garan- a ) monitorare l’attuazione nell’ordinamento della comuni-tire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
cazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli 25 giugno 2008, recante “Una corsia preferenziale per la piccola im-inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di presa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità ap- Impresa (uno ‘Small Business Act’ per l’Europa)« e della sua revisione, plica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 78 anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del profes- definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello ‘Small Busi-sionista. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la so- ness Act’ per l’Europa”, della comunicazione della Commissione euro-spensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. pea COM(2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante “Legiferare 13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle vio-meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, della comunicazione lazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposi-della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settem-zioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della bre 2023, recante “Pacchetto di aiuti per le PMI” ; legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento b) analizzare, in via preventiva e successiva, l’impatto della delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere ef-regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese; fettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità. b -bis ) attuare un nuovo approccio alla consultazione, deno- 14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedi- minato “Reality Checks”, attraverso la raccolta di informazioni da una mento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in deter-scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che minati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed econo-vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al mici derivanti dall’attuazione delle relative norme; giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del si- 15. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordina-stema delle micro, piccole e medie imprese; rio in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparati-Ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui ini-va, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto ziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modi-carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi ficazioni, e dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legisla-rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese; tivo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta. La relazione contiene una sezione dedicata all’analisi preventiva e alla valutazione 15 -bis . I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono successiva dell’impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la com-ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, petitività. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del giorni la relazione al Parlamento; caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, picco- rimedi a disposizione dei consumatori.». le e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
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coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese — Si riporta il testo dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge
istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici 17 maggio 2022, n. 50 recante: «Misure urgenti in materia di politiche ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla let- energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli in- tera e) . vestimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come 2. Anche ai fini dell’attività di analisi di cui al comma 1, il Ga- modificato dalla presente legge: rante, con proprio rapporto, dà conto delle valutazioni delle categorie e «Art. 25 (Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese degli investimenti esteri) . — ( Omissis ) relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti norma- tivi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di 2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il sup-schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente porto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l’attrazione degli con l’amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa, investimenti esteri di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, al medesimo periodo è allegato all’AIR. Ai fini di cui al secondo pe- n. 164, è costituita una segreteria tecnica, cui è assegnato un dirigente di riodo l’amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introdu- dell’articolo 1, comma 13, lettera f) , del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, cono o eliminano oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese. convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incari- co che può essere conferito con le modalità di cui all’articolo 1, comma 446, 3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comun- quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e coordinata da un que entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e) . Il Garante economico e composta da personale in servizio presso il predetto Ministero, concentra le attività di cui al comma 1, lettere b) e c) , sulle misure prio- nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri ritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventual- per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l’altro, i mente approvati. compiti inerenti al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza di 4. Per l’esercizio della propria attività il Garante di cui al com- competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle ma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d’Italia, dei dati rilevati imprese estere, diversi da quelli attribuiti all’Unità di missione di cui all’ar-dall’Istituto nazionale di statistica, della collaborazione dei Ministeri ticolo 30, comma 1 -bis , alla ricognizione di potenziali investitori strategici competenti per materia, dell’Unioncamere e delle camere di commer- esteri, all’elaborazione di proposte di investimento strutturate, all’adozio-cio. Può stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la ne di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di all’implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di natura privata. Le camere di commercio, sulla base delle informazioni uno “sportello unico” che accompagni e supporti gli investitori esteri con di cui al comma 2 dell’articolo 9, possono proporre al Garante misure di riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizza-semplificazione della normativa sull’avvio e sull’esercizio dell’attività zione dell’investimento, nonché all’attivazione di un sito web unitario, che di impresa. raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle ini- 5. Presso il Garante di cui al comma 1 è istituito il tavolo di ziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri , consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente e alla valorizzazione e alla promozione dell’attrattività dei territori per i rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto . Per la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,165, di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro anche con l’avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l’approccio denominato “Reality Checks” di cui alla lettera b -bis ) del annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell’amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1. comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità .Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presi- — Si riporta il testo dell’articolo 30, comma 7, del decreto-legge dente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo 12 settembre 2014, n. 133 recante: «Misure urgenti per l’apertura dei economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello svilup- cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del po economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idroge-del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo ologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modi-senza compenso aggiuntivo rispetto all’incarico dirigenziale attribuito. ficazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse presente legge: umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, co- «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure munque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». per l’attrazione degli investimenti) . — ( Omissis )
Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Note all’art. 26:Comitato con il compito di coordinamento dell’attività in materia di at- — Si riporta il testo dell’articolo 24 -ter , comma 1, del decreto del trazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante: «Ap-sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è provazione del testo unico delle imposte sui redditi», come modificato composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economi-dalla presente legge: co, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell’economia
e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e «Art. 24 -ter (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che tra-del turismo, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e sferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno) . — 1. Fatte la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza salve le disposizioni dell’articolo 24 -bis , le persone fisiche, titolari dei permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autono-redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) , erogati da me di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rap-soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi presentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio coinvolte nel progetto d’investimento. Ai componenti del Comitato non delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruz-sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti zo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 -bis comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al pre-al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, sente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati da-finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o gli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 35 del decreto-non superiore a 30.000 abitanti , possono optare per l’assoggettamento legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secon-17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. do i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. 26G00050
23-3-2026 DECRETI PRESIDENZIALI
Considerato che sull’isola di Stromboli non risulta at- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio tualmente fruibile alcuna struttura operativa idonea a ga-2026 . rantire la presenza stabile del personale delle componenti Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli in-del Servizio nazionale di protezione civile durante la ge-terventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteoro-stione delle emergenze; logici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell’Isola di Stromboli del Comune di Lipari Ritenuto indispensabile assicurare alla popolazione il in Provincia di Messina. ripristino della foresteria del Centro operativo avanzato (COA) di Stromboli quale infrastruttura essenziale per IL CONSIGLIO DEI MINISTRIconsentire interventi tempestivi a tutela della pubblica NELLA RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2026 incolumità; Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze na- Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in zionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto particolare l’art. 24, comma 2; legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo Vista la delibera del Consiglio dei ministri del della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le ne-28 marzo 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici cessarie disponibilità; mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ec- Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i cezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del de-dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell’isola di creto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integra-Stromboli del Comune di Lipari in Provincia di Messi-zione delle risorse; na e con la quale sono stati stanziati euro 1.200.000,00 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui del 22 gennaio 2026, contenente la relazione di cui al all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 2018, n. 1 per l’attuazione dei primi interventi urgenti del 2018; di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo Su proposta del Ministro per la protezione civile e decreto legislativo; le politiche del mare; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1138 del 22 aprile 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in con- Delibera: seguenza degli eccezionali eventi meteorologici veri- ficatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel terri- Art. 1.torio dell’isola di Stromboli del Comune di Lipari in Provincia di Messina»; 1. In considerazione di quanto esposto in premes- Visto l’art. 24, comma 2, del citato decreto legislati-sa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del vo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l’altro, che a segui-decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanzia-to della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento mento di risorse di cui all’art. 1, comma 3, della de-calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimen-libera del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, to della protezione civile e dalle regioni e province au-è integrato di euro 11.135.000,00 a valere sul Fondo tonome interessate, sulla base di una relazione del Capo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completa-e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla let-mento delle attività di cui all’art. 25, comma 2, lettere tera d) del comma 2 dell’art. 25 del medesimo decreto a) , b) e c) , e per l’avvio degli interventi più urgenti di legislativo. cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzan- La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Uf-do la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali; Viste la nota del 28 luglio 2025 e del 30 dicembre 2025 I l P r e s i d e n t econ le quali il Presidente della Regione Siciliana - Com- del Consiglio dei ministrimissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle ulte- M ELONI riori misure urgenti per le attività di cui alle lettere b) , c) e d) del comma 2 dell’art. 25 del citato decreto legislativo I l M i n i s t r on. 1 del 2018; per la protezione civile Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 11 e le politiche del mare Me 12 dicembre 2025 dai tecnici del Dipartimento della USUMECI protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Siciliana e degli enti locali interessati; 26A01458 — 24 —
23-3-2026 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indi- cazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) E DELLE FORESTE 2021/1236; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 del- DECRETO 13 marzo 2026 . la Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del di produzione della denominazione di origine controllata Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-dei vini «Asti». da le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni IL DIRIGENTE DELLA PQA I tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di op-DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE posizione, le modifiche del disciplinare di produzione, QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA il registro dei nomi protetti, la cancellazione della prote- Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento zione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spi- per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così ritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tra- come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzio-dizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qua- ne (UE) 2025/26; lità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il rego-che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; lamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen- del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recan- cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pra-te organizzazione comune dei mercati dei prodotti agri- tiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili coli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) in materia di produzione e conservazione dei prodotti n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sot-Consiglio, così come da ultimo modificato dal regola- toprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblica-mento (UE) 2024/1143; zione delle schede dell’OIV, e successive modifiche ed Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della integrazioni; Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il rego- Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 lamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del della Commissione, del 16 aprile 2019, recan-Consiglio con norme relative alla registrazione e alla te modalità di applicazione del regolamento (UE) protezione delle indicazioni geografiche, delle specia- n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio lità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei n. 664/2014; prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Stati membri relative all’aumento del titolo alcolo- Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il rego- metrico volumico naturale, e successive modifiche ed lamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e integrazioni; del Consiglio per quanto riguarda le domande di pro- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente di-tezione delle denominazioni di origine, delle indicazio- sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Pre-ni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore sidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove nor-cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e me in materia di procedimento amministrativo e di diritto la presentazione, così come da ultimo modificato dal re- di accesso ai documenti amministrativi, e successive mo-golamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, difiche ed integrazioni; del 30 ottobre 2024; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 del- avente ad oggetto riforma dell’organizzazione del Gover-la Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modali- no, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tà di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del e successive modifiche ed integrazioni; Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’appli- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cazione della protezione, l’etichettatura e la comuni- cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di- cazione delle indicazioni geografiche e delle specialità pendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive tradizionali garantite, che modifica il regolamento di modifiche ed integrazioni;
23-3-2026 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- ad oggetto codice dell’amministrazione digitale, e suc- nistri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento cessive modifiche ed integrazioni; recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricol- tura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole ali- dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, mentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gaz- n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale gno 2023, n. 74; - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazio- Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della nali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010,
288, recante individuazione degli uffici dirigenziali per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradi-
non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovra-zionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati nità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023,178; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aven-
Vista la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della te ad oggetto riordino della disciplina riguardante il dirit- sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del to di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparen- 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti za e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indiriz-amministrazioni, così come modificato dal correttivo zi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e per il 2026; successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente sovranità alimentare e dell’ippica prot. n. 98896 del disciplina organica della coltivazione della vite e della 27 febbraio 2026, in corso di registrazione presso l’Uf-produzione e del commercio del vino, e successive mo- ficio centrale di bilancio, per l’attuazione degli obietti-difiche ed integrazioni; vi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella 2026», rientranti nella competenza del Dipartimen- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie ge-to della sovranità alimentare e dell’ippica, ai sensi nerale - n. 83 dell’8 aprile 2022, avente ad oggetto di-del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 178/2023; n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge Vista la direttiva del direttore della Direzione genera-n. 238/2016, concernenti la procedura per la presenta- le per la promozione della qualità agroalimentare prot. zione e l’esame delle domande di protezione delle DOP,112479 dell’11 marzo 2025, registrata dall’Ufficio delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti viti-
centrale di bilancio al n. 228 in data 16 marzo 2025, vinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancel- dirigenziali di livello non generale della Direzione ge-lazione della protezione; nerale per la promozione della qualità agroalimentare, Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella con le priorità politiche individuate nella direttiva del Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie ge-Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra nerale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposi-citate; zioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 di-schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigne- cembre 2023, registrato dal Ministero dell’economia e ti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambi- delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e pres-to delle misure del SIAN recate dall’art. 43, comma 1, so la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con concernente il conferimento, a decorrere dalla data del modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e decreto e per il periodo di tre anni, dell’incarico di Capo successive modifiche ed integrazioni; del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimenta-convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre re e delle foreste, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6, del 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in parti-dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del me-colare, l’art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi desimo Ministero, estraneo all’amministrazione, fermo del quale le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, restando il disposto dell’art. 19, comma 8, del citato de-della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero creto legislativo; dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo- reste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di le denominazioni «Ministro delle politiche agricole ali-livello generale conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 4, mentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora alimentari e forestali»; Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consi- — 26 —
23-3-2026 glio dei ministri, registrato dall’Ufficio centrale di bilan- è stata esaminata nell’ambito della procedura nazionale cio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei prevista dall’art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; 2021 e, in particolare: Visto il decreto del direttore della Direzione gene- è stato acquisito il parere favorevole della Regio-rale per la promozione della qualità agroalimentare ne Piemonte; del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte è stato acquisito il parere favorevole del Comitato dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di 10 dicembre 2025, nell’ambito della quale il citato Co-direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione generale mitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari «Asti»; generali della direzione; la suddetta proposta di modifica del disciplinare è Considerato che l’art. 21, comma 17, della legge stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2026, a fini autorizza l’avvio della gestione finanziaria, nelle more di opposizione a livello nazionale ai sensi dell’art. 4, pa-dell’approvazione delle rispettive direttive sull’azione ragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegna- 2025/27 e dell’art. 13, comma 6, del decreto ministeriale zioni di cui alle direttive dell’anno precedente; 6 dicembre 2021, sopra citati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-9 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della blicazione della suddetta proposta di modifica non Repubblica italiana n. 199 del 9 agosto 1967, con il sono pervenute opposizioni; quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Asti» ed approvato il relativo di- Considerato che, in data 24 dicembre 2025, il Consor-sciplinare di produzione; zio per la tutela dell’Asti ha chiesto la possibilità di ri- vendicare la tipologia a D.O.C.G. «Asti» Rosato, o Rosé Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993, pub- a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- rendendo pertanto applicabili le modifiche anche nei ri-liana n. 287 del 7 dicembre 1993, con il quale è stata guardi delle produzioni derivanti dalle campagne vitivi-riconosciuta la denominazione di origine controllata e nicole 2024/2025 e 2025/2026 nonché di rendere applica-garantita dei vini «Asti» ed approvato il relativo disci- bili dalla data della pubblicazione di suddetto decreto, le plinare di produzione; modifiche previste all’art. 8 del disciplinare di produzio- Visto il decreto ministeriale 26 agosto 2024, pubbli- ne, per le produzioni che verranno confezionate successi-cato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini vamente a detta pubblicazione; DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Vista la nota del 4 febbraio 2026 della Regione italiana n. 207 del 4 settembre 2024 con il quale è stato Piemonte, con la quale la medesima dichiara di con-da ultimo modificato il disciplinare di produzione del- cordare con la richiesta del consorzio di rendere ap-la denominazione di origine controllata e garantita dei plicabili le modifiche per poter utilizzare la tipologia vini «Asti»; D.O.C.G. «Asti» Rosato o Rosé derivante da taglio del- Esaminata la documentata domanda presentata dal le produzioni delle campagne vitivinicole 2024/2025 Consorzio per la tutela dell’Asti, intesa ad ottenere la e 2025/2026, a partire dalla data di pubblicazione del modifica del disciplinare di produzione della denomi- presente decreto; nazione di origine protetta dei vini «Asti», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministe- Ritenuto che, a seguito dell’esito positivo della sud- riale 6 dicembre 2021; detta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requi- siti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposi- Considerato che il Consorzio per la tutela dell’Asti è zioni adottate in virtù dello stesso; riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica or-funzioni previste dall’art. 41, commi 1 e 4, della pre- dinaria del disciplinare di produzione della denominazio-detta legge per la denominazione di origine controllata ne di origine controllata e garantita dei vini «Asti», che e garantita dei vini «Asti»; comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all’art. 4, Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzio- paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e ne, di cui è richiesta l’approvazione con la sopra citata all’art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui 2021, sopra citati; all’art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del Ritenuto di dover aggiornare l’elenco dei codici previ-medesimo articolo, e comporta una modifica del docu- sto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 feb-mento unico; braio 2022, sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di Considerato che, in ottemperanza al disposto dell’art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra cita- origine controllata e garantita dei vini «Asti» approvata ta domanda di approvazione di una modifica ordinaria con il presente decreto; — 27 —
23-3-2026 Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi 70%), deve provenire dalla preliminare riclassificazio- dell’art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato ne di prodotti ottenuti da uve del vitigno Brachetto N. (UE) 2025/27 e dell’art. 13, comma 7, del decreto di altra denominazione di origine ricadente sul territorio ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del della DOCG dei vini «Asti», nel rispetto delle compati- presente decreto di approvazione, contenente il di- bilità tecnico-produttive stabilite dall’art. 38 della legge sciplinare di produzione consolidato modificato ed n. 238/2016. il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e Art. 3.sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover Comunicazione alla Commissione europea ed procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione applicazione nel territorio dell’Unione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta 1. Ai sensi dell’art. 5 del regolamento delegato (UE) Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunica- 2025/27, dell’art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) zione dell’approvazione della modifica ordinaria in 2025/26 e dell’art. 13, comma 8, del decreto ministeria-questione alla Commissione europea, tramite il si- le 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un stema digitale di cui all’art. 14, paragrafo 1, del re- mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nel-golamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’approva-disposto dall’art. 5 del regolamento delegato (UE) zione della modifica ordinaria di cui all’art. 1 del presente 2025/27, dall’art. 12 del regolamento di esecuzione decreto è comunicata alla Commissione europea tramite (UE) 2025/26 e dall’art. 13, comma 8, del decreto mi- il sistema digitale di cui all’art. 14, paragrafo 1, del rego-nisteriale 6 dicembre 2021, sopra citati; lamento (UE) 2024/1143.
In conformità all’art. 5, paragrafo 9, del regolamen- Decreta: to delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all’art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel ter- ritorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui la comu- Art. 1.nicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico Approvazione modifica ordinaria consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissio- ne europea nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione Serie C, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 4, del regolamento della denominazione di origine controllata e garantita dei delegato (UE) 2025/27. vini «Asti», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2026, è approvata. Art. 4.Il disciplinare di produzione della denominazione di
Aggiornamento codici SIAN origine controllata e garantita dei vini «Asti», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente 1. L’elenco dei codici previsto dall’art. 7, comma 3, del articolo, ed il relativo documento unico consolidato mo-decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle dificato figurano, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del di-presente decreto. sciplinare di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 2. Art. 5. Entrata in vigore ed applicazione nel territorio Pubblicazione nazionaleIl disciplinare di produzione della denominazione 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua di origine controllata e garantita dei vini «Asti» conso-pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica lidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del italiana. presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - 2. In conformità all’art. 4, paragrafo 5, secondo perio-«Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garan-do del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica tite» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero ordinaria di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in (https://www.masaf.gov.it). vigore del presente decreto. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uf- 3. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche ficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendem-Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e mia 2024, limitatamente all’elaborazione della tipologia delle foreste. «Asti» o «Asti» spumante metodo classico rosato o rosé,
mediante la pratica di cui all’art. 5, comma 11, dell’alle- gato disciplinare. A tal fine il quantitativo complementare del 10-30% di Brachetto N., da aggiungere alla partita base ottenuta da uve del vitigno Moscato B. (minimo Il dirigente: G ASPARRI — 28 —
23-3-2026
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23-3-2026 HIIHWWXDWHQHOWHUULWRULRGHOOHSURYLQFLHGL$OHVVDQGULD$VWL&XQHRHQHOODIUD]LRQH3HVVLRQHGHOFRPXQH GL&KLHUL72 ÊLQIDFROWjGHO0LQLVWHURFRPSHWHQWHGLFRQVHQWLUHFKHOHVXGGHWWHRSHUD]LRQLVLDQRHIIHWWXDWHLQ VWDELOLPHQWLVLWXDWLQHOWHUULWRULRGHOODSURYLQFLDGL0LODQRRGHOUHVWDQWHWHUULWRULRGLTXHOODGL7RULQRD FRQGL]LRQHFKHLQGHWWLVWDELOLPHQWLOH'LWWHLQWHUHVVDWHSURGXFDQRGDDOPHQRDQQLSULPDGHOODHQWUDWD LQYLJRUHGHO'35OXJOLRQ©0RVFDWRG¶$VWLªH©$VWLªVSXPDQWHR©$VWLª
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23-3-2026 3HUOHWLSRORJLH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHURVDWRRURVp©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFR PHWRGRWUDGL]LRQDOHURVDWRRURVpTXDORUDODUHVDVXSHULLOLPLWLVRSUDLQGLFDWLPDQRQROWUHO¶ O¶HFFHGHQ]DQRQDYUj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©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHURVDWRRURVp GDHIIHWWXDUVLFRQLOPHWRGRGHOODIHUPHQWD]LRQHQDWXUDOHLQDXWRFODYHGHYHHVVHUHRWWHQXWDGDYLQLR PRVWLDYHQWLOHFDUDWWHULVWLFKHGLFXLDOSUHVHQWHGLVFLSOLQDUH /DSDUWLWDGHVWLQDWDDOODVSXPDQWL]]D]LRQHSHUODSURGX]LRQHGHOYLQRD'HQRPLQD]LRQHG¶2ULJLQH &RQWUROODWDHDUDQWLWD©$VWLª R©$VWLª VSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRPHWRGR WUDGL]LRQDOH H ©$VWLª R ©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRPHWRGRWUDGL]LRQDOHURVDWRRURVpGDHIIHWWXDUVLREEOLJDWRULDPHQWH FRQLOPHWRGRGHOODIHUPHQWD]LRQHQDWXUDOHLQERWWLJOLDGHYHHVVHUHRWWHQXWDGDYLQLRPRVWLDYHQWLOH FDUDWWHULVWLFKHGLFXLDOSUHVHQWHGLVFLSOLQDUHHQHOULVSHWWRGHOOHQRUPHQD]LRQDOLHFRPXQLWDULHYLJHQWLLQ PDWHULDGLYLQLVSXPDQWL ,OSURFHVVRGLODYRUD]LRQHSHUODSUHVDGLVSXPDSHULOSURGRWWR©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHH©$VWLªR ©$VWLªVSXPDQWHURVDWRRURVpGDHIIHWWXDUVLFRQLOPHWRGRGHOODIHUPHQWD]LRQHQDWXUDOHLQDXWRFODYHR PHWRGR0DUWLQRWWLQRQSXzDYHUHXQDGXUDWDLQIHULRUHDPHVLXQRFRPSUHVRLOSHULRGRGLDIILQDPHQWR LQERWWLJOLD ,OSURFHVVRGLODYRUD]LRQHSHUODSUHVDGLVSXPDSHULOSURGRWWR©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGR FODVVLFRPHWRGRWUDGL]LRQDOHH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRPHWRGRWUDGL]LRQDOHURVDWR RURVpGDHIIHWWXDUVLFRQLOPHWRGRGHOODIHUPHQWD]LRQHQDWXUDOHLQERWWLJOLDGHYHHVVHUHGLDOPHQRQRYH PHVLQHOODVWHVVDD]LHQGDVLQGDOODFRVWLWX]LRQHGHOODSDUWLWD,OSURGRWWRGHYHULPDQHUHVHQ]DLQWHUUX]LRQH VXOOHIHFFHSHULOWHUPLQHVWDELOLWRHVHSDUDWRGDOOHIHFFHPHGLDQWHVERFFDWXUD /¶DXPHQWRGHOWLWRORDOFRORPHWULFRYROXPLFRQDWXUDOHPLQLPRGHOPRVWRRGHOYLQRGHVWLQDWRDOOD SURGX]LRQHGHOYLQRDGHQRPLQD]LRQHG¶2ULJLQH&RQWUROODWDHDUDQWLWD©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHDQFKH QHOODWLSRORJLDURVDWRH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRPHWRGRWUDGL]LRQDOHDQFKHQHOOD WLSRORJLDURVDWRRURVpGHYHHVVHUHRWWHQXWRDWWUDYHUVROHSUDWLFKHHQRORJLFKHFRQVHQWLWHGDOODQRUPDWLYD YLJHQWH 3HUODSURGX]LRQHGHOYLQRD'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDHDUDQWLWD©$VWLªR©$VWLª 6SXPDQWH URVDWR R URVp R ©$VWLª VSXPDQWH PHWRGR FODVVLFR PHWRGR WUDGL]LRQDOH URVDWRR URVp q FRQVHQWLWR QHOOD SUHSDUD]LRQH GHOOD SDUWLWD FXYpH O¶DVVHPEODJJLR GL PRVWL HR YLQL RWWHQXWL GDOOD YLQLILFD]LRQHGLXYH0RVFDWRELDQFRHGLXYH%UDFKHWWRSHUXQPLQLPRGHOHGXQPDVVLPRGHO GL XYH %UDFKHWWR H SHU XQ PLQLPR GL HG XQ PDVVLPR GHO GL XYH 0RVFDWR ELDQFR
23-3-2026 SURYHQLHQWLGDOOD]RQDGLSURGX]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFROR /DXPHQWR GHO WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR PLQLPR QDWXUDOH GHO PRVWR R YLQR GHVWLQDWR DOOD SURGX]LRQHGHOYLQRD'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDHDUDQWLWD©0RVFDWRG$VWLªGHYHHVVHUH RWWHQXWRHVFOXVLYDPHQWH PHGLDQWH DJJLXQWDGLPRVWRFRQFHQWUDWRGL XYH 0RVFDWRELDQFRSURGRWWRLQ 3LHPRQWH R GL PRVWR FRQFHQWUDWR UHWWLILFDWR R DWWUDYHUVR OH SUDWLFKH HQRORJLFKH FRQVHQWLWH GDOOD QRUPDWLYDYLJHQWH ÊSURLELWDODSUDWLFDGLDUULFFKLPHQWRSHUODWLSRORJLD©0RVFDWRG$VWLªYHQGHPPLDWDUGLYD ,OYLQR©0RVFDWRG$VWLªYHQGHPPLDWDUGLYDGHYHHVVHUHVRWWRSRVWRDGXQSHULRGRGLDIILQDPHQWRGL DOPHQRXQDQQRFDOFRODWRDGHFRUUHUHGDOPRPHQWRGHOODSUHSDUD]LRQH ÊFRQVHQWLWRFKHLOPRVWRDWWRD'2&³©0RVFDWRG$VWLªH©0RVFDWRG$VWLªYHQGHPPLDWDUGLYD ULYHQGLFDWRFRPHWDOHDOPRPHQWRGHOODGHQXQFLDDQQXDOHGLSURGX]LRQHSRVVDHVVHUHGHVWLQDWRDOOD HODERUD]LRQHGHOOD'2&*©$VWLªR©$VWLª6SXPDQWH©$VWLªR©$VWLª6SXPDQWHPHWRGRFODVVLFR 4XDORUDOHFDUDWWHULVWLFKHGHOPRVWRGHVWLQDWRDG©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH´ PHWRGRFODVVLFRFRUULVSRQGDQRSHUWLWRORDOFRORPHWULFRYROXPLFRPLQLPRQDWXUDOHDOOHFDUDWWHULVWLFKH GHOPRVWRGHVWLQDWRD©0RVFDWRG$VWLªqFRQVHQWLWDO¶RSHUD]LRQHLQYHUVD $UWLFROR &DUDWWHULVWLFKHDOFRQVXPR ,O YLQR D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD H JDUDQWLWD ©$VWLªR©$VWLª VSXPDQWH DOO¶DWWR GHOOLPPLVVLRQHDOFRQVXPRGHYHULVSRQGHUHDOOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKH FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRDGRUDWRWHQXH VDSRUHFDUDWWHULVWLFRHTXLOLEUDWRGDSDVGRVqDGROFH HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO ,O YLQR D 'HQRPLQD]LRQH GL 2ULJLQH &RQWUROODWD H *DUDQWLWD ©$VWLªR©$VWLª VSXPDQWH 0HWRGR &ODVVLFR PHWRGR WUDGL]LRQDOH DOO¶DWWR GHOOLPPLVVLRQH DO FRQVXPR GHYH ULVSRQGHUH DOOH VHJXHQWL
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23-3-2026 3HUOHWLSRORJLH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFR©0RVFDWR G$VWLªH©0RVFDWRG$VWLªYHQGHPPLDWDUGLYDqFRQVHQWLWRO¶XVRGHOWHUPLQH©YLJQDªDFFRPSDJQDWRGDO UHODWLYRWRSRQLPRRQRPHWUDGL]LRQDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHQ ÊLQROWUHFRQVHQWLWRQHOODGHVLJQD]LRQHGHLYLQLDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWDHJDUDQWLWDLQ WXWWHOHWLSRORJLHGLFXLDOO¶DUWOXVRGLLQGLFD]LRQLFKHIDFFLDQRULIHULPHQWRDQRPLUDJLRQLVRFLDOL PDUFKLSULYDWLQRQDYHQWLVLJQLILFDWRODXGDWLYRHQRQLGRQHLDWUDUUHLQLQJDQQRODFTXLUHQWH /H LQGLFD]LRQL WHQGHQWL D VSHFLILFDUH O¶DWWLYLWj DJULFROD GHOO¶LPERWWLJOLDWRUH TXDOL ©YLWLFROWRUHª ©WHQXWDª©IDWWRULDª©SRGHUHª©FDVFLQDªHGDOWULWHUPLQLVLPLODULVRQRFRQVHQWLWHLQRVVHUYDQ]DGHOOH GLVSRVL]LRQLFRPXQLWDULHHQD]LRQDOLLQPDWHULD /D GHQRPLQD]LRQHGLRULJLQH FRQWUROODWDHJDUDQWLWD©$VWLªSHUWXWWHOHWLSRORJLH©$VWLªR©$VWLª VSXPDQWHDQFKHQHOODWLSRORJLDURVDWRRURVp©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRDQFKHQHOOD WLSRORJLDURVDWRRURVp©0RVFDWRG$VWLª©0RVFDWRG$VWLªYHQGHPPLDWDUGLYDqFRQWUDGGLVWLQWDLQYLD HVFOXVLYD HG REEOLJDWRULDGD XQPDUFKLR FROOHWWLYRGLGLPHQVLRQL H FRORUL VWDELOLWL DOO¶DOOHJDWR $ GHO SUHVHQWH GLVFLSOLQDUH 7DOH PDUFKLR q ULSRUWDWR QHO FRQWUDVVHJQR SUHYLVWR GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH R QHOO¶HWLFKHWWD 7XWWLJOLXWLOL]]DWRULGHOODGHQRPLQD]LRQHQHOODIDVHGLGHVLJQD]LRQHHSUHVHQWD]LRQHGHLYLQLKDQQR LQROWUH IDFROWj GL LPSLHJDUH WDOH PDUFKLR GLVWULEXLWR HVFOXVLYDPHQWH GDO &RQVRU]LR GL WXWHOD DOOH PHGHVLPHFRQGL]LRQHHFRQRPLFKHHGLXWLOL]]RULVHUYDWHDLSURSULDVVRFLDWL 3HUOHWLSRORJLHGHLYLQLDGHQRPLQD]LRQHG¶RULJLQHFRQWUROODWDHJDUDQWLWDGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH GLVFLSOLQDUH DG HVFOXVLRQH GHOOH WLSRORJLH VSXPDQWL q REEOLJDWRULD O¶LQGLFD]LRQH GHOO¶DQQDWD GL SURGX]LRQHGHOOHXYH 3HUODWLSRORJLD©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRPHWRG R W U D G L ] L R Q D O H D Q F K H Q H O O D W L S R O R J L D URVDWRRURVpqFRQVHQWLWDO¶LQGLFD]LRQHGHOODGDWDGL©³VERFFDWXUD´SXUFKpYHULWLHUDHGRFXPHQWDELOH 3HUODWLSRORJLD©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHDQFKHQHOODWLSRORJLDURVDWRRURVpSURGRWWRFRQLOPHWRGR GHOODIHUPHQWD]LRQHQDWXUDOHLQDXWRFODYHqSRVVLELOHO¶LQGLFD]LRQHLQHWLFKHWWDGHOODGLFLWXUD©PHWRGR 0DUWLQRWWLª 1HOODGHVLJQD]LRQHHSUHVHQWD]LRQHGHLYLQLDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWDHJDUDQWLWD©$VWLª R ©$VWLª VSXPDQWH DQFKH QHOOD WLSRORJLDURVDWR R URVp ©$VWLª R ©$VWLª VSXPDQWH PHWRGR FODVVLFR PHWRGRWUDGL]LRQDOHDQFKHQHOODWLSRORJLDURVDWRRURVpOHLQGLFD]LRQLGHLWHQRUL]XFFKHULQLQRQGHYRQR HVVHUHULSRUWDWHVXOODVWHVVDULJD GHOODGHQRPLQD]LRQHLQROWUHGHWWH LQGLFD]LRQLGHYRQRILJXUDUHFRQ FDUDWWHULGLWLSRGLYHUVRHFRQGLPHQVLRQLQRQVXSHULRULTXHOOLXWLOL]]DWLSHUODGHQRPLQD]LRQH $UWLFROR &RQIH]LRQDPHQWR ,YLQLD'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDHDUDQWLWDLQWXWWHOHWLSRORJLHGLFXLDOO¶DUWGHYRQR HVVHUH LPPHVVL DO FRQVXPR LQ ERWWLJOLH DYHQWL OH FDUDWWHULVWLFKH GL VHJXLWR VSHFLILFDWH H PXQLWH GHO FRQWUDVVHJQRGL6WDWRSUHYLVWRGDOO¶DUW/HJJHQ ,OYLQRD'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDHDUDQWLWD©$VWLªVSXPDQWHR©$VWLªDQFKHQHOOD WLSRORJLDURVDWRRURVpH©$VWªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRPHWRGRWUDGL]LRQDOHDQFKHQHOOD WLSRORJLDURVDWR R URVp FRQIH]LRQDWR QHO FDUDWWHULVWLFR DEELJOLDPHQWR GHOOR VSXPDQWH GHYH HVVHUH LPPHVVRDOFRQVXPRLQERWWLJOLHDYHQWLOHFDSDFLWjFRQVHQWLWH
23-3-2026 ÊYLHWDWRSHUOHERWWLJOLHGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHDYHQWLXQDFDSDFLWjVXSHULRUHDPOO¶XWLOL]]R GHOOHVHJXHQWLWLSRORJLHGLFKLXVXUH WDSSRFRVWLWXLWRLQSUHYDOHQ]DGDPDWHULDOHSODVWLFRVLQWHWLFR WDSSRWHFQLFRLQVXJKHURVHQ]DURQGHOOHFRQJUDQXORPHWULDVXSHULRUHDPLOOLPHWULDFRQWDWWRFRQLO YLQR 3HUERWWLJOLHDYHQWLXQDFDSDFLWjQRQVXSHULRUHDPOqFRQVHQWLWRO¶XWLOL]]RGHLYDULGLVSRVLWLYLGL FKLXVXUDDPPHVVLGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDLQPDWHULD ,YLQL D 'HQRPLQD]LRQH GL 2ULJLQH&RQWUROODWDHDUDQWLWD©0RVFDWRG$VWLªH©0RVFDWRG¶$VWLª YHQGHPPLDWDUGLYDGHYRQRHVVHUHLPPHVVLDOFRQVXPRQHOOHERWWLJOLHFRUULVSRQGHQWLDLWLSLSUHYLVWLGDOOD YLJHQWHQRUPDWLYDLQPDWHULDÊYLHWDWRSHUWDOLWLSRORJLHOXVRGHOWDSSRDIXQJRHGHOODJDEELHWWD ÊLQROWUHYLHWDWRO¶XWLOL]]RGHLVHJXHQWLGLVSRVLWLYLGLFKLXVXUD WDSSRFRURQD WDSSRFRVWLWXLWRLQSUHYDOHQ]DGDPDWHULDOHSODVWLFRVLQWHWLFR WDSSRWHFQLFRLQVXJKHURVHQ]DURQGHOOHFRQJUDQXORPHWULDVXSHULRUHDPLOOLPHWULDFRQWDWWRFRQLO YLQR $UWLFROR /HJDPHFRQO¶DPELHQWHJHRJUDILFR $,QIRUPD]LRQLVXOOD]RQDJHRJUDILFD /¶$UHDGLSURGX]LRQHGHOOD'2&©$VWLªFRPSUHQGHFRPXQLQHOOHSURYLQFHGL$OHVVDQGULD$VWL H&XQHRHVWHQGHQGRVLTXLQGLQHOOD]RQDFRQRVFLXWDFRPH/DQJKH5RHURH0RQIHUUDWR /DIRUPD]LRQHGHLWHUUHQLULVDOHDGROWUHPLOLRQLGLDQQLIDTXDQGRLOPDUHULWLUDQGRVLODVFLzVSD]LR DFLzFKHRJJLqFRQRVFLXWRFRPHOD3LDQXUD3DGDQD&RQLSURFHVVLHURVLYLFKHVLVRQRVXFFHGXWLQHL VHFROL LO WHUULWRULR GL SURGX]LRQH q DQGDWR PRGHOODQGRVL GDQGR YLWD DOO¶DWWXDOH FRQIRUPD]LRQH GHO SDHVDJJLR4XHVWRVLSUHVHQWDFRQSUHYDOHQ]DGLDOWDFROOLQDQHOOD]RQDVXGRYHVWFKHGHJUDGDYHUVR QRUGHYHUVRHVW /HWHUUHSLDQWLFKHVRQRORFDOL]]DWHQHOOD]RQDFHQWURRYHVWFRQIRUPD]LRQHJHRORJLFDSUHYDOHQWHGL &DVVLQDVFRSURYLQFH&XQHRHSDUWH$VWL,OSHULRGRGLIRUPD]LRQHULVDOHDO6HUUDYDOOLDQRSHULRGR FRPSUHVRWUDLHJOLPLOLRQLGLDQQLID,QTXHVWD]RQDSUHYDOHODURFFLDDUHQDULDFRQVXROLPLQHUDOL IUDQFRVDEELRVLVSHVVRIUDWWXUDWLFRQFDUDWWHULVWLFKHSHUPHDELOLWjHOHJJHUH]]DHSUHVHQ]DGLFDOFDUH DWWLYRPHGLR 'LSLUHFHQWHIRUPD]LRQHOD]RQDHVWFKHFRPSUHQGHSDUWHGHOOD]RQDGLSURGX]LRQHLQSURYLQFLDGL $VWLHOH]RQHGHOO¶$OHVVDQGULQR5LVDOHLQIDWWLWUDLHLPLOLRQLGLDQQLODIRUPD]LRQHJHRORJLFDTXL SUHYDOHQWH0DUQHGL6DQW¶$JDWDFRQHYLGHQWLIRUPD]LRQLGLYHQHGLJHVVR,VXROLIUDQFROLPRVLVL FDUDWWHUL]]DQRGLFRQVHJXHQ]DSHUFRPSDWWH]]DHWUDWWHQXWDLGULFD % ,QIRUPD]LRQL VXOOD TXDOLWj R VXOOH FDUDWWHULVWLFKH GHO SURGRWWR HVVHQ]LDOPHQWH R HVFOXVLYDPHQWH DWWULEXLELOLDOO¶DPELHQWHJHRJUDILFR 3HUWUDUUHLOPDJJLRUEHQHILFLRTXDOLWDWLYRGDOODPLQHUDOLWjGHLVXROLODYLWLFROWXUDGHOODGHQRPLQD]LRQH ©$VWLªSHULYLWLJQLFRQVHQWLWL0RVFDWRELDQFRH%UDFKHWWRVLq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23-3-2026 62772=21$©6$17$9,7725,$'¶$/%$ª $UWLFROR'HQRPLQD]LRQH /D'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDH*DUDQWLWDGHLYLQL ©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH ©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRPHWRGRWUDGL]LRQDOH ©0RVFDWRG¶$VWLª ©0RVFDWRG¶$VWLªYHQGHPPLDWDUGLYD VHJXLWLGDOODVSHFLILFD]LRQHGHOODVRWWR]RQD©6DQWD9LWWRULDG$OEDªqULVHUYDWDDLYLQLFKHULVSRQGRQR DOOHFRQGL]LRQLHGDLUHTXLVLWLVWDELOLWLGDOSUHVHQWHDOOHJDWRDOGLVFLSOLQDUHGLSURGX]LRQH $UWLFROR%DVHDPSHORJUDILFD , YLQL GHVLJQDWL ©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH©$VWLªR©$VWLª VSXPDQWH PHWRGR FODVVLFR PHWRGR WUDGL]LRQDOH ©0RVFDWR G¶$VWLª ©0RVFDWR G¶$VWLª YHQGHPPLD WDUGLYD VHJXLWL GDOOD VSHFLILFD]LRQH DJJLXQWLYDGHOODVRWWR]RQD©6DQWD9LWWRULDG$OEDªGHYRQRHVVHUHRWWHQXWLGDXYHSURYHQLHQWLGDYLJQHWL FRPSRVWLSHUQRQPHQRGHOGDOYLWLJQR0RVFDWRELDQFRHSHULOUHVWDQWHSURYHQLHQWLGDYLWLJQL DEDFFDELDQFDDURPDWLFLLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOOD5HJLRQH3LHPRQWH $UWLFROR=RQDGLSURGX]LRQH /HXYHGHVWLQDWHDOODSURGX]LRQHGHLYLQL©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGR FODVVLFR PHWRGR WUDGL]LRQDOH © 0RVFDWR G¶$VWLª ©0RVFDWR G¶$VWLª YHQGHPPLD WDUGLYD FRQ OD VSHFLILFD]LRQHDJJLXQWLYDGHOODVRWWR]RQD©6DQWD9LWWRULDG$OEDªGHYRQRHVVHUHSURGRWWHQHOWHUULWRULR DPPLQLVWUDWLYRGHO&RPXQHGL6DQWD9LWWRULDG$OEDLQSURYLQFLDGL&XQHR $UWLFROR1RUPHSHUODYLWLFROWXUD /HFRQGL]LRQLDPELHQWDOLHGLFROWXUDGHLYLJQHWLGHVWLQDWLDOODSURGX]LRQHGHLYLQLGLFXLDOODUW GHYRQRHVVHUHTXHOOLWUDGL]LRQDOLGHOOD]RQDHFRPXQTXHDWWHDFRQIHULUHDOOHXYHHDLYLQLGHULYDWLOH VSHFLILFKHFDUDWWHULVWLFKHGLTXDOLWjSUHYLVWHGDOSUHVHQWHGLVFLSOLQDUH ,QSDUWLFRODUHOHFRQGL]LRQLGLFROWXUDGHLYLJQHWLGHYRQRULVSRQGHUHDLUHTXLVLWLHVSRVWLDLSXQWLFKH VHJXRQR 7HUUHQLYLWDWLGDFRQVLGHUDUHLGRQHLDOOLVFUL]LRQHDOORVFKHGDULRYLWLFRORGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJH FRQJLDFLWXUDFROOLQDUHDVWUXWWXUDFDOFDUHRDUJLOORVD (VSRVL]LRQH XELFD]LRQH VX SHQGLL H GRVVL VROHJJLDWL FRQ HVFOXVLRQH GHL WHUUHQL GL IRQGRYDOOH RPEUHJJLDWLSLDQHJJLDQWLHGXPLGL ,YLJQHWLGLQXRYDLVFUL]LRQHDOOR6FKHGDULR9LWLYLQLFRORRGRJJHWWRGLUHLPSLDQWRGRYUDQQRHVVHUH FRPSRVWLGDXQQXPHURGLFHSSLDGHWWDURFDOFRODWLVXOVHVWRGLLPSLDQWRQRQLQIHULRUHD )RUPD GL DOOHYDPHQWRq TXHOODWUDGL]LRQDOH DFRQWURVSDOOLHUDFRQ SRWDWXUD D *X\RW DYHJHWD]LRQH DVVXUJHQWH ÊYLHWDWDRJQLSUDWLFDGLIRU]DWXUDÊFRQVHQWLWDO¶LUULJD]LRQHGLVRFFRUVR
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23-3-2026
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23-3-2026 62772=21$©675(9,ª $UWLFROR'HQRPLQD]LRQH /D'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDHDUDQWLWDGHLYLQL ©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH ©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRPHWRGRWUDGL]LRQDOH ©0RVFDWR G¶$VWLª VHJXLWD GDOOD VSHFLILFD]LRQH GHOOD VRWWR]RQD ©6WUHYLªqULVHUYDWDDLYLQLFKH ULVSRQGRQRDOOHFRQGL]LRQLHGDLUHTXLVLWLVWDELOLWLGDOSUHVHQWHDOOHJDWRDOGLVFLSOLQDUHGLSURGX]LRQH $UWLFROR±%DVHDPSHORJUDILFD , YLQL GHVLJQDWL ©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH©$VWLªR©$VWLª VSXPDQWH PHWRGR FODVVLFR PHWRGR WUDGL]LRQDOHH©0RVFDWRG¶$VWLªVHJXLWLGDOODVSHFLILFD]LRQHDJJLXQWLYDGHOODVRWWR]RQD©6WUHYLªGHYRQR HVVHUHRWWHQXWLGDXYHSURYHQLHQWLGDYLJQHWLFRPSRVWLSHUQRQPHQRGHOGDOYLWLJQR0RVFDWRELDQFR HSHULOUHVWDQWHSURYHQLHQWLGDYLWLJQLDEDFFDELDQFDDURPDWLFLLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOOD5HJLRQH 3LHPRQWH $UWLFROR±=RQDGLSURGX]LRQHGHOOHXYH /HXYHGHVWLQDWHDOODSURGX]LRQH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFR PHWRGRWUDGL]LRQDOHH©0RVFDWRG¶$VWLªFRQODVSHFLILFD]LRQH©6WUHYLªGHYRQRHVVHUHSURGRWWHQHOOD ]RQDVRWWRLQGLFDWDQHOOD3URYLQFLDGL$OHVVDQGULDO¶LQWHURWHUULWRULRGHLFRPXQLGL$FTXL7HUPH&DVVLQH 5LFDOGRQH6WUHYL7HU]R$OLFH%HO&ROOH%LVWDJQRURJQDUGRH9LVRQH $UWLFROR1RUPHSHUODYLWLFROWXUDHODYLQLILFD]LRQH /HFRQGL]LRQLDPELHQWDOLHGLFROWXUDGHLYLJQHWLGHVWLQDWLDOODSURGX]LRQHGHLYLQLGLFXLDOODUW GHYRQRHVVHUHTXHOOLWUDGL]LRQDOLGHOOD]RQDHFRPXQTXHDWWHDFRQIHULUHDOOHXYHHDLYLQLGHULYDWLOH VSHFLILFKHFDUDWWHULVWLFKHGLTXDOLWjSUHYLVWHGDOSUHVHQWHGLVFLSOLQDUH ,QSDUWLFRODUHOHFRQGL]LRQLGLFROWXUDGHLYLJQHWLGHYRQRULVSRQGHUHDLUHTXLVLWLHVSRVWLDLSXQWLFKH VHJXRQR 7HUUHQLYLWDWLGDFRQVLGHUDUHLGRQHLDOO¶LVFUL]LRQHDOOR6FKHGDUL9LWLFRORGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJH FRQJLDFLWXUDFROOLQDUHDVWUXWWXUDFDOFDUHRDUJLOORVD (VSRVL]LRQH XELFD]LRQH VX SHQGLL H GRVVL VROHJJLDWL FRQ HVFOXVLRQH GHL WHUUHQL GL IRQGRYDOOH RPEUHJJLDWLSLDQHJJLDQWLHGXPLGL , YLJQHWL GL QXRYD LVFUL]LRQH DOOR 6FKHGDULR 9LWLFROR RG RJJHWWR GL UHLPSLDQWR GRYUDQQR HVVHUH FRPSRVWLGDXQQXPHURGLFHSSLDGHWWDURFDOFRODWLVXOVHVWRGLLPSLDQWRQRQLQIHULRUHD /DIRUPDGLDOOHYDPHQWRDPPHVVDqTXHOODWUDGL]LRQDOHDFRQWURVSDOOLHUDFRQYHJHWD]LRQHDVVXUJHQWH ÊYLHWDWDRJQLSUDWLFDGLIRU]DWXUDÊDPPHVVDO¶LUULJD]LRQHGLVRFFRUVR ,QXRYLLPSLDQWLHUHLPSLDQWLSRVVRQRHVVHUHLVFULWWLDOOR6FKHGDULR9LWLFRORDSDUWLUHGDOWHU]RDQQR VXFFHVVLYRDOODGDWDGLLPSLDQWRFRVuFRPHDFFHUWDWRFRQLOYHUEDOHGHOO¶RUJDQRFRPSHWHQWH /DUHVDPDVVLPDGLXYDSHUHWWDURGLYLJQHWRLQFROWXUDVSHFLDOL]]DWDSHUODSURGX]LRQHGHOYLQRD 'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDH*DUDQWLWD©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH
23-3-2026 PHWRGRFODVVLFRPHWRGRWUDGL]LRQDOHH©0RVFDWRG¶$VWLªFRQODVSHFLILFD]LRQH©6WUHYLªQRQGHYH HVVHUHVXSHULRUHDWRQQHOODWHSDULDGXQPDVVLPRGLHWWROLWULGLYLQRSHUHWWDUR $GHWWLOLPLWLDQFKHLQDQQDWHHFFH]LRQDOPHQWHIDYRUHYROLODUHVDGRYUjHVVHUHULSRUWDWDSXUFKpOD SURGX]LRQH WRWDOH SHU HWWDUR QRQ VXSHUL GHO L OLPLWL LQGLFDWL 7DOH HVXEHUR QRQ SRWUj HVVHUH FRPPHUFLDOL]]DWRFRPHYLQRD'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDHDUDQWLWD /HXYHGHVWLQDWHDOODYLQLILFD]LRQHGHYRQRDVVLFXUDUHDOYLQR©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWH©$VWLªR ©$VWLª VSXPDQWH PHWRGR FODVVLFR PHWRGR WUDGL]LRQDOH H ©0RVFDWR G¶$VWLª FRQ OD VSHFLILFD]LRQH ©6WUHYLªXQWLWRORDOFRORPHWULFRYROXPLFRQDWXUDOHPLQLPRQRQLQIHULRUHDOYRO /D UHVD PDVVLPD GHOO¶XYD LQ YLQR ILQLWR QRQ GHYH HVVHUH VXSHULRUH DO SHU ©$VWLªR©$VWLª VSXPDQWH©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFRPHWRGRWUDGL]LRQDOHH©0RVFDWRG¶$VWLªFRQOD VSHFLILFD]LRQH©6WUHYLª (YHQWXDOLHFFHGHQ]HSRVVLELOLVLQRDGXQPDVVLPRGHOQRQDYUDQQRGLULWWRDOOD'HQRPLQD]LRQHGL 2ULJLQH &RQWUROODWD H *DUDQWLWD 8OWHULRUL HFFHGHQ]H FRPSRUWHUDQQR OD SHUGLWD GHO GLULWWR DOOD 'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDHDUDQWLWDSHUWXWWRLOSURGRWWRLQWHUHVVDWR /H RSHUD]LRQLGL YLQLILFD]LRQHDIILQDPHQWR LQYHFFKLDPHQWR HG LPERWWLJOLDPHQWRGHYRQR HVVHUH HIIHWWXDWHQHOOHSURYLQFLHGL$OHVVDQGULD$VWLH&XQHRHQHOODIUD]LRQHGL3HVVLRQHGHOFRPXQHGL&KLHUL LQSURYLQFLDGL7RULQR
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23-3-2026 ,O YLQR D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD H JDUDQWLWD ©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHFRQOD VSHFLILFD]LRQH ©6WUHYLª DOO¶DWWR GHOOLPPLVVLRQH DO FRQVXPR GHYH ULVSRQGHUH DOOH VHJXHQWL FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRDGRUDWRWHQXH VDSRUHFDUDWWHULVWLFRHTXLOLEUDWRGDSDVGRVqDGROFH HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO ,OYLQRD'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWDH*DUDQWLWD©$VWLªR©$VWLªVSXPDQWHPHWRGRFODVVLFR PHWRGR WUDGL]LRQDOH FRQ OD VSHFLILFD]LRQH ©6WUHYLª DOO¶DWWR GHOOLPPLVVLRQH DO FRQVXPR GHYH ULVSRQGHUHDOOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKH
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23-3-2026
$OOHJDWR$
23-3-2026 A LLEGATO 2 '2&80(17281,&2 'HQRPLQD]LRQHGHQRPLQD]LRQL µ$VWL¶ 7LSRGLLQGLFD]LRQHJHRJUDILFD ր'23 տ,3 տ, 3DHVHFXLDSSDUWLHQHOD]RQDJHRJUDILFDGHOLPLWDWD ,WDOLD &ODVVLILFD]LRQHGHOSURGRWWRDJULFRORLQULIHULPHQWRDOODYRFHHDOFRGLFHGHOODQRPHQFODWXUD FRPELQDWDDQRUPDGHOODUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR8( 9LQLGLXYHIUHVFKHFRPSUHVLLYLQLDUULFFKLWLGDOFROHPRVWLGLXYDGLYHUVLGDTXHOOLGHOOD YRFH &DWHJRULHGLSURGRWWLYLWLYLQLFROLHOHQFDWHDOODOOHJDWR9,,SDUWH,,GHOUHJRODPHQWR8(Q 9LQR 9LQRVSXPDQWHGLTXDOLWjGHOWLSRDURPDWLFR 'HVFUL]LRQHGHOYLQRRGHLYLQL $VWLR$VWLVSXPDQWHDQFKHFRQLQGLFD]LRQHGHOOHVRWWR]RQH6DQWD9LWWRULDG$OEDH6WUHYL
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23-3-2026
YRO $FLGLWjWRWDOHPLQLPD
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$VSHWWR &RORUHGDJLDOORSDJOLHULQRDGRUDWRDVVDLWHQXH $URPD2GRUHFDUDWWHULVWLFRVSLFFDWRGHOLFDWR 6DSRUH 6DSRUHFDUDWWHULVWLFRHTXLOLEUDWRGDSDVGRVqDGROFH
23-3-2026
YRO $FLGLWjWRWDOHPLQLPD
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0RVFDWRG$VWLYHQGHPPLDWDUGLYD
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23-3-2026
YRO
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23-3-2026
YRO
7LWRORDOFRORPHWULFRYROXPLFRWRWDOHPLQLPRYROGLFXLVYROWRFRPSUHVR QHLOLPLWLGDOYRODOYRO (VWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
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23-3-2026
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23-3-2026
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23-3-2026
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23-3-2026
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23-3-2026
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23-3-2026
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23-3-2026 $FTXL7HUPH$OLFH%HO&ROOH%LVWDJQR&DVVLQHURJQDUGR5LFDOGRQH6WUHYL 7HU]RH9LVRQH LQSURYLQFLDGL$VWLO¶LQWHURWHUULWRULRGHLFRPXQLGL %XEELR &DODPDQGUDQD &DORVVR &DQHOOL &DVVLQDVFR &DVWDJQROH /DQ]H &DVWHO %RJOLRQH &DVWHOOHWWR 0ROLQD &DVWHOQXRYR %HOER &DVWHO 5RFFKHUR &HVVROH &RD]]ROR&RVWLJOLROHG¶$VWL)RQWDQLOH,QFLVD6FDSDFFLQR/RD]]ROR0DUDQ]DQD 0RPEDUX]]R0RQDVWHUR%RUPLGD0RQWDERQH1L]]D0RQIHUUDWR4XDUDQWL6DQ 0DU]DQR 2OLYHWR 0RDVFD 6HVVDPH 9HVLPH 5RFFKHWWD 3DODIHD H 6DQ *LRUJLR 6FDUDPSL LQSURYLQFLDGL&XQHRO¶LQWHURWHUULWRULRGHLFRPXQLGL &DVWLJOLRQH 7LQHOOD &RVVDQR %HOER 0DQJR 1HLYH 1HYLJOLH 5RFFKHWWD %HOER 6HUUDOXQJDG¶$OED66WHIDQR%HOER69LWWRULDG¶$OED7UHLVR7UH]]R7LQHOOD &DVWLQR3HUOHWWRHOHIUD]LRQLGL&RPRH6DQ5RFFR6HQRGHOYLRGHOFRPXQHGL$OED /HJDPHFRQOD]RQDJHRJUDILFD &DWHJRULDGLSURGRWWRYLWLYLQLFROR 9LQR 6LQWHVLGHOOHJDPH /¶DUHDGLSURGX]LRQHGHLYLQLD'2&³$VWL´FRQWDVXFRPXQLGHOOHSURYLQFLH GL &XQHR $VWL HG $OHVVDQGULD H JUD]LH DOOD GLYHUVLWj GHL VXROL TXRWD HG HVSRVL]LRQHqLQJUDGRGLLQIOXLUHVXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHLYLQLDVHFRQGDGHOOXRJR GLRULJLQH/DGLIIHUHQ]DGHLVXROLSXUDYHQGRODVWHVVDRULJLQDVHGLPHQWDULDPDULQD ULIHULELOH DO %DFLQR 7HU]LDULR 3LHPRQWHVH SHUPHWWH GL LGHQWLILFDUH GXH IDVFH L WHUULWRULQHLFRPXQLDQRUGGL&DQHOOLDTXRWHLQIHULRULFRQVXROLGLWLSRPDUQRVR DUJLOORVRGDOOHSHQGHQ]HFRQWHQXWHFKHGDQQRXYHSLPDWXUHHYLQLSLVWUXWWXUDWL HLWHUULWRULQHLFRPXQLDVXGGL&DQHOOLDTXRWHVXSHULRULFRQVROLGLWLSRDUHQDFHR PDUQRVL D VWUDWL QRWHYROPHQWH DFFOLYL GRYH SUHYDOH O¶DFLGLWjHODILQH]]D DURPDWLFD 3HU OD FDWHJRULD ³9LQR´ VDUDQQR VFHOWH OH XYH GDOOH FDUDWWHULVWLFKH GL PDJJLRUH ULFFKH]]DLQ]XFFKHULHGXQSLDPSLRSDWULPRQLRDURPDWLFRSURYHQLHQWLGDLWHUULWRUL DPLQRUHTXRWDHRGDOOHHVSRVL]LRQLDPDJJLRULDFFXPXOLWHUPLFL &DWHJRULDGLSURGRWWRYLWLYLQLFROR 9LQRVSXPDQWHGLTXDOLWjGHOWLSRDURPDWLFR 6LQWHVLGHOOHJDPH /¶DUHDGLSURGX]LRQHGHLYLQLD'2&*³$VWL´FRQWDVXFRPXQLGHOOHSURYLQFLH GL &XQHR $VWL HG $OHVVDQGULD H JUD]LH DOOD GLYHUVLWj GHL VXROL TXRWD HG
23-3-2026 HVSRVL]LRQHqLQJUDGRGLLQIOXLUHVXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHLYLQLDVHFRQGDGHOOXRJR GLRULJLQH/DGLIIHUHQ]DGHLVXROLSXUDYHQGRODVWHVVDRULJLQDVHGLPHQWDULDPDULQD ULIHULELOH DO %DFLQR 7HU]LDULR 3LHPRQWHVH SHUPHWWH GL LGHQWLILFDUH GXH IDVFH L WHUULWRULQHLFRPXQLDQRUGGL&DQHOOLDTXRWHLQIHULRULFRQVXROLGLWLSRPDUQRVR DUJLOORVRGDOOHSHQGHQ]HFRQWHQXWHFKHGDQQRXYHSLPDWXUHHYLQLSLVWUXWWXUDWL HLWHUULWRULQHLFRPXQLDVXGGL&DQHOOLDTXRWHVXSHULRULFRQVROLGLWLSRDUHQDFHR PDUQRVL D VWUDWL QRWHYROPHQWH DFFOLYL GRYH SUHYDOH O¶DFLGLWjHODILQH]]D DURPDWLFD 3HUODFDWHJRULD³9LQRVSXPDQWHGLTXDOLWjGHOWLSRDURPDWLFR´ROWUHDOODSURGX]LRQH GHOOHWLSRORJLH]XFFKHULQHJLjSUHYLVWHGDOYLJHQWHGLVFLSOLQDUHVLUHQGHSHUWDQWR QHFHVVDULRIRUPDOL]]DUHODSURGX]LRQHGHOOHWLSRORJLHDPLQRUFRQWHQXWR]XFFKHULQR FKHGLIDWWRJUD]LHDOODLQWHUD]LRQHGHOYLWLJQRFRQO¶DPELHQWHDOODHYROX]LRQHGHO PHUFDWR DOOH FRQWLQXH LQQRYD]LRQL WHFQRORJLFKH VRQR JLj SURGRWWL LQ TXHVWR WHUULWRULR /D FXOWXUD GHOOD YLQLILFD]LRQH GHOO¶XYD 0RVFDWR ELDQFR GHOOD ]RQD q FRQVROLGDWDJUD]LHDQFKHDOODVWRULFDSUHVHQ]DGHOYLWLJQRGDFXLODFDSDFLWjGHL YLJQDLROLHGHOOHFDQWLQHGLVDSHUHLQWHUSUHWDUHLOWHUULWRULRDGDUHRULJLQHDGXQDFRVu JUDQGHYDULHWjGLSURGRWWL 9LHQHLQWHJUDWRLOOHJDPHUHODWLYDPHQWHDOOHQXRYHWLSRORJLHGLSURGRWWLYLWLYLQLFROL VSXPDQWL]]DWLLQTXDQWRqWUDGL]LRQHFRQVROLGDWDODORURSURGX]LRQH3HULO³9LQR 6SXPDQWH´VDUDQQRVFHOWHOHXYHGDOOHFDUDWWHULVWLFKHGLPDJJLRUHIUHVFKH]]DDFLGD H FRUUHGR DURPDWLFRSL ILQHSURYHQLHQWLGD TXHLWHUULWRUL DPDJJLRUH TXRWD HR YHUVDQWL SL IUHVFKL /D VXFFHVVLYD YLQLILFD]LRQH LQWURGXUUj XOWHULRUH HOHPHQWR GLVWLQWLYR QHO YLQR ILQLWR DQGDQGR D PRGXODUH ODULFFKH]]D LQ DOFRO H TXLQGL OD GROFH]]DHOHPHQWRO¶DOFRROFKHDVXDYROWDLQIOXHQ]DVXOODYRODWLOLWjGHJOLDURPL 8OWHULRULUHTXLVLWLDSSOLFDELOL 7LWRORGHOUHTXLVLWRGHOODGHURJD 'HURJDDOODSURGX]LRQHLQ]RQDJHRJUDILFDGHOLPLWDWD 4XDGURGLULIHULPHQWRJLXULGLFR 1HOODOHJLVOD]LRQHQD]LRQDOH 7LSRGLXOWHULRUHUHTXLVLWRGHURJD 'HURJDDOODSURGX]LRQHQHOOD]RQDJHRJUDILFDGHOLPLWDWD 'HVFUL]LRQHGHOUHTXLVLWRGHOODGHURJD /HRSHUD]LRQLGLYLQLILFD]LRQH GHLYLQLD GHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWDH JDUDQWLWD ³$VWL´LYL FRPSUHVH OH RSHUD]LRQL GL DSSDVVLPHQWR GHOOH XYH SHU OD WLSRORJLD YHQGHPPLD WDUGLYD H OH RSHUD]LRQL GL VSXPDQWL]]D]LRQH ROWUH FKH DOO¶LQWHUQR GHOOD ]RQD GL SURGX]LRQH GHOOH XYH SRVVRQR HVVHUH HIIHWWXDWH DQFKH QHOO¶DPELWRGHOOLQWHURWHUULWRULRDPPLQLVWUDWLYRGHOOHSURYLQFHGL$OHVVDQGULD$VWL &XQHRHQHOODIUD]LRQH3HVVLRQHGHOFRPXQHGL&KLHUL72OLPLWURIHDOOD]RQDGL SURGX]LRQH 7LWRORGHOUHTXLVLWRGHOODGHURJD ,PERWWLJOLDPHQWRLQ]RQDGHOLPLWDWD
23-3-2026
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23-3-2026
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26A01375
MINISTERO DELLE IMPRESE Vista l’istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Campania Felix società cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell’associazione di Liquidazione coatta amministrativa della «Campania Fe- rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza lix società cooperativa sociale onlus», in Benevento e nomina della suddetta società cooperativa; del commissario liquidatore. delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 16 aprile 2023, allegata al verbale, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.216,00, si riscontra una massa de- bitoria di euro 80.784,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -76.418,00;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut- toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- ta al legale rappresentante della società al corrispondente nistri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta indirizzo, così come risultante da visura camerale, non Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»; con il quale è stato adottato il «Regolamento di organiz- zazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; Considerato che in data 23 ottobre 2024 la Direzio- ne generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddet- ta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la — 62 —
23-3-2026 sede legale che presso la propria residenza, ai fini della 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come corretta procedura di notificazione e che le stesse sono risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario li- state regolarmente consegnate; quidatore il dott. Tommaso Petracca, nato a Lecce (LE) il 15 agosto 1996 (codice fiscale PTR TMS 96M15 E506U), Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappre- domiciliato in Potenza (PZ), Via del Gallitello n. 23. sentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 22 novembre 2024; Art. 2. Considerato che il competente ufficio con nota del 17 luglio 2025 ha comunicato alla società il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa, considerata la imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro mancata produzione di documentazione contabile; Considerato che la comunicazione di risposta alle controdeduzioni, avvenuta tramite posta elettronica cer- tificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indiriz- zo non valido»; Considerato che in data 22 luglio 2025 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta co- municazione a mezzo PEC al professionista attraverso il di legge. quale è pervenuta la nota di controdeduzioni, che la stessa è stata regolarmente consegnata e non è pervenuto alcun riscontro; RSO 26A01376 Vista la terna di professionisti che l’associazione na- zionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell’art. 9 della legge 17 lu- Liquidazione coatta amministrativa della « Fides et Ratio glio 1975, n. 400; cooperativa sociale onlus», in Benevento e nomina del com- missario liquidatore. senti nell’elenco di cui al punto 1, lettera a) , della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fa- scia di valutazione non inferiore a quella assegnata per Considerato che il nominativo del professionista cui affi- dare l’incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall’associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movi- mento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell’ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a) , c) e d) , della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) , della predetta direttiva; Decreta: no delle attribuzioni dei ministeri»; Art. 1. Viste le risultanze della mancata revisione della Confe-
- La società cooperativa «Campania Felix società co- derazione cooperative italiane, conclusa con la proposta operativa sociale onlus», con sede in Benevento (BN) di adozione del provvedimento di scioglimento per atto (codice fiscale 01301910624), è posta in liquidazione co- dell’autorità ex art. 2545 -septiesdecies del codice civile atta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del nei confronti della società cooperativa « Fides et Ratio co- codice civile. operativa sociale onlus»; — 63 —
23-3-2026 Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divi- Decreta: sione IV della Direzione generale servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del Art. 1.provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies del codice civile; 1. La società cooperativa « Fides et Ratio cooperativa sociale onlus», con sede in Benevento (BN) (codice fisca- Considerato quanto emerge dall’ultimo bilancio depo- le 01152740625), è posta in liquidazione coatta ammini-sitato, risalente all’esercizio al 31 dicembre 2021 e dei strativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. dati economico-patrimoniali, tratti dal verbale della pre- cedente revisione, che pur evidenziando dati di bilancio apparentemente positivi, sono da ritenersi poco attendi- bili, stante il titolo esecutivo che non trova corretto ri- missario liquidatore la dott.ssa Lucia Paglione, nata a scontro né nella precedente revisione, né nelle scritture Capracotta (IS) il 18 settembre 1963 (codice fiscale PGL-contabili disponibili, portato a fondamento dell’istanza LCU63P58B682T), ivi domiciliata in - via Santa Maria di liquidazione giudiziale depositata da una dipendente e di Loreto n. 103. rigettata per mere motivazioni di fallibilità; Art. 2. imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut- toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia- ta al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»; Considerato che in data 23 ottobre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta co- municazione di avvio del procedimento al legale rappre- sentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale di legge. che presso la propria residenza, ai fini della corretta pro- cedura di notificazione, con esito di compiuta giacenza e senza alcuna osservazione e/o controdeduzione pervenuta; RSO 26A01377 Vista la terna di professionisti che l’associazione na- zionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell’art. 9 della legge 17 lu- Liquidazione coatta amministrativa della «Il Faro società glio 1975, n. 400; cooperativa sociale», in Benevento e nomina del commissa- rio liquidatore. senti nell’elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per
gnato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto
23-3-2026 Decreta: Art. 1.
- La società cooperativa «Il Faro società cooperati- Vista l’istanza con la quale la Confederazione coope-va sociale», con sede in Benevento (BN) (codice fiscale rative italiane ha chiesto che la società «Il Faro società 01245410624), è posta in liquidazione coatta amministra-cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liqui-tiva, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. dazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza missario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Cassizzi, nata della suddetta società cooperativa; a Bari (BA) il 15 ottobre 1976 (codice fiscale CSSLB- T76R55A662K), ivi domiciliata in via J.F. Kennedy n. 72. delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 15 marzo Art. 2.2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di 1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen- un attivo patrimoniale, pari ad euro 675.129,99, si riscon- to economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese tra una massa debitoria di euro 1.303.136,23 ed un patri- e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia monio netto di valore negativo, pari ad euro 693.564,99, e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gaz- che determina l’inopportunità che la liquidazione prose- zetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. gua al di fuori di un contesto concorsuale; dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regiona- le, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge. Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappre- sentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 14 novembre 2024;
RSO Considerato che in data 3 giugno 2025 il competente
ufficio ha invitato il legale rappresentante della società a produrre una situazione contabile aggiornata, a suffra- 26A01378gio di quanto controdedotto, e che non è pervenuto alcun riscontro; Liquidazione coatta amministrativa della «WMC società cooperativa sociale», in Misano di Gera d’Adda e nomina Vista la terna di professionisti che l’associazione naziona- del commissario liquidatore. le di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movi- mento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
senti nell’elenco di cui al punto 1, lettera a) , della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fa- scia di valutazione non inferiore a quella assegnata per
gnato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto
23-3-2026 Vista la relazione di mancata revisione, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di sciogli- mento per atto dell’autorità con nomina del liquidatore ex art. 2545 -septiesdecies del codice civile nei confron- ti della società cooperativa «WMC società cooperativa sociale»; di legge. Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divi- sione IV della Direzione generale servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex RSO art. 2545 -terdecies del codice civile; 26A01379 delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan- cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostan- ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo- Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopera-niale di euro 27.886,00, si riscontra una massa debitoria tiva edificatrice La Traversa - società cooperativa», in Fi-di euro 32.930,00 ed un patrimonio netto negativo di euro renze, in liquidazione coatta amministrativa. - 6.277,00; Considerato che in data 3 dicembre 2024 è stato as- solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Considerato che la Direzione generale servizi di vigi- lanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomen- to mediante consultazione dell’elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a) , c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del de- creto direttoriale del 28 marzo 2025; Decreta: Art. 1.
- La società cooperativa «WMC società cooperativa Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2021, sociale», con sede in Misano di Gera d’Adda (BG) (co- n. 149/2021, con il quale la società cooperativa «Coo-dice fiscale 04258510165), è posta in liquidazione coatta perativa edificatrice La Traversa - società cooperativa», amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codi- con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 01502110487), ce civile. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gilberto Bargellini ne è stato nominato commissario liquidatore; missario liquidatore la dott.ssa Giovanna Azzola, nata a Vista la comunicazione pervenuta in data 1° dicembre Milano (MI) il 25 ottobre 1959 (codice fiscale ZZLGNN-2025, con la quale la Confederazione cooperative italiane 59R65F205H), domiciliata in Bergamo (BG), largo Porta comunicava il decesso del citato commissario liquidatore, Nuova n. 14. avvenuto in data 26 novembre 2025; Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del Art. 2.dott. Gilberto Bargellini dall’incarico di commissario li- quidatore della predetta società cooperativa; Vista la terna di professionisti che la Confederazione imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro cooperative italiane, associazione nazionale di rappresen- tanza, assistenza, tutela e revisione del movimento coope- rativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400; — 66 —
23-3-2026 liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edifi- catrice La Traversa - società cooperativa», con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 01502110487), il dott. Ales- senti nell’elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva sandro Frosali, nato a Firenze (FI) il 30 agosto 1968 (co- ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella dice fiscale FRSLSN68M30D612R), ivi domiciliato in fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per via Palestro n. 3. Art. 2. gnato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
Decreta: di legge. Art. 1.
RSO 1. In sostituzione del dott. Gilberto Bargellini, decedu-
to, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario 26A01380 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto
Inserimento del medicinale Cisplatino nell’elenco istitu- con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e ito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento che- delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie mioradioterapico concomitante nei pazienti con carcinomi generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; squamosi cervico-cefalici in stadio localmente avanzato, Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordi-limitatamente a pazienti con buon performance status e se- namento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, lezionando attentamente i pazienti con più di 70 anni. (De- adottato dal consiglio di amministrazione con delibera-termina n. 280/2026). zione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblica- to sul sito istituzionale dell’AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie gene- rale - n. 220 del 22 settembre 2025);
- 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svilup- cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni po e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di ammini- strazione dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’art. 7 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco; del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini- stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, — 67 —
23-3-2026 nomi squamosi cervico-cefalici in stadio localmente avanzato, limitatamente a pazienti con buon performan- ce status e selezionando attentamente i pazienti con più di 70 anni;
Art. 1.
- Il medicinale CISPLATINO è inserito, ai sensi nell’elenco istituito col provvedimento della Commis- sione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale cari- co del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-chemioradioterapico concomitante nei pazienti con car-tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, cinomi squamosi cervico-cefalici in stadio localmente n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per avanzato, limitatamente a pazienti con buon perfor-il contenimento della spesa farmaceutica e la determina-mance status e selezionando attentamente i pazienti zione del tetto di spesa per l’anno 1996 e, in particolare, con più di 70 anni, nel rispetto delle condizioni indica-l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico te nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innova- tivi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Art. 2.farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata- corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali ero- gabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai
ISTICÒ
curezza del medicinale «Cisplatino» per il trattamento Denominazione: «Cisplatino». concomitante chemioradioterapico nei pazienti con car- Indicazione terapeutica: trattamento concomitante chemioradiote-cinomi squamosi cervico-cefalici in stadio localmente rapico nei pazienti con carcinomi squamosi cervico-cefalici in stadio localmente avanzato, limitatamente a pazienti con buon performance avanzato, limitatamente a pazienti con buon performance status e selezionando attentamente i pazienti con più di 70 anni. status e selezionando attentamente i pazienti con più di Criteri di inclusione: 70 anni; 1. pazienti affetti da carcinoma squamoso cervico-cefalico lo- calmente avanzato; totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicina- 2. PS 0-1; le «Cisplatino», nell’elenco istituito, ai sensi della legge 3. pazienti suscettibili a trattamento radioterapico e chemiotera-n. 648/1996, per i pazienti affetti da carcinomi squamosi pico concomitante; cervico-cefalici in stadio localmente avanzato, con buon 4. i pazienti con età ≥ 70 anni devono essere attentamente sele- zionati in base alle comorbidità e ai possibili effetti collaterali; performance status ;
buona funzionalità midollare, epatica e renale.
dell’AIFA nella riunione del 1°, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2025 1. storia di ipersensibilità al principio attivo, o ad altri medicinali contenenti platino o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragra- fo 6.1. del RCP;infezioni attive non controllate o comorbidità severe che im-
pediscano la prosecuzione del trattamento; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Ci- 3. insufficienza renale (pazienti con livelli di creatinina superiori splatino», nell’elenco dei medicinali erogabili a totale a 200 μmol/l); carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 4. gravidanza e allattamento. legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento che-
mioradioterapico concomitante nei pazienti con carci- — 68 —
23-3-2026 to sul sito istituzionale dell’AIFA (comunicazione nella Piano terapeutico: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie gene- «Cisplatino» 100 mg/mq ogni ventuno giorni per tre cicli + ra- rale - n. 220 del 22 settembre 2025); dioterapia concomitante. Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento trasmissione dei Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consi- glio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farma-naio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); co, ai sensi dell’art. 7 del citato decreto del Ministro della art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico: valutazione clinica con esecuzione di esami ematochimici (emo- cromo, funzionalità epatica, renale, elettroliti) prima di ogni ciclo; valutazione cardiologica con ECG ed ecocardiogramma prima dell’inizio e a fine trattamento. salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche 26A01475
salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche Inserimento del medicinale Cisplatino nell’elenco istitu-ito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento che-mioradioterapico concomitante come terapia adiuvante in pazienti operati, con margini positivi e/o estensione extrano-dale, e con buon performance status , limitatamente ai tumo-ri di cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe. (Determina n. 281/2026). n. 245 successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
- 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina- zione del tetto di spesa per l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innova- tivi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-Farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con er-pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento rata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 2000, concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concer- to con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 11 del 15 gennaio curezza del medicinale «Cisplatino» per il trattamento 2024; chemioradioterapico concomitante come terapia adiuvan- Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordi-te in pazienti operati, con margini positivi e/o estensione namento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, extranodale, e con buon performance status , limitatamen-adottato dal consiglio di amministrazione con delibera-te ai tumori di cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe; zione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicina- di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze le «Cisplatino», nell’elenco istituito, ai sensi della legge e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblica-n. 648/1996, per i pazienti affetti da tumori di cavo orale, — 69 —
23-3-2026 orofaringe, ipofaringe e laringe, già operati, con margini 5. Buona funzionalità midollare, epatica e renale. positivi e/o estensione extranodale, e con buon perfor- mance status ; 1. Storia di ipersensibilità al principio attivo, o ad altri medi- cinali contenenti platino o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell’AI- paragrafo 6.1. del RCP. FA nella riunione del 1,2, 3, 4 e 5 dicembre 2025 - stralcio 2. Infezioni attive non controllate o comorbidità severe che im-verbale n. 30; pediscano la prosecuzione del trattamento.
- Insufficienza renale (pazienti con livelli di creatinina superiori a 200 μmol/l).
Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Cispla- 4. Gravidanza e allattamento tino», nell’elenco dei medicinali erogabili a totale cari- co del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge Piano terapeutico 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento chemioradio- Cisplatino trisettimanale: 100 mg/mq ogni ventuno giorni per 3 terapico concomitante come terapia adiuvante in pazienti cicli + Radioterapia concomitante operati, con margini positivi e/o estensione extranodale, e Cisplatino settimanale: 40 mg/mq ogni sette giorni per 7 cicli + con buon performance status , limitatamente ai tumori di Radioterapia concomitante cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe; Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in re- lazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei
naio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Art. 1.n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, 1. Il medicinale «Cisplatino» è inserito, ai sensi modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rile- vamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico Valutazione clinica con esecuzione di esami ematochimici (emo-nell’elenco istituito col provvedimento della Commis-cromo, funzionalità epatica, renale, elettroliti) prima di ogni ciclo. sione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico Valutazione cardiologica con ECG ed ecocardiogramma prima del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento che-dell’inizio e a fine trattamento. mioradioterapico concomitante come terapia adiuvante in
pazienti operati, con margini positivi e/o estensione ex- 26A01476tranodale, e con buon performance status , limitatamente ai tumori di cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe, nel rispetto delle condizioni indicate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. Inserimento del medicinale Somatropina nell’elenco isti- tuito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della bassa statura idiopatica. (Determina n. 282/2026). Art. 2.
- 59» e successive modificazioni; ISTICÒ
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro Denominazione: «Cisplatino». della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubbli- Indicazione terapeutica: trattamento chemioradioterapico conco-ca e dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante mitante come terapia adiuvante in pazienti operati, con margini positivi e/o estensione extranodale, e con buon performance status , limitata-mente ai tumori di cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe.
Criteri di inclusione
Pazienti affetti da tumori del cavo orale limitatamente a tumori
dell’orofaringe, dell’ipofaringe e della laringe. come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024,Pazienti sottoposti ad intervento chirurgico con margini positivi n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri e/o estensione extradotale. della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, 3. PS 0-1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia- 4. Pazienti candidati a trattamento adiuvante chemio radioterapico na - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; concomitante.
23-3-2026 Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del curezza del medicinale «Somatropina» per il trattamento farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione della bassa statura idiopatica; con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, ap- provato, ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4, del decreto totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medici-del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nale «Somatropina», nell’elenco istituito, ai sensi della dal Ministro della salute di concerto con il Ministro legge n. 648/1996, per i pazienti affetti da bassa statura dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pub- idiopatica; blica amministrazione e pubblicato sul sito istituziona- le dell’AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’AIFA nella riunione del 1°, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2025 della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025); Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Soma-Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consi- tropina», nell’elenco dei medicinali erogabili a totale ca-glio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farma- rico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge co, ai sensi dell’art. 7 del citato decreto del Ministro della 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della bassa statura idiopatica;
Art. 1.
- Il medicinale «Somatropina» è inserito, ai sensi nell’elenco istituito col provvedimento della Commissio- ne unica del farmaco ed è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della bas- sa statura idiopatica, nel rispetto delle condizioni indica- te nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre Art. 2.1996 n. 648 e successive modifiche, relativo alle mi- sure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazio- ne a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio naziona- ISTICÒ le, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impie- gare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nel- Denominazione: «Somatropina». la Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con Indicazione terapeutica: trattamento della bassa statura idiopatica. errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Criteri di inclusione: italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l’istitu- statura < alle –2 DS per sesso, età ed etnia o < a – 2 DS rispetto zione dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico al target familiare; del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 di- esclusione di cause ad oggi conosciute di bassa statura; cembre 1996, n. 648; picco di risposta a 2 test da stimolo per secrezione di GH = a 8 ng/ml;
previsione auxologica di statura finale target < alle -2 DS; età ossea (valutata mediante Rx mano-polso sx utilizzando gli Atlanti di riferimento di Tanner-Whitehouse o Greulich and Pyle ) = ai 13 anni per le femmine e ai 15 anni per i maschi.
23-3-2026 Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordina- mento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, adot- statura > alle -2 DS per sesso, età ed etnia; tato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del presenza nel soggetto di condizioni associate che controindicano 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell’art. 22, com-il trattamento con GH; mi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre età ossea > ai 13 anni per le femmine e ai 15 anni per i maschi. 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Mini-nale: fino a nuova determina dell’Agenzia italiana del farmaco. stro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica Piano terapeutico. amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell’AIFA Schema posologico: il dosaggio consigliato è di 0.035 mg/kg/die (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-con un massimo di 0.05 mg/kg/die. liana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025); Durata del trattamento: fino a una crescita staturale < ai 2 cm/anno. Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000, citato in premessa, in relazione a: Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di ammini- strazione dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’art. 7 art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trat- del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, tamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescri- zione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico: valutazione del profilo glicemico (glicemia, insulina e emoglobi- na glicata) e dosaggio di IGF1 per adeguamento della dose terapeutica; valutazioni auxologiche regolari, non più che semestrali (altezza e velocità di crescita); tecnico - scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco, ai RX dell’età ossea annuale. 26A01477
Modifica alla determina AIFA n. 275/2025 relativa all’in- serimento del medicinale Crizotinib (Xalkori) nell’elenco n. 245 successive modificazioni ed integrazioni; dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanita- rio nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, per il trattamento del linfoma anaplastico ALK+. (Determina con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, n. 283/2026). e successive modifiche, relativo alle misure per il conteni- mento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sani- tario nazionale per i medicinali innovativi la cui commer- cializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottopo- sti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Uf- ficiale della Repubblica italiana, n. 232 del 4 ottobre Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro 2000, concernente l’istituzione dell’elenco dei medici-della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubbli- nali erogabili a totale carico del Servizio sanitario na-ca e dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante zionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
ficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70; come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Vista la determina AIFA n. 26566/2022 del 7 marzo funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, pubbli-2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli- cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Se-ca italiana - Serie generale - n. 60 del 12 marzo 2022, rie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; relativa all’inserimento del medicinale «Crizotinib» — 72 —
23-3-2026 (Xalkori) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale ca- tamento del linfoma anaplastico ALK+ limitandola alla rico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge sola popolazione adulta, di cui alla predetta determina 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del linfoma AIFA n. 275/2025 del 5 marzo 2025; anaplastico ALK+, per un periodo di dodici mesi; Vista la determina AIFA n. 434/2024 del 30 agosto 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia- na - Serie generale - n. 210 del 7 settembre 2024, relativa Art. 1.alla proroga dell’inserimento del medicinale «Crizotinib» (Xalkori) nel suddetto elenco per il trattamento del linfoma 1. La modifica dell’inserimento del medicinale «Crizo- anaplastico ALK+, per un periodo di sei mesi; tinib» (Xalkori), di cui alla determina AIFA n. 275/2025 del 5 marzo 2025 citata in premessa, nell’elenco dei me- Vista la determina AIFA n. 275/2025 del 5 marzo 2025, dicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario na-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana zionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, - Serie generale - n. 55 del 7 marzo 2025, Supplemento ordi- n. 648, per il trattamento del linfoma anaplastico ALK+, nario n. 6, relativa alla permanenza senza alcun limite tem- con limitazione alla sola popolazione adulta, nel rispetto porale dell’inserimento del medicinale «Crizotinib» (Xal- delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa kori) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del parte integrante della presente determina. Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicem- bre 1996, n. 648, per la sopra citata indicazione terapeutica; totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda Vista la determina AIFA n. 256/2025 del 4 marzo 2025, agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- liana - Serie generale - n. 68 del 22 marzo 2025, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove Art. 2.indicazioni terapeutiche e rinegoziazione del medicinale per uso umano “Xalkori”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», di autorizzazio- ne e rimborso (classe H) del suddetto farmaco per la se- guente indicazione terapeutica: «trattamento di pazienti pediatrici (da ≥ 6 a < 18 anni) con linfoma anaplastico a grandi cellule ( Anaplastic large cell lymphoma , ALCL) di ISTICÒ tipo sistemico recidivante o refrattario, positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico)»; Vista, altresì, la determina AIFA n. 1139/2025 dell’8 set- tembre 2025, pubblicata sul portale «TrovaNormeFarma- A LLEGATO co» in data 13 settembre 2025, come da comunicato pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Denominazione: «Crizotinib».
- 213 del 13 settembre 2025, avente ad oggetto «Regime Indicazione terapeutica: trattamento del linfoma anaplastico ALK+ in pazienti adulti con malattia refrattaria o recidiva dopo almeno un pre-di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni cedente regime chemioterapico e intolleranza o controindicazione al terapeutiche di medicinali» del medicinale «Xalkori», re- trattamento con «Brentuximab vedotin». lativa al rispettivo regime di rimborsabilità e prezzo (classe Criteri di inclusione H) per la seguente indicazione terapeutica: «trattamento di Pazienti di età ≥ 18 anni. pazienti pediatrici (da =>1 a <18 anni) con linfoma ana- Linfoma anaplastico ALK+ diagnosticato con IHC or FISH. plastico a grandi cellule ( Anaplastic large cell lymphoma , Malattia refrattaria o recidiva dopo almeno un precedente regime ALCL) di tipo sistemico recidivante o refrattario, positivo chemioterapico. per ALK (chinasi del linfoma anaplastico)»; Intolleranza o controindicazione al trattamento con «Brentuximab Rilevato che la suddetta indicazione autorizzata e rim- vedotin». borsata per il medicinale «Crizotinib» (Xalkori) è riferita Adeguata funzione d’organo: solo alla popolazione pediatrica; AST e ALT≤ 2.5 x upper limit of normal (ULN); bilirubina totale sierica ≤ 1.5 x ULN (ad eccezione dei pazienti Ritenuto, pertanto, di modificare l’indicazione di cui con sindrome di Gilbert documentata); all’oggetto relativa all’inserimento del medicinale «Cri- creatinina ≤ 1.5 x ULN; zotinib» (Xalkori) nell’elenco istituito ai sensi della legge conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≥ 1000/μL; 23 dicembre 1996, n. 648 limitandola alla sola popolazio- Hb ≥ 9.0 g/dL (in caso di coinvolgimento del midollo osseo i ne adulta nonché di integrare i criteri di inclusione con valori di Hb non devono essere considerati); l’inserzione di quello relativo ai pazienti di età ≥ 18 anni; piastrine ≥ 50.000/μL. Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell’AI- Criteri di esclusione FA nella riunione del 1,2, 3, 4 e 5 dicembre 2025 - stralcio Anamnesi di malattia cardiaca non controllata: infarto del miocar-verbale n. 30; dio, angina o ipertensione arteriosa non controllate, aritmia ventricolare significativa, prolungamento patologico del QTc, precedente episodio di sincope. Gravidanza e allattamento. Ritenuto, pertanto, opportuno modificare l’indicazione Uso di farmaci o cibi potenti inibitori, induttori o substrati del ci-relativa al medicinale «Crizotinib» (Xalkori) per il trat-tocromo CYP3A4.
23-3-2026 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Mini- stro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica nale: fino a nuova determina dell’Agenzia italiana del farmaco. amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell’AIFA Piano terapeutico (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- «Crizotinib» 250 mg BID fino a progressione di malattia o tossicità inaccettabile. liana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025); Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in re- cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Gio-lazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei vanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi naio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dell’art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 set-n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, tembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni; modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rile-vamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato diretto- Funzionalità midollare al basale e ogni 3-4 settimane. re amministrativo dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi Funzionalità cardiaca (con ECG e ecocardiogramma) al basale e dell’art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 set-ogni 4 settimane. tembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni; Funzionalità renale (azotemia, creatinina e elettroliti ematici) ogni Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di 3-4 settimane. nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scien- Visita oculistica al basale e in caso di insorgenza di comparsa di difetti del campo visivo. tifico dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’art. 10 - bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 26A01478 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;
Modifica alla determina AIFA n. 281/2024 relativa all’in- n. 245 e successive modifiche e integrazioni; serimento del medicinale Crizotinib (Xalkori) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, il trattamento del tumore miofibroblastico infiammatorio, e successive modifiche, relativo alle misure per il conteni-positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), non mento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto resecabile, recidivante o refrattario, dalla prima linea di di spesa per l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, trattamento. (Determina n. 284/2026). che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanita- rio nazionale per i medicinali innovativi la cui commercia- lizzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottopo- sti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gaz- Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 zetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svilup- corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, po e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali ero- gabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai 2003 n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pub- blica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante Vista la determina AIFA n. 281/2024 del 10 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, liana - Serie generale - n. 172 del 24 luglio 2024, relativa del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della all’inserimento del medicinale «Crizotinib» nell’elenco funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, pubbli- dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sa-cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Se- nitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, rie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; n. 648, per il trattamento del tumore miofibroblastico Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordina- infiammatorio, positivo per la chinasi del linfoma ana- mento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, adot- plastico (ALK), non resecabile, recidivante o refrattario, tato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del dalla prima linea di trattamento, con indicazione della 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell’art. 22, com- possibilità di prescrizione del suddetto medicinale a pa- mi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre zienti di età maggiore o uguale a quindici anni; — 74 —
23-3-2026 Vista la determina AIFA n. 256/2025 del 4 marzo 2025, 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 68 carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elen- del 22 marzo 2025, recante «Regime di rimborsabilità e chi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.aifa.gov.it prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e ri- negoziazione del medicinale per uso umano «Xalkori», ai Art. 2.sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
- 537», di autorizzazione e rimborso (classe H) del suddet- to farmaco per la seguente indicazione terapeutica: «tratta- mento di pazienti pediatrici (da ≥ 6 a < 18 anni) con tumore miofibroblastico 2 infiammatorio ( Inflammatory Myofibro- blastic Tumour, IMT) non resecabile, recidivante o refrat- ISTICÒ tario, positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico)»; Vista, altresì, la determina AIFA n. 1139/2025 dell’8 settembre 2025, pubblicata sul portale «Trova- NormeFarmaco» in data 13 settembre 2025, come da co- municato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2025, avente ad oggetto «Regime di rimbor- Denominazione: «Crizotinib». sabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeu- Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti affetti da tumore miofibroblastico infiammatorio, positivo per la chinasi del lin-tiche di medicinali» del medicinale «Xalkori», relativa foma anaplastico (ALK), non resecabile, recidivante o refrattario, dalla al rispettivo regime di rimborsabilità e prezzo (classe H) prima linea di trattamento. per la seguente indicazione terapeutica: «trattamento di Criteri di inclusione. pazienti pediatrici (da >/=1 a < 18 anni) con tumore mio- Diagnosi di tumore miofibroblastico infiammatorio avanzato e/o fibroblastico infiammatorio ( Inflammatory Myofibrobla- metastatico ritenuto non suscettibile di intervento chirurgico, radiotera-stic Tumour , IMT) non resecabile, recidivante o refratta- pia e/o trattamento sistemico. rio, positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico)»; Presenza di alterazione di ALK.
Età ≥ 18 anni. Rilevato che la suddetta indicazione autorizzata e rim- ECOG 0-2. borsata per il medicinale «Crizotinib» (Xalkori) è riferita Adeguata funzione renale, epatica e midollare. solo alla popolazione pediatrica; Criteri di esclusione. Ritenuto, pertanto, di limitare l’indicazione di cui Precedente trattamento con Crizotinib e/o altri ALK- inhibiting all’oggetto relativa all’inserimento del medicinale «Cri-agents. zotinib» (Xalkori) nell’elenco istituito ai sensi della legge Compromissione epatica severa. 23 dicembre 1996, n. 648 alla sola popolazione adulta; Pazienti in trattamento con inibitori/induttori potenti del CYP3A4 e con i substrati del CYP3A4 che hanno indici terapeutici ristretti. dell’AIFA nella riunione del 1, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2025 Pazienti con storia di prolungamento dell’intervallo QTc, oppure pazienti che sono in trattamento con medicinali noti per prolungare l’in- tervallo QT, Gravidanza e allattamento.
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare l’indicazio- ne relativa al medicinale «Crizotinib» (Xalkori) per il Piano terapeutico. trattamento del tumore miofibroblastico infiammatorio, Lo schema di dosaggio raccomandato per Crizotinib è di 250 mg due volte al giorno (500 mg/die) in somministrazione continua. positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK),
Il trattamento deve essere proseguito fino alla progressione della non resecabile, recidivante o refrattario, dalla prima li- malattia o a comparsa di tossicità inaccettabile. nea di trattamento, di cui alla predetta determina AIFA Altre condizioni da osservare. n. 281/2024 del 10 luglio 2024; Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposi- ta scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Art. 1. Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del me- 1. La modifica dell’inserimento del medicinale «Cri-dicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. zotinib» (Xalkori), di cui alla determinazione AIFA Parametri per il monitoraggio clinico. n. 281/2024 del 10 luglio 2024 citata in premessa, Emocromo e piastrine prima di iniziare il trattamento e ogni 3-4 nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del settimane.
Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge Funzionalità renale prima di iniziare il trattamento e ogni 3-4 settimane. 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del tumore Funzionalità epatica prima di iniziare il trattamento e ogni 3-4 miofibroblastico infiammatorio, positivo per la chinasi del settimane. linfoma anaplastico (ALK), non resecabile, recidivante o ECG e visita cardiologica prima di iniziare il trattamento e al refrattario, dalla prima linea di trattamento, con limitazio- bisogno. ne alla sola popolazione adulta, nel rispetto delle condizio- Visita oftalmologica prima di iniziare il trattamento e al bisogno. ni per esso indicate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 26A01479 — 75 —
23-3-2026
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA lancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri sta- E DEL MERCATO biliti dal comma 2, dell’art. 16, della legge n. 287/1990; Considerato che le esigenze di funzionamento dell’Au- DELIBERA 3 marzo 2026 . torità previste per l’esercizio 2026 e il rispetto degli equi- Adeguamento dell’aliquota per il calcolo del contributo agli libri di bilancio assicurati per il triennio di programma-oneri di funzionamento dell’Autorità. (Provvedimento n. 31871). zione consentono un’ulteriore riduzione dell’aliquota di contribuzione, per il 2026, fissandola nella misura dello L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilan- E DEL MERCATO cio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri sta- Nella sua adunanza del 3 marzo 2026; biliti dal comma 2, dell’art. 16, della legge n. 287/1990; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall’art. 10, Visto il comma 7 -ter , dell’art. 10 della legge n. 287/1990, comma 7 -quater , della legge n. 287/1990, al fine di indi-introdotto dal comma 1 dell’art. 5 -bis del decreto legge viduare la misura del contributo dovuto per l’anno 2026; 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di con- versione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all’onere Delibera: derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della con- correnza e del mercato si provvede mediante un contributo di 1. di ridurre per l’anno 2026, ai sensi dell’art. 10, com-importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ul- ma 7 -quater , della legge n. 287/1990, con il voto contra-timo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi to- rio del Presidente, favorevole a una maggiore riduzione, tali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabi- l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzio-liti dal comma 2, dell’art. 16, della legge n. 287/1990 e che la namento dell’Autorità fissandola nella misura dello 0,055 soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio ap-non può essere superiore a cento volte la misura minima; provato, alla data della presente delibera, dalle società di Visto in particolare il comma 7 -quater dell’art. 10 della capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 -bis , fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell’art. 16, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla della legge n. 287/1990; legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce 2. che la soglia massima di contribuzione a carico di cia-che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro scuna impresa non può essere superiore a cento volte la il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le mo- misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro. dalità determinate dall’Autorità medesima con propria deli- berazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Uf-di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità me- ficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito desima con propria deliberazione, nel limite massimo dello internet dell’Autorità garante della concorrenza e del 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato mercato. precedentemente all’adozione della delibera, ferma restando Il Presidente: R USTICHELLI la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7 -ter ; Il Segretario generale: S TAZI Vista la delibera n. 31468 del 4 marzo 2025 con la qua- le l’Autorità ha ridotto la percentuale del contributo per il 2025 allo 0,057% del fatturato risultante dall’ultimo bi- 26A01425 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.
Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 per uso umano «Stilnox» compresse in blister PVC/AL. Codice A.I.C.: 049897059 (in base 10) 1HLRM3(in base 32). Estratto determina IP n. 114 del 27 febbraio 2026 Composizione: una compressa rivestita contiene: principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato; STILNOCT 10 mg tablett, filmdrasjert 28 U.P. dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8202 Vnr: 06 11 47, intestato alla società Sanofi-Aventis eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristalli-Norge AS Postboks 133 1325 Lysaker Norvegia e prodotto da Delpharm na; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A ); magnesio Dijon, 6 Boulevard de l’Europe, 21800 Quetigny, Francia e da Sanofi stearato. Winthrop Industrie, 30-36 Avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina. (E171); macrogol 400.
23-3-2026 Modificare la descrizione della compressa riportata al paragrafo 6 I-10044 Pianezza (TO), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a «Descrizione dell’aspetto di “Stilnox” e contenuto della confezione» del condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigo- foglio illustrativo come di seguito indicato: re della presente determina. “Stilnox” si presenta in forma di compresse rivestite con film, Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta bianche, oblunghe in blister PVC/AL. n. 2 - 20054 Segrate (MI). Officine di confezionamento secondario: Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 com- presse in blister PVC/AL. Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius- str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania; Codice A.I.C.: 042955082 (in base 10), 18YWBB (in base 32). European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Paesi Bassi; Composizione: Difarmed SLU, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant una compressa rivestita con film contiene: Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona, Spagna. principio attivo: 10 mg di cetirizina dicloridrato; eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, si- lice colloidale anidra, magnesio stearato, Opadry Y-1-7000 (idrossipro- Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 pilmetilcellulosa (E464), titanio diossido (E 171), macrogol 400). compresse in blister PVC/AL. Officine di confezionamento secondario: Codice A.I.C.: 049897059. De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); Classe di rimborsabilità: C. GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA); GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 Caleppio di Settala (MI). compresse in blister PVC/AL. Codice A.I.C.: 049897059. Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 com- presse in blister PVC/AL. Stampati Codice A.I.C.: 042955082. Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italia- Classe di rimborsabilità: C. no allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola- Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 com-mento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, presse in blister PVC/AL. Codice A.I.C.: 042955082. foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustra- SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da tivo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivoca- banco. bile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commer- Stampati ciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’im- missione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in stampati, come simboli o emblemi; l’utilizzo improprio del marchio, commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in ita-in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità liano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina dell’importatore parallelo. e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025,
- 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Com- missione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull’imballaggio Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importa-medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le even-to, come indicato nel foglio illustrativo originale. L’imballaggio esterno tuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a co-deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titola-noscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di re AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di farmacovigilanza. proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, inclusi eventuali mar- chi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo. 26A01352 Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec» Estratto determina IP n. 115 del 27 febbraio 2026 ZYRTEC 10 mg filmdrasjerte tabletter 7 U.P. dalla Norvegia con nu- mero di autorizzazione MT-nr: 7594 Vnr: 586602, intestato alla socie- tà UCB Nordic A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danimarca e prodotto da UCB Pharma AS, Haakon Viis Gate 6, NO- 26A013530161 Oslo, Norvegia e da Aesica Pharmaceuticals S.r.l - via Praglia 15
23-3-2026 Autorizzazione all’importazione parallela nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’A.I.P. e le eventuali segna- del medicinale per uso umano «Zolpeduar» Estratto determina IP n. 116 del 27 febbraio 2026 26A01354 ZOLPEDUAR 10 mg comprimés sublinguaux 30 comprimés dal Belgio con numero di autorizzazione BE424295, intestato alla società Viatris per uso umano «Klaira» Healthcare Terhulpsesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart e prodotto da My- lan Hungary KFT. Mylan UTCA 1 2900 Komárom Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed effi- caci al momento dell’entrata in vigore della presente determina. Estratto determina IP n. 117 del 27 febbraio 2026 Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA). Confezione: ZOLPEDUAR «10 mg compresse sublinguali» 30 QLAIRA filmomhulde tabletten 3 x 28 U.P. dai Paesi Bassi con numero di compresse in blister AL/AL. autorizzazione RVG 101491, intestato alla società Bayer B.V. Siriusdreeef Codice A.I.C.: 052832019 (in base 10) 1LD9SM (in base 32). 36 2132 WT Hoofddorp e prodotto da Bayer Weimar GmbH und Co. KG, 99427 Weimar - Germania e da Bayer AG, 13342 Berlino - Germania, Forma farmaceutica: compressa sublinguale. con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed Composizione: una compressa contiene: efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina. principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato; Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola eccipienti: mannitolo (E421), cellulosa microcristallina silicizzata Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola NA. (miscela di cellulosa microcristallina e di silice colloidale anidra), silice col- Confezione: KLAIRA «compresse rivestite con film» 1x28 com-loidale anidra, croscarmellosa sodica, sodio saccarinato, magnesio stearato. presse rivestite con film in blister PVC/AL. Officine di confezionamento secondario: Codice A.I.C.: 052850017 (in base 10) 1LDVC1(in base 32). S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - (LO); Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland); Composizione: Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstan- composizione delle compresse colorate contenenti uno o due tynów Lódzki, 95-050, Polonia; principi attivi: Columbus Pharma S.r.l. via dell’Artigianato, 1 20032 - Cor- principio attivo: 2 compresse giallo scuro contenenti ciascuna mano (MI); 3 mg di estradiolo valerato, 5 compresse rosse contenenti ciascuna 2 mg GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 di estradiolo valerato e 2 mg di dienogest, 17 compresse giallo chiaro Caleppio di Settala (MI). contenenti ciascuna 2 mg di estradiolo valerato e 3 mg di dienogest, 2 compresse rosso scuro contenenti ciascuna 1 mg di estradiolo valerato; composizione delle compresse bianche inattive: Confezione: ZOLPEDUAR «10 mg compresse sublinguali» 30 queste compresse non contengono nessun principio attivo; compresse in blister AL/AL. eccipienti: Codice A.I.C.: 052832019. gli eccipienti delle compresse colorate contenti i principi at- Classe di rimborsabilità: C. tivi sono: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, povidone K25 (E1201), magnesio stearato (E572); Confezione: ZOLPEDUAR «10 mg compresse sublinguali» 30 rivestimento della compressa: ipromellosa tipo 2910 compresse in blister AL/AL. (E464), macrogol 6000, talco (E553b), titanio diossido (E 171), ferro Codice A.I.C.: 052832019. ossido rosso (E172) e/o ferro ossido giallo (E172); gli eccipienti delle compresse inattive bianche sono: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di Stampati mais, povidone K25 (E1201), magnesio stearato (E572); Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in com- rivestimento della compressa: ipromellosa tipo 2910 mercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano alle- (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171). gato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con Officine di confezionamento secondario: quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO; recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re- Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO); golamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 -26015 Soresina (CR). foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio re- lativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’of- Confezione: KLAIRA «compresse rivestite con film» 1x28 com-ficina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento seconda- presse rivestite con film in blister PVC/AL. rio. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare Codice A.I.C.: 052850017 del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o Classe di rimborsabilità: C. emblemi; l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo. Confezione: KLAIRA «compresse rivestite con film» 1x28 com- presse rivestite con film in blister PVC/AL. Codice A.I.C.: 052850017. Il titolare dell’A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel — 78 —
23-3-2026 Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland); Stampati S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda - (LO). Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in ita- liano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina Confezione: e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025,
10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, NATRILIX «1,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 com-recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del presse in blister PVC/AL; regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre codice A.I.C. n.: 052852011; 2015, in materia di sicurezza sull’imballaggio dei medicinali per uso classe di rimborsabilità: Cnn. umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile
del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel fo- glio illustrativo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confe- Confezione: zionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale NATRILIX «1,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 com-e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione presse in blister PVC/AL; all’immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l’utilizzo improprio del mar- codice A.I.C. n.: 052852011; chio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabi- lità dell’importatore parallelo. Stampati Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commer- cio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull’imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confeziona- 26A01355 mento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in com- mercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o per uso umano «Natrilix» emblemi; l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo. Estratto determina IP n. 118 del 27 febbraio 2026 di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicina- le FLUDEX prolonged release tablet 1,5mg/tab, 30 tablet dalla Grecia con numero di autorizzazione 77156/27-11-2007, intestato alla società Servier Hellas Pharmaceutique LTD Fragkokklisias 7 151 25 Marou- si - Grecia e prodotto da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. UL. Annopol 6B - 03-236 Warszawa Polonia, da Delpharm Bre- tigny - Usine du Petit Paris 91220 Bretigny Sur Orge Francia, da LES Laboratoires Servier Industrie 905 Route de Saran 45520 Gidy Francia e da Servier (Ireland) Industries LTD Gorey Road Co. Wicklow-Arklow Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che sia- 26A01356no valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente per uso umano «Buscopan» Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in - via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA). Confezione: Estratto determina IP n. 124 del 6 marzo 2026 NATRILIX «1,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 com- presse in blister PVC/AL; Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale BU- codice A.I.C. n.: 052852011 (in base 10) 1LDX9C (in base 32); SCOPAN RX 10mg coated tablets 56 U.P. dall’Irlanda con numero di auto- forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato; rizzazione PA23180/022/001, intestato alla società Opella Healthcare Fran- composizione: ogni compressa contiene: ce SAS 157 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine Francia e prodotto da Istituto de Angeli S.r.l. località Prulli n. 103/C 50066 Reggello principio attivo: 1,5 mg di indapamide; (FI) Italia e da Delpharm Reims S.A.S, 10 Rue Colonel Charbonneaux, eccipienti: compressa: silice colloidale anidra (E551), ipro- Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano va-mellosa (E464), lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470B), po- lide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina. vidone. rivestimento (filmatura): glicerolo (E422), ipromellosa (E464), Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in - viale Europa macrogol 6000, magnesio stearato (E470B), titanio diossido (E171).160 - 21017 Samarate (VA).
Confezione: Officine di confezionamento secondario BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in bli- Columbus Pharma S.r.l. - via dell’Artigianato n. 1 20032 - Cor-ster PVC/AL; mano (MI); codice A.I.C. n.: 038864094 (in base 10) 15216Y (in base 32); GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 forma farmaceutica: compressa rivestita; Caleppio di Settala (MI); composizione: una compressa rivestita contiene: Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstant- ynów Lódzki, 95-050, Polonia; principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;
23-3-2026 eccipienti: calcio idrogenofosfato anidro, amido di mais, di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicu- amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/ rezza, la qualità o l’efficacia del medicinale. Modifica del componente palmitico, povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido del rivestimento e nucleo delle compresse: sostituzione del sodio amido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca. glicolato con amido pregelatinizzato, sostituzione del povidone con cel- lulosa microcristallina e amido pregelatinizzato, eliminazione del fosfato Al paragrafo 5 «Come conservare BUSCOPAN» del foglio illustra- tricalcio e diossido di titanio, sostituzione di olio di cotone idrogenato con tivo e sul confezionamento secondario, in luogo di «questo medicinale magnesio stearato, introduzione di calcio carbonato e carminio (E120). non richiede alcuna condizione particolare di conservazione», riportare: Modifica dell’aspetto della compressa da «rosa» a «da rosa a rosa scuro». compresse rivestite: non conservare a temperatura superiore a 30°C.
2 variazione Tipo IA - B.II.b.4.a - modifica della dimensio-Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
ne del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto Modificare la «Descrizione dell’aspetto di BUSCOPAN e conte-finito - sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del nuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di lotto. Introduzione di un nuovo batch size : 325 kg. seguito indicato: relativamente al medicinale TRACTANA BUSCOPAN si presenta in forma di compresse rivestite bian- che, rotonde e biconvesse o supposte. per le seguenti confezioni, la cui descrizione viene contestualmen- te modificata a seguito dell’adeguamento agli standard terms della far- Officine di confezionamento secondario macopea europea, come di seguito riportato: BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia. da: A.I.C. n. Confezione: 047839016 - «compresse rivestite» 28 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in bli- ster PVC/AL; 047839028 - «compresse rivestite» 42 compresse in blister codice A.I.C. n.: 038864094; pvc/ldpe/pvdc-al classe di rimborsabilità: C -bis . 047839030 - «compresse rivestite» 98 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al a: Confezione: A.I.C. n. BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in bli- ster PVC/AL; 047839016 - «200 mg compresse rivestite» 28 compresse in codice A.I.C. n.: 038864094; blister pvc/ldpe/pvdc-al OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 047839028 - «200 mg compresse rivestite» 42 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al Stampati 047839030 - «200 mg compresse rivestite» 98 compresse in Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in com-blister pvc/ldpe/pvdc-al mercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano alle- Codice pratica: VC2/2025/521 gato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato Procedura europea: BE/H/0175/001/II/018/G nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 31 del 7 febbraio 2025, Titolare A.I.C.: Tilman SA con sede legale e domicilio fiscale in recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re-Z.I. Sud 15 - 5377 Baillonville, Belgio golamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell’allegato foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio re-alla determina di cui al presente estratto. lativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’of- Stampati ficina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-apportare le modifiche autorizzate al riassunto delle caratteristiche del cio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina zione, o emblemi; l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla entro sei mesi al foglio illustrativo. legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bol- zano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avva- lersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosser- vanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 26A01357 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficia- le della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel del medicinale per uso umano «Tractana» periodo di cui all’art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com- mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A de- Estratto determina AAM/PPA 91/2026 del 20 febbraio 2026 correre dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i Si autorizza il grouping composto dalle seguenti variazioni: farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, grouping di n. 2 variazioni:1 variazione Tipo II - B.II.a.3.b.2: modifiche nella composi-
zione (eccipienti) del prodotto finito - modifiche qualitative o quantitative
23-3-2026 Decorrenza di efficacia della determina Disposizioni finali La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Re- italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im- pubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione missione in commercio del medicinale. all’immissione in commercio del medicinale. 26A01381 26A01382 del medicinale per uso umano «Ezateros» del medicinale per uso umano «Amiped» Estratto determina AAM/PPA 93/2026 del 20 febbraio 2026 Estratto determina AAM/PPA 92/2026 del 20 febbraio 2026 L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata a segui- Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribu- to della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): zione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione n. 1 tipo B B.II.e.5.a.2 Grouping composto dalle seguenti variazioni: per il medicinale EZATEROS che comporta l’immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate: C.I.4 (x 2 «5 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc-al Aggiornamento, per revisione clinica e non clinica, con con- seguente modifica del Company Core Data Sheet (paragrafi 3, 4.2, 4.4, A.I.C. 045432046 - (base 10) 1CBH7G (base 32) 4.6, 4.7, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6). Modifica, in fase nazionale, dei paragrafi. e 9 «10 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc-al del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi A.I.C. 045432059 - (base 10) 1CBH7V (base 32) del foglio illustrativo e delle etichette per il medicinale A.I.C. AMIPED «20 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc-al Confezioni e A.I.C.: A.I.C. 045432061 - (base 10) 1CBH7X (base 32) A.I.C. n. 041942018 - «10% soluzione per infusione» 12 sacche La descrizione delle confezioni precedentemente autorizzate viene in plastica da 100 ml; aggiornata A.I.C. n. 041942020 - «10% soluzione per infusione» 12 sacche da in plastica da 250 ml. 045432010 - «5 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister Codice pratica: VC2/2024/709 pa/al/pvc-al Procedura: DE/H/3362/II/034/G 045432022 - «10 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domici-pa/al/pvc-al lio fiscale in Carl-Braun-Straße 1 - 34212 Melsungen - Germania 045432034 - «20 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di pa/al/pvc-al cui al presente estratto. a 045432010 - «5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister Stampati pa/al/pvc-al 045432022 - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed en- 045432034 - «20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister tro sei mesi al foglio illustrativo. pa/al/pvc-al Principio attivo: rosuvastatina ed ezetimibe Codice pratica: N1B/2025/1335 Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l. Società di Servizio per l’indu- stria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia (RM) codice fiscale 01163980681
Per le nuove confezioni di cui all’art. 1 è adottata la seguente clas- sificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel pe- Per le nuove confezioni di cui all’art. 1 è adottata la seguente classifica- riodo di cui all’art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che zione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica) non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commer- cio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere Stampati dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficia- le della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i far- Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio macisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa am- ministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla presente determina. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita- Decorrenza di efficacia della determina tamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso comple- pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in missione in commercio del medicinale. altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichet- tatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del 26A01383suddetto decreto legislativo
23-3-2026 IB/B.II.d.2.d - aggiunta di una procedura di prova per il prodotto del medicinale per uso umano «Sertralina Zentiva» finito ( microbiology ) ; IB/B.II.e.2.z ( unforeseen ) - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito - aggior- Estratto determina AAM/PPA n. 94/2026 del 20 febbraio 2026 namento per PVC/PVDC and Alu foil; IA/B.II.e.4.a - modifica della forma o delle dimensioni del con- Grouping di tipo II di ventisette variazioni: tenitore o della chiusura (confezionamento primario); IB/B.II.a.z ( unforeseen ) - modifiche nella composizione (eccipien- modifica del paragrafo 6 del foglio illustrativo: ti) del prodotto finito - rimozione del trade name dall’eccipiente cellulo- da: sa microcristallina (eliminazione del nome Emcocel 90 M ); IA/B.II.e.1.b.3 - soppressione di un contenitore per confeziona- descrizione dell’aspetto di “Sertralina Zentiva” e contenuto della mento primario che non comporta l’eliminazione completa di un dosag- confezione…Questo medicinale è confezionato in blister da 7, 14, 15, 20, 28, gio o di una forma farmaceutica - eliminazione di HDPE flaconi; 30, 50, 60, 98 e 100 compresse. Blister in singola unità da 28, 30, 50, 98 e 100 compresse. Flacone rotondo in plastica da 100, 250 e 500 compresse… IAIN/B.II.b.1.a - sostituzione di un sito di fabbricazione per una Produttore Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie Phar-parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di con- maceutical Production Plant, ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów (Polonia); fezionamento secondario (S.C. Zentiva S.A. 50 Theodor Pallady Blvd., district 3, code 032266 Bucharest, Romania); a: IAIN/B.II.b.1.b - sostituzione di un sito di fabbricazione per una descrizione dell’aspetto di “Sertralina Zentiva” e contenuto parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di con- della confezione…Questo medicinale è confezionato in blister da 7, 14, fezionamento primario (S.C. Zentiva S.A. 50 Theodor Pallady Blvd., 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98 e 100 compresse. Blister in singola unità da 28, district 3, code 032266 Bucharest, Romania); 30, 50, 98 e 100 compresse… Produttore S.C Zentiva S.A. 50 Theodor Pallady Blvd., district 3, code 032266 Bucharest, Romania; IB/B.II.b.1.e - sostituzione di un sito di fabbricazione in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione del prodotto finito, ad ec- e modifica del paragrafo 6.5 Natura e contenuto del contenitore cezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi del RCP: primario e secondario, per i medicinali non sterili (S.C. Zentiva S.A. 50 da: Theodor Pallady Blvd., district 3, code 032266 Bucharest, Romania); confezione in cartone contenente blister in PVC/PVCD/allu- IAIN/B.II.b.2.c.2 - sostituzione di un di un sito di fabbricazio- minio da: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98 e 100 compresse. ne responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti (S.C. Zenti- Confezione contenente blister monodose di PVC/PVCD/allu-va S.A. 50 Theodor Pallady Blvd., district 3, code 032266 Bucharest, minio da: 28x1, 30x1, 50x1, 98x1 e 100x1 compresse. Romania); Flaconi rotondi in HDPE con chiusura a scatto in LDPE: 100, IB/B.II.b.4.a - modifica della dimensione del lotto (comprese le 250 e 500 compresse; categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito sino a dieci volte a: superiore alla dimensione attuale approvata del lotto; confezione in cartone contenente blister in PVC/PVCD/allu- IB/B.II.b.4.z ( unforeseen ) - modifica della dimensione del lotto minio da: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98 e 100 compresse. del prodotto finito incluso nel range d i batch size ( coating suspension overage ) ; Confezione contenente blister monodose di PVC/PVCD/allu- minio da: 28x1, 30x1, 50x1, 98x1 e 100x1 compresse; IB/B.II.b.3.z ( unforeseen ) - modifica nel procedimento di fab- bricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utiliz- e paragrafo 8 Numero(I) dell’autorizzazione all’immissione zato per la fabbricazione del prodotto finito; in commercio del RCP dove per eliminazione delle A.I.C. corrisponden- ti alle confezioni in flacone HDPE; IB/B.II.b.5.z ( unforeseen ) - modifica delle prove in corso di fabbri- cazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; per il medicinale SERTRALINA ZENTIVA A.I.C. 036861 - confe- zioni da 50 mg compresse rivestite con n. film e da 100 mg compresse IB/B.II.d.1.z ( unforeseen ) - modifica dei parametri di specifica rivestite con film. e/o dei limiti del prodotto finito per meglio descrivere l’ appearance del prodotto finito; Codice pratica: VC2/2022/278. IB/B.II.d.1.z ( unforeseen ) - modifica dei parametri di specifica Procedura europea: HU/H/0457/II/050/G. e/o dei limiti del prodotto finito per le impurezze C, D E, altre impu- Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fisca-rezze e totali; le in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano, codice fiscale 11388870153. IB/B.II.d.1.z ( unforeseen ) - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - fusione delle specifiche in una speci- Stampati fica a rilascio e alla shelf life per impurezza C e D; IB/B.II.d.1.c - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova - aggiunta dell’impu- presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed en-rezza e a rilascio e alla shelf life ; tro sei mesi al foglio illustrativo. IB/B.II.d.1.d - soppressione di un parametro di specifica non si- gnificativo - eliminazione dell’impurezza G tra le specifiche alla shelf life ; II/B.II.d.1.e - modifica che non rientra nei limiti di specifica appro- vati per le impurezze totali, parametro di specifica a rilascio e alla shelf life ; IB/B.II.d.1.z (Art. 5) - modifica nel parametro di specifica pu- rezza microbiologica del prodotto finito in accordo alla Ph.Eur; IA/B.II.d.2.a - modifiche minori ad una procedura di prova ap- provata del prodotto finito (titolo); IB/B.II.d.2.d - sostituzione di una procedura di prova (purezza); IA/B.II.d.2.a - modifiche minori ad una procedura di prova ap- provata del prodotto finito (test di dissoluzione); IB/B.II.d.2.d - aggiunta di una procedura di prova per il prodotto Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale finito (massa media); della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel pe- IB/B.II.d.2.d - aggiunta di una procedura di prova per il prodotto riodo di cui all’art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che finito (test di disintegrazione); non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commer- IB/B.II.d.2.d - aggiunta di una procedura di prova per il prodotto cio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere finito (descrizione); dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficia- IB/B.II.d.2.d - aggiunta di una procedura di prova per il prodotto le della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i far- finito (uniformità di massa); macisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, — 82 —
23-3-2026
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella del giorno 9 marzo 2026 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. 26A01384 del medicinale per uso umano «Fixapost» Estratto determina AAM/PPA/133/2026 del 6 marzo 2026 Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1555 L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata a segui- to della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,15 Grouping composto dalle seguenti variazioni: Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,399 Tipo II - B.II.b.1.z); Tipo IA - B.I.b.2.a); Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4708 Tipo IA - B.II.b.1.a); Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8653 Tipo IAIN - B.II.b.2.c.2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto fi- Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396,38 nito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazio- ne e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove: aggiunta Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2785 del sito di rilascio dei lotti FARMILA-THEA Farmaceutici S.p.a., Italia. Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0979 Conseguente modifica del paragrafo 6 del foglio illustrativo per il medicinale FIXAPOST Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6945 Confezioni: Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9008 A.I.C. n. 045204031 - «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in HDPE da 2,5 ml; Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,1 A.I.C. n. 045204043 - «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1545 soluzione» 1 flacone in HDPE da 6 ml; Codice pratica: VC2/2025/301 Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Codice procedura europea: SE/H/1602/II/021/G Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,9394 Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea 12, rue Louis Blériot 63017 CLERMONT-Ferrand Cedex 2 - France Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6465 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0435 Stampati Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,568 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9929 presente determina, entro sei mesi al foglio illustrativo. Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0311 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19575,56 Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5948 Rupia indiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,65 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716,06 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,6231 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5792 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9563 ficiale della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti pro- Peso filippino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,779 dotti nel periodo di cui all’articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4792 medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della deter- mina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,057 Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2018. Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,27 Decorrenza di efficacia della determina La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale. 26A01385 26A01420
23-3-2026
del giorno 10 marzo 2026 del giorno 11 marzo 2026
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1581 Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1641 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,63 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,67 Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,377 Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,38 Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4718 Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4713 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86363 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86545 Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387,83 Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385,83 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2523 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2548 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0907 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0936 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6543 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,606 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9031 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9027 Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,88 Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,17 Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,147 Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,0671 Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,2728 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6195 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6355 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9887 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0276 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5742 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5777 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9518 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0057 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0642 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1075 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19569,86 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19634,06 Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5979 Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5963 Rupia indiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,629 Rupia indiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,05 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710,64 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1711,37 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,4403 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,4409 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5357 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5691 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9571 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9596 Peso filippino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,622 Peso filippino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,703 Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4757 Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,481 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,787 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,815 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,9949 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,9618
26A01421 26A01422
23-3-2026
del giorno 12 marzo 2026 del giorno 13 marzo 2026
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1547 Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1476 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,43 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,85 Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,406 Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,437 Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4722 Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4726 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86243 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86503 Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387,54 Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391,48 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2578 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2675 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0936 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0947 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7108 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7545 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9028 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9034 Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,6 Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,2 Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1575 Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,159 Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,9333 Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,7122 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,619 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6293 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9607 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0172 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5706 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5726 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9316 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9145 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,038 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9827 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19498,09 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19395,07 Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5952 Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5883 Rupia indiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,4745 Rupia indiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,0205 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1709,93 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1711,87 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,4526 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,4517 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5345 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5198 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9588 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9691 Peso filippino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,622 Peso filippino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,301 Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4726 Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4685 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,875 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,953 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,1007 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2754
26A01423 26A01424
MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU- 2026 -GU1- 068 ) Roma, 2026 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: — presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 06-8549866 — presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466 e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
GAZZETTA UFFICIALEGAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANADELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024 GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale € 438,00 (di cui spese di spedizione € 128,52) * - semestrale € 239,00 Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1 Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi a davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* - annuale € 68,00 (di cui spese di spedizione € 9,64)* - semestrale € 43,00 Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2 Serie Speciale destinata agli atti della UE: a (di cui spese di spedizione € 41,27)* - annuale € 168,00 (di cui spese di spedizione € 20,63)* - semestrale € 91,00 Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3 Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: a (di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € 65,00 (di cui spese di spedizione € 7,65)* - semestrale € 40,00 Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4 serie speciale destinata ai concorsi indetti a dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € 167,00 (di cui spese di spedizione € 25,01)* - semestrale € 90,00 Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € 819,00 (di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € 431,00 N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € 86,72 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA) Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo € 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% € 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
- tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C
45-410100260323 € 1,00
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